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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2450/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 2450/2024 promosso con ricorso depositato in data 18/12/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZANON NIVES elettivamente domiciliati presso il difensore avv. ZANON NIVES
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
1 Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio
[...]
nato il [...] a [...]; Persona_1
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.6.2015 a
HI (BL) (ora Comune di Borgo VA) da
Parte_1
e
2 Parte_2
trascritto al n. 3, parte I, anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di HI (BL) alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita a Borgo VA (BL) in via Celle n.
18, di proprietà della famiglia della SI.ra , venga Parte_1
definitivamente assegnata alla stessa.
2) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con frequentazione paritetica, in modo che possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dai genitori separatamente,
quando il figlio si trovi presso l'uno o l'altro genitore.
3) Dunque, il figlio Per_1
- rimarrà presso la madre ed il padre a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
- trascorrerà le vacanze scolastiche estive, per pari tempo, con l'uno o l'altro genitore in periodi da concordare tra gli stessi, con congruo anticipo e tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi;
- trascorrerà le festività di Pasqua e Natale ad anni alterni, con
3 l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
4) Il figlio manterrà la propria residenza presso l'abitazione della madre.
5) Data la modalità di affido condiviso con frequentazione paritetica, entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del minore in modo diretto, senza alcun Per_1
versamento di assegni a titolo di mantenimento per il figlio all'uno o all'altro genitore.
6) I genitori concorreranno alle spese straordinarie per Per_1
finché non maggiorenne e/o autosufficiente economicamente,
nella misura del 50% ciascuno, previo accordo di entrambi;
tali spese potranno essere compiute indipendentemente dal consenso dell'uno o dell'altro genitore se inferiori ad € 50,00
ciascuna o se necessarie ed urgenti.
7) L'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra . Parte_1
8) Per quanto non regolato nell'accordo in merito al mantenimento del figlio, si farà riferimento al Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi del Tribunale di
Belluno, sottoscritto in data 21.10.21, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
9) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed al rilascio della carta di identità o passaporto per il minore, valida anche per l'espatrio.
4 10) I coniugi nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento per sé stessi essendo, allo stato, economicamente indipendenti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 2450/2024 promosso con ricorso depositato in data 18/12/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZANON NIVES elettivamente domiciliati presso il difensore avv. ZANON NIVES
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
1 Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio
[...]
nato il [...] a [...]; Persona_1
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.6.2015 a
HI (BL) (ora Comune di Borgo VA) da
Parte_1
e
2 Parte_2
trascritto al n. 3, parte I, anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di HI (BL) alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita a Borgo VA (BL) in via Celle n.
18, di proprietà della famiglia della SI.ra , venga Parte_1
definitivamente assegnata alla stessa.
2) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con frequentazione paritetica, in modo che possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dai genitori separatamente,
quando il figlio si trovi presso l'uno o l'altro genitore.
3) Dunque, il figlio Per_1
- rimarrà presso la madre ed il padre a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
- trascorrerà le vacanze scolastiche estive, per pari tempo, con l'uno o l'altro genitore in periodi da concordare tra gli stessi, con congruo anticipo e tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi;
- trascorrerà le festività di Pasqua e Natale ad anni alterni, con
3 l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
4) Il figlio manterrà la propria residenza presso l'abitazione della madre.
5) Data la modalità di affido condiviso con frequentazione paritetica, entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del minore in modo diretto, senza alcun Per_1
versamento di assegni a titolo di mantenimento per il figlio all'uno o all'altro genitore.
6) I genitori concorreranno alle spese straordinarie per Per_1
finché non maggiorenne e/o autosufficiente economicamente,
nella misura del 50% ciascuno, previo accordo di entrambi;
tali spese potranno essere compiute indipendentemente dal consenso dell'uno o dell'altro genitore se inferiori ad € 50,00
ciascuna o se necessarie ed urgenti.
7) L'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra . Parte_1
8) Per quanto non regolato nell'accordo in merito al mantenimento del figlio, si farà riferimento al Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi del Tribunale di
Belluno, sottoscritto in data 21.10.21, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
9) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed al rilascio della carta di identità o passaporto per il minore, valida anche per l'espatrio.
4 10) I coniugi nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento per sé stessi essendo, allo stato, economicamente indipendenti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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