Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1999, n. 5338
CASS
Sentenza 4 ottobre 1999

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A norma dell'art.10, comma 2, della legge n.217 del 1990, che richiama espressamente l'art.6, comma 4, della stessa legge, il giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, avanzata dall'intendente di finanza, va individuato nel tribunale o nella corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il suddetto provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca emessa dal GIP che aveva a suo tempo disposto l'ammissione al beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1999, n. 5338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5338
    Data del deposito : 4 ottobre 1999

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