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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 163/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 163/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 382/2020 pubblicata il 05/11/2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1090/13 R.G., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone – s.n.c. occulta
TRA
(C.F. , deceduto in data 29/7/23 Parte_1 C.F._1
APPELLANTE- appellato incidentale con il patrocinio dell'avv. DELL'ORCO LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 2 86040 TERMOLI presso il difensore
Eredi deceduto, (cod. fisc. Persona_1 C.F._1
APPELLANTI- appellati incidentali- non costituiti
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), Controparte_2 P.IVA_2
, (c.f. ), Controparte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. CIANCI BENEDETTO, elettivamente domiciliati in VIA V.A. DE GASPERI 53 TERMOLI presso il difensore
APPELLATI- appellanti incidentali
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. DELL'ORCO LEONARDO si riporta “a tutto quanto Persona_1 richiesto con l'atto di appello proposto, a tutti gli ulteriori atti difensivi, ivi incluse le note di trattazione scritta delle udienze tenutesi, nonché alla documentazione depositata con le note del 23.9.2021, dalla quale emerge la fondatezza dell'appello principale… , si insiste, quindi, per l'ammissione di C.T.U. al fine di poter correttamente ed integralmente quantificare tutte le somme incassate e che continua ad incassare illegittimamente la per la locazione di gran parte del CP_1
Pag. 1 a 10 fabbricato sociale in danno degli appellanti, nonché al fine di quantificare correttamente il reale costo di costruzione del fabbricato sociale stante, tra l'altro, la circostanza che la ha CP_1 continuato a non rendere il conto dovuto ai soci di tutte le attività poste in essere in relazione all'acquisto dell'area ed alla realizzazione del fabbricato di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001. Atteso che gli Eredi del de cuius Parte_1 potrebbero costituirsi per la presente udienza del 20.11.2024 che, però, è stata fissata con trattazione scritta, per tuziorismo difensivo e nel rispetto del principio del contraddittorio, si chiede che la Corte fissi apposita successiva udienza per consentire l'eventuale esame della loro costituzione e l'esercizio del diritto di difesa”. per gli appellati, l'avv. CIANCI BENEDETTO conclude:
“I. perché codesta on. Corte d'appello voglia esaminare ed accogliere le eccezioni già avanzate in I° grado e non esaminate dalla sentenza di I° grado in quanto assorbite, poiché tali eccezioni costituiscono argomenti ulteriori e fondati per il rigetto delle domande avverse, eccezioni che sono state riproposte nella comparsa di costituzione con appello incidentale (cfr. pagg. 22 e segg.). Fra queste eccezioni e domande, quella di estromettere il convenuto , Controparte_3 in quanto estraneo alle doglianze ed alle richieste avanzate dagli attori/appellanti e, pertanto, privo di qualsiasi legittimazione passiva;
e comunque riconoscere la totale infondatezza delle domande e dell'appello nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da liquidare direttamente in favore del difensore, in quanto procuratore antistatario .
II. Accogliersi tutti i motivi di appello incidentale.
III. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia relativamente al I° grado, che a quello d'appello, da liquidarsi direttamente in favore del difensore, in quanto procuratore antistatario “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 19/11/13 e convenivano in Parte_1 Persona_1 giudizio la , la e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 CP_4 CP_3
"1) Dichiarare che gli attori e la hanno costituito Controparte_5 una società irregolare con scrittura del 02 ottobre 2001;
2) Dichiarare che l'area edificatoria sita in Termoli tra le vie Egadi e Corsica, estesa circa mq. 4200, riportata in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31 mapp. 256 è di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001;
3) Dichiarare che il fabbricato realizzato sull'area suddetta, costituito dalle unità immobiliari riportate in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31 part. 256 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, salvo altri, è di proprietà della società in nome collettivo costituita con contratto del 02.10.2001 e per essa dei sigg.
[...]
e;
Parte_1 Persona_1
4) Dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto preliminare del 14.7.2008, e delle successive modifiche, stipulato tra la e la per CP_1 Controparte_6 essere lo stesso simulato e stipulato in frode agli attori in proprio e nella qualità;
5) Condannare la ed il alla restituzione in favore degli attori CP_1 Controparte_3 di tutte le somme incassate in relazione alla vendita effettuata in favore della società Leasing s.p.a. Cont dell'unità immobiliare di proprietà della costituita con contratto del 02.10.2001, in Catasto al foglio 31 part. 256 sub.15;
6) Ordinare alla ed al di rendere il conto di tutte le attività CP_1 Controparte_3 poste in essere in relazione all'acquisto dell'area e alla realizzazione del fabbricato di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001;
7) Condannare la ed il alla restituzione in favore degli attori, CP_1 Controparte_3 in proprio e nella qualità, di tutti i canoni incassati e da incassare in relazione ai contratti di locazione stipulati per le unità immobiliari realizzate dalla snc costituita con contratto del 02.10.2001 ed in particolare alla restituzione dei canoni di cui ai contratti di locazione stipulati con Limoni spa, INPS e Uno srl;
Pag. 2 a 10 8) Condannare la nonché il alla cancellazione di tutte le CP_1 Controparte_3 iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che risultano iscritte e trascritte sul fabbricato di proprietà della snc costituita con contratto del 02.10.2001, per finanziamenti e mutui contratti in favore di terzi e per quelli contratti per finalità diverse dalla costruzione del fabbricato realizzato dalla società costituita con contratto del 02.10.2001;
9) Ordinare al Conservatore del Registro di Pubblicità Immobiliare di Campobasso di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
10) Condannare la la ed il , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 Controparte_3 risarcimento di tutti i danni che saranno quantificati ed accertati in corso di causa;
11) Condannare la la ed il , in solido tra loro, al CP_1 CP_4 Controparte_3 pagamento di tutte le spese e competenze professionali di lite”.
Esponevano gli attori che:
-nel 2001, il sig. , in qualità di legale rappresentante della e il Controparte_5 CP_5 sig. , gestore di fatto della medesima società, proponevano ai sig.ri Controparte_3 [...]
e la costituzione di una s.n.c. per la realizzazione di un affare, già Parte_1 Persona_1 intrapreso dalla S.I.A. per aver aderito alla proposta contrattuale pubblicata dall' in data CP_8
7.2.2001 sul "Sole 24 ore", avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'ente, di un immobile sul territorio di Termoli da destinare a propria sede;
in particolare, i proponenti esponevano che il bando di gara prevedeva che qualora l'immobile non fosse stato ancora realizzato, com'era nella specie, il partecipante doveva quantomeno avere la proprietà dell'area su cui realizzarlo e, sul punto, essi avevano già individuato il terreno su cui edificare lo stabile, di proprietà della società ; il coinvolgimento dei sig.ri e veniva giustificato in ragione della Parte_2 Parte_1 Per_1 mancanza di disponibilità finanziarie e difficoltà di accesso al credito da parte della società, prospettando altresì che la costituzione della società dovesse rimanere occulta, dal momento che la aveva già intrattenuto rapporti con l'ente quale unico soggetto partecipante;
CP_5
- accettata l'offerta, in data 2.10.2001, la e i sig.ri e CP_5 Parte_1 Per_1 concludevano un contratto di associazione in partecipazione per NO , rep. 6352, con Per_2 contestuale controscrittura in cui si dava atto della simulazione del primo e della reale volontà dei partecipanti di dare vita ad una società in nome collettivo;
- nel contratto costitutivo della s.n.c. le parti prevedevano che e Parte_1 Per_1 detenessero ciascuno il 33% del capitale, dandosi atto che ciascuno di loro aveva già versato la somma di lire 325.000.000 (euro 167,848,00), mentre veniva riconosciuto alla il 34%; la CP_5 società non sarebbe stata registrata, rimanendo occulta, con la conseguenza che i rapporti con i terzi sarebbero stati intrattenuti solo formalmente dalla ancorché tutte le iniziative relative CP_5 alla costruzione del fabbricato erano da intendersi come riferite alla s.n.c. ed in particolare, l'area edificatoria, da acquistarsi dalla società e il realizzando fabbricato sarebbero stati Parte_2 di proprietà dei tre soci, anche se formalmente intestati alla il contratto veniva CP_5 sottoscritto anche dal il quale assumeva la posizione di incaricato della nella CP_3 CP_5 gestione del cantiere, secondo le prestazioni indicate nel contratto stesso;
