Decreto cautelare 14 settembre 2023
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Sentenza 24 settembre 2024
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
Parere definitivo 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6851 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06851/2025REG.PROV.COLL.
N. 00005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2025, proposto da:
Ministero dell'istruzione e del merito e ufficio scolastico regionale per le Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Polo scolastico “Giovanni Paolo II”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione seconda, n. 752 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Polo scolastico “Giovanni Paolo II”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025, l’avvocato Marta Perugi su delega dichiarata dell’avvocato Carlo Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha impugnato la sentenza del Tar Marche n. 752 del 24 settembre 2024, con cui sono stati accolti il ricorso e i successivi motivi aggiunti, proposti per l’annullamento del provvedimento di revoca totale (confermata con relazione del 13 dicembre 2023emesso all’esito di riesame) a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 degli atti di riconoscimento della parità scolastica al Polo scolastico paritario “Giovanni Paolo II”, gestito dalla società M.I.A. s.r.l., con sede legale in FE, con riferimento a numerosi corsi di studio.
La parte appellata si è costituita nel presente grado di giudizio, depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione dell’appello, nonché copiosa documentazione comprendente quella depositata in primo grado.
Con ordinanza n. 404 del 28 gennaio 2025 è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito senza sospendere l’esecutorietà della sentenza impugnata essendo l’anno scolastico nel pieno svolgimento.
In vista della trattazione la parte appellata ha depositato ulteriore documentazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
La parte appellata ha replicato con memoria del 17 giugno 2025.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con decreto del Ministero dell’istruzione, ufficio scolastico Marche, direzione generale, ufficio I, n. 482 del 12 giugno 2023 è stata disposta la “revoca totale a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 degli atti di riconoscimento della parità scolastica al Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II con sede legale in FE … dei seguenti corsi di studio…: LES APPC0Q500G Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale; LC APPCV8500G Liceo classico; LSU APPMOI500F Liceo delle scienze umane; LSS APPS9N5001 Liceo scientifico ad indirizzo sportivo; LSSA APPSR5500N Liceo scientifico opzione scienze applicate; IPSSAS APRF3R500G Istituto professionale indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale; ITI APTFZ6500L Istituto tecnico articolazione informatica; Sec. 1° Grado AP1MUQ500M Scuola secondaria di primo grado”.
La revoca è stata disposta in quanto, in occasione delle visite 14 dicembre 2022 e del 13 febbraio 2023, gli ispettori hanno rilevato tre distinte tipologie di irregolarità.
La prima riguarda:
- un tasso di assenze del 78%per la visita ispettiva del 14 dicembre 2022 e dell’81% per quella del 13 febbraio 2023, pressoché equamente distribuito tra tutti i corsi che compongono la scuola e che sono contraddistinti da altissime percentuali di assenza;
- la constatazione che non si era proceduto ad annotare tali assenze nei registri elettronici e cartacei, omissione generalizzata in quasi tutte le 38 classi di cui consta la scuola, essendo emersa nel complesso una falsa registrazione delle presenze sei registi;
- l’accertamento che per 11 delle 38 classi funzionanti presso la scuola non è stato rinvenuto il registro di classe cartaceo, circostanza in ordine alla quale il direttore dei servizi generali ed amministrativi (accorso nella scuola nella tarda mattinata) ha dichiarato e sottoscritto che i registri non erano stati reperiti all’interno dell’istituto.
Una seconda tipologia di irregolarità riguarda la strutturazione dell’attività di insegnamento massicciamente impartita per numerose materie simultaneamente da un unico docente ad una pluralità di classi, a tale scopo riunite in un’unica aula, appartenenti a differenti tipologie di scuola (licei, istituti tecnici ed istituti professionali) e ad indirizzi differenti.
