Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 2
L'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta sui concorsi pronostici ippici, in difetto di specifica previsione, e trattandosi di imposta speciale non assimilabile ad altre, non è soggetta al termine di decadenza, stabilito per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi dall'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quarantotto mesi), bensì a quello biennale previsto in generale dalle norme sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Appartiene alla giurisdizione tributaria la domanda proposta dal titolare di un'agenzia ippica per ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato, a titolo di imposta sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante il regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, abrogando la precedente riserva all'UNIRE, ha riservato l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, consentendo loro di provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. Le norme succedutesi nella materia, infatti, hanno sempre individuato il presupposto dell'imposta nell'attività consistente nell'organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la partecipazione ai quali sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, con la conseguenza che, a seguito dell'abolita riserva a favore dell'UNIRE, sono soggetti all'imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l'organizzazione e la gestione dei giuochi e delle scommesse "de quibus", quale è il titolare di un'agenzia ippica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 9672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9672 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMNIBUS S.R.L. (già PUNTO SNAI SAN REMO S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.P. da Palestrina 47, presso gli avv.ti SATTA Filippo e Filippo Lattanzi, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (Genova), Sez. 20, n. 2/20/06 del 14 febbraio 2006, depositata il 10 aprile 2006, non notificata;
Udito l'avv. Filippo Lattanzi per la parte ricorrente e l'avv. Giovanni Palatiello per l'Avvocatura Generale dello Stato;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2009 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per inammissibilità del ricorso principale nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rigetto del ricorso principale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione proposta innanzi al giudice tributario del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione alla istanza di rimborso avanzata dalla Omnibus s.r.l. (allora Punto Snai San Remo s.r.l.) relativamente alle somme versate a titolo di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici ai sensi della L. n. 1379 del 1951, nel periodo dal 16 luglio 1998 al 18 febbraio 1999.
La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo violata la riserva di legge in materia tributaria per il fatto che con un atto regolamentare non avente forza di legge fosse stato stabilito che dal 15 giugno 1998 sarebbe stato il concessionario per la raccolta delle scommesse ad essere il soggetto passivo dell'imposta in luogo dell'UNIRE. L'appello dell'Ufficio era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale, rilevato che, in base alle leggi vigenti, soggetto passivo dell'imposta era l'UNIRE e che l'imposta era stata invece pagata dalla società appellata, riteneva che nel caso di specie la controversia concernesse un indebito soggettivo che dava diritto al rimborso, ma non nei confronti dell'Ufficio, bensì nei confronti del soggetto che si era in effetti arricchito e cioè dello stesso UNIRE: poiché i rapporti tra quest'ultimo e l'agenzia di raccolta delle scommesse sono regolate da una convenzione di carattere privatistico, l'azione di rimborso avrebbe dovuto essere svolta innanzi al giudice ordinario. In ogni caso, ha rilevato il giudice d'appello, l'istanza di rimborso de qua è stata proposta dalla società appellata oltre due anni dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta, sicché essa società doveva ritenersi decaduta dal diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in difetto di una norma speciale che fissasse in materia un diverso termine.
Avverso tale sentenza la società Omnibus propone ricorso per cassazione con quattro motivi, con il terzo dei quali pone la questione di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie inerenti le domande di rimborso dell'imposta unica versata ai sensi del D.P.R. n. 169 del 1998. Resiste l'amministrazione con controricorso, illustrato anche con memoria, proponendo con il medesimo atto ricorso incidentale condizionato con tre motivi, avverso cui resiste con controricorso la società contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Altrettanto preliminarmente occorre dichiarare inammissibile sia il ricorso principale proposto avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il ricorso incidentale proposta dal Ministero stesso, non avendo esso partecipato al giudizio di merito, svoltosi esclusivamente tra la allora società Punto Snai San Remo s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di San Remo. Ammissibili sono, invece, sia il ricorso principale proposto avverso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sia il ricorso incidentale proposto da detta amministrazione autonoma, la quale è "successore a titolo particolare" dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.L. n. 282 del 2002, art. 8 (convertito con modificazioni con L. n. 27 del 2003),
con decorrenza dal 1 aprile 2003, per l'esercizio delle funzioni concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse.
