Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7126 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
7126 /0 1 REPUBBLICA ITALIA IN NOM DE OPOL LA CORTE SU RE IA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21441/98 FIDUCCIA Dott. Gaetano Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 16482 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 2624 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORDANO BRUNO 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CRASTA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato UBALDO GIULIANI BALESTRINO, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 contro per diritti L. 25 MAG. 2001 il ORENI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL IL CANCELLIERE CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA GIUSEPPE DEL VECCHIO, che lo difende anche 2001 disgiuntamente agli avvocati TIZIANO BARBETTA, EDGARDO 157 BARBETTA, giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 2021/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sez. Sec. Civ., emessa il 08/07/98 e depositata il 10/07/98 (R.G. 2089/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Ubaldo GIULIANI BALESTRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 28.4.88 OR Lui- gi conveniva dinanzi il Tribunale di Milano AL IE per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 15 milioni, oltre rivalutazione ed inte- ressi, quale provvigione dovuta per l'attività mediato- ria prestata nel maggio '87 per la vendita di un immo- bile in Piazza Aquileia 27 ceduto dalla stessa AL a AJ ST. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta assumendo di avere conferito l'incarico esclusivamente all'agenzia AV e non all'OR. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale con sentenza del 17.11.94 condannava la AL al paga- mento della somma di lire 12 milioni, oltre rivaluta- 2 zione ed interessi. A seguito di impugnazione della soccombente, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 10.7.98 confermava la decisione dei primi giudici condannando la AL al pagamento delle spese pro- cessuali. Osservava, tra l'altro, la Corte che dagli atti emergeva la prova che il AJ, futuro acquirente dell'immobile, fu presentato alla AL dall'OR il quale ebbe a proporre alla stessa AL altri possibili acquirenti portandoli а visitare l'appartamento alla presenza della venditrice la quale ben dovette, in conseguenza, rendersi conto del ruolo che svolgeva l'OR. I secondo giudici ritenevano che, comunque, la Gro- pallo si fosse avvalsa dell'opera del mediatore benefi- ciando della sua attività inequivocabilmente accettan- dola. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la AL affidandolo a tre motivi. Ha resistito con controricorso l'OR che ha pre- sentato memoria. La ricorrente ha formulato note ex art. 379 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la AL, de- nunziata la violazione degli artt. 1755, 1758 CC con 3 riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte. di Appello abbia erroneamente ritenuto legittimato l'OR alla richiesta della provvigione dovendo rite- nersi quest'ultima spettante alla sola agenzia TI o comunque solo in parte all'Ing. OR. La doglianza è priva di fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte del merito ha ritenuto l'OR mediatore autonomo e non incaricato della Pa- letti sulla base di precise circostanze di fatto accer- tate in modo inequivocabile. In particolare, i secondo giudici hanno considerato che l'acquirente venne pre- sentato alla AL dall'OR che si interessò di tutto quanto fosse necessario alla conclusione del con- tratto, ricevendo dalla AL tutti i documenti OC- correnti per la vendita. Altresì i giudici di seconde cure hanno evidenziato che l'OR aveva proposto alla AL anche altri possibili acquirenti portandoli a visitare l'appartamento alla presenza della AL aver indotto a rendersi stessa il che non poteva non conto del ruolo svolto dall'OR. In tale situazione, la Corte distrettuale ha cor- rettamente considerato che pur non essendovi un espres- So incarico all'OR, dovesse ugualmente ritenersi concluso un rapporto contrattuale tra la AL e 4 1'OR medesimo avendo la prima pienamente percepito l'intervento dell'OR come mediatore così benefician- do della sua attività accettandola tacitamente ma in modo non equivocabile. Di fronte a tali argomentazioni integranti motiva- zione adeguata ed immune da vizi logici o in diritto, la AL si limita a riproporre gli stessi rilievi in sede di gravame senza precisare quali sarebbero i vizi di motivazione nel ragionamento dei giudici di se- conde cure, prospettando, invece, una propria tesi che intenderebbe contrapporre a quella del giudice del me- rito, avanzando inammissibile istanza di riesame della decisione in senso a lei più favorevole. Con il secondo mezzo di impugnazione la AL, denunziata la violazione degli artt. 1325, 1326, 1337, 1754, 1759 CC con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ri- tenuto che essa ricorrente si fosse resa conto del ruo- lo svolto dall'OR. Si osserva in contrario che la Corte di Appello ha correttamente precisato che la AL non potesse non avere inteso il ruolo svolto dall'OR avendo questi proposto vari possibili acquirenti, per di più condu- cendoli a visitare l'appartamento alla presenza della stessa AL. 5 Gli stessi giudici hanno, di poi, evidenziato che l'attività dell'OR è stata determinante nella con- clusione dell'affare ed indubitabile la volontà della AL di avvalersi dell'attività mediatoria svolta dall'OR con il conseguente suo buon diritto alla provvigione, pur in assenza di uno specifico incarico, essendo, come è noto, sufficiente per ritenere concluso il contratto di mediazione anche il consenso manifesta- to per "facta concludentia" (cfr. Cass. 3472/94), come nella fattispecie. Con il terzo mezzo di annullamento la AL, de- nunziata la violazione dell'art. 1758 cc, nonchè la in- sufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la- menta che la Corte di Appello abbia erroneamente tra- scurato di considerare che all'OR al più spettava solo la metà della provvigione mentre l'altra metà an- dava corrisposta alla AV. Si osserva in contrario che la Corte di Appello ha accertato, con valutazione di merito insindacabile, che la AV non aveva svolto alcuna attività di media- zione in riferimento alla vendita dell'appartamento al AJ, opera di mediazione svolta esclusivamente dal- la TI e dall'OR aventi come tali diritto a per- cepire la provvigione dalle parti. 6 Conclusivamente, il convincimento del giudice di appello, che in adesione ad analogo convincimento del primo giudice ha ritenuto provata la sussistenza della mediazione tra la AL e l'OR, non merita le censure elencate in ricorso. Le spese processuali sono а carico della AL seguendosi il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 173.000 * e degli onorari che liqui- da in lire 3.000.000. Così deciso in Roma il 25.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Spartan Fiducia Concetta ymmenesla Depositata in Cancellería IL CANCELLE ë et 25 MOG 2001 Oggi, IL CANCELLIERE 01 Concetta AmnondoAmmandola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 6 NOV 2001 4 aln. 52309 versate S. 290.000 VA (lire p. Il Dirigenta Arta Cervizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari hoooo DAM RACCICHINI) 290000 7