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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 1225 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Corsale, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra De Baggis, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: CP_1
- che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Roma in data
3.8.2003;
- che dalla loro unione erano nati due figli: , nata a [...] il [...] Per_1
e , nato a [...] il [...]; Per_2
1 - che con sentenza emessa in data 8.11.2020 nel procedimento di separazione giudiziale il Tribunale di Civitavecchia ratificava le conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti e disponeva l'affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre, il diritto di visita del padre, un assegno di euro 700,00
a carico del per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie e che i coniugi si dichiaravano autonomi economicamente;
- che in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Civitavecchia emetteva sentenza definitiva di divorzio disponendo l'affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre, il diritto di visita del padre, un assegno di euro 700,00 a carico del per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie e rigettava le ulteriori domande delle parti;
- che il , dopo la separazione, aveva contratto matrimonio con la Parte_1 sig.ra e dalla loro unione era nato il figlio il Controparte_2 Per_3
31.08.2021;
- che la situazione economica del ricorrente era peggiorata in quanto, per fare fronte al mantenimento dei figli, aveva dovuto contrarre dei prestiti per complessivi euro 96.000,00 circa, di cui la metà con trattenute in busta paga di euro 1.100,00 circa;
- che il ricorrente versava per i figli e l'assicurazione Per_1 Per_2 sanitaria di euro 303,00 annue per figlio che, nell'anno 2024, aveva subito un incremento di euro 85,00 per ciascun figlio, con prelievo diretto in busta paga;
- che la resistente percepiva all'epoca del divorzio mensilmente 1.400,00 euro,
e non sosteneva mutui o finanziamenti;
- che i figli trascorrevano con entrambi i genitori il medesimo tempo con collocamento da ritenersi sostanzialmente paritario;
- che la moglie del ricorrente, IG.ra , percepiva euro 1.300,00 circa CP_2 mensili netti quale dipendente RAI e corrispondeva la quota di mutuo di euro
342,87 e il pagamento mensile del nido di di euro 162,00. Per_4
Tanto dedotto e rilevato ha richiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio con riferimento al punto 5 nel senso che: “Il padre provvederà al pagamento del contributo al mantenimento dei figli e per la Per_1 Per_2 somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento) da versarsi con le seguenti modalità: - quanto a euro 300,00 in favore della sig.ra per il mantenimento dei figli (euro CP_1
250,00 per minore + euro 50,00 quale quota parte per la figlia divenuta Per_2 Per_1
2 maggiorenne) e in via diretta alla figlia di euro 200,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie degli stessi per come descritte ed individuate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia. Quanto alle spese mediche e sanitarie il padre continuerà a pagare
l'assicurazione sanitaria per i figli e e qualora il rimborso per singole Per_1 Per_2 prestazioni non dovesse coprire l'intera somma spesa, il residuo importo sarà a carico della sig.ra . CP_1
In data 26.10.2024 si è costituita la quale ha dedotto: CP_1
- che i prestiti contratti dal ricorrente erano in larga parte antecedenti rispetto al divorzio e che gli stessi sono stati esclusivamente rinegoziati dal;
Parte_1
- che le nozze con la nuova compagna del ricorrente erano avvenute dopo la separazione ed il bambino era nato solo dopo un mese dalla conclusione del giudizio di divorzio;
- che la figlia che aveva raggiunto la maggiore età, era tuttora Per_1 studentessa all'università di psicologia La Sapienza di Roma ed abitava con la madre ed il fratello;
- che la somma di euro 700,00 per il mantenimento dei figli era già stata concordata dalle parti in sede di separazione e confermata nel giudizio di divorzio in quanto il ricorrente aveva contratto mutui e prestiti personali;
- che i prestiti erano stati contratti per fare fronte alle nuove spese di matrimonio, viaggio di nozze ed arredi della nuova casa del e non CP_3 per fare fronte alle esigenze di mantenimento dei figli;
- che nelle dichiarazioni sostitutiva di atto notorie depositate nei giudizi di separazione e divorzio risultavano già debiti per prestiti mensili di euro
1.100,00 circa ed in particolare nella dichiarazione del 4.12.2020 aveva dichiarato complessivamente esborsi per euro 1.324,11;
- che all'epoca del giudizio di divorzio il aveva dichiarato di CP_3 corrispondere un canone di locazione di euro 700,00 mensili mentre nel presente giudizio ha rappresentato di corrispondere una rata di mutuo di circa
340,00 euro mensili ed inoltre ha anche percepito l'assegno unico familiare per i figli negli anni 2023 e 2024.
