Art. 9. Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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1. Corte Cost., sentenza 28/11/1986, n. 246
Provvedimento: […] Non esula da tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti è di 30 anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio è di 10 anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).
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