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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1347 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, dall'avv. Alfonso Guaragna, nel cui studio sito in Praia a Mare (CS) alla Via F. Turatti
16, ha eletto domicilio;
=APPELLANTE =
CONTRO
Controparte_1
( ) in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppina Guido, nel cui studio sito in Guardavalle (CZ) alla
Via F. Gullo, 22, ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
NONCHE'
1 in liquidazione ( ) in persona del liquidatore e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t. CP_4
= APPELLATO CONTUMACE = al quale giudizio è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 1375 del ruolo contenzioso ordinario dell'anno 2019, vertente
TRA
Controparte_1
( ) in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv.
Giuseppina Guido, nel cui studio sito in Guardavalle (CZ) alla Via F. Gullo, 22, ha eletto domicilio;
=APPELLANTE =
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, dall' avv. Alfonso Guaragna, nel cui studio sito in Praia a Mare (CS) alla Via F. Turatti 16, ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
NONCHE'
( ) in persona del liquidatore e legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante p.t., CP_4
= APPELLATO CONTUMACE = entrambe le cause riunite trattenute in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 gennaio 2025, aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 873/2018, emessa in data 22.12.2018 e pubblicata in data 24.12.2018
Sulle seguenti conclusioni: per Ing. (quale appellante nel giudizio 1347/2019) rassegnate Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio, alle cui conclusioni la difesa si è riportata nelle
2 note di trattazione per l'udienza del 4.2.2025: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, Sezione Civile, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, statuire come di seguito:1) preliminarmente, sospendere, ai sensi del combinato disposto degli artt.283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'impugnata sentenza sussistendo i gravi motivi per la contestuale ricorrenza dei requisiti del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”;2) dichiarare nulla ed illegittima e, per l'effetto, annullare la sentenza n.873/18 (n.476/14 R.G.), emessa dal
Tribunale di Paola, nella persona del Giudice Monocratico, Dott.ssa Simona
Scovotto, in data 22.12.2018, depositata e resa pubblica in data 24.12.2018, non notificata ed, in ogni caso, riformare la stessa in tutti i suoi capi e statuizioni poiché ingiusta ed infondata ed emessa in violazione di norme di diritto e di procedura;
3) per l'effetto di quanto sopra, previa riforma dell'appellata sentenza, dichiarare inammissibile, improcedibile e/o improponibile le domande avanzate da parte attrice nei confronti dell'Ing. e, comunque, rigettare le stesse poiché del Parte_1 tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
4) condannare il
[...]
, in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per (quale appellato nel giudizio Controparte_1 Controparte_1
1347/2019) rassegnate nella comparsa di costituzione, alle cui conclusioni la difesa si
è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 4.2.2025: “...a) in via preliminare, disporre la riunione del presente appello con quello avente N.R.G. 1375/2019, per identità oggettiva e soggettiva;
b) dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello dell'ing. , se ne ricorreranno gli estremi, ed, in ogni caso, c) nel Parte_1 merito, respingere perchè destituito di giuridico e fattuale fondamento, confermando la sentenza impugnata nella parte impugnata dall'odierno appellante ,d) e salve le richieste presentate con il proprio appello. Il tutto con la condanna dell'Ing.
[...]
alle spese ed onorari del doppio grado del giudizio, maggiorate di IVA e CP_6
CAP. Si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”.