- acquistata l'area su cui procedere a realizzare il fabbricato, nel corso delle trattative l' CP_8 manifestava la volontà di non addivenire alla stipula del contratto del costruendo immobile;
stante la grave responsabilità extracontrattuale dell' la s.n.c., per il tramite della CP_8 CP_5 intentava un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'ente; tuttavia, la s.n.c. decideva comunque di portare avanti l'iniziativa intrapresa e di realizzare il fabbricato costituito da più unità immobiliari;
nel corso dell'esecuzione dei lavori, e ontestavano al alla Parte_1 Per_1 CP_3 Co
l'uso illegittimo delle somme della costituita sicché, la rimborsava agli attori CP_5 CP_1 parte delle somme obbligandosi a regolarizzare ed eliminare quanto contestatole e a rendere il conto;
tuttavia, terminata la costruzione, il la non rendevano il conto delle attività CP_3 CP_1 realizzate, procrastinandone l'incombente con il fatto che il giudizio promosso nei confronti dell'ente era ancora pendente;
ad ogni modo, la e il dopo aver proceduto alla vendita CP_1 CP_3 di una delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato, solo su pressione degli attori versavano una parte delle somme loro dovute, imputando formalmente tali somme a rimborso delle quote versate agli associati;
Pag. 3 a 10 - successivamente, gli attori, non avendo la possibilità di accedere agli atti della società, visto il rifiuto a rendere il conto del accertavano da visure eseguite presso il Registro delle CP_3 Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Campobasso, che la Controparte_9 aveva operato diverse modifiche della ragione sociale (nel 04.02.2004, nel 14.8.2006 e nel 31.8.2007) sino all'atto pubblico dell'8.7.2008, a mezzo del quale la Controparte_10 si trasformava in società di capitali con denominazione con trasferimento
[...] CP_1 della sede in Roma;
tali modifiche erano da ricondursi al solo il quale si era servito della CP_3 e del fabbricato della snc per avvantaggiare società ad esso riconducibili, come risultava dagli CP_1 atti dallo stesso compiuti, in cui il fabbricato veniva a costituire garanzia per operazioni di credito non riconducibili alla s.n.c.; la S.I.A. aveva proceduto alla cessione dei crediti derivanti dai contratti di locazione stipulati in favore della Banca Apulia spa a parziale pagamento delle somme concesse a mutuo in favore non della snc ma ad altre società del Nuozzi;
nell'ambito del medesimo disegno, il in qualità di legale rappresentante della stipulava un preliminare di CP_3 CP_1 compravendita con cui si obbligava a trasferire alla la Controparte_11 gran parte delle unità immobiliari del fabbricato;
il agiva in qualità di amministratore di CP_3 entrambe le società, concludendo, dunque, un contratto con sé stesso;
il prezzo di vendita era notevolmente inferiore al reale valore di mercato del fabbricato, tenuto conto anche del fatto che sul fabbricato gravano ipoteche per circa 13 milioni di euro, di gran lunga superiori all'importo indicato nel preliminare;
il veva proceduto alla vendita alla Leasing spa di una delle unità CP_3 immobiliari promesse in vendita alla con il menzionato preliminare;
infine, avendo la CP_4 CP_5 proceduto alla sua trasformazione in aveva perso la qualità di socio della snc, con
[...] CP_1 la conseguenza che il fabbricato realizzato era di esclusiva proprietà degli attori, quali unici soci della snc.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda sia in fatto, che in diritto;
in via riconvenzionale, deducevano che la trascrizione dell'avversa domanda giudiziale aveva inciso sulle diverse trattative in corso per la vendita dei cespiti immobiliari, comportando ingenti danni di cui chiedevano il ristoro mediante condanna degli attori al pagamento della somma da dimostrarsi in corso di causa.
Istruita la causa a mezzo di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Larino con sentenza n. 382/2020 pubblicata il 05/11/2020, rigettava sia le domande proposte dagli attori sia la domanda riconvenzionale dei convenuti, compensando le spese di giudizio.
e proponevano appello avverso tale pronuncia con Parte_1 Persona_1 citazione notificata il 5/5/21 e iscritta a ruolo il 12/05/2021, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande proposte con la citazione di primo grado.
Si costituivano la la e , contestando CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dello stesso;
riproponevano le eccezioni sollevate in primo grado ex art. 346 cpc;
proponevano appello incidentale, sia in relazione alle contestazioni effettuate dai convenuti in relazione alla controscrittura del 2/10/2001, sia in ordine alla mancata partecipazione degli attori alla realizzazione della costruzione dell'edificio, sia in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“1) la dichiarazione che nessuna società in nome collettivo, irregolare ed occulta, sia mai stata costituita con la controscrittura privata del 2.10.2001, per mancanza degli elementi costitutivi;
2) la dichiarazione, per cui il rimborso ai presunti soci e delle somme da Per_1 Parte_1 loro anticipate abbia costituito motivo di risoluzione del rapporto societario, instaurato fra essi e la presunta società irregolare ed occulta.
3) accertata la soccombenza in I° grado e la assenza di motivi validi per la compensazione delle spese, condanni i sig.ri e , alle spese e compensi legali del Persona_1 Parte_1 giudizio di I° grado”.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, sollecitata dalla parte appellante, con le note di udienza del 23/4/24 il difensore dell'appellante dichiarava il decesso del Parte_1 proprio assistito e la causa veniva interrotta con ordinanza del 26/4/24; effettuata la riassunzione
Pag. 4 a 10 ad istanza dell'appellante , si costituivano gli appellati, mentre nessuno si costituiva Persona_1 per gli eredi dell'appellante deceduto;
con ordinanza del 21/11/24, resa Parte_1 all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva;
l'atto introduttivo non deve rivestire particolari forme sacramentali, né contenere 'un progetto alternativo di sentenza' da contrapporre a quella di primo grado, essendo sufficiente che esso contenga una chiara e precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati (Cass. SSUU n. 27199/17).
3. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano la nullità della sentenza impugnata “…per contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza ” .
Rilevano gli appellanti che, avendo la sentenza accolto alcune delle loro tesi, il dispositivo avrebbe dovuto essere di conseguente accoglimento delle domande e non di rigetto;
gli attori in primo grado avevano richiesto “1)Dichiarare che gli attori e la Controparte_5 hanno costituito una società irregolare con scrittura del 02 Ottobre 2001; 2)Dichiarare che
[...] l'area edificatoria sita in Termoli tra le vie Egadi e Corsica, estesa per ca. mq.4200, riportata in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31, mapp.256, è di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001; 3)Dichiarare che il fabbricato realizzato sull'area suddetta, costituito dalle unità immobiliari riportate in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31, part.256, subalterni 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29, salvo altri, è di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001…”; nella motivazione il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di una snc validamente costituita.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato che gli attori in citazione hanno proposto ben 11 domande;
per il fatto che nella motivazione il Tribunale abbia dato atto che nella fattispecie sia stata costituita una snc irregolare, non deriva la nullità della sentenza nella parte in cui nel dispositivo ha disposto il rigetto delle altre domande;
sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell' articolo 156 del codice di procedura civile, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo “ (Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11794); va rilevato gli stessi appellanti non hanno dedotto in quale parte della motivazione il Co tribunale avrebbe ritenuto che l'area edificatoria ed il fabbricato è di proprietà della il fatto che il Tribunale in dispositivo non abbia dichiarato la sussistenza di snc è privo di rilevanza agli effetti della decisione della domanda, che è intesa principalmente all'accertamento della proprietà del suolo e del fabbricato e alla condanna dei convenuti alla restituzione in favore degli attori delle somme incassate dai convenuti per le vendite di alcuni immobili, delle somme incassate a titolo di canoni di locazione delle unità immobiliari, durante lo svolgimento dell'attività della snc irregolare;
nel motivo di appello non viene neppure adombrato l'interesse degli appellanti alla dichiarazione della sussistenza della snc;
la domanda di accertamento della proprietà del suolo e
Pag. 5 a 10 del fabbricato è stata espressamente rigettata dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie gli attori avrebbero dovuto esperire azione ex art. 2932 cc.
