Articolo 15 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 14Articolo 16
Versione
16 aprile 1988
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1 luglio 2002
Art. 15. ((Esenzioni)) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) .
((1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) .
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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