Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25.2.2025, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. DONATELLA DI VIETRO che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. DONATELLA DI VIETRO che lo rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritetico tra di essi, e quindi presso l'attuale abitazione materna sita in Bovisio Masciago, Via Boito n. 18 (e successivamente nell'immobile che la OR acquisterà in proprio) nonché presso il padre nella ex casa familiare, sita in Bovisio Masciago (MB), via Desio n. 82, secondo le modalità e i tempi infra indicati.
Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla variazione della residenza abituale di e (attualmente stabilita in Bovisio Masciago, Via Per_1 Per_2
Desio n. 82) verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori.
La gestione settimanale dei figli avverrà come segue, tenuto conto dell'alternanza dei weekend tra i genitori, atteso che i minori trascorreranno un weekend con la madre ed uno con il padre:
- nei weekend di competenza paterna, il lunedì il padre accompagnerà i figli a scuola e la madre li riprenderà all'uscita, tenendoli con sé fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- il martedì la madre accompagnerà i figli a scuola e il padre li riprenderà all'uscita, tenendoli con sé fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- il mercoledì il padre accompagnerà
i figli a scuola e la madre li riprenderà all'uscita, tenendoli con sé fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- il giovedì la madre accompagnerà i figli a scuola e il padre li riprenderà all'uscita, tenendoli con sé fino alla mattina successiva;
- il venerdì la madre si recherà presso la casa paterna per prendere i figli ed accompagnarli a scuola, andandoli poi a riprendere all'uscita e tenendoli con sé fino al lunedì mattina nei weekend di propria spettanza. Mentre nei weekend di competenza paterna, il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Il periodo natalizio verrà trascorso ad anni alterni dai minori dal 25 dicembre al 30 dicembre
(compreso) con un genitore e dalla mattina del 31 dicembre sino alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro genitore. In ogni caso, se i bambini avranno trascorso il 25 con la madre, il 26 verrà trascorso con il padre e viceversa, a prescindere dalla competenza materna o paterna del periodo.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua compreso e dalla Pasquetta al rientro a scuola con l'altro genitore. Per il corrente anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il periodo dal
Venerdì Santo al pomeriggio del giorno di Pasquetta.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre per una settimana nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a comunicarsi, prima della partenza, le destinazioni di villeggiatura ove si troveranno i figli minori nel periodo di vacanza(anche se di breve durata) di competenza di ciascun genitore.
2) La casa familiare sita in Bovisio Masciago, Via Desio n. 82 resta al signor al Parte_2 quale la OR cederà la propria quota di proprietà nei termini indicati al punto 6 che segue. Pt_1
3) In ragione del collocamento paritetico dei figli presso entrambi i genitori e fino alla data di trasferimento della quota di proprietà della ex casa familiare dalla OR al signor Pt_1 i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nel periodo di rispettiva Parte_2 permanenza presso di sé. In ogni caso, il padre terrà a proprio esclusivo carico, nella misura del
100%, le seguenti voci di spesa: (i) mensa di;
(ii) vestiario dei bambini;
(iii) pannolini di Per_1
; (iv) tutte le spese straordinarie relative ai figli minori di cui alle Linee Guida del Tribunale Per_2 di Monza del 7/05/18, ivi pertanto inclusa la retta mensile dell'asilo nido frequentato da Per_2 nonché i corsi di psicomotricità e basket frequentati da , e pertanto: Per_1
“B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spese non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s.
Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre diversi eventuali preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della fine del mese di riferimento. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte entro la fine del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.”.
4) A decorrere dalla data del rogito notarile relativo al trasferimento della quota di proprietà della ex casa familiare dalla OR al signor quest'ultimo verserà alla OR Pt_1 Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per Pt_1 ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata secondo gliindici Istat. A decorrere dal versamento del suddetto assegno di mantenimento da parte del signor le spese straordinarie relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida”sopra riportate saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) Fino alla data del rogito notarile relativo al trasferimento della quota di proprietà della ex casa familiare dalla OR al signor l'assegno unico e universale per figli a carico, Pt_1 Parte_2 corrisposto dall'INPS, verrà percepito integralmente dal signor mentre a decorrere Parte_2 dalla data del suddetto trasferimento immobiliare, l'assegno unico spetterà integralmente alla OR . L'eventuale maggiorazione dell'assegno unico per la presenza di un figlio disabile Pt_1 spetterà integralmente al signor nei limiti di € 100,00 (ciò sia prima della data di Parte_2 trasferimento immobiliare di cui al punto
6) sia successivamente ad esso). Parimenti le detrazioni fiscali per spese sostenute per i figli spetteranno integralmente al signor ino alla data del rogito notarile di cui sopra, mentre Parte_2 successivamente a tale rogito le detrazioni fiscali spetteranno in pari misura ad entrambi i genitori.
Fatto salvo quanto sopra, i ricorrenti concordano che, per motivi fiscali, le fatture per spese relative ai figli siano intestate al signor Parte_2
Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il signor si Parte_2 impegna fin d'ora ad acquistare dalla OR , che s'impegna a trasferire, la Parte_1 propria quota di proprietà pari al 50% della ex casa coniugale sita in Bovisio Masciago (MB), via
Desio n. 82, composta da un appartamento al piano primo composto da soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi, balcone con box.
L'atto di trasferimento verrà effettuato a decorrere dal mese di febbraio 2026 e non oltre il 30 aprile
2026 presso un notaio di fiducia scelto dal signor che si accollerà ogni onere, costo e Parte_2 spesa relativi al suddetto atto.
La OR dichiara di aver già ricevuto dal signor alla data odierna il saldo del Pt_1 Parte_2 prezzo pattuito per il trasferimento della propria quota e di non aver dunque più nulla a che pretendere a tale titolo dal predetto. 7) Fino alla data di trasferimento della quota della OR al signor la rata Pt_1 Parte_2 mensile di rimborso del mutuo – contratto dai ricorrenti per l'acquisto della casa familiare – sarà a carico esclusivo ed integrale del signor Una volta effettuato il trasferimento di cui al Parte_2 punto 6 che precede, le parti si attiveranno per ottenere dall'istituto bancario mutuante lo svincolo e liberazione totale della OR dal contratto di mutuo in essere, restando comunque inteso Pt_1 che, nei rapporti interni tra le parti, il signor si obbliga ad accollarsi integralmente il Parte_2 mutuo gravante sull'immobile, con liberazione della OR da ogni ulteriore pretesa. Pt_1
8) Le parti concordano che la OR possa detrarre fiscalmente le spese degli interessi di Pt_1 mutuo maturati fino alla data del trasferimento immobiliare di cui al punto 6) che precede nella misura del 50%.
9) Le parti concordano che la OR possa detrarre fiscalmente le spese di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile adibito a casa familiare fino alla data del trasferimento immobiliare di cui al punto 6) che precede nella misura di € 1.600,00.”
Motivi della decisione
Premesso che:
e anno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 Parte_2 nati i figli , in data 27.12.2018 e , in data 29.8.2022. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi