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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10592/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
PALMITESSA GIOVANNA
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto al reddito di cittadinanza ex D.L. n. 4/2019 e per la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati. CP_1
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: 1) di essere stato percettore di reddito di cittadinanza dal 2022; 2) di essere stato avviato al lavoro per tre giorni nel febbraio 2023 percependo una retribuzione complessiva pari ad € 90,00; 3) di aver comunicato all' in data CP_1
28.04.2023 il reddito di € 90,00 prodotto nell'anno 2023 in corso;
4) di aver ricevuto provvedimento di revoca del 29.05.2023 per aver presentato la comunicazione di variazione occupazionale e reddituale oltre il termine dei 30 giorni;
5) di aver presentato invano nel 2023 nuova domanda di reddito di cittadinanza, respinta ex art. 7, comma
11 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, perché non ancora decorso il termine minimo di 18 mesi dalla revoca;
lamentando l'illegittimità della revoca e, soprattutto, del rigetto della nuova domanda, non potendo configurarsi nel caso di specie alcuna decadenza dal beneficio, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza e del rigetto della nuova domanda e per la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1 dalla data di presentazione della nuova domanda, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costitutiva tardivamente l'istituto resistente, con maturazione a suo di tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per affermare l'infondatezza della domanda avanzata per omessa comunicazione della variazione occupazionale nei trenta giorni previsti dalla legge e la legittimità del rigetto della nuova domanda automaticamente esclusa per mancato decorso del termine minimo decorrente dalla revoca legittimamente disposta, e per domandare, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande avanzate, vinte le spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, valutate le seguenti decisive circostanze:
1) nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza il ricorrente
è stato avviato al lavoro dipendente per tre giorni nel febbraio
2023 ed ha percepito una retribuzione complessiva pari ad €
90,00;
Pag. 2 di 13 2) in data 28.04.2023 la parte ricorrente ha comunicato tramite appositi modelli predisposti dall' l'avvio al lavoro ed il CP_1 reddito percepito nel 2023.
Tanto basta all'accoglimento del promosso ricorso.
A bene vedere, infatti, nel caso in esame non sono affatto in discussione i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio conteso, pacifici tra le parti oltre ad essere provati dall'accoglimento della prima domanda presentata nel 2022 e dall'erogazione del beneficio fino alla disposta revoca.
Ciò che risulta controverso, piuttosto, è la legittimità della revoca per presunta tardività della comunicazione della variazione reddituale legata all'assunzione del ricorrente nel febbraio 2023.
Per verificare la legittimità o meno dell'operato dell' occorre CP_1 partire dalla disamina della disciplina all'epoca vigente ed innanzitutto dall'analisi dell'art. 3, comma 6 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, vigente all'epoca dei fatti che si riporta:
< Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo
2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza.>>.
In concreto, per la permanenza del beneficio in esame devono rimanere invariate per tutto il periodo di erogazione le condizioni ed i requisiti di accesso.
Pag. 3 di 13 Necessarie sono le comunicazioni delle variazioni, obbligatorie per il beneficiario, per la verifica della permanenza del diritto e della misura del beneficio.
Come di seguito verrà chiarito, infatti, le variazioni occupazionali e reddituali del beneficiario incidono sia sulla permanenza stessa del diritto che sulla misura del beneficio.
Tanto premesso, anticipando le conclusioni, occorre affermare l'insussistenza di omissioni da parte del ricorrente di comunicazioni incidenti sulla permanenza del diritto al beneficio in esame.
Ed infatti, è stato allegato e documentato dalla parte ricorrente e non contestato dall' che il ricorrente è stato avviato al lavoro CP_1 dipendente come operaio e tempo determinato in agricoltura per il periodo dal 07.02.2023 al 10.02.20231.
Non solo e soprattutto, deve ritenersi pacifico tra le parti oltre che provato che la parte ricorrente abbia comunicato detta variazione occupazionale all' in data 28.04.2023 con moduli predisposti dallo CP_1 stesso istituto2, essendo a ciò tenuta in forza di quanto disposto dall'art. 3, commi 8 e 10 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, vigenti all'epoca dei fatti, che si riportano:
< 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 4 di 13 recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo
6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all' , con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
(omissis)
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.>>.
Come chiarito in premessa, la parte ricorrente quando è stata avviata al lavoro dipendente nel febbraio 2023 era percettore di reddito di cittadinanza.
Pag. 5 di 13 Se ne desume che la variazione della condizione occupazionale sia intervenuta proprio nel corso dell'erogazione del beneficio economico di cui si discute.
