Sentenza 4 ottobre 1999
Massime • 1
A norma dell'art.10, comma 2, della legge n.217 del 1990, che richiama espressamente l'art.6, comma 4, della stessa legge, il giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, avanzata dall'intendente di finanza, va individuato nel tribunale o nella corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il suddetto provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca emessa dal GIP che aveva a suo tempo disposto l'ammissione al beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1999, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 04.10.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.5338
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N.41377/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IM n. il 20.06.1974
avverso ordinanza del 28.08.1999 G.I.P. TRIBUNALE di LOCRI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 28/8/1998 il G.I.P. del Tribunale di Locri, sii richiesta dell'Intendente di Finanza di Reggio Calabria, revocava il proprio provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio a favore di AN SS (proc. N. 287/97 R.G.N.R.), osservando che i suoi familiari conviventi erano proprietari di beni "la cui valutazione potrebbe comportare variazioni nei limiti di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio". Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 3 e 10 della L. 217/1990 in relazione al D.P.R. 917/1986 in materia di IRPEF e alla normativa vigente in materia di attribuzione agli immobili del reddito dominicale ed agrario.
Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie il G.I.P. del Tribunale di Locri non è competente sotto il profilo funzionale a decidere sulla richiesta avanzata dall'Intendente di Finanza di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. Infatti - ai sensi dell'art. 10 co. 2 L. 217/1990, che richiama testualmente l'art. 6 co. 4 della stessa legge - il giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca avanzata dall'Intendente di Finanza va individuato nel Tribunale o nella Corte di Appello al quali appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. Pertanto - poiché nel caso. di specie il provvedimento di ammissione fu disposto dal G.I.P. del Tribunale di Locri - l'ordinanza impugnata, messa da un giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti, secondo la giurisprudenza di questa sezione, al Tribunale Penale di Locri, giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca dell'Intendente di Finanza.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, lettigli artt. 606-611-690 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale penale di Locri per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 1999