Decreto cautelare 1 giugno 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11301 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06037/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6037 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non accoglimento della istanza di riesame del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Roma del 3.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante, in data 15.5.2018 ha presentato istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La richiesta è stata respinta sul presupposto di una sentenza di condanna emessa il -OMISSIS- per il reato di cui all'art 628 comma 3 parte 1 c.p. (rapina) alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e al pagamento di ottocento euro di multa.
In data 24.2.2022 il ricorrente ha presentato istanza di riesame per l’annullamento del provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e richiesta di rilascio dello stesso.
Il 3.3.2022 la Questura di Roma ha emesso un provvedimento di conferma del rifiuto con la presente motivazione: “in relazione alla nota di Codesto studio Legale, si comunica che, valutata la memoria difensiva ed esaminata la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene non sussistano presupposti per procedere al riesame del soggiorno”.
Tale atto è stato impugnato deducendo il seguente unico motivo:
violazione dell’art 3 della legge 241/90 per mancanza di motivazione.
Il provvedimento impugnato si limiterebbe a rilevare che non sussistono i presupposti per procedere al riesame del soggiorno, non indicherebbe le ragioni del diniego di valutazione, né consentirebbe di comprendere per quale motivo gli elementi sopravvenuti prospettati dal ricorrente non sarebbero stati degni di valutazione.
La Questura di Roma si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 6.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Emerge dagli atti che il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art 628 comma 3 parte 1 c.p. (rapina) alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e al pagamento di ottocento euro di multa.
A tal riguardo, l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, citato dall’amministrazione a fondamento del diniego, dispone che non è ammesso in Italia lo straniero condannato, tra gli altri, per reati inerenti gli stupefacenti, mentre il successivo articolo 5 – anch’esso citato dalla motivazione del provvedimento impugnato – prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente è stato condannato per una fattispecie ostativa al mantenimento e/o al rinnovo del titolo e pertanto, legittimamente l’amministrazione ha emanato il provvedimento di diniego e anche quello di rigetto della richiesta di riesame in questa sede impugnato.
Risulta pertanto infondato il motivo con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
L'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, come anticipato, individua una serie di fattispecie criminose considerate di per sé come ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, senza che sia richiesta e neppure consentita, una valutazione discrezionale da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, atteso che il diniego del permesso di soggiorno si configura come atto dovuto e vincolato (Consiglio di Stato sez. III sent. n. 1024 del 2.3.2015).
Per tali reati, infatti, il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è stato presunto dal legislatore, in considerazione della gravità degli stessi anche sul piano penale (ipotesi di arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p.) o in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale (reati inerenti gli stupefacenti, reati contro la libertà sessuale, sfruttamento della prostituzione).
Tale presunzione legislativa è stata già ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 148 del 2008, ha affermato che non può ritenersi manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo.
Tale principio è stato ribadito, poi, nella pronuncia del 12 dicembre 2014, n. 277, ove la Corte analizza le ragioni di un sistema espulsivo calibrato in funzione di "tipologie" di reati. In tale occasione è stato chiarito che la disamina delle "materie" evocate dalla normativa in questione (che riflette anche specifici impegni internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario) dimostra come sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di "inibitoria" di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto ed il provvedimento confermato.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.