Tutto ciò dedotto, la resistente ha richiesto “il rigetto della domanda del ricorrente perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in ragione delle esigenze e necessità dei due figli e ovviamente più complesse per l'età ormai raggiunta Per_1 Per_2 da costoro, aumentare lievemente il contributo mensile al mantenimento, attualmente pari ad
€.806,00 come rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino ad €.900,00 (aumento di
3 €.47,00 per ciascun figlio); - in via gradata, confermare la somma originaria di €.700,00 pari oggi ad €.806,00, come statuita nella sentenza n.752/2021 del Tribunale di
Civitavecchia, quale contributo al mantenimento per i due figli e - per Per_1 Per_2 effetto della soccombenza condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio.”
All'udienza del 27.11.2024 il Giudice delegato ha sentito le parti ed all'esito ha rimesso la causa in decisione al collegio senza termini per deposito di comparse conclusionali avendovi rinunciato i difensori delle parti.
*******
Quanto all'obbligo posto a carico di al pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e , deve rilevarsi che il Per_1 Per_2 ricorrente ha richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento alla somma di euro 500,00 complessivi mentre la resistente ha richiesto il rigetto del ricorso non essendovi elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio ed in via riconvenzionale un aumento alla somma di euro 900,00 complessivi mensili o la conferma delle statuizioni vigenti tra le parti.
In merito alla condizione attuale dei figli va rilevato che risulta non contestato che i figli non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica ed in particolare che la figlia , divenuta maggiorenne, tuttora studia Per_1 all'università.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa non risulta adeguatamente documentata ed anzi risulta smentita in parte dalla documentazione depositata dalle parti.
In particolare, il ricorrente ha documentato di avere dichiarato un reddito netto pari ad euro 40.587,00 nel Mod. 730/2022 e pari ad euro 42.776,00 nel Mod.
730/2023 con una media di redditi netti mensili di circa 3.500,00 euro.
A fronte della richiesta di chiarimenti in udienza da parte del giudice delegato, il ha dedotto che la cifra non tiene conto delle trattenute in busta CP_3 paga per i finanziamenti richiesti dal ricorrente.
Deve rilevarsi che dall'esame degli estratti dei conti correnti risultano stipendi mensili in media di euro 2.000,00 / 2.100,00 negli ultimi mesi ed il percepimento di assegno unico familiare di euro 200,00 circa in media, ma al contempo periodicamente sono presenti versamenti di contanti (in cifre variabili quasi con cadenza mensile, a mero titolo esemplificativo, di euro
1.700,00 nel mese di aprile 2023, di euro 700,00 nel mese di maggio 2023 e di
4 euro 700,00 a nel mese di luglio 2023) e l'unico esborso periodico fisso risulta una rata per mutuo di euro 123,00 mensili sebbene nel conto cointestato con la moglie risulta il pagamento della rata di mutuo per la casa familiare cointestata.
Inoltre, va rilevato che gli stipendi anche con riferimento alle ultime mensilità sono varabili avendo percepito euro 2.800,00 nel mese di novembre 2023 e di euro 2.400,00 nel mese di dicembre 2023 e di euro 2.800,00 nel mese di gennaio 2024. Peraltro, il ricorrente ha depositato anche gli estratti di un conto cointestato con la attuale moglie per cui non è dato evincere rispetto alle entrate ed uscite quali siano riconducibili al ricorrente e quale alla seconda moglie.
Infine, deve rilevarsi che la documentazione depositata in giudizio non è completa avendo il ricorrente depositato esclusivamente gli estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie dal mese di marzo 2023 al mese di marzo 2024 e le ultime due dichiarazioni dei redditi, in violazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c., dovendo pertanto operare nei suoi confronti le presunzioni di cui gli artt. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. e ritenersi che abbia inteso parzialmente rendere meno agevole la ricostruzione della propria condizione reddituale e patrimoniale.
Va tenuto conto che nella sentenza di divorzio si era già fatto riferimento, come dedotto da parte resistente, della presenza di un mutuo e di finanziamenti che erano sostenuti dal e da una rata di mutuo di euro 700,00 Parte_1 mensili.
Ed ancora, come correttamente rilevato dal difensore della resistente, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del mese di dicembre 2020, depositata nel giudizio di divorzio, il ricorrente aveva dichiarato a fronte di entrate mensili di euro 2.000,00 di essere gravato da rate per mutui e finanziamenti di euro
1.300,00 circa.
