Art. 12. Cause davanti agli arbitri.
Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.
Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.