4. Con il secondo motivo si contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di dichiarare che “il fabbricato realizzato dalla snc sarebbe di proprietà Co esclusiva degli attori quali unici soci della snc costituita”, tenuto conto del fatto che la aveva unilateralmente modificato la ragione sociale ed era divenuta una società di capitali, fatto che comportava la perdita della qualità di socio della snc;
gli appellanti hanno dedotto che vi sarebbe stato un mutamento soggettivo senza il necessario consenso degli altri soci, prevedendo l'art. 2252 cc l'unanimità dei consensi anche per i mutamenti della compagine sociale e l'ingresso di nuovi soci;
anche il richiamo fatto dal Tribunale all'articolo 2361 c.c. per giustificare la successiva trasformazione della s.a.s. in s.r.l. e legittimare, così, la sua partecipazione alla società in nome collettivo irregolare, era del tutto errato poiché l'articolo 2361 c.c. era stato introdotto con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n.6/2003 e con effetto dal 1° gennaio 2004 e non poteva applicarsi alla snc sorta nell'anno 2001.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
Preliminarmente, va pienamente confermato quanto statuito dal Tribunale in relazione al fatto che "in tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili" (Cassazione civile sez. I, 27/08/2014, n.18409); ne consegue che le trasformazioni nel tempo avvenute in capo alla originaria SIA snc, sia in relazione alla compagine sociale che in relazione alla ragione, non ha comportato alcun mutamento soggettivo nella partecipazione della snc irregolare;
va poi rilevato che del tutto ammissibile è la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, in quanto l'unica conseguenza è che la società di capitali assume una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società di persone (nessun cambiamento di regime di responsabilità della società partecipante che rispondeva e continua a rispondere delle obbligazioni con responsabilità illimitata;
va pure rilevato che l'art. 2361 co. 2 cc disciplina piuttosto l'obbligo di deliberazione dell'assemblea della società di capitali e non già la società di persone cui partecipa la società di capitali;
infine va rilevato che pure la contestazione dell'ambito temporale della norma di cui all'art. 2361 cc è infondato in quanto l'art. 2361 cc riguarda la regolamentazione della società di capitali, motivo per cui del tutto irrilevante che l'epoca di costituzione delle snc sia anteriore alla modifica di cui all'art. 2361 cc, dovendosi piuttosto fare riferimento al tempo in cui è stata effettuata la modificazione da Parte_3
Infine va rilevato che, anche nel caso in cui voglia essere ritenuto il mutamento soggettivo dal parte del socio senza il consenso degli altri due soci, tale fatto potrebbe Parte_4 giustificare tuttalpiù la domanda di accertamento dell'esclusione del socio dalla compagine sociale ( e la liquidazione della sua quota), ma non la conseguenza tratta dall'appellante, senza alcuna motivazione giuridica al riguardo, del “conseguente obbligo traslativo, direttamente in favore dei soci e , delle rispettive quote di proprietà dell'area e del fabbricato Persona_1 Parte_1 sociale per cui è causa”. In relazione alla domanda di accertamento della proprietà del suolo e del fabbricato il Tribunale ha espressamente e compiutamente motivato, con statuizione da esaminare nel terzo motivo di appello che segue.
5. Con il terzo motivo gli appellanti principali contestano che la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter trasferire la proprietà dei beni direttamente in capo ai soci della società irregolare costituita, avendo affermato il tribunale che, avendo la agito in nome proprio, sia CP_1 pure per conto della società occulta, si sarebbe determinato un rapporto di mandato senza rappresentanza;
in relazione all'obbligo di trasferire l'immobile da parte del mandatario inadempiente la società mandante avrebbe dovuto esperire azione ex art. 2932 cc..
Gli appellanti assumono che , essendo venuta meno la società irregolare, la regolamentazione dei rapporti tra i suoi soci non richiede che sia proposta una domanda ex art. 2932 c.c. ben potendo, il trasferimento, essere disposto dal Giudice con la sentenza.
Il motivo è del tutto infondato.
Pag. 6 a 10 Ritiene la Corte che deve essere pienamente confermato quanto statuito dal tribunale in ordine alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di trasferire da parte del mandatario, come prescritte dal comma secondo dell'art. 1706 cc, che prevede che “si osservano le norme relative all'obbligo di contrarre”, motivo per cui deve essere pienamente confermata la statuizione relativa alla necessità di proposizione di domanda ex art. 2932 cc, confermata pure dalla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 2935/1980) , e tenuto conto anche di quanto statuito da Cass. 40840/21 – “in caso di mandato senza rappresentanza l'obbligo di ritrasferimento è imposto dall'art. 1706c.c., comma 2 che, in correlazione all'art. 2932c.c. recita se le cose acquistate al mandatario sono beni immobili a beni mobili iscritti nei pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso di inadempimento si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre”; - dai principi sopra indicati questa Corte non intende discostarsi.
È appena il caso di rilevare che gli appellanti assumono il fatto che la società irregolare sarebbe venuta meno, senza addurre alcuna motivazione al riguardo;
nessuna domanda di accertamento di scioglimento o di estinzione della società è stata effettuata, né sono stati indicati i motivi dell'assunto scioglimento della società irregolare;
in relazione alla prospettazione di parte attrice, va rilevato che la mancanza di consenso da parte dei soci attori, e non Per_1 Parte_1 avrebbe mai potuto determinare una causa di scioglimento della società in nome collettivo, irregolare ed occulta, ma tuttalpiù solo una causa di esclusione del socio oltretutto da CP_1 deliberare da parte della assemblea dei soci della società irregolare, delibera mai neppure allegata.
6. Con il quarto motivo si contesta l'erroneo rigetto della domanda di simulazione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 14/7/08 dalla con la CP_1 [...]
asseritamente stipulato in frode agli attori. Controparte_6
Gli appellanti hanno riproposto in appello le medesime argomentazioni effettuate in primo grado relative alle seguenti circostanze:
- il vrebbe stipulato il contratto preliminare sia in veste di amministratore della CP_3 CP_1[... che come amministratore della ponendo quindi in essere un contratto con sé stesso, CP_2 contratto stipulato nell'anno 2008 e mai posto in esecuzione;
- il prezzo di vendita, stabilito in modalità procrastinate e senza fissare una data, era notevolmente inferiore al reale valore del fabbricato e tanto emergerebbe dal fatto che gli istituti di credito hanno iscritto ipoteche sul fabbricato di proprietà della snc per un importo di
€.14.138.000,00, importo notevolmente superiore al prezzo indicato nel preliminare, pari a euro 5.600.000,00, oltre IVA;
- il a proceduto alla vendita, in favore della società Leasing s.p.a. di una delle unità CP_3 immobiliari promesse in vendita alla nonché ha locato gli immobili sempre oggetto di CP_4 preliminare;
-il contratto definitivo non era stato ancora stipulato a distanza di 11 anni dalla scadenza del termine.
Secondo l'assunto degli appellanti per le suddette circostanze nessuna vendita reale era prevista e voluta dalle parti.
Il Tribunale, con motivazione che deve essere pienamente condivisa, dopo aver premesso che la simulazione costituisce un'operazione negoziale in virtù della quale le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà dei loro rapporti, e che nella fattispecie era stata prospettata una simulazione assoluta, ha rilevato che lo stesso CTP degli attori aveva riconosciuto che la per l'acquisto di gran parte delle unità immobiliari di cui al fabbricato CP_2 di via Corsica previsto con il suddetto preliminare, versava alla SIA l'importo di euro 1.873.000,00 come anticipo sul prezzo per l'acquisto degli immobili (somma peraltro che secondo le stesse ammissioni del c.t.p veniva utilizzata per la realizzazione dell'immobile); nessuna contestazione hanno effettuato gli appellanti in relazione a tale circostanza, che è del tutto contrastante ed incompatibile con la allegata sussistenza di un contratto simulato assoluto;
va pure confermato quanto già rilevato dal Tribunale in relazione al fatto che, a prescindere dall'allegato importo delle iscrizioni ipotecarie, gli attori nulla avevano provato in relazione al reale valore commerciale
Pag. 7 a 10 dell'immobile da ragguagliare al prezzo convenuto indicato in contratto.
Il fatto dedotto dagli appellanti che “il contratto preliminare stipulato con è stato CP_2 nel tempo modificato man mano che la SIA procedeva alla vendita a terzi di parte del fabbricato sociale”, comporta di per sé solo la modifica dell'oggetto del preliminare o al massimo l'inadempimento da parte della promittente venditrice, e non la conseguenza della simulazione assoluta del contratto, come sostenuto dalla parte appellante.
7. Con il quinto motivo si contesta il recepimento da parte del Tribunale della CTU nella parte in cui aveva erroneamente accertato il costo di costruzione del fabbricato e si richiede Co l'espletamento di nuova CTU;
la si era costituita fideiussore della società Controparte_12[... per un finanziamento a quest'ultima concesso dalla Banca Apulia, facendo iscrivere ipoteca sul fabbricato di proprietà della società irregolare costituita con gli odierni appellanti per l'iperbolica somma di €.7.400.000,00; la aveva ceduto, pro-solvendo, i crediti derivanti dai contratti di CP_1 locazione di porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato della società irregolare, per il pagamento delle rate di mutuo concesso alla società era necessario, Controparte_12Co disporre una nuova CTU in quanto la aveva concesso in locazione ulteriori porzioni del fabbricato a un'azienda di ristorazione e a un'impresa recettiva;
il CTU aveva valutato il costo di acquisto dell'area sulla quale è stato realizzato il fabbricato sociale in misura notevolmente superiore a quanto realmente ed effettivamente pagato dalla società irregolare e risultante, incontestabilmente, dallo stesso atto pubblico di compravendita;
il CTU aveva inserito tra i costi di Co costruzione il finanziamento del 24/6/11, mentre la non aveva alcuna necessità di liquidità in quanto aveva già realizzato il fabbricato da lungo tempo;
gli appellanti hanno dedotto che la CTU si rendeva necessaria al fine di poter correttamente ed integralmente quantificare tutte le somme incassate e che si continuavano ad incassare per locazioni di gran parte del fabbricato sociale in danno degli odierni appellanti, nonché al fine di poter correttamente quantificare il reale costo di costruzione del fabbricato sociale.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Gli attori al n. 5) delle conclusioni della citazione introduttiva hanno richiesto la condanna della e del lla restituzione di tutte le somme incassate per la vendita di una unità CP_1 CP_3 immobiliare in favore della Leasing spa;
al punto 7) delle conclusioni della citazione gli attori hanno chiesto la condanna della e del lla restituzione di tutte le somme incassate a titolo CP_1 CP_3 di canoni di locazione ed in particolare relative ai contratti con la Limoni spa, con INPS e con la Uno S.r.l.; al punto 6) della citazione hanno richiesto alla e al di rendere il conto “di CP_1 CP_3 tutte le attività poste in essere in relazione all'acquisto dell'area e alla realizzazione del fabbricato”.
