Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 9672
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

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L'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta sui concorsi pronostici ippici, in difetto di specifica previsione, e trattandosi di imposta speciale non assimilabile ad altre, non è soggetta al termine di decadenza, stabilito per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi dall'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quarantotto mesi), bensì a quello biennale previsto in generale dalle norme sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Appartiene alla giurisdizione tributaria la domanda proposta dal titolare di un'agenzia ippica per ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato, a titolo di imposta sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante il regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, abrogando la precedente riserva all'UNIRE, ha riservato l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, consentendo loro di provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. Le norme succedutesi nella materia, infatti, hanno sempre individuato il presupposto dell'imposta nell'attività consistente nell'organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la partecipazione ai quali sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, con la conseguenza che, a seguito dell'abolita riserva a favore dell'UNIRE, sono soggetti all'imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l'organizzazione e la gestione dei giuochi e delle scommesse "de quibus", quale è il titolare di un'agenzia ippica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 9672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9672
Data del deposito : 23 aprile 2009

Testo completo