Per (quale appellante nel giudizio Controparte_1
3 1375/2019) rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, alle cui conclusioni la difesa si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 4.2.2025: “- fare una diversa valutazione della fattispecie, come così come meglio sopra precisato e descritto, o altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto richiesto, correggendo, anche ex officio, gli errori commessi dal perito o, se ritenuta necessaria, disporre la rinnovazione della CTU;
- pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 873/2018 del Tribunal di Paola, che dovrà rimanere ferma in parte qua sulla responsabilità solidale degli odierni appellati nella causazione dei danni patiti dal appellante, voglia CP_1 accogliere i motivi di impugnazione e le conclusioni avanzate in prima cure e, per
l'effetto, condannare, in solido, gli appellati al risarcimento in favore del CP_1 appellante di tutti i danni subiti e subendi, pari ad euro 150.000,00, ossia alla spesa necessaria per il ripristino del buono stato dell'immobile, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre con la conferma della rivalutazione ed interessi come per legge;
- ancora, voglia riformulare la statuizione sulle spese relative al primo grado, ponendole definitivamente a carico degli appellati in solido, unitamente alle spese di
CTU;
-con la condanna, degli stessi appellati, sempre in solido, alle spese e competenze del presente giudizio di appello, maggiorate di IVA, CAP e spese forfettarie”; per Ing. (quale appellato nel giudizio 1375/2019) rassegnate nella Parte_1 comparsa di costituzione, alle cui conclusioni la difesa si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 4.2.2025: “1) preliminarmente, si chiede che per ragioni di identità oggettiva e soggettiva venga disposta la riunione all'odierno procedimento del giudizio pendente presso questa Ecc.ma Corte iscritto al n.1347/19
R.G. avente ad oggetto appello avverso la medesima sentenza n.873/18 (n.476/14
R.G.), emessa dal tribunale di Paola in data 22.12.2018, depositata e resa pubblica il
24.12.2018, separatamente proposto dall'Ing. e fissato per Parte_1
l'udienza del 28.1.2020 innanzi la Terza Sezione Civile, Giudice Rel. Cons. Dott.ssa
Chiara Ermini;
2) ancora preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per la giuridica inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e della sua notificazione per l'eccepita violazione delle norme sulla sottoscrizione,
4 trasmissione e ricezione dei documenti notificati in via telematica, con conseguente effetto decadenziale dell'impugnazione; 3) previa conferma in ogni sua parte e capo della sentenza appellata e previa valutazione preliminare di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. dell'avverso gravame, rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello ex adverso proposto e con esso tutte le domande formulate da parte appellante poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. 4) Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
PREMESSA IN FATTO
Alla luce degli atti di causa, la vicenda di fatto sottoposta all'attenzione della Corte può essere sintetizzata come segue.
Il conveniva in giudizio l'ing. Controparte_1
e la società dinanzi al Tribunale di Paola contestando Parte_1 Controparte_3 gravi vizi e difetti nei lavori straordinari di risanamento delle strutture in cemento armato del complesso condominiale, composto da quarantotto villette a schiera, distribuite su quattro blocchi.
In particolare, assumeva l'attore di avere conferito all'ing. , nel 2009, incarico Pt_1 per la progettazione e direzione dei lavori, affidati alla società a seguito Controparte_3 di una gara d'appalto, per un importo di € 86.626,40. I lavori, iniziati il 26.04.2010, vennero contabilizzati e progressivamente pagati fino al IV Stato di Avanzamento
Lavori. Successivamente, con il V SAL del 12.07.2011, il direttore dei lavori contabilizzò ulteriori opere per € 33.585,00, portando il costo complessivo dell'opera a € 112.128,74. L'assemblea condominiale del 16.08.2011 ratificò tali spese, imponendo il termine di ultimazione delle opere al 31.10.2011, con una penale per i ritardi.
Ultimate le opere, il Direttore dei Lavori certificò la regolare esecuzione, ma successivamente, nell'assemblea condominiale dell'11.11.2012, vennero sollevate contestazioni sulla contabilità e sulla qualità delle opere, essendosi riscontrati vizi e difetti.
Con relazione del 30.06.2013, una Commissione tecnica confermò le anomalie e, conseguentemente, con nota del 9.08.2013, il Direttore dei Lavori annullò il certificato di regolare esecuzione del 6.3.2012, ordinando il rifacimento delle opere e
5 sospendendo gli ulteriori pagamenti.
Pertanto, il , dopo aver già corrisposto € 98.877,92 alla società CP_1 appaltatrice e € 14.663,50 al direttore dei lavori, spiegava domanda di condanna del
Direttore dei Lavori e dell'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni, quantificati in € 150.000,00, per il rifacimento delle opere, chiedendo, in subordine, la riduzione del prezzo e la restituzione delle somme eccedenti.
L'ing. , costituitosi in giudizio il 9.10.2014, negava ogni responsabilità, Pt_1 sostenendo di aver operato in conformità alle direttive ricevute dal committente, attribuendo i vizi a fenomeni “evolutivi” dei materiali, non prevedibili.