Va premesso che per le domande di cui ai n. 5) e al n. 7) era onere degli attori di dare prova piena delle somme asseritamente incassate e non quantificate a titolo di vendita di un immobile e a titolo di canoni di locazione riscossi in relazione ai tre contratti di locazione specificamente indicati.
La domanda di rendiconto è stata proposta solo in relazione alle attività di acquisto e di realizzazione del fabbricato.
In ordine a tale ultima domanda è stata disposta ed espletata CTU dalla quale è risultato che
“l'iniziativa immobiliare intrapresa dalla si considera in perdita, avendo conseguito ricavi per CP_1
€ 3.224.965,24 a fronte di costi e spese di realizzazione dell'iniziativa stessa per € 6.597.183,80".
Ciò premesso, va rilevato che le contestazioni relative all'assunta erronea quantificazione del costo di costruzione del fabbricato, così come il fatto che siano state iscritte ipoteche immobiliari,
o l'assunta erronea inserzione tra i costi di costruzione del finanziamento del 24/6/11, sono circostanze del tutto irrilevanti ai fini decisori, in relazione alle domande proposte di condanna al pagamento di somme di denaro.
Va poi rilevato che i canoni relativi ai contratti di locazione con la ditta “Churrascaria Bela Rio”, con la ditta “Yoshi Fusion Sushi” e con la ditta “Casa Vacanza Relax”, sono relativi a fatti e circostanze e domande del tutto nuovi, implicanti un ampliamento del tema decidendum, non consentito in appello ex art. 345 cpc, motivo per cui deve essere del tutto esclusa la necessità di espletare ulteriore ctu, come richiesto dalla parte appellante.
Pag. 8 a 10 8. Con il sesto motivo si contesta l'erroneo rigetto della domanda di condanna dei convenuti alla “cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli per finanziamenti e mutui contratti in favore di terzi per finalità estranee alla costruzione del fabbricato sociale di cui al presente giudizio”; il CTU avrebbe erroneamente conteggiato tra i costi di realizzazione del fabbricato sociale anche il finanziamento del 24.6.2011 concesso dalla;
in data 21.4.2008 CP_13 sull'immobile sociale era stata iscritta un'ipoteca di €.7.400.000,00 a garanzia di un mutuo concesso da a favore della società società terza. CP_14 Controparte_12
In relazione al fatto che il CTU avrebbe erroneamente conteggiato tra i costi di realizzazione del fabbricato sociale anche il finanziamento del 24.6.2011 concesso dalla , è stato CP_13 contestato unicamente il fatto che sia stato asseritamente concesso un finanziamento non finalizzato alla costruzione dell'immobile, senza che sia stato effettuato alcun riferimento alla iscrizione pregiudizievole ricollegata al finanziamento stesso, con conseguente inammissibilità del motivo (peraltro il consulente tecnico ha dato atto della contrazione del mutuo ai fini del pagamento dei debiti pregressi riferibili alla costruzione del fabbricato).
In relazione alla seconda contestazione, relativa all'iscrizione ipotecaria di € 7.400.000 a garanzia del mutuo concesso da in favore della società CP_14 Controparte_12 società terza, va subito evidenziato che nessuna omissione può essere attribuita al CTU al riguardo, non attenendo i quesiti posti al consulente ai mutui concessi da istituti a terzi o la verifica di tutte le iscrizioni pregiudizievoli (i quesiti hanno correttamente riguardato esclusivamente i finanziamenti concessi alla SIA).
Ciò premesso, va rilevato che parte attrice ha depositato unicamente l'ispezione ipotecaria in data 16/7/13 (doc. 3) dalla quale non emergono elementi sufficienti per l'esame della domanda proposta di cancellazione (non è stato neppure depositato il contratto di finanziamento e l'atto costitutivo dell'ipoteca); è appena il caso di rilevare che per provvedere alla cancellazione è sempre necessario il consenso del creditore ai sensi dell'art. 2882 cc, e che quest'ultimo non è stato neppure evocato nel presente giudizio;
ne consegue che in mancanza di domanda proposta nel contraddittorio con l'istituto beneficiario della garanzia, nessun ordine di cancellazione può essere adottato ex art. 2884 cc dall'autorità giudiziaria, né può essere disposta la condanna del datore di ipoteca a cancellare l'ipoteca stessa.
9. Il settimo motivo di appello principale, relativo alla pronuncia sulle spese, è ricollegato all'accoglimento dell'appello ed è assorbito dal rigetto integrale dei motivi di appello che precedono.
10. Gli appellati hanno riproposto in appello ex art. 346 cpc l'eccezione, non esaminata in primo grado, relativa al dedotto difetto di legittimazione passiva di , con Controparte_3 conseguente richiesta di immediata estromissione dal giudizio e condanna alle spese e compensi legali;
gli appellati hanno inoltre proposto appello incidentale richiedendo:
1) l'accertamento e la dichiarazione che nessuna società in nome collettivo, irregolare ed occulta, è mai stata costituita con la controscrittura privata del 2.10.2001, per mancanza degli elementi costitutivi, in particolare la mancata indicazione dei conferimenti da parte di tutti i soci e, conseguentemente, la mancata costituzione del fondo comune.
2) l'accertamento e la dichiarazione, per cui il rimborso ai presunti soci e Per_1 Parte_1 delle somme da loro anticipate abbia costituito motivo di risoluzione del rapporto societario, instaurato fra essi e la presunta società irregolare ed occulta.
Ritiene la Corte che in relazione alla domanda riproposta ex art. 346 cpc e ai primi due motivi di appello incidentale debba essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, stante il rigetto integrale dell'appello principale e la conferma del rigetto di tutte le domande proposte dagli attori in primo grado.
Va rilevato che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che può derivare alla parte che lo propone dall'accoglimento del gravame (ex multis Cassazione civ. n. 38054/2022, n. 28307/2020, n.13395/2018). Consegue, pertanto,
Pag. 9 a 10 l'inammissibilità dell' impugnazione proposta, anche nella forma incidentale, dalla parte vittoriosa per ottenere la modificazione della motivazione e/o il riesame di questioni o eccezioni o domande subordinate rimaste assorbite, che possono essere riproposte con la memoria di costituzione (ex multis Cassazione civ.n.25840/2021; n.24124/2016).
11. Con il terzo motivo di appello incidentale si contesta il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese processuali e si richiede, accertata la soccombenza in I° grado e la assenza di motivi validi per la compensazione delle spese, la condanna di e Persona_1 Parte_1
, al pagamento delle spese del giudizio di I° grado.
[...]
Il motivo è infondato e la statuizione di compensazione delle spese di giudizio deve essere confermata, tenuto conto del fatto che con la sentenza impugnata sono state rigettate sia le domande proposte dagli attori, sia la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, fatto che implica soccombenza reciproca.
