Versione
21 marzo 1958
21 marzo 1958
Art. 9.
Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 28/11/1986, n. 246Provvedimento: […] Non esula da tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti è di 30 anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio è di 10 anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).Leggi di più...
- invalidita' di grado superiore al 20%·
- invalidita' personale permanente·
- condizioni·
- violazione del principio di uguaglianza·
- esclusione per le invalidita' di grado compreso tra l'11% ed il 20%·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- sent. 246/86. infortuni sul lavoro e malattie professionali·
- - medici radiologi·
- rendita