Un terzo gruppo di irregolarità è il seguente:
- per tre docenti in servizio nella scuola il numero delle ore settimanali di lavoro riportato nel contratto è inferiore alle ore che costoro prestano secondo l’orario delle lezioni elaborato dalla scuola;
- è stata disposta una generalizzata riduzione della durata delle ore di lezione a cinquanta minuti in presenza di una delibera del Consiglio di istituto che prevedeva la legittima riduzione oraria a 50 minuti delle sole ore, prima, ultima e penultima;
- nel piano orario di nessuna classe compare l’insegnamento della religione cattolica ovvero dell’attività alternativa, che pure costituiscono un elemento essenziale del piano orario di ogni istituzione scolastica seppur l’ispettore abbia constatato-tramite un accertamento a campione -che alcune famiglie avevano espresso l’opzione per l’insegnamento di detta materia;
- l’assenza di aule provviste della seppur minima strumentazione necessaria allo svolgimento di attività laboratoriali per le materie di informatica, lingua straniera e scienze così come previsto dall’ordinamento degli studi e ciò porta univocamente a concludere che alla data dell’ispezione non fosse stata svolta nessuna ora di laboratorio;
- l’istituto risulta privo del certificato di prevenzione incendi avendo dichiarato un numero di alunni iscritti inferiore alla soglia di 100 che l’avrebbe reso obbligatorio. La constatazione di un numero di alunni iscritti ben superiore a cento nel presente anno fa sì che la mancata presentazione del certificato di prevenzione incendi costituisca una grave irregolarità di funzionamento.
3. Detto provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Marche il quale, con ordinanza n. 242 del 13 ottobre 2023, ha disposto che il Ministero riesaminasse il provvedimento, in contraddittorio con l’istituto, ponendo a raffronto quanto riscontrato dagli ispettori dell’ufficio scolastico regionale e quanto documentato dall’istituto, valutando le misure, anche successive al provvedimento impugnato, messe in atto dall’istituto per evitare l’assenteismo alle lezioni, unitamente agli altri indici (come il profitto degli studenti) valutabili per il mantenimento della parità scolastica.
Il provvedimento del 12 dicembre 2023, con cui il Ministero ha confermato la revoca all’esito del riesame, è stato impugnato con motivi aggiunti.
Con la sentenza impugnata il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, nella parte riguardante la revoca per assenteismo, trattandosi di parte sostituita dal provvedimento di conferma, ed ha poi accolto tutti i motivi proposti (con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti), ritenendo, in estrema sintesi: che tutti gli accertamenti eseguiti dagli ispettori sono affetti da difetto di istruttoria; che il Ministero non ha considerato le misure adottate dall’istituto per porre rimedio alle irregolarità e che, comunque, non ha svolto il riesame che gli è stato demandato.
4. Il Ministero appellante ha formulato tre motivi con cui denuncia error in procedendo et in iudicando relativamente alle statuizioni del Tar sulle tre tipologie di irregolarità riscontrate.
Con il primo motivo, riferendosi all’assenteismo, ha osservato che tale irregolarità, nel caso di specie massiccia e non sanabile, sarebbe sufficiente di per sé sola a determinare la revoca, evidenziando che la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata dalla parte appellata è rimasta un caso isolato, laddove la giurisprudenza prevalente è di segno contrario.
Con il secondo motivo fa rilevare che l’irregolarità riguardante l’accorpamento delle classi, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, non sarebbe stata affatto rimossa, risultando documentalmente che il fenomeno dell’accorpamento è stato soltanto ridotto, ma non eliminato.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sanata l’irregolarità del mancato insegnamento della religione cattolica, osservando che il Tar non avrebbe considerato che sarebbe stato onere dell’istituto dimostrare che tutti gli studenti abbiano effettuato l’opzione negativa sicché, se anche uno solo di essi non avesse effettuato l’opzione, il corso sarebbe dovuto essere necessariamente istituito.
Richiamando puntualmente gli accertamenti compiuti in sede ispettiva e le verifiche effettuate in occasione del riesame, l’amministrazione obietta che non vi sarebbe affatto il difetto di istruttoria ravvisato genericamente dal Tar, risultando, viceversa, documentate tutte le conclusioni cui è pervenuto il Ministero.
5. La parte appellata si difende osservando che due sole visite ispettive non sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di revoca, aggiungendo che nella terza visita ispettiva del 17 maggio 2023 (non oggetto del giudizio) non sarebbero state rilevate irregolarità.
Lamenta che il riesame disposto dal Tar non vi sarebbe stato.
Sostiene vi sarebbe divergenza fra quanto riportato dall’ispettore nel corso delle visite e la “realtà fattuale” in quanto nell’elenco degli alunni rilevati al sistema informativo dell’istruzione (SIDI) sarebbero ricompresi:
- gli alunni in istruzione parentale;
- gli studenti atleti di alto livello che sono spesso assenti per attività agonistica;
- gli studenti malati oncologici o psichiatrici costretti abitualmente a ricoveri ospedalieri o in case di cura;
- gli studenti con disturbi dell’apprendimento e di tipo psichiatrico;
- gli studenti che il Tribunale dei minori di Ancona e i comuni di residenza hanno affidato alla scuola a titolo gratuito reputando che l’istituto abbia le caratteristiche pedagogiche ideali per seguirli nell’obbligo scolastico e formativo ed indirizzarli sulla retta via.
Quindi riporta la tabella di tutte le classi sostenendo che il Ministero non avrebbe tenuto conto delle problematiche di ciascuno studente e avrebbe calcolato in modo errato il tasso di assenteismo.
Sostiene che il legislatore non avrebbe annoverato la frequenza scolastica nell’elenco dei requisiti per il riconoscimento della parità, sicché la mancata frequenza non potrebbe essere assunta a motivo della revoca della parità scolastica.
Inoltre per calcolare l’esatto tasso di assenteismo, l’ufficio scolastico avrebbe dovuto richiedere il prospetto delle assenze di tutto l’anno scolastico.
In ogni caso la maggior parte degli studenti iscritti hanno superato l’esame di stato con una commissione formata da membri esterni di nomina statale, sicché il dato dell’elevato tasso di assenteismo non potrebbe costituire legittimo motivo di revoca della parità scolastica.
Quanto, poi, alle ulteriori irregolarità rilevate, osserva:
- gli accorpamenti di più classi per materia sarebbero stati tutti rimossi e aggiunge che, nella sua successiva richiesta di integrazione documentale del 15 maggio 2023, l’ufficio scolastico regionale Marche non avrebbe specificato nulla circa eventuali ulteriori accorpamenti da rimuovere, così da far legittimamente dedurre che la criticità in questione fosse stata sanata;
- per quanto riguarda la contestazione circa la durata delle unità orarie in 50 minuti, afferma che l’utenza del “Giovanni Paolo II” sarebbe caratterizzata da un alto indice di pendolarità (circa il 90%) e la zona Salvano di FE, dove è ubicata la scuola, sarebbe un’area in cui è complicato conciliare gli orari scolastici con quelli dei trasporti pubblici, per cui si è costretti ad accorciare di 10 minuti l’ora di lezione, in modo da consentire agli studenti di prendere l’autobus per arrivare a scuola e far ritorno a casa: nel caso di specie, non essendo stato possibile ottenere dalla società di trasporto urbano l’aumento del numero dei mezzi di trasporto pubblico, il Consiglio di istituto sarebbe stato costretto a deliberare la riduzione oraria a 50 minuti per tutte le lezioni a causa di forza maggiore;
- quanto, infine, all’insegnamento della religione cattolica, contrariamente a quanto affermato nel decreto oggetto di impugnativa, in tutti i “Piani Orari” allegati alla comunicazione della scuola Prot. n. 1491 del 2 maggio 2023 rivolta agli alunni ed alle loro famiglie, sarebbe presente la materia religione cattolica – attività alternativa.
Ciò si evincerebbe anche da un campione di domande di iscrizione allegate in atti e non considerate dall’ufficio regionale, ove viene barrato espressamente l’esonero dalla religione cattolica e la possibilità di uscita anticipata.
Pertanto, anche tale criticità sarebbe inesistente.
6. L’appello è fondato e va accolto.
6.1. I dati attinenti alle assenze riscontrate dagli ispettori ministeriali sono pacifici tra le parti (l’istituto ne contesta la causa) e tali dati denotano una percentuale di assenze assai elevata, che come tale è idonea a giustificare la revoca della parità scolastica da parte dell’amministrazione sulla base della normativa di settore (art. 33 cost.; art. 1, commi 1 e ss., della legge n. 62 del 2000; artt. 1 bis e 5 del decreto legge n. 250 del 2005, convertito con legge n. 27 del 2006; artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267).
Anche la giurisprudenza di questa sezione richiamata dal Tar (la sentenza n. 1540 del 3 marzo 2022) muove dal presupposto che la frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica.
Va aggiunto, in punto di fatto, che nella vicenda analizzata dalla pronuncia in commento risultano addotti elementi in grado di giustificare le percentuali di assenza, di cui, come si vedrà nel prosieguo, non vi è traccia nella fattispecie per cui è causa, dove l’elevato tasso di assenteismo alle lezioni non trova idonea spiegazione.
Invero, l’alta percentuale delle assenze riscontrate, unita ad altre circostanze (l’essere l’istituto ubicato in zona asseritamente non servita dal trasporto pubblico a fronte di studenti in buona parte residenti in comuni lontani), lascia intendere il loro carattere abituale e sistematico, non adeguatamente considerato dalla sentenza appellata: quest’ultima, del pari, non ha adeguatamente considerato che le visite ispettive sono state svolte in periodi dell’anno diversi (14 dicembre 2022 e 13 febbraio 2023) ma hanno dato sempre il medesimo esito di un tasso di assenze assai elevato che, per alcuni indirizzi, supera il 90%.
Basti pensare che, in occasione di ciascuna delle visite ispettive in data 14 dicembre 2022 e 13 febbraio 2023, è emerso un elevatissimo tasso di assenza degli alunni: rispettivamente un tasso di assenze del 78% per la visita ispettiva del 14 dicembre 2022 e dell’81% per quella del 13 febbraio 2023, tasso di assenza pressoché equamente distribuito tra tutti i corsi che compongono la scuola.
Come rilevato nel provvedimento di conferma della revoca, adottato all’esito del riesame ordinato dal Tar, a riprova del fatto che gli elevati tassi di assenza non sono una casualità statistica sta la circostanza che sia il 14 dicembre 2022 che il 13 febbraio 2023 ben 16 delle 38 classi dell’istituto hanno fatto registrare l’assenza di tutti gli iscritti e che 14 di esse erano deserte in ciascuno dei due giorni di visita.
I dati sopra riportati dimostrano anche l’inadeguatezza dei rimedi adottati dall’istituto, visto che la situazione non è migliorata dopo la prima visita ispettiva ed anzi le risultanze di quella del 13 febbraio 2023 indicano un peggioramento del tasso di assenze rispetto alla precedente visita.
Le giustificazioni fornite dall’istituto nelle osservazioni presentate in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, riproposte nella presente sede, sono assolutamente insufficienti, perché adducono ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che, in disparte il rilievo che non è fornita la documentazione a comprova della impossibilità oggettiva della frequenza da parte degli stessi, segnatamente nei giorni delle visite ispettive, non spiegano in alcun modo il fenomeno dell’assenteismo di proporzioni elevatissime emerso a seguito delle ispezioni.
Nelle ulteriori controdeduzioni fornite in occasione del riesame l’istituto ha sostenuto di avere attivato forme di didattica a distanza per consentire agli allievi di recuperare le ore di lezione perse per le assenze.
Ciò posto, in disparte la circostanza (rilevata nel provvedimento di conferma) che, secondo le parole stesse della scuola, si è trattato della messa a disposizione degli alunni di lezioni registrate fruibili in modalità asincrona e di materiali didattici, tipo dispense, e quindi non di didattica a distanza, la documentazione relativa al numero dei fruitori di tale asserita forma di didattica a distanza, alla durata di essa, al numero di assenze così recuperate è risultata insufficiente.
In definitiva, l’irregolarità rilevata dagli ispettori, relativa al massiccio fenomeno dell’assenteismo, risulta nel complesso confermata.
Detto dato rappresenta autonoma ragione, di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento di revoca.
6.2. Ulteriore motivazione a fondamento del provvedimento di revoca, in gran parte correlata alla tematica dell’assenteismo, riguarda le numerose irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze.
Allo scopo di giustificare le assenze risultanti dai registri l’istituto ha prodotto, sia in sede procedimentale che in giudizio, ulteriore documentazione tesa a fornire una spiegazione dell’elevatissimo tasso di assenze.
In proposito va condivisa la considerazione dell’amministrazione per cui la sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti.
L’istituto non è stato in grado di spiegare in modo persuasivo le rilevate discordanze, ossia la falsità/irregolarità dei dati risultanti dai registri e la non corrispondenza fra registri elettronici e cartacei, se non con una prassi discutibile decisamente contraria agli obblighi di legge.
A ciò va aggiunto che in sede di visita ispettiva è stato constatato che, in tutte le classi dove risultava una falsa registrazione del numero dei presenti, si era proceduto ad una correzione a posteriori dei dati delle presenze in modo da renderli conformi alla oggettiva situazione osservata dall’ispettore: dato emerso mediante acquisizione del registro mensile delle presenze a fine giornata e comparazione con i registri acquisiti a inizio ispezione.
