Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui fa rinvio recettizio l'art. 11 , sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 - all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, dà luogo non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l'"editio actionis" necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro. Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento; nullità alla quale, attesa la specialità del giudizio di legittimità ex art. 111 Cost., va ovviato mediante applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., con rinvio del procedimento allo stesso giudice "a quo", titolare della competenza funzionale in materia, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'LA UE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROIETTI GIANCARLO, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro pro-tempore;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 12974/96 proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROIETTI GIANCARLO, D'LA UE;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata, il 17/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato LUMINOSO ANGELO, per delega dell'avvocato TONUCCI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.01.95, il G.I.P. del Tribunale di Roma liquidava la somma di L. 22.073.500 al consulente tecnico NU D'LA quale compenso per l'incarico a suo tempo conferitogli di ricostruzione delle vicende societarie della "Nuova Discoland s.r.l."; l'oggetto dell'incarico era considerato unico, sebbene articolato in distinti quesiti, funzionalmente collegati, e mirava a quantificare il deficit della su citata società, dovendosi riferire degli eventuali interventi finanziari di terzi e della regolarità delle scritture contabili;
considerati il valore, la difficoltà, e l'ampiezza della perizia - di natura contabile e di analisi di bilancio - la liquidazione del compenso veniva effettuata in applicazione del più favorevole tra i due criteri previsti dagli artt. 2 e 4 delle tabelle allegate al D.P.R. 27.07.88 n. 352. Con ricorso ex art. 11 L. 08.07.1980 - notificato al D'LA ed al Ministero di Grazia e Giustizia - il decreto di liquidazione veniva impugnato da GI IE, il quale contestava l'eccessività delle somme liquidate, data la natura esclusivamente contabile dell'indagine svolta;
assumeva non dovute le somme erogate per la collaborazione dell'ausiliario consultato, nonché eccessive quelle relative all'opera di dattilografia.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza 17.06.96, in parziale accoglimento dell'esaminato ricorso, liquidava al perito il complessivo compenso di L. 12.000.000, oltre L.
1.860.000 per rimborso spese;
condannava, altresì, il Ministero di Grazia e Giustizia, in solido con il D'LA, al pagamento delle spese del procedimento.
Con atto del 25.09.96, il D'LA proponeva ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso tale provvedimento prospettando due motivi di censura.
Il Ministero di Grazia e Giustizia si costituiva aderendo al ricorso principale ma proponendo ricorso incidentale per dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio d'opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico - promosso dal consulente stesso o dalle parti private o dal Pubblico Ministero - inteso a contestare l'entità degli emolumenti attribuiti, sono contraddittori necessari, ove l'opera dell'ausiliare sia stata prestata nel giudizio penale, non solo il consulente tecnico e le parti private, sulle quali ultime all'esito del giudizio potrebbe riversarsi l'onere dell'atro istruttorio, ma anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale innanzi al quale l'impugnazione è stata proposta, in quanto l'art. 11 della L 8.7.1980 n. 319 ne prevede espressamente la legittimazione attiva ad impugnare (Cass. 14.1.98 n. 261, 30.5.97 n. 4819). Non è, per contro, contraddittore necessario il Ministero di Grazia e Giustizia, cui non sono attribuiti poteri ne' d'intervento nè d'impugnazione e nei cui confronti non è riconosciuto alcun diritto alla comunicazione non solo del decreto di liquidazione ma neppure della pendenza del procedimento d'opposizione (Cass. 23.4.98 n. 4175, 30.5.97 n. 4819, 4.6.96 n. 5132).
Nel caso di specie, il ricorrente GI IE, nel proporre l'opposizione al decreto di liquidazione innanzi al Tribunale di Roma, ha notificato l'atto introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione della comparizione delle parti al consulente D'LA ed al Ministero di Grazia e Giustizia ma non anche all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale adito, ed il giudizio si è svolto, di fatto, senza che intervenisse alcun rappresentante di quell'ufficio e senza che il giudice disponesse la necessaria integrazione del contraddittorio. Ne consegue che la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della L 13.6.42 n. 794 cui fà rinvio ricettizio l'art. 11 sex. co. della L 8.7.80 n. 319 - all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito ha dato causa non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo ha realizzato l'editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro.
Tale nullità, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass.
1.7.98 n. 6416, 17.12.97 n. 12794), comporta la nullità dell'intero procedimento, cui devesi ovviare, attesa la specialità del giudizio di legittimità ex art.111 Cost., mediante applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 383 CPC, dal quale è previsto il rinvio al giudice a quo cui, nella specie, è attribuita una competenza funzionale, ex art.11 quinto comma della L 8.7.80 n. 319.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Roma;
cassa l'impugnata ordinanza e rinvia allo stesso Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999