12. Avuto riguardo al rigetto di tutti i motivi di appello principale e al rigetto dell'appello incidentale, solo limitatamente alla statuizione sulle spese, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione per ¼ delle spese del presente grado di giudizio, con condanna degli appellanti principali, in solido, a rimborsare agli appellati delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa - indeterminabile complessità media- e dell'attività prestata, di studio, introduttiva e trattazione (gli appellati non hanno depositato comparse conclusionali).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali, in solido tra loro, e degli appellanti incidentali, in solido tra loro, di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , nonché sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 Persona_1 CP_1 e avverso la sentenza n. 382/2020 pubblicata il 05/11/2020 Controparte_2 Controparte_3 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dà atto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande ex art. 346 cpc e ai primi due motivi di appello incidentale;
- rigetta l'appello incidentale in relazione all'impugnazione della statuizione sulle spese;
-condanna e gli eredi al pagamento, in favore della Parte_1 Persona_1
, e di ¾ delle spese del presente grado di giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 che liquida per l'intero in complessivi € 7869,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, disponendo la compensazione di ¼ della somma sopra indicata;
-dichiara che a carico degli appellanti principali in solido tra loro e degli appellanti incidentali in solido tra loro, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 163/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 382/2020 pubblicata il 05/11/2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1090/13 R.G., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone – s.n.c. occulta
TRA
(C.F. , deceduto in data 29/7/23 Parte_1 C.F._1
APPELLANTE- appellato incidentale con il patrocinio dell'avv. DELL'ORCO LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 2 86040 TERMOLI presso il difensore
Eredi deceduto, (cod. fisc. Persona_1 C.F._1
APPELLANTI- appellati incidentali- non costituiti
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), Controparte_2 P.IVA_2
, (c.f. ), Controparte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. CIANCI BENEDETTO, elettivamente domiciliati in VIA V.A. DE GASPERI 53 TERMOLI presso il difensore
APPELLATI- appellanti incidentali
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. DELL'ORCO LEONARDO si riporta “a tutto quanto Persona_1 richiesto con l'atto di appello proposto, a tutti gli ulteriori atti difensivi, ivi incluse le note di trattazione scritta delle udienze tenutesi, nonché alla documentazione depositata con le note del 23.9.2021, dalla quale emerge la fondatezza dell'appello principale… , si insiste, quindi, per l'ammissione di C.T.U. al fine di poter correttamente ed integralmente quantificare tutte le somme incassate e che continua ad incassare illegittimamente la per la locazione di gran parte del CP_1
Pag. 1 a 10 fabbricato sociale in danno degli appellanti, nonché al fine di quantificare correttamente il reale costo di costruzione del fabbricato sociale stante, tra l'altro, la circostanza che la ha CP_1 continuato a non rendere il conto dovuto ai soci di tutte le attività poste in essere in relazione all'acquisto dell'area ed alla realizzazione del fabbricato di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001. Atteso che gli Eredi del de cuius Parte_1 potrebbero costituirsi per la presente udienza del 20.11.2024 che, però, è stata fissata con trattazione scritta, per tuziorismo difensivo e nel rispetto del principio del contraddittorio, si chiede che la Corte fissi apposita successiva udienza per consentire l'eventuale esame della loro costituzione e l'esercizio del diritto di difesa”. per gli appellati, l'avv. CIANCI BENEDETTO conclude:
“I. perché codesta on. Corte d'appello voglia esaminare ed accogliere le eccezioni già avanzate in I° grado e non esaminate dalla sentenza di I° grado in quanto assorbite, poiché tali eccezioni costituiscono argomenti ulteriori e fondati per il rigetto delle domande avverse, eccezioni che sono state riproposte nella comparsa di costituzione con appello incidentale (cfr. pagg. 22 e segg.). Fra queste eccezioni e domande, quella di estromettere il convenuto , Controparte_3 in quanto estraneo alle doglianze ed alle richieste avanzate dagli attori/appellanti e, pertanto, privo di qualsiasi legittimazione passiva;
e comunque riconoscere la totale infondatezza delle domande e dell'appello nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da liquidare direttamente in favore del difensore, in quanto procuratore antistatario .
II. Accogliersi tutti i motivi di appello incidentale.
III. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia relativamente al I° grado, che a quello d'appello, da liquidarsi direttamente in favore del difensore, in quanto procuratore antistatario “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 19/11/13 e convenivano in Parte_1 Persona_1 giudizio la , la e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 CP_4 CP_3
"1) Dichiarare che gli attori e la hanno costituito Controparte_5 una società irregolare con scrittura del 02 ottobre 2001;
2) Dichiarare che l'area edificatoria sita in Termoli tra le vie Egadi e Corsica, estesa circa mq. 4200, riportata in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31 mapp. 256 è di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001;
3) Dichiarare che il fabbricato realizzato sull'area suddetta, costituito dalle unità immobiliari riportate in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31 part. 256 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, salvo altri, è di proprietà della società in nome collettivo costituita con contratto del 02.10.2001 e per essa dei sigg.
[...]
e;
Parte_1 Persona_1
4) Dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto preliminare del 14.7.2008, e delle successive modifiche, stipulato tra la e la per CP_1 Controparte_6 essere lo stesso simulato e stipulato in frode agli attori in proprio e nella qualità;
5) Condannare la ed il alla restituzione in favore degli attori CP_1 Controparte_3 di tutte le somme incassate in relazione alla vendita effettuata in favore della società Leasing s.p.a. Cont dell'unità immobiliare di proprietà della costituita con contratto del 02.10.2001, in Catasto al foglio 31 part. 256 sub.15;
6) Ordinare alla ed al di rendere il conto di tutte le attività CP_1 Controparte_3 poste in essere in relazione all'acquisto dell'area e alla realizzazione del fabbricato di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001;
7) Condannare la ed il alla restituzione in favore degli attori, CP_1 Controparte_3 in proprio e nella qualità, di tutti i canoni incassati e da incassare in relazione ai contratti di locazione stipulati per le unità immobiliari realizzate dalla snc costituita con contratto del 02.10.2001 ed in particolare alla restituzione dei canoni di cui ai contratti di locazione stipulati con Limoni spa, INPS e Uno srl;
Pag. 2 a 10 8) Condannare la nonché il alla cancellazione di tutte le CP_1 Controparte_3 iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che risultano iscritte e trascritte sul fabbricato di proprietà della snc costituita con contratto del 02.10.2001, per finanziamenti e mutui contratti in favore di terzi e per quelli contratti per finalità diverse dalla costruzione del fabbricato realizzato dalla società costituita con contratto del 02.10.2001;
9) Ordinare al Conservatore del Registro di Pubblicità Immobiliare di Campobasso di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
10) Condannare la la ed il , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 Controparte_3 risarcimento di tutti i danni che saranno quantificati ed accertati in corso di causa;
11) Condannare la la ed il , in solido tra loro, al CP_1 CP_4 Controparte_3 pagamento di tutte le spese e competenze professionali di lite”.
Esponevano gli attori che:
-nel 2001, il sig. , in qualità di legale rappresentante della e il Controparte_5 CP_5 sig. , gestore di fatto della medesima società, proponevano ai sig.ri Controparte_3 [...]
e la costituzione di una s.n.c. per la realizzazione di un affare, già Parte_1 Persona_1 intrapreso dalla S.I.A. per aver aderito alla proposta contrattuale pubblicata dall' in data CP_8
7.2.2001 sul "Sole 24 ore", avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'ente, di un immobile sul territorio di Termoli da destinare a propria sede;
in particolare, i proponenti esponevano che il bando di gara prevedeva che qualora l'immobile non fosse stato ancora realizzato, com'era nella specie, il partecipante doveva quantomeno avere la proprietà dell'area su cui realizzarlo e, sul punto, essi avevano già individuato il terreno su cui edificare lo stabile, di proprietà della società ; il coinvolgimento dei sig.ri e veniva giustificato in ragione della Parte_2 Parte_1 Per_1 mancanza di disponibilità finanziarie e difficoltà di accesso al credito da parte della società, prospettando altresì che la costituzione della società dovesse rimanere occulta, dal momento che la aveva già intrattenuto rapporti con l'ente quale unico soggetto partecipante;
CP_5
- accettata l'offerta, in data 2.10.2001, la e i sig.ri e CP_5 Parte_1 Per_1 concludevano un contratto di associazione in partecipazione per NO , rep. 6352, con Per_2 contestuale controscrittura in cui si dava atto della simulazione del primo e della reale volontà dei partecipanti di dare vita ad una società in nome collettivo;