Detto fenomeno è stato constatato in 12 classi su 38 ed è rivelatore di una massiva modifica dei dati che può ben ritenersi, alla luce di ben due accertamenti ispettivi, non occasionale ma indicativa di una prassi abusiva.
In ogni caso, anche a prescindere dalla suindicata grave irregolarità, come rilevato nel provvedimento di conferma l’ulteriore documentazione prodotta in sede di approfondimento istruttorio dalla scuola non è idonea a giustificare le assenze, che dovrebbero essere giustificate con annotazione immediata della relativa causale sul registro di classe e non a posteriori .
Infatti sono stati prodotti alcuni (per la precisione 12 sui 51 alunni con patologie psichiche frequentanti l’istituto) piani didattici personalizzati relativi ad alunni che presentano perlopiù disturbi dell’apprendimento, senza spiegare perché tale condizione psichica debba di per sé stessa comportare un maggior tasso di assenza.
La documentazione prodotta non riporta la giustificazione analitica delle assenze con riferimento ai giorni in cui esse si sono verificate né attesta che gli alunni nei giorni delle visite ispettive fossero assenti giustificati.
Anche la documentazione riguardante i piani personalizzati relativi a 17 dei 51 alunni atleti agonisti che frequentano l’istituto è risultata carente della specifica indicazione dei giorni di assenza determinati dalla partecipazione ad attività agonistiche e non fornisce dati relativi all’assenza giustificata di tale categoria di studenti nei giorni in cui si sono svolte le visite ispettive.
Infine gli alunni affidati all’istituto per determinazione dell’autorità giudiziaria sono solamente due (peraltro in occasione della seconda visita ispettiva, erano - per affermazione della scuola stessa – presenti) sicchè si tratta di un numero inidoneo a fornire un dato statistico.
Nemmeno possono invocarsi a discarico le risultanze dei registri di classe nei giorni diversi da quelli in cui si sono svolte le ispezioni stesse, come pretenderebbe l’appellato, perché proprio l’arco temporale di due mesi intercorso tra le due visite dimostra il permanere di un’elevata percentuale di assenteismo scolastico anche a distanza di tempo.
Secondo quanto rilevato nel provvedimento di conferma della revoca (il quale, per i suoi contenuti specifici, denota che, diversamente da quanto affermato dal Tar, il riesame è stato puntualmente effettuato), di fronte ad un assenteismo diffuso e protratto, all’esito degli scrutini finali per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato la percentuale degli alunni non scrutinati per eccessive assenze è pari soltanto al 2,4% (6 alunni non scrutinati su di un totale di 244).
Non convince neppure il richiamo all’esito positivo degli esami di Stato, poiché la circostanza da ultimo riportata conferma che l’istituto paritario, strutturato nel modo emerso a seguito delle ispezioni ministeriali, non è rispondente al modello legale di scuola (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2025, n. 5875).
Peraltro, come rilevato nel provvedimento di conferma, nell’istituto appellato gli alunni bocciati sono in numero quasi doppio rispetto alla media nazionale (4,3% contro il 2,6): insuccesso che denota, unitamente agli altri dati, carenze strutturali, inficianti in modo irrimediabile l’offerta formativa dell’istituto scolastico, la quale costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 luglio 2023, n. 6561).
A fronte di quanto precede è irrilevante che gli alunni con un numero eccessivo di assenze non siano ammessi a fine anno, trattandosi di un rimedio estemporaneo che non elide il rilevato fenomeno di assenze sistematico.
Le argomentazioni addotte dalla parte appellata, in definitiva, non sono idonee a smentire gli indizi raccolti nelle ispezioni ministeriali, che hanno indotto l’ufficio scolastico regionale ad emanare l’impugnato decreto di revoca, mentre non risulta che l’istituto abbia tratto spunto da quanto accaduto per avviare un reale processo di “regolarizzazione”.
Quanto fin qui osservato consente di prescindere dalle censure riguardanti le ulteriori irregolarità contestate in sede di revoca e non interamente sanate né giustificate, il cui esame non è dirimente essendo il provvedimento di revoca plurimotivato.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Condanna il Polo scolastico “Giovanni Paolo II” alla rifusione, in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 (ottomila) oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO