Articolo 6 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 5Articolo 7
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21 aprile 1942
Art. 6.

Pluralita' di avvocati in causa.

Se piu' avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli olio rari per l'opera prestata.

Dalla parte soccombente sono dovuti, pero', gli onorari per un solo avvocato.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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