Articolo 12 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 aprile 1942
Art. 12. Cause davanti agli arbitri.

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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