Pertanto, deve trovare applicazione al caso in esame l'art. 3, comma
8 cit. vigente all'epoca dei fatti.
Ebbene, la parte ricorrente ha correttamente comunicato la variazione occupazionale e reddituale incidente sul diritto stesso al mantenimento della prestazione per cui è causa.
Si consideri, infatti, che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo di permanenza delle condizioni previste dall'art. 2 D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ai sensi dell'art. 3, comma 6 cit.
Non solo, l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali comporta la revoca del reddito di cittadinanza, così come l'omessa presentazione delle comunicazioni prescritte determina la decadenza dal beneficio ai sensi dell'allora vigente art. 7, commi 4 e 6 D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, che si riportano:
<
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
(omissis)
Pag. 6 di 13 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.>>.
Ebbene, come sopra chiarito, la variazione della condizione occupazionale afferente al febbraio dell'anno 2023 è stata correttamente comunicata all' dal lavoratore ricorrente in data CP_1
28.04.205, così come sono stati comunicati i redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2023, attesa la loro incidenza nella misura dell'80% sulla determinazione del beneficio economico dal mese successivo a quello della variazione.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'allora vigente art. 3, comma 8 del
D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, il maggior reddito da lavoro dipendente prodotto concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
In questo giudizio, pertanto, deve ritenersi accertato che nessuna omissione vi sia stata di comunicazioni obbligatorie da parte del lavoratore ricorrente della variazione della propria condizione occupazionale e dei redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2023.
Pag. 7 di 13 A bene vedere, l' ha revocato il beneficio per tardività della CP_1 comunicazione, in quanto intervenuta oltre i 30 giorni previsti dal comma 8 dell'art. 3 cit.
Ebbene, la norma richiamata dall' nel provvedimento di revoca e CP_1 nella memoria costitutiva nella versione operante ratione temporis non contiene alcun termine decadenziale.
Il termine di decadenza era stato previsto espressamente nel comma
8 dell'art. 3 in esame esclusivamente nella primigenia versione del
D.L. n. 4/2019 pubblicata in G.U. n. 23 del 28.01.2019 che si riporta:
< In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all per il tramite della Piattaforma CP_1 digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.>>.
Pag. 8 di 13 Ebbene, in sede di conversione del D.L. n. 4/2019 nella L. n.
26/2019, detta disposizione è stata radicalmente modificata nella parte d'interesse nei termini che seguono: << … (omissis)… L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall' , che mette CP_1 CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. …(omissis)…>>.
Detta ultima versione della disposizione in esame è rimasta immutata per tutta la vigenza della L. n. 26/2019.
In concreto, la previsione di un termine decadenziale per la comunicazione delle variazioni occupazionali di cui si discute ha avuto vigenza ed efficacia per un brevissimo periodo, dal 29.01.2019, giorno successivo alla pubblicazione del D.L. n. 4/2019 nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28.01.2019, secondo quanto disposto dall'art. 29 stesso D.L. n. 4/2019, fino alla sua conversione nella L. n. 26/2019.
Nella disposizione modificata in sede di conversione è scomparsa definitivamente la previsione del termine di trenta giorni posto a pena di decadenza per effettuare le comunicazioni delle variazioni occupazionali da avvio a lavoro dipendente.
Pertanto, in mancanza di una disciplina espressa, alcun termine di decadenza potrebbe ritenersi sussistente nel caso in esame.
La volontà legislativa di eliminare la decadenza è chiara ed inequivoca.
Tanto si desume facilmente dall'abrogazione della previsione espressa del termine dei trenta giorni posti a pena di decadenza disposta con la modifica della norma in sede di conversione.
Nel 2023, pertanto, sotto il vigore della disciplina sopra richiamata, alcun onere gravava sulla parte ricorrente quale beneficiario del
Pag. 9 di 13 reddito di cittadinanza di comunicazione all' della variazione CP_1 occupazionale nel termine di trenta giorni.
A bene vedere, una previsione espressa di un termine posto a pena di decadenza era contenuta, invece, nel comma 93 dell'art. 3 cit. che disciplina la diversa ipotesi dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di avvio di un'attività di lavoro dipendente.
Ed ancora, la previsione contenuta nel comma 8 dell'art. 3 cit., vigente all'epoca dei fatti nella versione sopra richiamata, per come modificata in sede di conversione, nella parte in cui dispone che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall' , non CP_1 CP_1 potrebbe interpretarsi come una forma di delega all' del tutto CP_1 inammissibile, di disciplina delle modalità di comunicazione che contenga termini di decadenza non espressamente previsti dal legislatore, ed anzi abrogati in sede di conversione, trattandosi di prerogativa esclusiva del legislatore o delle parti contrattuali.
