Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 15340 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15340 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RAVIELE C.F._1
MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in NAPOLI il Controparte_1
1
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati e , maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
Solo parte ricorrente compariva in data 11/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. il quale - dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, non rilevando la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti, ritenendo la causa matura per la decisione in assenza di domanda di assunzione di mezzi di prova e di figli minori - ordinava la discussione orale della causa che all'esito riservava in decisione.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a NAPOLI il 29/01/1981 (atto n. 24, P. I, sez. Z, anno Controparte_1
1981);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione
2 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 24, P. I, sez. Z, anno 1981);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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