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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/09/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7525/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINO Parte_1
CARDINALE, giusta procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. BARTOLOMEO COZZOLI, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: 1) di essere titolare dell'utenza telefonica n. CP_1
Con 0881542955 e cliente della compagnia telefonica sin dal 1992, anno in cui la linea veniva portata fino al suo podere sito in contrada Vado Biccari 71036 a Lucera;
2) che dall'agosto del 2017 la linea telefonica è oggetto di numerosi disservizi atteso che, con cadenza periodica e per lunghi periodi di tempo, anche di tre/quattro mesi consecutivi, non possono essere effettuare chiamate vocali né possono essere
Co ricevute;
3) che tali disservizi sono stati prontamente e ripetutamente segnalati a la quale, in diverse occasioni, è intervenuta adottando soluzioni precarie e/o temporanee, consistenti nel posizionare un filo interrato, tuttora presente, in attesa di realizzare una linea aerea con palificazione;
4) che, secondo quanto riferito dai tecnici
Co incaricati dalla , l'interruzione del servizio è da attribuire al danneggiamento del cavo interrato da parte del proprietario del fondo su cui esso giace;
5) che, stante il non funzionamento della linea telefonica, non può stipulare alcun contratto di vigilanza rurale per la sicurezza della propria abitazione;
7) di pagare puntualmente le bollette. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di:
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale totale e/o parziale della CP_1
per tutti i motivi di cui in premessa;
accertare e dichiarare che il non
[...]
funzionamento della linea è dovuto a un inadempimento contrattuale della Società
Co
e, per l'effetto, condannare la detta società alla esatta esecuzione del contratto mediante il ripristino in maniera definitiva della linea telefonica;
condannare la CP_1
in pers. leg. rapp. p.t, alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti
[...]
dalla Delibera Agcom del 347/2018 e/o al risarcimento danni per i continui disservizi patiti dal sig. pari alla somma di euro 3.000,00 o di quella Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa”. Vinte le spese. pagina 2 di 9 Si è costituita che ha eccepito che: 1) la sede dell'impianto è sita in una CP_1
zona di campagna servita da rete in palificazione e l'impianto telefonico della casa di campagna del è collegato ad un cavo interrato che attraversa il fondo agricolo Pt_1
di proprietà del vicino;
2) in seguito alla prima segnalazione pervenuta e risalente all'agosto 2017, Telecom effettuava, attraverso i suoi incaricati, il sopralluogo da cui emergeva che il cavo interrato risultava distrutto - secondo quanto riferito dallo stesso
- dal vicino;
in tale occasione la ditta incaricata del ripristino sostituiva il Pt_1
cavo lesionato e ripristinava il collegamento;
3) una seconda segnalazione risaliva a febbraio del 2019 e i tecnici incaricati dalla Telecom, intervenuti sul posto, riscontravano nuovamente la presenza del cavetto di terra lesionato che veniva prontamente sostituito;
in tale occasione veniva consigliato al sig. la Pt_1
creazione di una tubazione idonea, in attesa di realizzare una linea aerea di palificazione che evitasse l'interramento del cavo e i conseguenti problemi;
4) successivamente nel mese di aprile 2019 la linea risultava interrotta nuovamente e su segnalazione (terza) del inviava i propri tecnici, i quali Parte_2
riscontravano che la linea era interrotta al permutatore e provvedevano ad una riparazione provvisoria, ritenendo necessaria la sostituzione definitiva dell'impianto con la posa di 5 pali e di un tirante a cui, tuttavia, il non prestava consenso;
5) Pt_1
le ultime riparazioni eseguite, seppur provvisorie, hanno risolto il problema, in quanto ad oggi la linea risulta funzionante e non sono pervenute dal mese di aprile 2019 ulteriori segnalazioni. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
In premessa, giova rammentare che, secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la pagina 3 di 9 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, deve anzitutto rilevarsi che parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, avendo documentato il titolo e allegato l'altrui inesatto adempimento. In particolare, ciò di cui parte attrice si duole è il mancato ripristino in via definitiva della linea telefonica, avendo la convenuta posto in essere interventi di riparazione precari e temporanei.
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'altrui inesatto adempimento, era dunque onere della convenuta dimostrare la non imputabilità a sé del dedotto inadempimento. Onere che, tuttavia, non è stato assolto.
