Provvedimento: […] Non esula da tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti è di 30 anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio è di 10 anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).
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