Art. 905. Infermita' temporanea 1. L'aspettativa per infermita' temporanea e' disposta a domanda o d'autorita'. 2. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 4. Se il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912. 5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929. 6. Il militare in aspettativa per infermita', che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli. 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 2
- 1. Diritto di veduta appiombohttps://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2021
Alehandro59 Utente junior Messaggi: 4 Discussioni: 4 Registrato: Apr 2018 Buongiorno, vorrei sapere se il cd diritto di veduta in appiombo fino alla base del fabbricato, esercitabile dal condomino del 1 piano, impedeisce completamente al proprietario del giardino sottostante, di realizzare un pergolato, o se questo è possibile e a quale distanza dalla finestra del vicino soprastante. Questo perchè l'art 907 cc parla di distanza inferiore a 3 metri, ma dice poi distanza misurata in base all'art 905.....e qui non capisco quali siano queste misure. Grazie
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Giurisprudenza • 152
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 12/04/2018, n. 524Provvedimento: […] Il Comandante del Reggimento ha comunicato all'interessato l'avvio del procedimento di collocamento in aspettativa - avendo egli già usufruito dei giorni di licenza ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 905 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010) - “per motivi sanitari”.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti·
- violazione art. 7 della legge 241 del 1990·
- sospensione del codice di identificazione per certificazioni mediche·
- art. 1 del Decreto ministeriale 31 gennaio 2011·
- art. 119 del Codice della Strada·
- art. 21 octies della legge 241 del 1990·
- collocamento in aspettativa per motivi sanitari·
- medici militari in servizio permanente effettivo·
- eccesso di potere per carenza di motivazione·
- sospensione temporanea della funzione certificatoria