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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 2.10.25 ore 11.00 è presente l'avv. Valeria
Balistreri per parte ricorrente, la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata, discute la causa e conclude come da scritti difensivi in atti, chiedendo che venga decisa.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7463/2023 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv.ti Valeria Balistreri e Giancarlo Sciortino )
Ricorrente
e :
ND EN
Resistente contumace
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia della
AN NR, così provvede:
- condanna AN NR al pagamento in favore della Parte_2
della complessiva somma di € 3.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della società attrice delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invocando ai sensi dell'art. 491 e segg. cod. nav. il diritto ad un rimborso, invero pattuito con parte avversa, avendo effettuato con il motopeschereccio in data 12.08.22 il Parte_1
salvataggio del natante da diporto a vela denominato “PIER PJ” EN Oceanis Clipper 3211 di proprietà di AN NR, la società cooperativa ha chiesto condannare Parte_1
il suindicato convenuto al pagamento in suo favore di € 9.000,00 ( stante la già intervenuta corresponsione di € 1.000,00 a titolo di acconto, a fronte di € 10.000,00 concordati ) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Rimasto contumace il convenuto e istruito il procedimento con l'audizione dei testi indicati da parte attrice, la causa veniva destinata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Ciò premesso, alla luce delle difese spiegate e delle risultanze probatorie acquisite,
segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi e ( i quali hanno riferito di essere a Tes_1 Tes_2
bordo del motopeschereccio attoreo al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è causa ) della relazione di servizio n. 47, resa dalla Capitaneria di Porto di San Vito Lo Capo ( TP ) del 12.08.22,
nonché della dichiarazione di evento straordinario resa e sottoscritta dallo stesso Controparte_1
2
[...] in data 13.08.22, deve ritenersi accertato che in data 12.08.22 l'imbarcazione Parte_1
a seguito di contatti con la Capitaneria di Porto di San Vito Lo Capo si rendeva
[...]
disponibile ad effettuare il salvataggio, portato a termine con successo, del natante da diporto a vela di proprietà dell'AN che era rimasto incagliato in ragione di avverse condizioni meteoriche sul basso fondale nella rada del porto della località sopra menzionata.
Alla luce della ricostruzione delle circostanze fattuali così come sopra acclarata e della richiesta attorea di compenso per l'opera di soccorso prestata, deve ritenersi applicabile ( è quanto invocato da parte attrice ) al caso di specie dell'art. 491 cod. nav. che così recita: “L'assistenza e il
salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole
del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento
dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato
anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto,
dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese
generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso;
nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi”.
Ai fini dell'operatività della norma predetta, si richiede, dunque, la sussistenza di una situazione di pericolo, la cui nozione, ponendosi alla base dell'istituto del soccorso marittimo nelle sue molteplici forme, può ben sostanziarsi in uno stato di angustia o avversità implicante un pregiudizio futuro alla nave, ancorché non assoluto ed imminente, ovvero in uno stato di difficoltà concretantesi nell'effettiva inettitudine della nave stessa a disimpegnarsi con i propri mezzi, in una sfavorevole congiuntura.
Ora, nel caso di specie, il natante da diporto a vela presentava la chiglia insabbiata a seguito di trascinamento, per avverse condizioni meteoriche, dell'imbarcazione sul basso fondale a pochi metri dalla riva e, dunque, un'effettiva impossibilità di movimento mediante propri mezzi, tant'é che veniva richiesto l'intervento della delegazione della Capitaneria di Porto.
3 Ciò posto, deve senza alcun dubbio ritenersi che il natante da diporto a vela versasse in condizione di pericolo, poiché, senza possibilità di manovra e movimento, stante l'insabbiamento della chiglia ed avendo, dunque, perso l'essenziale connotato dell'autonoma navigabilità.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza della predetta condizione, mette poi conto evidenziare come l'accertamento, sulla scorta delle risultanze probatorie sopra riferite, della effettuazione con successo delle operazioni di disincaglio del natante a cura dell'equipaggio del motopeschereccio attoreo consenta di ritenere la fattispecie in esame sussumibile nell'alveo applicativo della normativa suindicata in tema di soccorso marittimo.
