Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4697
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Sentenza 12 maggio 1999

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In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui fa rinvio recettizio l'art. 11 , sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 - all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, dà luogo non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l'"editio actionis" necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro. Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento; nullità alla quale, attesa la specialità del giudizio di legittimità ex art. 111 Cost., va ovviato mediante applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., con rinvio del procedimento allo stesso giudice "a quo", titolare della competenza funzionale in materia, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 cit.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4697
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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