Sentenza 6 marzo 2007
Massime • 1
Per denunciare il vizio di motivazione è necessario collegare le censure a specifiche questioni sottoposte al vaglio del giudice, mentre il principio fondamentale dell'interesse (art.100 cod. proc. civ.), impedisce di domandare la cassazione di una sentenza per il solo fatto che presenti una motivazione carente, essendo onere del ricorrente specificare quali indagini, se correttamente eseguite, avrebbero potuto portare ad un risultato utile. Conseguentemente va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non consenta di identificare l'interesse della parte ricorrente alla cassazione della decisione non ponendo la Corte in condizione di individuare i punti decisivi che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato o avrebbe considerato in modo insufficiente o contraddittorio (principio affermato in controversia concernente il calcolo del tasso specifico aziendale, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, computato senza riferimento a specifiche realtà aziendali, ma secondo il disposto dell'art. 6, secondo comma del D.M. 18 giugno 1988. Il ricorrente, denunciando il vizio di motivazione, non aveva riportato i contenuti della domanda giudiziale, nei profili di diritti e di fatto e, di conseguenza, per la S.C. le censure mosse alla sentenza impugnata rimanevano relegate in un ambito meramente astratto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2007, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.L.A.S. S.p.A., in persona dell'amministratore unico CH IO, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dagli avv. Tatone Fiorello e Castelli Giuseppe con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL - in persona del dirigente generale della Direzione centrale rischi Di Luca Ennio, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144, presso gli avv. Adriana Pignataro e Franco Quaranta, che lo difendono con procura speciale per notaio Tuccari di Roma del 3.7.2003 (rep. N. 62909);
- resistente -
per la Cassazione della sentenza del Tribunale di Chieti n. 971 in data 15 ottobre 2002 (R.G. 356/1997);
sentiti, nella Pubblica udienza del 15.10.2006: il Cons. Dr. Pasquale Picone, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Vito Zammata per delega dell'avv. Pignataro;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Destro Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra specificata, il Tribunale di Chieti ha accolto l'appello dell'Inail e, in riforma della decisione del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da I.L.A.S. S.p.A. per la determinazione del premio assicurativo nella misura del 65 per mille, anziché in quella del 77 per mille, per l'anno 1990. I giudici dell'appello hanno ritenuto che la determinazione del premio effettuata dall'Inail fosse conforme alle norme, siccome si doveva tenere conto degli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto per la generalità delle aziende dello stesso settore produttivo, con le riduzioni o aumenti derivanti dall'andamento infortunistico della singola azienda.
La Cassazione della sentenza è domandata da I.L.A.S. S.p.A. con ricorso per tre motivi, al quale ha resistito l'Inail con controricorso.
Disposta la trattazione in camera di consiglio per l'adunanza del 18.4.2006, il Pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Replicava con memoria la ricorrente. Il collegio disponeva la trattazione in udienza pubblica. In relazione a tale udienza, fissata per l'11.7.2006,la parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. La causa è stata poi rinviata a nuovo ruolo per la dichiarata partecipazione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 12 preleggi, art. 118 preleggi, comma 2, per non avere la sentenza impugnata precisato nella motivazione le norme di legge applicate e deciso la controversia sulla base del richiamo di decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite, neppure indicata, conferendole indebitamente efficacia di giudicato, in violazione dell'art. 2909 c.c.. Con il secondo motivo è denunciata violazione del principio di presunzione di conformità alla legge delle decisioni giurisdizionali, per avere il giudice di appello riformato la sentenza di primo grado senza individuarne gli errori e senza indicare le disposizioni di legge poste a base della decisione. Le riferite censure, ridotte al nucleo giuridicamente ammissibile, che è quello della nullità della sentenza per difetto di motivazione (art. 132 c.p.c., n. 4) sono infondate. La nullità della sentenza si ha nelle ipotesi di mancanza o mera apparenza della motivazione per l'assenza di un iter argomentativo idoneo a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, e da determinarne la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art.360 c.p.c., n. 4 (vedi, per tutte, Cass. S.U. 9321/2001). Nella
fattispecie, invece, la sentenza, nel presupposto che oggetto della lite fossero i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, con riguardo all'andamento infortunistico dell'azienda, ha fondato la decisione sul principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell'azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato;
il detto tasso specifico aziendale, infatti, è stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità tra le imprese assicuranti, che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva, ex del citato D.M. del 1988, art. 20, comma 4, (principio enunciato da Cass. S.u. 7853/2001). Pertanto, dovendosi escludere l'ipotesi della nullità, la sentenza impugnata è impugnabile, in astratto, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (360 c.p.c., n. 5). Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 112, 346, 12 preleggi, D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39 e 40, unitamente a vizio della motivazione. Si denuncia che il Tribunale di Chieti aveva erroneamente ritenuto che la questione controversa concernesse soltanto l'inclusione degli oneri indiretti nel calcolo del tasso specifico aziendale, relativo all'andamento infortunistico dell'azienda; che il richiamo della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite (non specificata, ma individuabile nella decisione n. 7853 del 2001) non era pertinente in quanto la "riserva sinistri" era stata conteggiata dal consulente tecnico di ufficio perché in concreto si erano verificati infortuni;
che i dati esaminati dal consulente erano esattamente quelli forniti dall'Inail e il giudice dell'appello si era discostato dalla consulenza in assenza di specifiche censure dell'appellante e senza motivazione;
che non era stata esaminata l'oscillazione del tasso specifico aziendale rispetto a tasso nazionale di tariffa.
Il suesposto motivo deve essere dichiarato inammissibile. Premesso che il ricorrente sembra dedurre la falsa applicazione alla fattispecie del il principio di diritto enunciato dal Tribunale, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile perché non consente di identificare l'interesse della parte ricorrente alla Cassazione della decisione.
Si insiste, infatti, sul vizio della motivazione, con specifico riguardo alle questioni proposte con la domanda giudiziale, ma non si pone la Corte in condizione di individuare i punti decisivi che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato o avrebbe considerato in modo insufficiente o contraddittorio. In realtà, non vengono riportati i contenuti della domanda giudiziale, nei profili di diritto e soprattutto di fatto e, di conseguenza, le censure mosse alla sentenza impugnata restano relegati in ambito meramente astratto. Per denunciare un vizio di motivazione, invece, è necessario - ai sensi del disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, numero 3, secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa - collegare le censure a specifiche questioni sottoposte al vaglio del giudice, mentre il principio fondamentale dell'interesse (art. 100 c.p.c.) impedisce di domandare la Cassazione di una sentenza per il solo fatto che presenti una motivazione carente, essendo onere del ricorrente di specificare quali indagini, se correttamente eseguite, avrebbero potuto portare ad una risultato utile.
La parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione, liquidate le prime in Euro 20,00 oltre spese generale, I.V.A. e C.P.A., e i secondi in Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 15 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2007