- nel contratto costitutivo della s.n.c. le parti prevedevano che e Parte_1 Per_1 detenessero ciascuno il 33% del capitale, dandosi atto che ciascuno di loro aveva già versato la somma di lire 325.000.000 (euro 167,848,00), mentre veniva riconosciuto alla il 34%; la CP_5 società non sarebbe stata registrata, rimanendo occulta, con la conseguenza che i rapporti con i terzi sarebbero stati intrattenuti solo formalmente dalla ancorché tutte le iniziative relative CP_5 alla costruzione del fabbricato erano da intendersi come riferite alla s.n.c. ed in particolare, l'area edificatoria, da acquistarsi dalla società e il realizzando fabbricato sarebbero stati Parte_2 di proprietà dei tre soci, anche se formalmente intestati alla il contratto veniva CP_5 sottoscritto anche dal il quale assumeva la posizione di incaricato della nella CP_3 CP_5 gestione del cantiere, secondo le prestazioni indicate nel contratto stesso;
- acquistata l'area su cui procedere a realizzare il fabbricato, nel corso delle trattative l' CP_8 manifestava la volontà di non addivenire alla stipula del contratto del costruendo immobile;
stante la grave responsabilità extracontrattuale dell' la s.n.c., per il tramite della CP_8 CP_5 intentava un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'ente; tuttavia, la s.n.c. decideva comunque di portare avanti l'iniziativa intrapresa e di realizzare il fabbricato costituito da più unità immobiliari;
nel corso dell'esecuzione dei lavori, e ontestavano al alla Parte_1 Per_1 CP_3 Co
l'uso illegittimo delle somme della costituita sicché, la rimborsava agli attori CP_5 CP_1 parte delle somme obbligandosi a regolarizzare ed eliminare quanto contestatole e a rendere il conto;
tuttavia, terminata la costruzione, il la non rendevano il conto delle attività CP_3 CP_1 realizzate, procrastinandone l'incombente con il fatto che il giudizio promosso nei confronti dell'ente era ancora pendente;
ad ogni modo, la e il dopo aver proceduto alla vendita CP_1 CP_3 di una delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato, solo su pressione degli attori versavano una parte delle somme loro dovute, imputando formalmente tali somme a rimborso delle quote versate agli associati;
Pag. 3 a 10 - successivamente, gli attori, non avendo la possibilità di accedere agli atti della società, visto il rifiuto a rendere il conto del accertavano da visure eseguite presso il Registro delle CP_3 Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Campobasso, che la Controparte_9 aveva operato diverse modifiche della ragione sociale (nel 04.02.2004, nel 14.8.2006 e nel 31.8.2007) sino all'atto pubblico dell'8.7.2008, a mezzo del quale la Controparte_10 si trasformava in società di capitali con denominazione con trasferimento
[...] CP_1 della sede in Roma;
tali modifiche erano da ricondursi al solo il quale si era servito della CP_3 e del fabbricato della snc per avvantaggiare società ad esso riconducibili, come risultava dagli CP_1 atti dallo stesso compiuti, in cui il fabbricato veniva a costituire garanzia per operazioni di credito non riconducibili alla s.n.c.; la S.I.A. aveva proceduto alla cessione dei crediti derivanti dai contratti di locazione stipulati in favore della Banca Apulia spa a parziale pagamento delle somme concesse a mutuo in favore non della snc ma ad altre società del Nuozzi;
nell'ambito del medesimo disegno, il in qualità di legale rappresentante della stipulava un preliminare di CP_3 CP_1 compravendita con cui si obbligava a trasferire alla la Controparte_11 gran parte delle unità immobiliari del fabbricato;
il agiva in qualità di amministratore di CP_3 entrambe le società, concludendo, dunque, un contratto con sé stesso;
il prezzo di vendita era notevolmente inferiore al reale valore di mercato del fabbricato, tenuto conto anche del fatto che sul fabbricato gravano ipoteche per circa 13 milioni di euro, di gran lunga superiori all'importo indicato nel preliminare;
il veva proceduto alla vendita alla Leasing spa di una delle unità CP_3 immobiliari promesse in vendita alla con il menzionato preliminare;
infine, avendo la CP_4 CP_5 proceduto alla sua trasformazione in aveva perso la qualità di socio della snc, con
[...] CP_1 la conseguenza che il fabbricato realizzato era di esclusiva proprietà degli attori, quali unici soci della snc.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda sia in fatto, che in diritto;
in via riconvenzionale, deducevano che la trascrizione dell'avversa domanda giudiziale aveva inciso sulle diverse trattative in corso per la vendita dei cespiti immobiliari, comportando ingenti danni di cui chiedevano il ristoro mediante condanna degli attori al pagamento della somma da dimostrarsi in corso di causa.
Istruita la causa a mezzo di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Larino con sentenza n. 382/2020 pubblicata il 05/11/2020, rigettava sia le domande proposte dagli attori sia la domanda riconvenzionale dei convenuti, compensando le spese di giudizio.
e proponevano appello avverso tale pronuncia con Parte_1 Persona_1 citazione notificata il 5/5/21 e iscritta a ruolo il 12/05/2021, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande proposte con la citazione di primo grado.
Si costituivano la la e , contestando CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dello stesso;
riproponevano le eccezioni sollevate in primo grado ex art. 346 cpc;
proponevano appello incidentale, sia in relazione alle contestazioni effettuate dai convenuti in relazione alla controscrittura del 2/10/2001, sia in ordine alla mancata partecipazione degli attori alla realizzazione della costruzione dell'edificio, sia in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“1) la dichiarazione che nessuna società in nome collettivo, irregolare ed occulta, sia mai stata costituita con la controscrittura privata del 2.10.2001, per mancanza degli elementi costitutivi;
2) la dichiarazione, per cui il rimborso ai presunti soci e delle somme da Per_1 Parte_1 loro anticipate abbia costituito motivo di risoluzione del rapporto societario, instaurato fra essi e la presunta società irregolare ed occulta.
3) accertata la soccombenza in I° grado e la assenza di motivi validi per la compensazione delle spese, condanni i sig.ri e , alle spese e compensi legali del Persona_1 Parte_1 giudizio di I° grado”.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, sollecitata dalla parte appellante, con le note di udienza del 23/4/24 il difensore dell'appellante dichiarava il decesso del Parte_1 proprio assistito e la causa veniva interrotta con ordinanza del 26/4/24; effettuata la riassunzione
Pag. 4 a 10 ad istanza dell'appellante , si costituivano gli appellati, mentre nessuno si costituiva Persona_1 per gli eredi dell'appellante deceduto;
con ordinanza del 21/11/24, resa Parte_1 all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva;
l'atto introduttivo non deve rivestire particolari forme sacramentali, né contenere 'un progetto alternativo di sentenza' da contrapporre a quella di primo grado, essendo sufficiente che esso contenga una chiara e precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati (Cass. SSUU n. 27199/17).
3. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano la nullità della sentenza impugnata “…per contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza ” .
Rilevano gli appellanti che, avendo la sentenza accolto alcune delle loro tesi, il dispositivo avrebbe dovuto essere di conseguente accoglimento delle domande e non di rigetto;
gli attori in primo grado avevano richiesto “1)Dichiarare che gli attori e la Controparte_5 hanno costituito una società irregolare con scrittura del 02 Ottobre 2001; 2)Dichiarare che
[...] l'area edificatoria sita in Termoli tra le vie Egadi e Corsica, estesa per ca. mq.4200, riportata in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31, mapp.256, è di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001; 3)Dichiarare che il fabbricato realizzato sull'area suddetta, costituito dalle unità immobiliari riportate in Catasto del Comune di Termoli al foglio 31, part.256, subalterni 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29, salvo altri, è di proprietà della società irregolare costituita con contratto del 02.10.2001…”; nella motivazione il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di una snc validamente costituita.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato che gli attori in citazione hanno proposto ben 11 domande;
per il fatto che nella motivazione il Tribunale abbia dato atto che nella fattispecie sia stata costituita una snc irregolare, non deriva la nullità della sentenza nella parte in cui nel dispositivo ha disposto il rigetto delle altre domande;
sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell' articolo 156 del codice di procedura civile, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo “ (Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11794); va rilevato gli stessi appellanti non hanno dedotto in quale parte della motivazione il Co tribunale avrebbe ritenuto che l'area edificatoria ed il fabbricato è di proprietà della il fatto che il Tribunale in dispositivo non abbia dichiarato la sussistenza di snc è privo di rilevanza agli effetti della decisione della domanda, che è intesa principalmente all'accertamento della proprietà del suolo e del fabbricato e alla condanna dei convenuti alla restituzione in favore degli attori delle somme incassate dai convenuti per le vendite di alcuni immobili, delle somme incassate a titolo di canoni di locazione delle unità immobiliari, durante lo svolgimento dell'attività della snc irregolare;
nel motivo di appello non viene neppure adombrato l'interesse degli appellanti alla dichiarazione della sussistenza della snc;
la domanda di accertamento della proprietà del suolo e
Pag. 5 a 10 del fabbricato è stata espressamente rigettata dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie gli attori avrebbero dovuto esperire azione ex art. 2932 cc.