La società regolarmente citata l'11.03.2014, non si costituiva, pertanto, Controparte_3 era dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi addotti dalle parti e disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi dell'opera e stimare i costi di ripristino.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 873/2018, emessa il 22 dicembre 2018 e pubblicata il 24 dicembre 2018, così decideva: “
1. dichiara la contumacia della società in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Controparte_3 accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta dal
, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., e, per l'effetto, condanna, in solido, la società in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., ed , al pagamento, in favore Parte_1 dell'anzidetto Condominio, della complessiva somma di € 27.121,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
3. dispone la compensazione delle spese di lite;
4. pone definitivamente a carico delle parti, in solido, in uguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nella complessiva somma di € 2.009,03, oltre Iva e cpa, come per legge.”.
A fondamento della decisione, il Tribunale – rigettata l'eccezione, formulata dalla difesa dell'attore, di nullità della c.t.u. – riteneva di condividere, quanto agli accertamenti di natura tecnica, le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio giudicandole esaustive, motivate e prive di vizi metodologici, anche alla luce delle risposte fornite alle osservazioni della parte attrice. Dava, quindi, conto delle risultanze peritali in punto di riscontro delle irregolarità nella realizzazione dei lavori,
6 dei vizi e difetti nelle strutture, in particolare su travi e pilastri, addebitabili ad un'errata miscelazione e posa in opera dei materiali impiegati e tanto sul presupposto dell'avvenuto accertamento, ad opera dell'ausiliario, sia della corrispondenza della tipologia delle lavorazioni eseguite a quella pattuita, sia dell'idoneità – ai fini della risoluzione delle problematiche presenti presso i fabbricati interessati dalle opere per cui è causa – dei materiali indicati dal convenuto (quale progettista e direttore Pt_1 dei lavori) ed utilizzati dalla società appaltatrice, con conseguente riconducibilità dei difetti esclusivamente ad un'errata applicazione del prodotto. Tant'è che – prosegue il
Tribunale – “come correttamente osservato anche dal c.t.u., se i materiali fossero stati inidonei, i vizi ed i difetti (insorti successivamente all'esecuzione dei lavori) avrebbero riguardato tutte le parti del complesso oggetto di tali lavori e non solo alcune di esse (cfr. pag. 27 della relazione peritale). Ed, ancora, la corretta esecuzione a regola d'arte delle parti non interessate dai predetti vizi e difetti trova riscontro nella circostanza (parimenti evidenziata dal c.t.u.) che dalla data della relazione del direttore dei lavori del 9.08.2013 (con cui si è dato atti dei medesimi vizi
e difetti) agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio le parti oggetto di risanamento sono rimaste, sostanzialmente, invariate;
tanto a conferma del fatto che le opere già non considerate nell'anzidetta relazione del 9.08.2013 sono state eseguite in modo corretto, in quanto, a distanza di anni, comunque, rispetto alle stesse non è stata riscontrata la sopravvenuta esistenza di vizi e difetti in precedenza non presenti
(cfr. pag. 26 della c.t.u.)”.
Sulla scorta di simili accertamenti di fatto, quindi, il Tribunale, richiamava i principi di diritto per cui, in tema di responsabilità in materia di appalti, la tutela prevista per il committente dall'art. 1668 c.c. rientra nella responsabilità contrattuale per inadempimento. Pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente a correggere i difetti dell'opera, il committente ha sempre il diritto di richiedere un risarcimento pari ai costi necessari per la loro eliminazione, senza la necessità di avviare preventivamente un'azione per ottenere l'esecuzione forzata dell'intervento.
Inoltre, in presenza di danni derivanti dall'inadempimento congiunto dell'appaltatore e del direttore dei lavori – quest'ultimo tenuto nei confronti del committente in forza di contratto d'opera –, entrambi rispondono in solido, a condizione che le loro condotte, attive od omissive, abbiano concorso a determinare il danno.
7 Richiamati i principi unanimemente applicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni contrattuali, il Tribunale, dunque, constatava che parte attrice aveva dimostrato i rapporti contrattuali e i danni subiti, mentre i convenuti e l'ing. non avevano fornito Controparte_3 Parte_1 alcuna prova idonea a escludere la loro responsabilità.
In particolare, il Tribunale osservava che il Direttore dei Lavori, su cui incombe un obbligo di alta vigilanza durante l'esecuzione delle opere, avrebbe dovuto rilevare tempestivamente eventuali vizi e difetti, adottando le necessarie misure correttive:
l'annullamento ex post del certificato di collaudo, a seguito dell'emersione dei difetti, non poteva supplire all'omessa vigilanza in fase di esecuzione, giacché il dovere di controllo del professionista è da esercitarsi preventivamente, al fine di garantire la corretta realizzazione dell'opera e prevenire anomalie pregiudizievoli.