Al contempo, alcuna significativa modifica migliorativa delle condizioni della resistente - per quanto la stessa possa essere rilevante nel presente giudizio – è emersa nella sua situazione reddituale e patrimoniale, né che vi siano state modifiche nella frequentazione dei figli con i genitori che possano giustificare modifiche delle statuizioni economiche tra le parti.
Non può pertanto essere accolta la domanda di riduzione del mantenimento per i figli non sussistendone i presupposti per i motivi sopra esposti.
Al contempo, il collego rileva che non può essere accolta la domanda
5 riconvenzionale formulata in via principale della di aumento del CP_1 mantenimento per i figli in quanto – sebbene dal divorzio deve ritenersi che siano aumentate le loro esigenze – deve evidenziarsi che la condizione reddituale del ricorrente come sopra ricostruita non consente di fare fronte ad aumenti del mantenimento in sede di divorzio con gli aggiornamenti Istat maturati.
Deve essere altresì rigettata la domanda di pagamento diretto di parte del mantenimento alla figlia in quanto la medesima non risulta indipendente Per_1 ed abita con la madre e, infine, non avendo la medesima espresso il suo consenso a tale forma di corresponsione del mantenimento a suo favore.
L'esito della controversia e la natura della decisione giustificano la condanna del ricorrente in misura parziale (compensando per 1/3 le spese di lite) tenuto conto della soccombenza totale del ricorrente e della resistente con esclusivo riferimento alla domanda riconvenzionale principale con accoglimento delle altre domande ai valori tra i minimi ed i medi per le fasi di giudizio trattate
(studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16.05.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda del ricorrente e, per l'effetto, conferma le condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente di aumento dell'assegno di mantenimento per figli ed accoglie la domanda subordinata di conferma delle condizioni disposte in sede di divorzio;
3) rigetta le ulteriori domande del ricorrente per i motivi sopra esposti;
4) condanna a pagare in favore di le Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in € 2.400,00 per compensi professionali (con compensazione nella misura di 1/3 della somma di euro 3.600,00), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 27 maggio 2025.
6 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 1225 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Corsale, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra De Baggis, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: CP_1
- che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Roma in data
3.8.2003;
- che dalla loro unione erano nati due figli: , nata a [...] il [...] Per_1
e , nato a [...] il [...]; Per_2
1 - che con sentenza emessa in data 8.11.2020 nel procedimento di separazione giudiziale il Tribunale di Civitavecchia ratificava le conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti e disponeva l'affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre, il diritto di visita del padre, un assegno di euro 700,00
a carico del per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie e che i coniugi si dichiaravano autonomi economicamente;
- che in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Civitavecchia emetteva sentenza definitiva di divorzio disponendo l'affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre, il diritto di visita del padre, un assegno di euro 700,00 a carico del per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie e rigettava le ulteriori domande delle parti;
- che il , dopo la separazione, aveva contratto matrimonio con la Parte_1 sig.ra e dalla loro unione era nato il figlio il Controparte_2 Per_3
31.08.2021;
- che la situazione economica del ricorrente era peggiorata in quanto, per fare fronte al mantenimento dei figli, aveva dovuto contrarre dei prestiti per complessivi euro 96.000,00 circa, di cui la metà con trattenute in busta paga di euro 1.100,00 circa;
- che il ricorrente versava per i figli e l'assicurazione Per_1 Per_2 sanitaria di euro 303,00 annue per figlio che, nell'anno 2024, aveva subito un incremento di euro 85,00 per ciascun figlio, con prelievo diretto in busta paga;
- che la resistente percepiva all'epoca del divorzio mensilmente 1.400,00 euro,
e non sosteneva mutui o finanziamenti;
- che i figli trascorrevano con entrambi i genitori il medesimo tempo con collocamento da ritenersi sostanzialmente paritario;
- che la moglie del ricorrente, IG.ra , percepiva euro 1.300,00 circa CP_2 mensili netti quale dipendente RAI e corrispondeva la quota di mutuo di euro
342,87 e il pagamento mensile del nido di di euro 162,00. Per_4