Ed infatti, le decadenze possono essere legali oppure convenzionali ex artt. 2965 e 2966 c.c.
La delega all' delle modalità definite dall' non può che CP_1 CP_1 riferirsi alle sole forme di comunicazione della variazione,
Pag. 10 di 13 demandando, il legislatore, all'Istituto la sola facoltà di predisposizione di appositi modelli uniformi sull'intero territorio nazionale per effettuare le comunicazioni obbligatorie.
Tanto si desume chiaramente dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, nella parte in cui è disposto quanto segue: << … (omissis)… Con provvedimento dell' , sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CP_1
Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. …
(omissis)…>>.
Ebbene, la parte ricorrente, per fare la comunicazione della variazione occupazionale e reddituale relativa al 2023, ha utilizzato proprio i modelli predisposti dall' (Modello Rdc/Pdc – Com Esteso). CP_1
Pertanto, alcuna omissione è configurabile nel caso di specie né alcuna irregolarità formale, e, soprattutto, alcuna decadenza può dirsi maturata a carico della parte ricorrente, non essendo previsto dalla disciplina applicabile al caso in esame alcun termine posto a pena di decadenza per le comunicazioni obbligatorie da parte dei beneficiari.
Illegittima è da ritenersi, di conseguenza, la revoca del reddito di cittadinanza disposta dall' per aver applicato una disciplina non CP_1 più in vigore dal 2019.
Tanto chiarito, accertata l'illegittimità della revoca, non poteva operare nemmeno il comma 11 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, invocato a sostegno del rigetto della nuova domanda presentata dalla parte ricorrente nel 2023, se si considera che il termine minimo dei 18 mesi per la presentazione di una nuova domanda era previsto nei soli casi di revoca (legittima) del
Pag. 11 di 13 beneficio, insussistente nel caso in esame secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Va condannato l' all'erogazione in favore della parte ricorrente del CP_1 reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del 2023 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L.
n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo4.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare del reddito di cittadinanza per cui è causa a decorrere dal mese
Pag. 12 di 13 successivo alla nuova richiesta del 2023 e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati a titolo di reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del 2023 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 3 Questo il comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019: < In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti CP_ il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo CP_1 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.>>. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10592/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
PALMITESSA GIOVANNA
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto al reddito di cittadinanza ex D.L. n. 4/2019 e per la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati. CP_1
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: 1) di essere stato percettore di reddito di cittadinanza dal 2022; 2) di essere stato avviato al lavoro per tre giorni nel febbraio 2023 percependo una retribuzione complessiva pari ad € 90,00; 3) di aver comunicato all' in data CP_1
28.04.2023 il reddito di € 90,00 prodotto nell'anno 2023 in corso;
4) di aver ricevuto provvedimento di revoca del 29.05.2023 per aver presentato la comunicazione di variazione occupazionale e reddituale oltre il termine dei 30 giorni;
5) di aver presentato invano nel 2023 nuova domanda di reddito di cittadinanza, respinta ex art. 7, comma
11 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, perché non ancora decorso il termine minimo di 18 mesi dalla revoca;
lamentando l'illegittimità della revoca e, soprattutto, del rigetto della nuova domanda, non potendo configurarsi nel caso di specie alcuna decadenza dal beneficio, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza e del rigetto della nuova domanda e per la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1 dalla data di presentazione della nuova domanda, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costitutiva tardivamente l'istituto resistente, con maturazione a suo di tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per affermare l'infondatezza della domanda avanzata per omessa comunicazione della variazione occupazionale nei trenta giorni previsti dalla legge e la legittimità del rigetto della nuova domanda automaticamente esclusa per mancato decorso del termine minimo decorrente dalla revoca legittimamente disposta, e per domandare, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande avanzate, vinte le spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, valutate le seguenti decisive circostanze:
1) nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza il ricorrente
è stato avviato al lavoro dipendente per tre giorni nel febbraio
2023 ed ha percepito una retribuzione complessiva pari ad €
90,00;
Pag. 2 di 13 2) in data 28.04.2023 la parte ricorrente ha comunicato tramite appositi modelli predisposti dall' l'avvio al lavoro ed il CP_1 reddito percepito nel 2023.
Tanto basta all'accoglimento del promosso ricorso.
A bene vedere, infatti, nel caso in esame non sono affatto in discussione i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio conteso, pacifici tra le parti oltre ad essere provati dall'accoglimento della prima domanda presentata nel 2022 e dall'erogazione del beneficio fino alla disposta revoca.
Ciò che risulta controverso, piuttosto, è la legittimità della revoca per presunta tardività della comunicazione della variazione reddituale legata all'assunzione del ricorrente nel febbraio 2023.
Per verificare la legittimità o meno dell'operato dell' occorre CP_1 partire dalla disamina della disciplina all'epoca vigente ed innanzitutto dall'analisi dell'art. 3, comma 6 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, vigente all'epoca dei fatti che si riporta:
< Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo
2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza.>>.
In concreto, per la permanenza del beneficio in esame devono rimanere invariate per tutto il periodo di erogazione le condizioni ed i requisiti di accesso.
Pag. 3 di 13 Necessarie sono le comunicazioni delle variazioni, obbligatorie per il beneficiario, per la verifica della permanenza del diritto e della misura del beneficio.
Come di seguito verrà chiarito, infatti, le variazioni occupazionali e reddituali del beneficiario incidono sia sulla permanenza stessa del diritto che sulla misura del beneficio.
Tanto premesso, anticipando le conclusioni, occorre affermare l'insussistenza di omissioni da parte del ricorrente di comunicazioni incidenti sulla permanenza del diritto al beneficio in esame.
Ed infatti, è stato allegato e documentato dalla parte ricorrente e non contestato dall' che il ricorrente è stato avviato al lavoro CP_1 dipendente come operaio e tempo determinato in agricoltura per il periodo dal 07.02.2023 al 10.02.20231.
Non solo e soprattutto, deve ritenersi pacifico tra le parti oltre che provato che la parte ricorrente abbia comunicato detta variazione occupazionale all' in data 28.04.2023 con moduli predisposti dallo CP_1 stesso istituto2, essendo a ciò tenuta in forza di quanto disposto dall'art. 3, commi 8 e 10 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, vigenti all'epoca dei fatti, che si riportano:
< 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 4 di 13 recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo
6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all' , con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
(omissis)
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.>>.
Come chiarito in premessa, la parte ricorrente quando è stata avviata al lavoro dipendente nel febbraio 2023 era percettore di reddito di cittadinanza.
Pag. 5 di 13 Se ne desume che la variazione della condizione occupazionale sia intervenuta proprio nel corso dell'erogazione del beneficio economico di cui si discute.
Pertanto, deve trovare applicazione al caso in esame l'art. 3, comma
8 cit. vigente all'epoca dei fatti.
Ebbene, la parte ricorrente ha correttamente comunicato la variazione occupazionale e reddituale incidente sul diritto stesso al mantenimento della prestazione per cui è causa.
Si consideri, infatti, che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo di permanenza delle condizioni previste dall'art. 2 D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ai sensi dell'art. 3, comma 6 cit.
Non solo, l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali comporta la revoca del reddito di cittadinanza, così come l'omessa presentazione delle comunicazioni prescritte determina la decadenza dal beneficio ai sensi dell'allora vigente art. 7, commi 4 e 6 D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, che si riportano:
<
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
(omissis)
Pag. 6 di 13 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.>>.
Ebbene, come sopra chiarito, la variazione della condizione occupazionale afferente al febbraio dell'anno 2023 è stata correttamente comunicata all' dal lavoratore ricorrente in data CP_1
28.04.205, così come sono stati comunicati i redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2023, attesa la loro incidenza nella misura dell'80% sulla determinazione del beneficio economico dal mese successivo a quello della variazione.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'allora vigente art. 3, comma 8 del
D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, il maggior reddito da lavoro dipendente prodotto concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
In questo giudizio, pertanto, deve ritenersi accertato che nessuna omissione vi sia stata di comunicazioni obbligatorie da parte del lavoratore ricorrente della variazione della propria condizione occupazionale e dei redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2023.
Pag. 7 di 13 A bene vedere, l' ha revocato il beneficio per tardività della CP_1 comunicazione, in quanto intervenuta oltre i 30 giorni previsti dal comma 8 dell'art. 3 cit.
Ebbene, la norma richiamata dall' nel provvedimento di revoca e CP_1 nella memoria costitutiva nella versione operante ratione temporis non contiene alcun termine decadenziale.
Il termine di decadenza era stato previsto espressamente nel comma
8 dell'art. 3 in esame esclusivamente nella primigenia versione del
D.L. n. 4/2019 pubblicata in G.U. n. 23 del 28.01.2019 che si riporta:
< In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all per il tramite della Piattaforma CP_1 digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.>>.
Pag. 8 di 13 Ebbene, in sede di conversione del D.L. n. 4/2019 nella L. n.