Nel caso di specie, infatti, la convenuta non ha fornito elementi di prova idonei a dimostrare l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere esattamente l'obbligazione.
Se per un verso è pacifico, per averlo ammesso entrambe le parti, che i disservizi e i malfunzionamenti della linea telefonica sono stati la conseguenza del danneggiamento del cavo, asseritamente perpetrato da terzi, il che potrebbe integrare il caso fortuito, quale elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso, per altro verso, la pagina 4 di 9 società convenuta non ha dimostrato di aver adottato interventi di ripristino definitivi
(tant'è che nelle proprie difese ha espressamente ammesso di aver effettuato solo riparazioni provvisorie) e, conseguentemente, il corretto e pieno funzionamento della linea telefonica.
D'altronde, il caso fortuito o il fatto del terzo idonei a giustificare l'inadempimento contrattuale si esauriscono nel solo fatto della interruzione della linea telefonica in concomitanza con l'evento-danneggiamento del cavo di rete e nel periodo dei giorni immediatamente successivi. Parte attrice ha, però, inteso dolersi non dell'interruzione in sé della fornitura del servizio, bensì dell'omessa adozione di misure definitive di riparazione.
Va poi osservato che la tesi della convenuta, secondo cui l'attore avrebbe rifiutato la proposta dei tecnici incaricati di installare nel fondo cinque pali e un tirante, è rimasta una mera allegazione priva di alcun riscontro probatorio, avendo finanche CP_1
omesso di formulare alcun capitolo di prova al riguardo.
Né la prova della non imputabilità a sé può trarsi dalla denuncia querela per furto di pali e cavi depositata in atti posto che, per un verso, essa è successiva rispetto ai fatti di cui si discute e che, per altro verso, nulla prova circa l'esatto adempimento (id est, ripristino della linea telefonica).
La domanda di parte attrice volta a ottenere la condanna della convenuta all'esatto adempimento mediante il pieno ripristino della linea telefonica è dunque fondata e va accolta, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa ex art. 1218 c.c. in capo alla resistente per le motivazioni sopra esposte.
Di contro, non meritano accoglimento le domande di condanna della convenuta alla corresponsione degli indennizzi di cui alla Delibera Agcom del 347/2018 e/o al risarcimento danni per i continui disservizi patiti.
Quanto alla prima, va osservato che nel settore delle telecomunicazioni la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente di servizi telefonici è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'art. 84 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), il quale stabilisce pagina 5 di 9 che “L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi 11, 12 e 13 l. 31 luglio 1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”. Con delibera 173/2007/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione (condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale: art. 3), sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità (in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale: art. 19). Con il provvedimento che definisce la controversia l'Autorità, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità, fatta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il risarcimento del maggior danno (art. 19). Al fine di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/CONS, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011 (oggi sostituito dal regolamento approvato con delibera 347/18/CONS). L'indennizzo automatico previsto dal regolamento AGCom va richiesto secondo la procedura prevista dal regolamento allegato alla delibera 173/2007/CONS (oggi sostituito dal regolamento allegato alla delibera 353/19/CONS). I regolamenti AGCom che disciplinano il pagamento di indennizzi agli utenti del servizio di telefonia stabiliscono alcuni criteri per il calcolo degli indennizzi, che sono applicabili ai soli fini della definizione delle controversie tra operatori e utenti finali devolute alla cognizione della stessa Autorità garante (art. 2, comma 1, della delibera 73/11/CONS; art. 2, comma 1, della delibera pagina 6 di 9 347/18/CONS). L'indennizzo va dunque richiesto instaurando un procedimento davanti all'AGCom (e non davanti al giudice ordinario), trattandosi di meccanismi che hanno un chiaro scopo deflattivo e si basano sul riconoscimento automatico di somme determinate per ogni giorno di disservizio o di ritardo nell'erogazione del servizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno. Quanto agli indennizzi previsti dalle condizioni generali di contratto o dalle carte dei servizi predisposte da ciascun gestore del servizio telefonico, si tratta di indennizzi che il gestore si è impegnato a pagare in modo automatico ai propri clienti nei soli casi in cui il gestore stesso riconosca che il disservizio o il ritardo sono a sé imputabili. Il pagamento dell'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto (o dalle carte di servizi degli operatori di telefonia) è cioè un mero strumento di compensazione volontaria per i danni derivanti dal ritardo nell'adempimento degli obblighi di fornitura del servizio assunti dal gestore. Ne consegue che non può essere chiesto il pagamento di tale indennizzo in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito di agire al solo fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (in questo senso cfr. già Cass. 15349/2017). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore citata, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno una funzione deflattiva, perché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. La previsione di tali indennizzi non equivale ad una presunzione di esistenza del danno lamentato, e non può quindi supplire alla mancanza di prova del danno. Qualora la domanda venga proposta in sede giurisdizionale, introducendo davanti al giudice ordinario una causa avente ad oggetto una domanda risarcitoria regolata dai princìpi generali in materia di inadempimento e di prova del danno, gli indennizzi non possono quindi essere direttamente utilizzati come prova presuntiva dell'an e del quantum del danno lamentato, potendo eventualmente essere utilizzati ai fini della sua liquidazione in via pagina 7 di 9 equitativa, qualora l'attore abbia già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale del quale non sia in grado di fornire l'esatta quantificazione
(Cass. 27609/2019; Cass. 15349/2017);
Va dunque esclusa la possibilità di adire il giudice ordinario per la liquidazione dell'indennizzo previsto dal contratto, dalle carte dei servizi ovvero dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trattandosi di strumenti di conciliazione ovvero di risoluzione alternativa della controversia (ADR) concepiti per operare in un'ottica non contenziosa e in ogni caso degiurisdizionalizzata, in funzione meramente deflattiva del contenzioso in sede giurisdizionale: strumenti destinati ad operare in un contesto diverso da quello dell'accertamento giudiziale della responsabilità, fondato sulla prova dell'inadempimento, del danno lamentato e del nesso di causalità.
Va infine disattesa anche la domanda di risarcimento del danno, rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto dell'accoglimento solo di parte della domanda, giustifica la compensazione delle spese nella misura di metà, con la restante metà a carico della convenuta.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non inferiore a € 26.000,00) i parametri medi, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta al definitivo ripristino del funzionamento della linea telefonica;
2) RIGETTA nel resto la domanda;
3) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di pagina 8 di 9 lite, che liquida in € 272,50 per esborsi e € 1.698,50 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA le spese compensate per la restante metà.
Foggia, 30.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7525/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINO Parte_1
CARDINALE, giusta procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. BARTOLOMEO COZZOLI, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: 1) di essere titolare dell'utenza telefonica n. CP_1
Con 0881542955 e cliente della compagnia telefonica sin dal 1992, anno in cui la linea veniva portata fino al suo podere sito in contrada Vado Biccari 71036 a Lucera;
2) che dall'agosto del 2017 la linea telefonica è oggetto di numerosi disservizi atteso che, con cadenza periodica e per lunghi periodi di tempo, anche di tre/quattro mesi consecutivi, non possono essere effettuare chiamate vocali né possono essere
Co ricevute;
3) che tali disservizi sono stati prontamente e ripetutamente segnalati a la quale, in diverse occasioni, è intervenuta adottando soluzioni precarie e/o temporanee, consistenti nel posizionare un filo interrato, tuttora presente, in attesa di realizzare una linea aerea con palificazione;
4) che, secondo quanto riferito dai tecnici
Co incaricati dalla , l'interruzione del servizio è da attribuire al danneggiamento del cavo interrato da parte del proprietario del fondo su cui esso giace;
5) che, stante il non funzionamento della linea telefonica, non può stipulare alcun contratto di vigilanza rurale per la sicurezza della propria abitazione;
7) di pagare puntualmente le bollette. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di:
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale totale e/o parziale della CP_1
per tutti i motivi di cui in premessa;
accertare e dichiarare che il non
[...]
funzionamento della linea è dovuto a un inadempimento contrattuale della Società
Co
e, per l'effetto, condannare la detta società alla esatta esecuzione del contratto mediante il ripristino in maniera definitiva della linea telefonica;
condannare la CP_1
in pers. leg. rapp. p.t, alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti
[...]
