Articolo 9 della Legge 20 febbraio 1958, n. 93
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 marzo 1958
Art. 9.
Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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