Ulteriormente, il Giudice di primo grado riteneva di condividere la quantificazione (€
27.121,04) operata dal c.t.u. con riguardo ai costi necessari per il ripristino, la riparazione e l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati negli elementi strutturali.
Precisava, inoltre, che la quantificazione aveva tenuto conto del fatto che le parti della struttura non interessate dai vizi erano state correttamente realizzate e CP_7 non avevano manifestato problemi nel tempo: i difetti, infatti, avevano riguardato esclusivamente alcune parti strutturali esposte agli agenti atmosferici.
Pertanto, il Tribunale condannava in solido la società e l'ing. Controparte_3 Parte_1
a risarcire la parte attrice con il pagamento di € 27.121,04 per il ripristino delle
[...] opere difettose e riteneva assorbite le domande subordinate.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il giudice di prime cure perveniva alla loro integrale compensazione in ragione della ritenuta soccombenza reciproca, ravvisabile anche in caso di accoglimento della domanda per un importo minore di quello richiesto. Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio venivano suddivise equamente tra la parte attrice e i convenuti.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello, in separati giudizi, tanto l'ing.
(r.g.c. n. 1347/2019), tanto il Parte_1 Controparte_1
(r.g.c. n. 1375/2019).
[...]
L'ing. ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Parte_1 prime cure ha attribuito al Direttore dei Lavori la responsabilità solidale per i vizi
8 dell'opera, a suo dire senza una reale inadempienza del tecnico.
In particolare – ha lamentato l'appellante – la pronuncia sarebbe contraddittoria e illogica nella parte in cui, pur avendo il Tribunale – più volte – affermato la correttezza e la congruità degli accertamenti del proprio ausiliario, ha, poi, ritenuto la responsabilità del direttore dei lavori, nonostante detta responsabilità fosse stata esclusa dal c.t.u. e nonostante quest'ultimo avesse speso argomentazioni – poi condivise dal medesimo giudice – per sostenere l'equivalenza del materiale utilizzato dall'impresa appaltatrice – e assentito dal direttore dei lavori – rispetto a quello indicato nel progetto e tanto avrebbe dovuto, invece, indurre il Tribunale a ritenere insussistente una responsabilità di esso appellante.
Peraltro – argomenta l'appellante – la sentenza gravata, nel ritenere una corresponsabilità del direttore dei lavori sulla scorta della generica deduzione di un omesso controllo tutt'altro che provato – avrebbe anche violato il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non avrebbe adeguatamente considerato l'oggetto specifico dei lavori di risanamento deliberati dall'assemblea.
Piuttosto, alla luce delle risultanze peritali, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere esclusivamente in capo all'impresa appaltatrice la responsabilità per i vizi riscontrati, causati dalle modalità di miscelazione e/o posa in opera del materiale, attività, queste, che non potrebbero che essere di competenza esclusiva dell'appaltatore, per come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il direttore dei lavori non risponderebbe per la cattiva esecuzione dei lavori, che resterebbe imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, in quanto il controllo e la sorveglianza del direttore dei lavori si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce oggetto del contratto. Ha, quindi, concluso nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si è costituito in appello il che preliminarmente ha eccepito, ex art. 348 CP_1 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ing. perché Parte_1 manifestamente infondato in fatto e in diritto;
nel merito, opponendosi alle avverse deduzioni, ne ha chiesto il rigetto.
La non si è costituita. Controparte_3
Il giudizio è stato iscritto al n. 1347/2019 r.g.c..
Avverso la sentenza n. 873/2018 emessa dal Tribunale di Paola, come anticipato, ha
9 spiegato appello anche il il quale ha impugnato la pronuncia nella parte CP_1 in cui il Giudice ha ritenuto esaustiva e priva di vizi la consulenza tecnica d'ufficio, lamentando che il Tribunale avrebbe prestato un'adesione acritica alle conclusioni dell'esperto, senza valutare adeguatamente le osservazioni presentate dalla parte attrice e dal suo consulente di parte. In particolare, il Giudice avrebbe fondato la propria decisione sulle risultanze peritali senza considerare che l'indagine svolta dal c.t.u. presenterebbe delle gravi criticità metodologiche. Quest'ultimo, infatti, si sarebbe limitato ad analizzare i documenti e i rilievi fotografici, omettendo l'esecuzione di verifiche tecniche più approfondite, quali saggi a campione sulle opere oggetto di contestazione. Tali carenze avrebbero compromesso l'attendibilità delle conclusioni peritali sulle quali il Giudice avrebbe basato la decisione impugnata.
Ha rilevato, altresì, che il c.t.u. non avrebbe risposto adeguatamente alle puntuali osservazioni tecniche sollevate dalla parte attrice, limitandosi, al contrario, a confermare le proprie conclusioni senza fornire un'adeguata motivazione. Dal canto suo, il Giudice avrebbe ritenuto, erroneamente, che tali osservazioni fossero state superate, senza però fornire una specifica confutazione delle stesse.
Di seguito, parte appellante ha riproposto in appello le censure rivolte alla c.t.u. in primo grado riguardanti: a) la superficialità e la sommarietà del metodo di indagine, in quanto il c.t.u. si sarebbe limitato ad esaminare la documentazione e le fotografie, senza effettuare saggi tecnici a campione, come richiesto dal quesito di incarico.
Inoltre, la documentazione esaminata proverrebbe esclusivamente dalle parti convenute, senza un'adeguata verifica;
b) l'erroneità del giudizio sull'equivalenza dei materiali sostitutivi rispetto a quelli previsti in contratto, poiché dalle schede tecniche emergerebbero differenze significative nelle caratteristiche e modalità di applicazione;
c) l'incertezza sull'effettivo impiego dei materiali impermeabilizzanti;
d) la lacunosità della verifica sui materiali utilizzati, in quanto il c.t.u. non considererebbe che essi differiscono per marca, qualità e caratteristiche da quelli contrattualmente previsti;
e)
l'omissione, da parte del c.t.u., di risposte riguardo alla mancata applicazione della rete in fibra di vetro, elemento fondamentale per la corretta esecuzione delle opere;
f)
l'incongruenza nel confronto tra il quantitativo di materiale fatturato e quello necessario per l'esecuzione dei lavori, che suggerirebbe un utilizzo insufficiente di materiali e una possibile esecuzione non a regola d'arte; g) l'ipotesi che i danni
10 derivino da infiltrazioni nei terrazzi risulterebbe contraddetta dall'evidenza che le fessurazioni si manifestano anche su pilastri e travi situati al di sopra dei terrazzi stessi;
h) l'omessa quantificazione del costo della fase finale di pitturazione per l'intera area da trattare, nonostante fosse prevista nel piano di ripristino;
i) l'imprecisa indicazione della misura in cui le strutture si sarebbero ulteriormente compromesse nel tempo;
l) la mancata quantificazione della diminuzione del valore economico degli immobili;
m) il mancato inserimento nel computo metrico di alcune lavorazioni previste sui fabbricati n. 12 e n. 24; n) la mancata considerazione, nel costo necessario al ripristino delle opere, delle spese per la pratica amministrativa e gli oneri accessori, come l'IVA; o) infine, mancata verifica della regolarità della contabilità finale, nonostante le contestazioni sollevate dalla parte attrice.
L'appellante si è lamentato, altresì, della ingiusta e immotivata compensazione delle spese del giudizio e della distribuzione tra le parti delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, per soccombenza reciproca, dolendosi della mancata applicazione del principio di causalità.
Si è costituito in giudizio l'ing. il quale ha evidenziato Parte_1 preliminarmente la pendenza di altro appello avverso la medesima sentenza ed ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame, sia in ragione della mancanza di attestazione di conformità all'originale dell'atto di appello notificato a mezzo Pec sia per manifesta infondatezza del gravame, ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha domandato la reiezione , concludendo in conformità.
La non si è costituita neppure in tale giudizio. Controparte_3
La causa è stata iscritta al n. 1375/2019 r.g.c..
Riuniti i due giudizi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che entrambe le parti appellate costituite, nelle rispettive comparse di costituzione, avevano sollevato eccezione di inammissibilità dell'avverso appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. Entrambe le
11 eccezioni – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass.
n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibili di esame nella presente sede decisionale – sono state, di fatto, rigettate dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui essa ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della sua notifica, sollevata dalla difesa di , quale appellato Parte_1 nella causa n. 1375/2019 r.g.c. Infatti, la notifica ha pienamente raggiunto il suo scopo e l'appellato non ha subito alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, di talché qualsiasi irregolarità, ove anche fosse sussistente, è stata sanata.