Per ciò che attiene alla determinazione del chiesto compenso, deve osservarsi preliminarmente che detto computo se da un lato è rimesso alla discrezionalità del Giudice, con l'unico limite rappresentato dal valore dei beni assistiti e/o soccorsi, dall'altro è pur sempre frutto di una valutazione complessiva dei criteri dettati dall'art. 491 cod. nav. ( successo ottenuto, rischi corsi dalla nave soccorritrice, sforzi compiuti e tempi impiegati ); ciò premesso, nel caso di specie, tenuto conto del risultato utile ottenuto dal natante di proprietà di AN NR, della durata piuttosto breve dell'intervento ( v. le risultanze in atti ) e del rischio non elevato corso dalla imbarcazione soccorritrice, deve ritenersi equo fissare il compenso per l'opera di salvataggio prestata ex art. 491 cod. nav. nella misura di € 3.500,00, ponendosi con evidenza detto importo, individuato in via equitativa, entro il limite rappresentato dal valore del bene soccorso.
D'altro canto, non si ritiene di poter accedere alla prospettazione offerta da parte attrice con riguardo alla sussistenza di un accordo intervenuto tra le parti in ragione del quale sarebbe stata pattuita la corresponsione in favore della società cooperativa di una somma Parte_1
pari ad € 10.000,00 da parte dell'AN; difatti, pur in difetto di contestazione sul punto
( stante la contumacia del convenuto ), simile allegazione non risulta esser stata supportata da elementi probatori di natura documentale o testimoniale.
Conseguentemente, AN NR andrà condannato al pagamento in favore della società cooperativa della complessiva somma di € 3.500,00, oltre interessi al saggio Pt_1 Parte_1
legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo.
4 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 2.10.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
5
Balistreri per parte ricorrente, la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata, discute la causa e conclude come da scritti difensivi in atti, chiedendo che venga decisa.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7463/2023 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv.ti Valeria Balistreri e Giancarlo Sciortino )
Ricorrente
e :
ND EN
Resistente contumace
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia della
AN NR, così provvede:
- condanna AN NR al pagamento in favore della Parte_2
della complessiva somma di € 3.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della società attrice delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invocando ai sensi dell'art. 491 e segg. cod. nav. il diritto ad un rimborso, invero pattuito con parte avversa, avendo effettuato con il motopeschereccio in data 12.08.22 il Parte_1
salvataggio del natante da diporto a vela denominato “PIER PJ” EN Oceanis Clipper 3211 di proprietà di AN NR, la società cooperativa ha chiesto condannare Parte_1
il suindicato convenuto al pagamento in suo favore di € 9.000,00 ( stante la già intervenuta corresponsione di € 1.000,00 a titolo di acconto, a fronte di € 10.000,00 concordati ) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Rimasto contumace il convenuto e istruito il procedimento con l'audizione dei testi indicati da parte attrice, la causa veniva destinata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Ciò premesso, alla luce delle difese spiegate e delle risultanze probatorie acquisite,
segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi e ( i quali hanno riferito di essere a Tes_1 Tes_2
bordo del motopeschereccio attoreo al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è causa ) della relazione di servizio n. 47, resa dalla Capitaneria di Porto di San Vito Lo Capo ( TP ) del 12.08.22,
nonché della dichiarazione di evento straordinario resa e sottoscritta dallo stesso Controparte_1
2
[...] in data 13.08.22, deve ritenersi accertato che in data 12.08.22 l'imbarcazione Parte_1
a seguito di contatti con la Capitaneria di Porto di San Vito Lo Capo si rendeva
[...]
disponibile ad effettuare il salvataggio, portato a termine con successo, del natante da diporto a vela di proprietà dell'AN che era rimasto incagliato in ragione di avverse condizioni meteoriche sul basso fondale nella rada del porto della località sopra menzionata.
