Art. 15. ((Esenzioni)) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) .
((1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) .
((1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) .