Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5228/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MACRI' FRANCESCO, con domicilio in VIA
DAVERI 4 29121 PIACENZA ITALIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spino D'Adda, in data 22/09/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spino
D'Adda alla Parte II, Serie A n. 19, dell'anno 2002;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) vivere separati, ciascuno libero di scegliere la propria residenza e/o domicilio;
b) i ricorrenti danno atto di avere entrambi redditi equivalenti derivanti da attività di lavoro dipendente e pertanto dichiarano di rinunciare alla contribuzione alimentare reciproca.
Al riguardo, i coniugi risultano entrambi dipendenti subordinati: Parte_1
insegnante a tempo determinato presso la scuola media superiore, Liceo G. M.
Colombini di Piacenza, percepisce un reddito annuo pari ad € 32.640,00 circa;
[...]
UNICO per il triennio 2022-2024 (docc. 4-5).
Gli stessi sono anche titolari di separato conto corrente bancario presso BCC
Centropadana di cui si allega al riguardo la documentazione opportuna a comprova di tale stato di autonomia economica individuale (docc. 6-7).
è titolare di un rapporto di deposito titoli presso la Banca Centropadana, Parte_1 con valore attuale pari ad € 41.456,95 (doc. 8).
c) in considerazione degli esborsi futuri necessari per trovare nuova Parte_1
abitazione di residenza, si impegna ed obbliga a versare a a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento della LI , maggiorenne non Persona_1 autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili, somme da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente della sig.ra come Parte_2
comunicato dalla stessa.
L'importo a titolo di contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
d) Le spese straordinarie della LI (mediche, scolastiche, inclusi Persona_1
libri di testo, ludiche, sportive) saranno a carico dei ricorrenti in ragione del 50% ciascuno. Per la determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, le parti convengono di aderire ed applicare il protocollo CNF “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del 29.11.2017 e successive integrazioni e/o modifiche, che dichiarano di ben conoscere.
Le spese straordinarie per la LI , da qualunque dei genitori Persona_1
sostenute, saranno dedotte annualmente dal reddito di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuno, previo avvenuto rimborso della medesima percentuale all'altra parte prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli assegni familiari, se concessi, saranno attribuiti interamente a favore di
[...]
Parte_2
Pag. 2 di 4 e) la casa coniugale di Miradolo Terme, di proprietà di rimane Parte_2
assegnata alla stessa, consentendo a di portare con sé i propri effetti Parte_1
personali nel termine che sarà dallo stesso comunicato (doc. 9). si impegna a corrispondere in favore di Parte_2 Parte_1 antecedentemente alla comparizione dei coniugi innanzi l'intestato Tribunale, la somma una tantum di € 20.000,00 (euroventimila/00) a titolo di rimborso delle spese fisse e correnti da questi sostenute a beneficio della casa coniugale sino ad oggi.
f) si impegna ad assumere separata residenza assumendosi integralmente i Parte_1 costi e rinunciando sin d'ora a chiedere qualsiasi contribuzione a tale titolo da
[...]
Parte_2
g) l'autovettura Nissan KE tg. FA803DC, rimane assegnata all'intestatario Pt_1
La motocicletta Kawasaki ZRX 1200R, tg. AH37235, oggi intestata a
[...] [...]
viene assegnata senza conguaglio a che si impegna ad eseguire a Parte_2 Parte_1
sue spese e cure il passaggio di proprietà entro e non oltre sessanta giorni dalla data di omologazione della separazione.
5) le parti, con l'osservanza delle condizioni sopra indicate, si dichiarano soddisfatte nelle proprie pretese nulla più avendo reciprocamente a richiedere per ogni fatto e ragione conseguente al loro rapporto coniugale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 14.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 22/09/2002, in Spino D'Adda Parte_2
(atto n. 19, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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