Alla luce della ricostruzione delle circostanze fattuali così come sopra acclarata e della richiesta attorea di compenso per l'opera di soccorso prestata, deve ritenersi applicabile ( è quanto invocato da parte attrice ) al caso di specie dell'art. 491 cod. nav. che così recita: “L'assistenza e il
salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole
del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento
dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato
anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto,
dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese
generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso;
nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi”.
Ai fini dell'operatività della norma predetta, si richiede, dunque, la sussistenza di una situazione di pericolo, la cui nozione, ponendosi alla base dell'istituto del soccorso marittimo nelle sue molteplici forme, può ben sostanziarsi in uno stato di angustia o avversità implicante un pregiudizio futuro alla nave, ancorché non assoluto ed imminente, ovvero in uno stato di difficoltà concretantesi nell'effettiva inettitudine della nave stessa a disimpegnarsi con i propri mezzi, in una sfavorevole congiuntura.
Ora, nel caso di specie, il natante da diporto a vela presentava la chiglia insabbiata a seguito di trascinamento, per avverse condizioni meteoriche, dell'imbarcazione sul basso fondale a pochi metri dalla riva e, dunque, un'effettiva impossibilità di movimento mediante propri mezzi, tant'é che veniva richiesto l'intervento della delegazione della Capitaneria di Porto.
3 Ciò posto, deve senza alcun dubbio ritenersi che il natante da diporto a vela versasse in condizione di pericolo, poiché, senza possibilità di manovra e movimento, stante l'insabbiamento della chiglia ed avendo, dunque, perso l'essenziale connotato dell'autonoma navigabilità.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza della predetta condizione, mette poi conto evidenziare come l'accertamento, sulla scorta delle risultanze probatorie sopra riferite, della effettuazione con successo delle operazioni di disincaglio del natante a cura dell'equipaggio del motopeschereccio attoreo consenta di ritenere la fattispecie in esame sussumibile nell'alveo applicativo della normativa suindicata in tema di soccorso marittimo.
Per ciò che attiene alla determinazione del chiesto compenso, deve osservarsi preliminarmente che detto computo se da un lato è rimesso alla discrezionalità del Giudice, con l'unico limite rappresentato dal valore dei beni assistiti e/o soccorsi, dall'altro è pur sempre frutto di una valutazione complessiva dei criteri dettati dall'art. 491 cod. nav. ( successo ottenuto, rischi corsi dalla nave soccorritrice, sforzi compiuti e tempi impiegati ); ciò premesso, nel caso di specie, tenuto conto del risultato utile ottenuto dal natante di proprietà di AN NR, della durata piuttosto breve dell'intervento ( v. le risultanze in atti ) e del rischio non elevato corso dalla imbarcazione soccorritrice, deve ritenersi equo fissare il compenso per l'opera di salvataggio prestata ex art. 491 cod. nav. nella misura di € 3.500,00, ponendosi con evidenza detto importo, individuato in via equitativa, entro il limite rappresentato dal valore del bene soccorso.
D'altro canto, non si ritiene di poter accedere alla prospettazione offerta da parte attrice con riguardo alla sussistenza di un accordo intervenuto tra le parti in ragione del quale sarebbe stata pattuita la corresponsione in favore della società cooperativa di una somma Parte_1
pari ad € 10.000,00 da parte dell'AN; difatti, pur in difetto di contestazione sul punto
( stante la contumacia del convenuto ), simile allegazione non risulta esser stata supportata da elementi probatori di natura documentale o testimoniale.
Conseguentemente, AN NR andrà condannato al pagamento in favore della società cooperativa della complessiva somma di € 3.500,00, oltre interessi al saggio Pt_1 Parte_1
legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo.
4 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 2.10.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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