26/2019, detta disposizione è stata radicalmente modificata nella parte d'interesse nei termini che seguono: << … (omissis)… L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall' , che mette CP_1 CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. …(omissis)…>>.
Detta ultima versione della disposizione in esame è rimasta immutata per tutta la vigenza della L. n. 26/2019.
In concreto, la previsione di un termine decadenziale per la comunicazione delle variazioni occupazionali di cui si discute ha avuto vigenza ed efficacia per un brevissimo periodo, dal 29.01.2019, giorno successivo alla pubblicazione del D.L. n. 4/2019 nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28.01.2019, secondo quanto disposto dall'art. 29 stesso D.L. n. 4/2019, fino alla sua conversione nella L. n. 26/2019.
Nella disposizione modificata in sede di conversione è scomparsa definitivamente la previsione del termine di trenta giorni posto a pena di decadenza per effettuare le comunicazioni delle variazioni occupazionali da avvio a lavoro dipendente.
Pertanto, in mancanza di una disciplina espressa, alcun termine di decadenza potrebbe ritenersi sussistente nel caso in esame.
La volontà legislativa di eliminare la decadenza è chiara ed inequivoca.
Tanto si desume facilmente dall'abrogazione della previsione espressa del termine dei trenta giorni posti a pena di decadenza disposta con la modifica della norma in sede di conversione.
Nel 2023, pertanto, sotto il vigore della disciplina sopra richiamata, alcun onere gravava sulla parte ricorrente quale beneficiario del
Pag. 9 di 13 reddito di cittadinanza di comunicazione all' della variazione CP_1 occupazionale nel termine di trenta giorni.
A bene vedere, una previsione espressa di un termine posto a pena di decadenza era contenuta, invece, nel comma 93 dell'art. 3 cit. che disciplina la diversa ipotesi dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di avvio di un'attività di lavoro dipendente.
Ed ancora, la previsione contenuta nel comma 8 dell'art. 3 cit., vigente all'epoca dei fatti nella versione sopra richiamata, per come modificata in sede di conversione, nella parte in cui dispone che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall' , non CP_1 CP_1 potrebbe interpretarsi come una forma di delega all' del tutto CP_1 inammissibile, di disciplina delle modalità di comunicazione che contenga termini di decadenza non espressamente previsti dal legislatore, ed anzi abrogati in sede di conversione, trattandosi di prerogativa esclusiva del legislatore o delle parti contrattuali.
Ed infatti, le decadenze possono essere legali oppure convenzionali ex artt. 2965 e 2966 c.c.
La delega all' delle modalità definite dall' non può che CP_1 CP_1 riferirsi alle sole forme di comunicazione della variazione,
Pag. 10 di 13 demandando, il legislatore, all'Istituto la sola facoltà di predisposizione di appositi modelli uniformi sull'intero territorio nazionale per effettuare le comunicazioni obbligatorie.
Tanto si desume chiaramente dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, nella parte in cui è disposto quanto segue: << … (omissis)… Con provvedimento dell' , sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CP_1
Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. …
(omissis)…>>.
Ebbene, la parte ricorrente, per fare la comunicazione della variazione occupazionale e reddituale relativa al 2023, ha utilizzato proprio i modelli predisposti dall' (Modello Rdc/Pdc – Com Esteso). CP_1
Pertanto, alcuna omissione è configurabile nel caso di specie né alcuna irregolarità formale, e, soprattutto, alcuna decadenza può dirsi maturata a carico della parte ricorrente, non essendo previsto dalla disciplina applicabile al caso in esame alcun termine posto a pena di decadenza per le comunicazioni obbligatorie da parte dei beneficiari.
Illegittima è da ritenersi, di conseguenza, la revoca del reddito di cittadinanza disposta dall' per aver applicato una disciplina non CP_1 più in vigore dal 2019.
Tanto chiarito, accertata l'illegittimità della revoca, non poteva operare nemmeno il comma 11 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, invocato a sostegno del rigetto della nuova domanda presentata dalla parte ricorrente nel 2023, se si considera che il termine minimo dei 18 mesi per la presentazione di una nuova domanda era previsto nei soli casi di revoca (legittima) del
Pag. 11 di 13 beneficio, insussistente nel caso in esame secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Va condannato l' all'erogazione in favore della parte ricorrente del CP_1 reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del 2023 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L.
n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo4.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare del reddito di cittadinanza per cui è causa a decorrere dal mese
Pag. 12 di 13 successivo alla nuova richiesta del 2023 e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati a titolo di reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del 2023 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 3 Questo il comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019: < In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti CP_ il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo CP_1 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.>>. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.