dalla Delibera Agcom del 347/2018 e/o al risarcimento danni per i continui disservizi patiti dal sig. pari alla somma di euro 3.000,00 o di quella Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa”. Vinte le spese. pagina 2 di 9 Si è costituita che ha eccepito che: 1) la sede dell'impianto è sita in una CP_1
zona di campagna servita da rete in palificazione e l'impianto telefonico della casa di campagna del è collegato ad un cavo interrato che attraversa il fondo agricolo Pt_1
di proprietà del vicino;
2) in seguito alla prima segnalazione pervenuta e risalente all'agosto 2017, Telecom effettuava, attraverso i suoi incaricati, il sopralluogo da cui emergeva che il cavo interrato risultava distrutto - secondo quanto riferito dallo stesso
- dal vicino;
in tale occasione la ditta incaricata del ripristino sostituiva il Pt_1
cavo lesionato e ripristinava il collegamento;
3) una seconda segnalazione risaliva a febbraio del 2019 e i tecnici incaricati dalla Telecom, intervenuti sul posto, riscontravano nuovamente la presenza del cavetto di terra lesionato che veniva prontamente sostituito;
in tale occasione veniva consigliato al sig. la Pt_1
creazione di una tubazione idonea, in attesa di realizzare una linea aerea di palificazione che evitasse l'interramento del cavo e i conseguenti problemi;
4) successivamente nel mese di aprile 2019 la linea risultava interrotta nuovamente e su segnalazione (terza) del inviava i propri tecnici, i quali Parte_2
riscontravano che la linea era interrotta al permutatore e provvedevano ad una riparazione provvisoria, ritenendo necessaria la sostituzione definitiva dell'impianto con la posa di 5 pali e di un tirante a cui, tuttavia, il non prestava consenso;
5) Pt_1
le ultime riparazioni eseguite, seppur provvisorie, hanno risolto il problema, in quanto ad oggi la linea risulta funzionante e non sono pervenute dal mese di aprile 2019 ulteriori segnalazioni. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
In premessa, giova rammentare che, secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la pagina 3 di 9 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, deve anzitutto rilevarsi che parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, avendo documentato il titolo e allegato l'altrui inesatto adempimento. In particolare, ciò di cui parte attrice si duole è il mancato ripristino in via definitiva della linea telefonica, avendo la convenuta posto in essere interventi di riparazione precari e temporanei.
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'altrui inesatto adempimento, era dunque onere della convenuta dimostrare la non imputabilità a sé del dedotto inadempimento. Onere che, tuttavia, non è stato assolto.
Nel caso di specie, infatti, la convenuta non ha fornito elementi di prova idonei a dimostrare l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere esattamente l'obbligazione.
Se per un verso è pacifico, per averlo ammesso entrambe le parti, che i disservizi e i malfunzionamenti della linea telefonica sono stati la conseguenza del danneggiamento del cavo, asseritamente perpetrato da terzi, il che potrebbe integrare il caso fortuito, quale elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso, per altro verso, la pagina 4 di 9 società convenuta non ha dimostrato di aver adottato interventi di ripristino definitivi
(tant'è che nelle proprie difese ha espressamente ammesso di aver effettuato solo riparazioni provvisorie) e, conseguentemente, il corretto e pieno funzionamento della linea telefonica.
D'altronde, il caso fortuito o il fatto del terzo idonei a giustificare l'inadempimento contrattuale si esauriscono nel solo fatto della interruzione della linea telefonica in concomitanza con l'evento-danneggiamento del cavo di rete e nel periodo dei giorni immediatamente successivi. Parte attrice ha, però, inteso dolersi non dell'interruzione in sé della fornitura del servizio, bensì dell'omessa adozione di misure definitive di riparazione.
Va poi osservato che la tesi della convenuta, secondo cui l'attore avrebbe rifiutato la proposta dei tecnici incaricati di installare nel fondo cinque pali e un tirante, è rimasta una mera allegazione priva di alcun riscontro probatorio, avendo finanche CP_1
omesso di formulare alcun capitolo di prova al riguardo.
Né la prova della non imputabilità a sé può trarsi dalla denuncia querela per furto di pali e cavi depositata in atti posto che, per un verso, essa è successiva rispetto ai fatti di cui si discute e che, per altro verso, nulla prova circa l'esatto adempimento (id est, ripristino della linea telefonica).
La domanda di parte attrice volta a ottenere la condanna della convenuta all'esatto adempimento mediante il pieno ripristino della linea telefonica è dunque fondata e va accolta, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa ex art. 1218 c.c. in capo alla resistente per le motivazioni sopra esposte.
Di contro, non meritano accoglimento le domande di condanna della convenuta alla corresponsione degli indennizzi di cui alla Delibera Agcom del 347/2018 e/o al risarcimento danni per i continui disservizi patiti.
