Articolo 10 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 9Articolo 11
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21 aprile 1942
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15 gennaio 1950
Art. 10. Cause in materia corporativa. ((Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita, al paragrafo II della tabella, B))

Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.

((Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della, causa non supera, le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale))

Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1950
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