Nel merito, ragioni di pregiudizialità logico-argomentativa impongono il previo esame dell'appello proposto dal . Controparte_1
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di prime cure CP_1 avrebbe aderito in modo apodittico e acritico alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza considerare le osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, alle quali – a suo dire – il c.t.u. non avrebbe fornito adeguata risposta.
Il profilo in contestazione riguarda principalmente la ritenuta equivalenza del materiale utilizzato dall'impresa (con il consenso del direttore dei lavori) rispetto a quello oggetto di capitolato d'appalto, nonché la riconducibilità dei vizi alla (sola) miscelazione e posa in opera del materiale, con conseguente quantificazione del risarcimento nei limiti di quanto occorra al rifacimento di quelle sole porzioni dell'edificio (quelle in cui le strutture sono esposte ad agenti atmosferici) in cui l'inesatta esecuzione dell'opera avrebbe manifestato vizi, senza necessità di integrale rifacimento dei lavori.
Il Tribunale – e, prima ancora, il c.t.u. sulle cui osservazioni il giudice di prime cure ha fondato la decisione – ha, invero, offerto una motivazione che è in grado di superare tutte le deduzioni tecniche riprodotte nell'appello e già sollevate in primo grado.
Infatti, il Tribunale ha rilevato che “come correttamente osservato anche dal c.t.u., se i materiali fossero stati inidonei, i vizi ed i difetti (insorti successivamente all'esecuzione dei lavori) avrebbero riguardato tutte le parti del complesso oggetto di
12 tali lavori e non solo alcune di esse (cfr. pag. 27 della relazione peritale). Ed, ancora, la corretta esecuzione a regola d'arte delle parti non interessate dai predetti vizi e difetti trova riscontro nella circostanza (parimenti evidenziata dal c.t.u.) che dalla data della relazione del direttore dei lavori del 9.08.2013 (con cui si è dato atti dei medesimi vizi e difetti) agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio le parti oggetto di risanamento sono rimaste, sostanzialmente, invariate;
tanto a conferma del fatto che le opere già non considerate nell'anzidetta relazione del
9.08.2013 sono state eseguite in modo corretto, in quanto, a distanza di anni, comunque, rispetto alle stesse non è stata riscontrata la sopravvenuta esistenza di vizi
e difetti in precedenza non presenti (cfr. pag. 26 della c.t.u.)”.
In sostanza, quindi, proprio la tipologia di pregiudizi riscontrati, la loro ubicazione e, soprattutto, la permanenza delle condizioni di fatto per un lungo lasso temporale
(senza che, nonostante gli anni, emergessero difetti diversi e ulteriori) rendono evidente che i materiali utilizzati erano adeguati, che la prestazione contrattuale, al di là dei vizi riscontrati, è stata correttamente eseguita e che, comunque, nessun danno, suscettibile di ristoro pecuniario, è emerso in quelle parti della costruzione, oggetto di risanamento, che non erano a contatto con agenti atmosferici.
Dunque, considerato che la domanda proposta in primo grado era una domanda di risarcimento del danno (per equivalente) da “responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale” dei convenuti, la mancanza di danni ulteriori e diversi da quelli riscontrati dal c.t.u. non consentiva e non consente l'accoglimento della domanda al di là dei limiti di quanto necessario al rispristino delle parti in cui quei pregiudizi sono stati riscontrati, non potendo risarcirsi danni non verificatisi e tanto indipendentemente dalla perfetta equivalenza o meno dei materiali utilizzati rispetto a quelli oggetto di contratto o della mancanza o meno di prove di laboratorio sul materiale (che, comunque, il c.t.u. ha evidenziato essere state eseguite su incarico del direttore dei lavori, prima che questi autorizzasse l'utilizzo del materiale).
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Infatti, l'orientamento di legittimità (Cass. 3438/2016) su cui il Tribunale ha fondato la statuizione di integrale compensazione delle spese muoveva dal presupposto per cui potesse configurarsi un caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione
13 delle spese secondo il disposto di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., anche in ipotesi di accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto all'originaria richiesta. Simile presupposto, tuttavia, è stato successivamente sconfessato e superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 32061 del 31.10.2022, che contiene il principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (conf. Cass. n. 13827 del 17/05/2024).