Con i primi tre motivi del ricorso principale, che devono essere valutati unitariamente per ragioni di connessione logica, la società ricorrente denuncia sotto diversi profili la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 78 e 81, D.P.R. n. 169 del 1998, artt. 14, 15 e 16, art. 4 disp. prel. c.c., artt.2033 e 2036 c.c., nonché vizi attinenti alla giurisdizione e vizio di motivazione. Ad avviso della ricorrente il giudice di merito non avrebbe disapplicato, come, invece, avrebbe dovuto, il regolamento emanato con il D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui individuava illegittimamente, per violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., nelle agenzie ippiche i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse ed avrebbe ritenuto, sulla base di una non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2005, di individuare il soggetto passivo dell'imposta nell'UNIRE: per l'effetto, il giudice di merito avrebbe affermato che l'aver la società de qua corrisposto l'imposta, dovuta, invece, per legge dall'UNIRE, costituiva un indebito soggettivo e non un indebito oggettivo, con la conseguenza che l'azione di rimborso avrebbe dovuto svolgersi tra la società concessionaria delle scommesse e l'UNIRE con la cognizione del giudice ordinario.
La valutazione della fondatezza o meno delle censure sviluppate dalla ricorrente richiede una preliminare ricostruzione della normativa di settore, tenendo conto della formulazione della stessa vigente ratione temporis in relazione ai fatti di causa.
Il D.Lgs. n. 496 del 1948, nel riservare allo Stato - e in particolare al Ministero delle Finanze, che poteva agire direttamente o a mezzo di concessionari (art. 2) - "l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro" (art. 1 ), i cui proventi dovevano affluire in uno specifico capitolo di entrata (art. 3), stabiliva all'art. 6 che:
"È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.
Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore".
Successivamente la L. n. 1379 del 1951 (poi abrogata dal D.Lgs. n.504 del 1998, art. 9, comma 2, lett. a), elevava la "tassa di lotteria", stabilita dal surriportato D.Lgs. n. 496 del 1948, art. 6, al 23%, stabilendo che essa avrebbe assunto la denominazione di "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici" (art. 1, comma 1): detta imposta, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, sarebbe stata sostitutiva "di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziali e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui al D.L. 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime". L'imposta sarebbe stata "anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori" (art. 5).
Con il D.P.R. n. 60 del 1972, i giuochi, gli eventi sportivi e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione, venivano sottoposti all'"imposta sugli spettacoli" (art. 1, letto in connessione con la "tariffa" allegata al decreto). I soggetti passivi dell'imposta venivano individuati negli "esercenti, impresali e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attività di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonché coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione": qualora "l'esercizio di scommesse e di case da gioco fosse riservato per legge ad un ente pubblico, questi (sarebbe stato) soggetto d'imposta anche se (avesse delegato) ad altri l'esercizio delle scommesse e di case da gioco" (art. 2). Per le scommesse la base imponibile era "costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa" (art. 3, comma 6). Con la L. n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, veniva stabilita la riserva a favore dei Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati dell'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, art. 6, e successive modificazioni (art. 3, comma 77). La riserva sarebbe stata operativa a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 78 del medesimo art. 3, a norma del quale:
"Con regolamento da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lett. a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate".
La legge de qua, con l'art. 3, commi 81 e 82, stabiliva altresì che:
"81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla L. 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con D.M. finanze, da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, comma 3, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica". Il regolamento previsto dalla citata L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 78, era emanato con D.P.R. n. 169 del 1998, il quale all'art. 1, stabiliva che "l'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (comma 1), riservando al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi" (comma 2), che è svolto a mezzo di concessioni, attribuite con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei criteri fissati dallo stesso decreto (art. 2).
Il capo 2^ del predetto decreto è dedicato alle disposizioni in materia fiscale. Vi è previsto che "l'accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla L. 22 dicembre 1951, n.1379, e successive modificazioni" (art. 14), cui sono soggetti "a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;
c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;
d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate" (art. 15); e la cui base imponibile è costituita dall'"importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione" (art. 16).