4. Con il secondo motivo si contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di dichiarare che “il fabbricato realizzato dalla snc sarebbe di proprietà Co esclusiva degli attori quali unici soci della snc costituita”, tenuto conto del fatto che la aveva unilateralmente modificato la ragione sociale ed era divenuta una società di capitali, fatto che comportava la perdita della qualità di socio della snc;
gli appellanti hanno dedotto che vi sarebbe stato un mutamento soggettivo senza il necessario consenso degli altri soci, prevedendo l'art. 2252 cc l'unanimità dei consensi anche per i mutamenti della compagine sociale e l'ingresso di nuovi soci;
anche il richiamo fatto dal Tribunale all'articolo 2361 c.c. per giustificare la successiva trasformazione della s.a.s. in s.r.l. e legittimare, così, la sua partecipazione alla società in nome collettivo irregolare, era del tutto errato poiché l'articolo 2361 c.c. era stato introdotto con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n.6/2003 e con effetto dal 1° gennaio 2004 e non poteva applicarsi alla snc sorta nell'anno 2001.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
Preliminarmente, va pienamente confermato quanto statuito dal Tribunale in relazione al fatto che "in tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili" (Cassazione civile sez. I, 27/08/2014, n.18409); ne consegue che le trasformazioni nel tempo avvenute in capo alla originaria SIA snc, sia in relazione alla compagine sociale che in relazione alla ragione, non ha comportato alcun mutamento soggettivo nella partecipazione della snc irregolare;
va poi rilevato che del tutto ammissibile è la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, in quanto l'unica conseguenza è che la società di capitali assume una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società di persone (nessun cambiamento di regime di responsabilità della società partecipante che rispondeva e continua a rispondere delle obbligazioni con responsabilità illimitata;
va pure rilevato che l'art. 2361 co. 2 cc disciplina piuttosto l'obbligo di deliberazione dell'assemblea della società di capitali e non già la società di persone cui partecipa la società di capitali;
infine va rilevato che pure la contestazione dell'ambito temporale della norma di cui all'art. 2361 cc è infondato in quanto l'art. 2361 cc riguarda la regolamentazione della società di capitali, motivo per cui del tutto irrilevante che l'epoca di costituzione delle snc sia anteriore alla modifica di cui all'art. 2361 cc, dovendosi piuttosto fare riferimento al tempo in cui è stata effettuata la modificazione da Parte_3
Infine va rilevato che, anche nel caso in cui voglia essere ritenuto il mutamento soggettivo dal parte del socio senza il consenso degli altri due soci, tale fatto potrebbe Parte_4 giustificare tuttalpiù la domanda di accertamento dell'esclusione del socio dalla compagine sociale ( e la liquidazione della sua quota), ma non la conseguenza tratta dall'appellante, senza alcuna motivazione giuridica al riguardo, del “conseguente obbligo traslativo, direttamente in favore dei soci e , delle rispettive quote di proprietà dell'area e del fabbricato Persona_1 Parte_1 sociale per cui è causa”. In relazione alla domanda di accertamento della proprietà del suolo e del fabbricato il Tribunale ha espressamente e compiutamente motivato, con statuizione da esaminare nel terzo motivo di appello che segue.
5. Con il terzo motivo gli appellanti principali contestano che la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter trasferire la proprietà dei beni direttamente in capo ai soci della società irregolare costituita, avendo affermato il tribunale che, avendo la agito in nome proprio, sia CP_1 pure per conto della società occulta, si sarebbe determinato un rapporto di mandato senza rappresentanza;
in relazione all'obbligo di trasferire l'immobile da parte del mandatario inadempiente la società mandante avrebbe dovuto esperire azione ex art. 2932 cc..
Gli appellanti assumono che , essendo venuta meno la società irregolare, la regolamentazione dei rapporti tra i suoi soci non richiede che sia proposta una domanda ex art. 2932 c.c. ben potendo, il trasferimento, essere disposto dal Giudice con la sentenza.
Il motivo è del tutto infondato.
Pag. 6 a 10 Ritiene la Corte che deve essere pienamente confermato quanto statuito dal tribunale in ordine alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di trasferire da parte del mandatario, come prescritte dal comma secondo dell'art. 1706 cc, che prevede che “si osservano le norme relative all'obbligo di contrarre”, motivo per cui deve essere pienamente confermata la statuizione relativa alla necessità di proposizione di domanda ex art. 2932 cc, confermata pure dalla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 2935/1980) , e tenuto conto anche di quanto statuito da Cass. 40840/21 – “in caso di mandato senza rappresentanza l'obbligo di ritrasferimento è imposto dall'art. 1706c.c., comma 2 che, in correlazione all'art. 2932c.c. recita se le cose acquistate al mandatario sono beni immobili a beni mobili iscritti nei pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso di inadempimento si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre”; - dai principi sopra indicati questa Corte non intende discostarsi.
È appena il caso di rilevare che gli appellanti assumono il fatto che la società irregolare sarebbe venuta meno, senza addurre alcuna motivazione al riguardo;
nessuna domanda di accertamento di scioglimento o di estinzione della società è stata effettuata, né sono stati indicati i motivi dell'assunto scioglimento della società irregolare;
in relazione alla prospettazione di parte attrice, va rilevato che la mancanza di consenso da parte dei soci attori, e non Per_1 Parte_1 avrebbe mai potuto determinare una causa di scioglimento della società in nome collettivo, irregolare ed occulta, ma tuttalpiù solo una causa di esclusione del socio oltretutto da CP_1 deliberare da parte della assemblea dei soci della società irregolare, delibera mai neppure allegata.
6. Con il quarto motivo si contesta l'erroneo rigetto della domanda di simulazione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 14/7/08 dalla con la CP_1 [...]
asseritamente stipulato in frode agli attori. Controparte_6
Gli appellanti hanno riproposto in appello le medesime argomentazioni effettuate in primo grado relative alle seguenti circostanze:
- il vrebbe stipulato il contratto preliminare sia in veste di amministratore della CP_3 CP_1[... che come amministratore della ponendo quindi in essere un contratto con sé stesso, CP_2 contratto stipulato nell'anno 2008 e mai posto in esecuzione;
- il prezzo di vendita, stabilito in modalità procrastinate e senza fissare una data, era notevolmente inferiore al reale valore del fabbricato e tanto emergerebbe dal fatto che gli istituti di credito hanno iscritto ipoteche sul fabbricato di proprietà della snc per un importo di
€.14.138.000,00, importo notevolmente superiore al prezzo indicato nel preliminare, pari a euro 5.600.000,00, oltre IVA;
- il a proceduto alla vendita, in favore della società Leasing s.p.a. di una delle unità CP_3 immobiliari promesse in vendita alla nonché ha locato gli immobili sempre oggetto di CP_4 preliminare;
-il contratto definitivo non era stato ancora stipulato a distanza di 11 anni dalla scadenza del termine.
Secondo l'assunto degli appellanti per le suddette circostanze nessuna vendita reale era prevista e voluta dalle parti.
Il Tribunale, con motivazione che deve essere pienamente condivisa, dopo aver premesso che la simulazione costituisce un'operazione negoziale in virtù della quale le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà dei loro rapporti, e che nella fattispecie era stata prospettata una simulazione assoluta, ha rilevato che lo stesso CTP degli attori aveva riconosciuto che la per l'acquisto di gran parte delle unità immobiliari di cui al fabbricato CP_2 di via Corsica previsto con il suddetto preliminare, versava alla SIA l'importo di euro 1.873.000,00 come anticipo sul prezzo per l'acquisto degli immobili (somma peraltro che secondo le stesse ammissioni del c.t.p veniva utilizzata per la realizzazione dell'immobile); nessuna contestazione hanno effettuato gli appellanti in relazione a tale circostanza, che è del tutto contrastante ed incompatibile con la allegata sussistenza di un contratto simulato assoluto;
va pure confermato quanto già rilevato dal Tribunale in relazione al fatto che, a prescindere dall'allegato importo delle iscrizioni ipotecarie, gli attori nulla avevano provato in relazione al reale valore commerciale
Pag. 7 a 10 dell'immobile da ragguagliare al prezzo convenuto indicato in contratto.
Il fatto dedotto dagli appellanti che “il contratto preliminare stipulato con è stato CP_2 nel tempo modificato man mano che la SIA procedeva alla vendita a terzi di parte del fabbricato sociale”, comporta di per sé solo la modifica dell'oggetto del preliminare o al massimo l'inadempimento da parte della promittente venditrice, e non la conseguenza della simulazione assoluta del contratto, come sostenuto dalla parte appellante.
7. Con il quinto motivo si contesta il recepimento da parte del Tribunale della CTU nella parte in cui aveva erroneamente accertato il costo di costruzione del fabbricato e si richiede Co l'espletamento di nuova CTU;
la si era costituita fideiussore della società Controparte_12[... per un finanziamento a quest'ultima concesso dalla Banca Apulia, facendo iscrivere ipoteca sul fabbricato di proprietà della società irregolare costituita con gli odierni appellanti per l'iperbolica somma di €.7.400.000,00; la aveva ceduto, pro-solvendo, i crediti derivanti dai contratti di CP_1 locazione di porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato della società irregolare, per il pagamento delle rate di mutuo concesso alla società era necessario, Controparte_12Co disporre una nuova CTU in quanto la aveva concesso in locazione ulteriori porzioni del fabbricato a un'azienda di ristorazione e a un'impresa recettiva;
il CTU aveva valutato il costo di acquisto dell'area sulla quale è stato realizzato il fabbricato sociale in misura notevolmente superiore a quanto realmente ed effettivamente pagato dalla società irregolare e risultante, incontestabilmente, dallo stesso atto pubblico di compravendita;
il CTU aveva inserito tra i costi di Co costruzione il finanziamento del 24/6/11, mentre la non aveva alcuna necessità di liquidità in quanto aveva già realizzato il fabbricato da lungo tempo;
gli appellanti hanno dedotto che la CTU si rendeva necessaria al fine di poter correttamente ed integralmente quantificare tutte le somme incassate e che si continuavano ad incassare per locazioni di gran parte del fabbricato sociale in danno degli odierni appellanti, nonché al fine di poter correttamente quantificare il reale costo di costruzione del fabbricato sociale.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Gli attori al n. 5) delle conclusioni della citazione introduttiva hanno richiesto la condanna della e del lla restituzione di tutte le somme incassate per la vendita di una unità CP_1 CP_3 immobiliare in favore della Leasing spa;
al punto 7) delle conclusioni della citazione gli attori hanno chiesto la condanna della e del lla restituzione di tutte le somme incassate a titolo CP_1 CP_3 di canoni di locazione ed in particolare relative ai contratti con la Limoni spa, con INPS e con la Uno S.r.l.; al punto 6) della citazione hanno richiesto alla e al di rendere il conto “di CP_1 CP_3 tutte le attività poste in essere in relazione all'acquisto dell'area e alla realizzazione del fabbricato”.