Quanto alla prima, va osservato che nel settore delle telecomunicazioni la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente di servizi telefonici è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'art. 84 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), il quale stabilisce pagina 5 di 9 che “L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi 11, 12 e 13 l. 31 luglio 1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”. Con delibera 173/2007/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione (condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale: art. 3), sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità (in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale: art. 19). Con il provvedimento che definisce la controversia l'Autorità, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità, fatta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il risarcimento del maggior danno (art. 19). Al fine di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/CONS, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011 (oggi sostituito dal regolamento approvato con delibera 347/18/CONS). L'indennizzo automatico previsto dal regolamento AGCom va richiesto secondo la procedura prevista dal regolamento allegato alla delibera 173/2007/CONS (oggi sostituito dal regolamento allegato alla delibera 353/19/CONS). I regolamenti AGCom che disciplinano il pagamento di indennizzi agli utenti del servizio di telefonia stabiliscono alcuni criteri per il calcolo degli indennizzi, che sono applicabili ai soli fini della definizione delle controversie tra operatori e utenti finali devolute alla cognizione della stessa Autorità garante (art. 2, comma 1, della delibera 73/11/CONS; art. 2, comma 1, della delibera pagina 6 di 9 347/18/CONS). L'indennizzo va dunque richiesto instaurando un procedimento davanti all'AGCom (e non davanti al giudice ordinario), trattandosi di meccanismi che hanno un chiaro scopo deflattivo e si basano sul riconoscimento automatico di somme determinate per ogni giorno di disservizio o di ritardo nell'erogazione del servizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno. Quanto agli indennizzi previsti dalle condizioni generali di contratto o dalle carte dei servizi predisposte da ciascun gestore del servizio telefonico, si tratta di indennizzi che il gestore si è impegnato a pagare in modo automatico ai propri clienti nei soli casi in cui il gestore stesso riconosca che il disservizio o il ritardo sono a sé imputabili. Il pagamento dell'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto (o dalle carte di servizi degli operatori di telefonia) è cioè un mero strumento di compensazione volontaria per i danni derivanti dal ritardo nell'adempimento degli obblighi di fornitura del servizio assunti dal gestore. Ne consegue che non può essere chiesto il pagamento di tale indennizzo in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito di agire al solo fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (in questo senso cfr. già Cass. 15349/2017). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore citata, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno una funzione deflattiva, perché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. La previsione di tali indennizzi non equivale ad una presunzione di esistenza del danno lamentato, e non può quindi supplire alla mancanza di prova del danno. Qualora la domanda venga proposta in sede giurisdizionale, introducendo davanti al giudice ordinario una causa avente ad oggetto una domanda risarcitoria regolata dai princìpi generali in materia di inadempimento e di prova del danno, gli indennizzi non possono quindi essere direttamente utilizzati come prova presuntiva dell'an e del quantum del danno lamentato, potendo eventualmente essere utilizzati ai fini della sua liquidazione in via pagina 7 di 9 equitativa, qualora l'attore abbia già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale del quale non sia in grado di fornire l'esatta quantificazione
(Cass. 27609/2019; Cass. 15349/2017);
Va dunque esclusa la possibilità di adire il giudice ordinario per la liquidazione dell'indennizzo previsto dal contratto, dalle carte dei servizi ovvero dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trattandosi di strumenti di conciliazione ovvero di risoluzione alternativa della controversia (ADR) concepiti per operare in un'ottica non contenziosa e in ogni caso degiurisdizionalizzata, in funzione meramente deflattiva del contenzioso in sede giurisdizionale: strumenti destinati ad operare in un contesto diverso da quello dell'accertamento giudiziale della responsabilità, fondato sulla prova dell'inadempimento, del danno lamentato e del nesso di causalità.
Va infine disattesa anche la domanda di risarcimento del danno, rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto dell'accoglimento solo di parte della domanda, giustifica la compensazione delle spese nella misura di metà, con la restante metà a carico della convenuta.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non inferiore a € 26.000,00) i parametri medi, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta al definitivo ripristino del funzionamento della linea telefonica;
2) RIGETTA nel resto la domanda;
3) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di pagina 8 di 9 lite, che liquida in € 272,50 per esborsi e € 1.698,50 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA le spese compensate per la restante metà.
Foggia, 30.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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