Con L. n. 288 del 1998, veniva concessa al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi "in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti" intesi all'abrogazione (salvo predeterminate eccezioni) dell'imposta sugli spettacoli prevista dal D.P.R. n. 640 del 1972 (art. 1, comma 1) e al "riordino dell'imposta unica prevista dalla L. 22 dicembre 1951, n. 1379". In attuazione della delega veniva emanato, per quanto qui interessa, il D.Lgs. n. 504 del 1998 per il "riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse", con il quale si stabiliva che la "tassa di lotteria" prevista dal D.Lgs. n. 496 del 1948, art. 6, assumeva la denominazione di "imposta unica", "dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero" (art. 1) da coloro i quali "gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse" e che nei confronti del CONI e dell'UNIRE, è sostitutiva "di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziali e sugli avvisi al pubblico" (art. 7). La L. 22 dicembre 1951, n. 1379, era abrogata (art. 9, comma 2, lett. a). Dal delineato quadro normativo emerge con chiarezza che oggetto (o presupposto) dell'imposta di cui si discute - la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni ("tassa di lotteria", "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici" "imposta sugli spettacoli", di nuovo "imposta unica") - è sempre stata l'attività consistente nella organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro (per utilizzare le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948): conseguenza evidente è che soggetto all'imposta è chiunque svolga tale attività.
Per l'attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all'imposta è stata (esclusivamente) l'UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio "di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro" "qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo" del predetto ente (per utilizzare ancora una volta le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948). La riserva in questione è stata "abrogata" dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che, come detto, ha riservato - con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 - ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati, "l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni". L'abrogazione della riserva all'UNIRE ha avuto l'effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l'istituzione dell'imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all'imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de quibus.
In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all'attività de qua, che proprio in ragione dell'abolita riserva a favore dell'UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale - alla cui sentenza n. 303 del 2005 fanno riferimento tanto la sentenza impugnata, quanto la parte ricorrente, ma dando alla stessa una differente interpretazione in ordine alla rilevanza D.P.R. n. 169 del 1998, nell'individuazione dei soggetti d'imposta - ha chiarito, in proposito, che "il soggetto d'imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d'imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall'UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare" (Corte cost. sent. n. 350 del 2007):
non solo, ma nella medesima sentenza ora citata, la Corte costituzionale evidenzia che l'imposta sugli spettacoli "contemplava già i gestori come soggetti passivi". Sicché, quando nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d'imposta sulla base delle leggi vigenti, intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998, non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perché la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente. Erra, quindi, la sentenza impugnata laddove afferma che soggetto di imposta era l'UNIRE e che, pertanto, la società ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti di quest'ultimo ente per ripetere quanto versato indebitamente a titolo di imposta in luogo dell'effettivo debitore, azione che avrebbe dovuto svolgersi innanzi al giudice ordinario. Ma erra anche la società ricorrente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all'art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998, soggetto di imposta, con la conseguenza che l'azione di rimborso, non importa se fondata o meno, doveva essere svolta innanzi al giudice tributario, come in effetti si è svolta. Sicché è di questo giudice che deve essere affermata la giurisdizione con riferimento al caso di specie.
Tanto considerato deve essere valutata la circostanza che nel caso di specie, il giudice tributario, pur negando la propria giurisdizione a favore della giurisdizione del giudice ordinario, ha, tuttavia, pronunciato nel merito, affermando la decadenza della società ricorrente dal diritto al rimborso per aver proposto la relativa istanza oltre il termine previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Una affermazione questa, che se fosse fondata avrebbe carattere risolutivo nella fattispecie.
Detta pronuncia è oggetto della censura articolata nel quarto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonché vizio di omessa e contraddittoria motivazione per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto essa società ricorrente decaduta dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, laddove avrebbe invece dovuto applicarsi il più ampio termine di quarantotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in ragione del fatto che l'imposta unica "è una tipica imposta sul reddito". Il motivo non è fondato. L'imposta unica, essendo dichiarata dalla legge come sostitutiva, peraltro nei confronti del CONI e dell'UNIRE e non di altri soggetti, di ogni imposta diretta o indiretta connessa alla attività di organizzazione ed esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, è una imposta di carattere speciale, ad altre non assimilabile. Per detta imposta la legge non prevede uno specifico termine di decadenza in relazione alla (eventuale) domanda di rimborso.
Questa Corte, in ordine alla previsione di un termine di decadenza per le istanze di rimborso in materia tributaria, ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che "nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2), regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune" (Cass. n. 15840 del 2006). L'imposta unica per la sua specialità (essere sostitutiva di ogni imposta diretta e indiretta) non può essere assimilata ad una imposta sul reddito, e ad essa non può, quindi, essere applicato il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il ricorso incidentale del Ministero medesimo. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009