Va premesso che per le domande di cui ai n. 5) e al n. 7) era onere degli attori di dare prova piena delle somme asseritamente incassate e non quantificate a titolo di vendita di un immobile e a titolo di canoni di locazione riscossi in relazione ai tre contratti di locazione specificamente indicati.
La domanda di rendiconto è stata proposta solo in relazione alle attività di acquisto e di realizzazione del fabbricato.
In ordine a tale ultima domanda è stata disposta ed espletata CTU dalla quale è risultato che
“l'iniziativa immobiliare intrapresa dalla si considera in perdita, avendo conseguito ricavi per CP_1
€ 3.224.965,24 a fronte di costi e spese di realizzazione dell'iniziativa stessa per € 6.597.183,80".
Ciò premesso, va rilevato che le contestazioni relative all'assunta erronea quantificazione del costo di costruzione del fabbricato, così come il fatto che siano state iscritte ipoteche immobiliari,
o l'assunta erronea inserzione tra i costi di costruzione del finanziamento del 24/6/11, sono circostanze del tutto irrilevanti ai fini decisori, in relazione alle domande proposte di condanna al pagamento di somme di denaro.
Va poi rilevato che i canoni relativi ai contratti di locazione con la ditta “Churrascaria Bela Rio”, con la ditta “Yoshi Fusion Sushi” e con la ditta “Casa Vacanza Relax”, sono relativi a fatti e circostanze e domande del tutto nuovi, implicanti un ampliamento del tema decidendum, non consentito in appello ex art. 345 cpc, motivo per cui deve essere del tutto esclusa la necessità di espletare ulteriore ctu, come richiesto dalla parte appellante.
Pag. 8 a 10 8. Con il sesto motivo si contesta l'erroneo rigetto della domanda di condanna dei convenuti alla “cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli per finanziamenti e mutui contratti in favore di terzi per finalità estranee alla costruzione del fabbricato sociale di cui al presente giudizio”; il CTU avrebbe erroneamente conteggiato tra i costi di realizzazione del fabbricato sociale anche il finanziamento del 24.6.2011 concesso dalla;
in data 21.4.2008 CP_13 sull'immobile sociale era stata iscritta un'ipoteca di €.7.400.000,00 a garanzia di un mutuo concesso da a favore della società società terza. CP_14 Controparte_12
In relazione al fatto che il CTU avrebbe erroneamente conteggiato tra i costi di realizzazione del fabbricato sociale anche il finanziamento del 24.6.2011 concesso dalla , è stato CP_13 contestato unicamente il fatto che sia stato asseritamente concesso un finanziamento non finalizzato alla costruzione dell'immobile, senza che sia stato effettuato alcun riferimento alla iscrizione pregiudizievole ricollegata al finanziamento stesso, con conseguente inammissibilità del motivo (peraltro il consulente tecnico ha dato atto della contrazione del mutuo ai fini del pagamento dei debiti pregressi riferibili alla costruzione del fabbricato).
In relazione alla seconda contestazione, relativa all'iscrizione ipotecaria di € 7.400.000 a garanzia del mutuo concesso da in favore della società CP_14 Controparte_12 società terza, va subito evidenziato che nessuna omissione può essere attribuita al CTU al riguardo, non attenendo i quesiti posti al consulente ai mutui concessi da istituti a terzi o la verifica di tutte le iscrizioni pregiudizievoli (i quesiti hanno correttamente riguardato esclusivamente i finanziamenti concessi alla SIA).
Ciò premesso, va rilevato che parte attrice ha depositato unicamente l'ispezione ipotecaria in data 16/7/13 (doc. 3) dalla quale non emergono elementi sufficienti per l'esame della domanda proposta di cancellazione (non è stato neppure depositato il contratto di finanziamento e l'atto costitutivo dell'ipoteca); è appena il caso di rilevare che per provvedere alla cancellazione è sempre necessario il consenso del creditore ai sensi dell'art. 2882 cc, e che quest'ultimo non è stato neppure evocato nel presente giudizio;
ne consegue che in mancanza di domanda proposta nel contraddittorio con l'istituto beneficiario della garanzia, nessun ordine di cancellazione può essere adottato ex art. 2884 cc dall'autorità giudiziaria, né può essere disposta la condanna del datore di ipoteca a cancellare l'ipoteca stessa.
9. Il settimo motivo di appello principale, relativo alla pronuncia sulle spese, è ricollegato all'accoglimento dell'appello ed è assorbito dal rigetto integrale dei motivi di appello che precedono.
10. Gli appellati hanno riproposto in appello ex art. 346 cpc l'eccezione, non esaminata in primo grado, relativa al dedotto difetto di legittimazione passiva di , con Controparte_3 conseguente richiesta di immediata estromissione dal giudizio e condanna alle spese e compensi legali;
gli appellati hanno inoltre proposto appello incidentale richiedendo:
1) l'accertamento e la dichiarazione che nessuna società in nome collettivo, irregolare ed occulta, è mai stata costituita con la controscrittura privata del 2.10.2001, per mancanza degli elementi costitutivi, in particolare la mancata indicazione dei conferimenti da parte di tutti i soci e, conseguentemente, la mancata costituzione del fondo comune.
2) l'accertamento e la dichiarazione, per cui il rimborso ai presunti soci e Per_1 Parte_1 delle somme da loro anticipate abbia costituito motivo di risoluzione del rapporto societario, instaurato fra essi e la presunta società irregolare ed occulta.
Ritiene la Corte che in relazione alla domanda riproposta ex art. 346 cpc e ai primi due motivi di appello incidentale debba essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, stante il rigetto integrale dell'appello principale e la conferma del rigetto di tutte le domande proposte dagli attori in primo grado.
Va rilevato che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che può derivare alla parte che lo propone dall'accoglimento del gravame (ex multis Cassazione civ. n. 38054/2022, n. 28307/2020, n.13395/2018). Consegue, pertanto,
Pag. 9 a 10 l'inammissibilità dell' impugnazione proposta, anche nella forma incidentale, dalla parte vittoriosa per ottenere la modificazione della motivazione e/o il riesame di questioni o eccezioni o domande subordinate rimaste assorbite, che possono essere riproposte con la memoria di costituzione (ex multis Cassazione civ.n.25840/2021; n.24124/2016).
11. Con il terzo motivo di appello incidentale si contesta il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese processuali e si richiede, accertata la soccombenza in I° grado e la assenza di motivi validi per la compensazione delle spese, la condanna di e Persona_1 Parte_1
, al pagamento delle spese del giudizio di I° grado.
[...]
Il motivo è infondato e la statuizione di compensazione delle spese di giudizio deve essere confermata, tenuto conto del fatto che con la sentenza impugnata sono state rigettate sia le domande proposte dagli attori, sia la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, fatto che implica soccombenza reciproca.
12. Avuto riguardo al rigetto di tutti i motivi di appello principale e al rigetto dell'appello incidentale, solo limitatamente alla statuizione sulle spese, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione per ¼ delle spese del presente grado di giudizio, con condanna degli appellanti principali, in solido, a rimborsare agli appellati delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa - indeterminabile complessità media- e dell'attività prestata, di studio, introduttiva e trattazione (gli appellati non hanno depositato comparse conclusionali).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali, in solido tra loro, e degli appellanti incidentali, in solido tra loro, di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , nonché sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 Persona_1 CP_1 e avverso la sentenza n. 382/2020 pubblicata il 05/11/2020 Controparte_2 Controparte_3 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dà atto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande ex art. 346 cpc e ai primi due motivi di appello incidentale;
- rigetta l'appello incidentale in relazione all'impugnazione della statuizione sulle spese;
-condanna e gli eredi al pagamento, in favore della Parte_1 Persona_1
, e di ¾ delle spese del presente grado di giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 che liquida per l'intero in complessivi € 7869,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, disponendo la compensazione di ¼ della somma sopra indicata;
-dichiara che a carico degli appellanti principali in solido tra loro e degli appellanti incidentali in solido tra loro, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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