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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 6.
Pluralita' di avvocati in causa.
Se piu' avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli olio rari per l'opera prestata.
Dalla parte soccombente sono dovuti, pero', gli onorari per un solo avvocato.
Pluralita' di avvocati in causa.
Se piu' avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli olio rari per l'opera prestata.
Dalla parte soccombente sono dovuti, pero', gli onorari per un solo avvocato.
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- 1. difesa congiunta, potere di rappresentanza e diritto al compensoRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 agosto 2018 · 12.320407
[…] Difesa affidata a più avvocati e diritto all'intero onorario Sul punto gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno chiarito quanto segue: l'art. 7 del Dm n. 147/1994, stabilisce che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della Legge n. 794/1942 (oggi trasfuso nell'art. 7 D.m. 5 ottobre 1994, n. 585). […]
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Giurisprudenza • 225
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 09/11/2023, n. 2411Provvedimento: […] virtù del principio di cui all'art.6 della Legge 13 giugno 1942, n.794 […]Leggi di più...
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