Tanto dedotto e rilevato ha richiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio con riferimento al punto 5 nel senso che: “Il padre provvederà al pagamento del contributo al mantenimento dei figli e per la Per_1 Per_2 somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento) da versarsi con le seguenti modalità: - quanto a euro 300,00 in favore della sig.ra per il mantenimento dei figli (euro CP_1
250,00 per minore + euro 50,00 quale quota parte per la figlia divenuta Per_2 Per_1
2 maggiorenne) e in via diretta alla figlia di euro 200,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie degli stessi per come descritte ed individuate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia. Quanto alle spese mediche e sanitarie il padre continuerà a pagare
l'assicurazione sanitaria per i figli e e qualora il rimborso per singole Per_1 Per_2 prestazioni non dovesse coprire l'intera somma spesa, il residuo importo sarà a carico della sig.ra . CP_1
In data 26.10.2024 si è costituita la quale ha dedotto: CP_1
- che i prestiti contratti dal ricorrente erano in larga parte antecedenti rispetto al divorzio e che gli stessi sono stati esclusivamente rinegoziati dal;
Parte_1
- che le nozze con la nuova compagna del ricorrente erano avvenute dopo la separazione ed il bambino era nato solo dopo un mese dalla conclusione del giudizio di divorzio;
- che la figlia che aveva raggiunto la maggiore età, era tuttora Per_1 studentessa all'università di psicologia La Sapienza di Roma ed abitava con la madre ed il fratello;
- che la somma di euro 700,00 per il mantenimento dei figli era già stata concordata dalle parti in sede di separazione e confermata nel giudizio di divorzio in quanto il ricorrente aveva contratto mutui e prestiti personali;
- che i prestiti erano stati contratti per fare fronte alle nuove spese di matrimonio, viaggio di nozze ed arredi della nuova casa del e non CP_3 per fare fronte alle esigenze di mantenimento dei figli;
- che nelle dichiarazioni sostitutiva di atto notorie depositate nei giudizi di separazione e divorzio risultavano già debiti per prestiti mensili di euro
1.100,00 circa ed in particolare nella dichiarazione del 4.12.2020 aveva dichiarato complessivamente esborsi per euro 1.324,11;
- che all'epoca del giudizio di divorzio il aveva dichiarato di CP_3 corrispondere un canone di locazione di euro 700,00 mensili mentre nel presente giudizio ha rappresentato di corrispondere una rata di mutuo di circa
340,00 euro mensili ed inoltre ha anche percepito l'assegno unico familiare per i figli negli anni 2023 e 2024.
Tutto ciò dedotto, la resistente ha richiesto “il rigetto della domanda del ricorrente perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in ragione delle esigenze e necessità dei due figli e ovviamente più complesse per l'età ormai raggiunta Per_1 Per_2 da costoro, aumentare lievemente il contributo mensile al mantenimento, attualmente pari ad
€.806,00 come rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino ad €.900,00 (aumento di
3 €.47,00 per ciascun figlio); - in via gradata, confermare la somma originaria di €.700,00 pari oggi ad €.806,00, come statuita nella sentenza n.752/2021 del Tribunale di
Civitavecchia, quale contributo al mantenimento per i due figli e - per Per_1 Per_2 effetto della soccombenza condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio.”
All'udienza del 27.11.2024 il Giudice delegato ha sentito le parti ed all'esito ha rimesso la causa in decisione al collegio senza termini per deposito di comparse conclusionali avendovi rinunciato i difensori delle parti.
*******
Quanto all'obbligo posto a carico di al pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e , deve rilevarsi che il Per_1 Per_2 ricorrente ha richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento alla somma di euro 500,00 complessivi mentre la resistente ha richiesto il rigetto del ricorso non essendovi elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio ed in via riconvenzionale un aumento alla somma di euro 900,00 complessivi mensili o la conferma delle statuizioni vigenti tra le parti.
In merito alla condizione attuale dei figli va rilevato che risulta non contestato che i figli non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica ed in particolare che la figlia , divenuta maggiorenne, tuttora studia Per_1 all'università.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa non risulta adeguatamente documentata ed anzi risulta smentita in parte dalla documentazione depositata dalle parti.
In particolare, il ricorrente ha documentato di avere dichiarato un reddito netto pari ad euro 40.587,00 nel Mod. 730/2022 e pari ad euro 42.776,00 nel Mod.
730/2023 con una media di redditi netti mensili di circa 3.500,00 euro.
A fronte della richiesta di chiarimenti in udienza da parte del giudice delegato, il ha dedotto che la cifra non tiene conto delle trattenute in busta CP_3 paga per i finanziamenti richiesti dal ricorrente.
Deve rilevarsi che dall'esame degli estratti dei conti correnti risultano stipendi mensili in media di euro 2.000,00 / 2.100,00 negli ultimi mesi ed il percepimento di assegno unico familiare di euro 200,00 circa in media, ma al contempo periodicamente sono presenti versamenti di contanti (in cifre variabili quasi con cadenza mensile, a mero titolo esemplificativo, di euro
1.700,00 nel mese di aprile 2023, di euro 700,00 nel mese di maggio 2023 e di
4 euro 700,00 a nel mese di luglio 2023) e l'unico esborso periodico fisso risulta una rata per mutuo di euro 123,00 mensili sebbene nel conto cointestato con la moglie risulta il pagamento della rata di mutuo per la casa familiare cointestata.
Inoltre, va rilevato che gli stipendi anche con riferimento alle ultime mensilità sono varabili avendo percepito euro 2.800,00 nel mese di novembre 2023 e di euro 2.400,00 nel mese di dicembre 2023 e di euro 2.800,00 nel mese di gennaio 2024. Peraltro, il ricorrente ha depositato anche gli estratti di un conto cointestato con la attuale moglie per cui non è dato evincere rispetto alle entrate ed uscite quali siano riconducibili al ricorrente e quale alla seconda moglie.
Infine, deve rilevarsi che la documentazione depositata in giudizio non è completa avendo il ricorrente depositato esclusivamente gli estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie dal mese di marzo 2023 al mese di marzo 2024 e le ultime due dichiarazioni dei redditi, in violazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c., dovendo pertanto operare nei suoi confronti le presunzioni di cui gli artt. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. e ritenersi che abbia inteso parzialmente rendere meno agevole la ricostruzione della propria condizione reddituale e patrimoniale.
Va tenuto conto che nella sentenza di divorzio si era già fatto riferimento, come dedotto da parte resistente, della presenza di un mutuo e di finanziamenti che erano sostenuti dal e da una rata di mutuo di euro 700,00 Parte_1 mensili.
Ed ancora, come correttamente rilevato dal difensore della resistente, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del mese di dicembre 2020, depositata nel giudizio di divorzio, il ricorrente aveva dichiarato a fronte di entrate mensili di euro 2.000,00 di essere gravato da rate per mutui e finanziamenti di euro
1.300,00 circa.
Al contempo, alcuna significativa modifica migliorativa delle condizioni della resistente - per quanto la stessa possa essere rilevante nel presente giudizio – è emersa nella sua situazione reddituale e patrimoniale, né che vi siano state modifiche nella frequentazione dei figli con i genitori che possano giustificare modifiche delle statuizioni economiche tra le parti.
Non può pertanto essere accolta la domanda di riduzione del mantenimento per i figli non sussistendone i presupposti per i motivi sopra esposti.
Al contempo, il collego rileva che non può essere accolta la domanda
5 riconvenzionale formulata in via principale della di aumento del CP_1 mantenimento per i figli in quanto – sebbene dal divorzio deve ritenersi che siano aumentate le loro esigenze – deve evidenziarsi che la condizione reddituale del ricorrente come sopra ricostruita non consente di fare fronte ad aumenti del mantenimento in sede di divorzio con gli aggiornamenti Istat maturati.
Deve essere altresì rigettata la domanda di pagamento diretto di parte del mantenimento alla figlia in quanto la medesima non risulta indipendente Per_1 ed abita con la madre e, infine, non avendo la medesima espresso il suo consenso a tale forma di corresponsione del mantenimento a suo favore.
L'esito della controversia e la natura della decisione giustificano la condanna del ricorrente in misura parziale (compensando per 1/3 le spese di lite) tenuto conto della soccombenza totale del ricorrente e della resistente con esclusivo riferimento alla domanda riconvenzionale principale con accoglimento delle altre domande ai valori tra i minimi ed i medi per le fasi di giudizio trattate
(studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16.05.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda del ricorrente e, per l'effetto, conferma le condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente di aumento dell'assegno di mantenimento per figli ed accoglie la domanda subordinata di conferma delle condizioni disposte in sede di divorzio;
3) rigetta le ulteriori domande del ricorrente per i motivi sopra esposti;
4) condanna a pagare in favore di le Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in € 2.400,00 per compensi professionali (con compensazione nella misura di 1/3 della somma di euro 3.600,00), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 27 maggio 2025.
6 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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