Ne consegue che, escluso che, all'esito del primo grado di giudizio, potesse configurarsi una soccombenza reciproca – impredicabile nel caso di accoglimento integrale della domanda, sia pure con una quantificazione del credito inferiore a quella richiesta – e non essendo ravvisabile la sussistenza degli altri presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., le spese andavano regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a solidale carico degli allora convenuti.
Quindi, in riforma della sentenza gravata, e devono Controparte_6 Controparte_3 essere condannati in solido alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che vanno quantificate, in ragione del decisum, in euro 7.616,00, oltre accessori, in applicazione del D.M. 147/2022 (secondo lo scaglione di valore da euro 26.001,00 ad euro 56.000,00, con applicazione dei valori medi, riconosciute tutte le fasi: euro
1.701,00 per la fase di studio;
euro 1204,00 per la fase introduttiva;
euro 1806.00 per la fase di trattazione/istruttoria; euro 2.905,00 per la fase decisionale). Per le medesime ragioni, anche le spese di c.t.u., come liquidate nel primo grado, vanno definitivamente poste a carico solidale dei convenuti citati.
Infondato è, invece, l'appello proposto dall'ing. , il quale sostiene che il Giudice Pt_1 di primo grado avrebbe illogicamente ascritto la responsabilità dei vizi e dei difetti al
Direttore dei lavori, nonostante la c.t.u. avesse raggiunto conclusioni radicalmente opposte.
14 Non è ravvisabile la denunciata illogicità: il Tribunale, infatti, ha assunto a fondamento della decisione le valutazioni tecniche e gli accertamenti contenuti nella c.t.u., ritenendola, sotto tale profilo, esaustiva, completa e logica. Proprio sulla scorta di siffatti accertamenti (e, segnalatamente, dell'accertamento del nesso di derivazione dei vizi riscontrati ad una non corretta miscelazione del materiale e ad una errata posa in opera dello stesso) ha, poi, espresso il giudizio in diritto sulla responsabilità del direttore dei lavori. È, infatti, evidente che il giudizio sulla responsabilità, dal punto di vista strettamente giuridico, non possa efficacemente essere espresso dall'ausiliario, che ha il compito, invece, di fornire un supporto tecnico alle valutazioni di diritto che sono proprie dell'autorità giudiziaria.
Il giudizio in diritto di responsabilità, nel caso di specie, del direttore dei lavori è integralmente condivisibile, atteso che l'accertamento dell'equivalenza dei materiali, il cui impiego è stato assentito dall'ing. , e la corrispondenza delle opere eseguite Pt_1
a quelle previste nel capitolato non sono elementi in grado di elidere la responsabilità del direttore dei lavori, il cui compito non si limita all'accertamento dei profili appena indicati, dovendo, egli, invece, nella prospettiva della tutela dell'interesse del committente che gli ha conferito l'incarico, anche vigilare sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere e non solo sulla loro rispondenza alle prescrizioni di contratto.
Merita, infatti, rilevare che l'art. 1662 c.c. prescrive che “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”: simili poteri, nel caso in cui il committente abbia conferito incarico di direttore dei lavori ad apposito professionista, gravano, appunto, sul direttore dei lavori. Infatti, in tema di responsabilità del Direttore dei
Lavori, la Suprema Corte ha affermato che “Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita
15 in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica”
(Cass. n. 18285 del 19/09/2016), con la conseguenza che “non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. n. 8700 del 03/05/2016).
Anche di recente la Suprema Corte ha, in più occasioni, evidenziato che la diligenza richiesta in concreto al direttore dei lavori muove dalle peculiari capacità tecniche di cui è dotato il professionista incaricato e che giustificano e sorreggono l'incarico.
In particolare, si è affermato che la diligenza specifica richiesta in capo al Direttore dei lavori comprende “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. 18/10/2024,
n. 27045; cfr ex multis Cass. 09/04/2024, n.9572; Cass. 18/10/2022, n.30658; Corte appello Venezia sez. IV, 01/02/2024, n.232 la quale afferma inoltre che “il direttore dei lavori deve assicurare al committente il risultato che lo stesso si aspetta di conseguire, per cui il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della 'diligentia quam in concreto'.
Pertanto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire un'opera priva di difetti costruttivi”).
Quindi, gli obblighi incombenti sul D.L. non si collocano solamente in una dimensione successiva alla esecuzione dei lavori, onde valutarne ex post la congruità rispetto al progetto, ma si sviluppano anche – e soprattutto – nella fase esecutiva dell'appalto, interessando finanche profili precedenti e prodromici alla realizzazione dell'opera.
Nel caso in esame, i difetti e le imperfezioni riscontrati nelle opere appaltate derivano da un'errata miscelazione e da un'imprecisa posa in opera della guaina
16 impermeabilizzante, sulle quali il D.L. doveva attentamente vigilare, non essendo mero nudus minister del committente (Cass. 8700/2016 cit.).
Sulla scorta dei principi sin qui richiamati, quindi, merita conferma il giudizio di responsabilità del direttore dei lavori espresso dal Tribunale.
Infatti, pur volendo escludere la fase di miscelazione del prodotto – di cui l'appellante sostiene di non aver avuto diretta conoscenza (sebbene il direttore dei lavori sia Pt_1 tenuto a vigilare su ogni fase del processo) – non vi è alcun dubbio sulla sua responsabilità per non avere vigilato durante la posa in opera dei materiali, sì da impedire i difetti poi riscontrati.
Come accertato dal c.t.u., infatti, il controllo sulla corretta applicazione dei materiali rientra pienamente nelle competenze del direttore dei lavori, il quale avrebbe dovuto garantire la corretta esecuzione dell'intervento, anche impartendo le necessarie istruzioni per evitare errori.
Non elide la responsabilità la circostanza che l'ing. , tempo dopo l'esecuzione Pt_1 dei lavori, a seguito delle doglianze del committente in ordine ai vizi riscontrati e dopo avere accertato la loro esistenza, abbia annullato il certificato di regolare esecuzione del 6.3.2012, convocato l'impresa esecutrice dei lavori e redatto computo metrico delle opere da rifare.
Dette iniziative – peraltro, non spontanee bensì indotte dal committente e dalle rilevazioni della commissione tecnica da quest'ultimo nominata – non possono esimere da responsabilità il professionista – come, invece, ritenuto dal c.t.u. (al quale, tuttavia, si ribadisce, non era demandato un giudizio di diritto bensì la sola emersione dei dati tecnici che consentissero al Tribunale di esprimere una valutazione giuridica di quei dati) – in quanto intervenute quando la lavorazione eseguita non a regola d'arte era già stata completata e i vizi si erano già manifestati, anche a cagione della sua carente vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.
D'altra parte, la revoca del certificato di regolare esecuzione del 6.3.2012 da parte del
Direttore dei lavori costituisce ulteriore conferma della sua responsabilità.
La sentenza impugnata va, quindi, in parte qua, confermata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado, certamente sussiste una reciproca soccombenza, nella misura in cui l'appello proposto dall'ing. è stato Pt_1 integralmente rigettato e quello proposto dal è stato rigettato per la parte CP_1
17 – quella relativa alla quantificazione del risarcimento – di maggiore rilievo, mentre è stato accolto in relazione al profilo, piuttosto marginale, della regolamentazione delle spese di lite.
Tanto comporta la compensazione delle spese del presente grado nella misura di 2/3, mentre il restante terzo va posto a solidale carico degli appellati nel giudizio n.
1375/2019 r.g.c. e va liquidato come in dispositivo, avuto riguardo al medesimo scaglione di valore del primo grado, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria (data l'assenza di attività istruttoria) e decisionale (tenuto conto del deposito della sola conclusionale).
Il rigetto integrale dell'impugnazione proposta da comporta la Controparte_6 declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr.
Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sugli appelli, proposti, rispettivamente, da e dal Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 873/2018 del Tribunale di Controparte_1
Paola, emessa in data 22.12.2018 e pubblicata in data 24.12.2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. accoglie in parte l'appello proposto dal Controparte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a. condanna in solido e alla Controparte_6 Controparte_8 rifusione, in favore del Condominio citato, delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in euro 710,00 per esborsi ed euro
7.616,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
b. pone definitivamente a solidale carico di e Controparte_6 [...]
le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale;
Controparte_8
3. conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
18 4. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 2/3 e condanna in solido e alla Controparte_6 Controparte_8 rifusione, in favore del del Controparte_1 terzo residuo, che liquida in euro 268,00 per esborsi ed euro 1754,00, per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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