Art. 905. Infermita' temporanea 1. L'aspettativa per infermita' temporanea e' disposta a domanda o d'autorita'. 2. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 4. Se il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912. 5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929. 6. Il militare in aspettativa per infermita', che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli. 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
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9 ottobre 2010
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- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 12/04/2018, n. 524Provvedimento: […] Il Comandante del Reggimento ha comunicato all'interessato l'avvio del procedimento di collocamento in aspettativa - avendo egli già usufruito dei giorni di licenza ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 905 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010) - “per motivi sanitari”.Leggi di più...
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- 2. TAR Milano, sez. I, sentenza 03/07/2014, n. 1719Provvedimento: […] III.1. Il motivo è fondato. L'art. 905 del codice dell'ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.Leggi di più...
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- 3. TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/02/2024, n. 692Provvedimento: […] Secondo la tesi del ricorrente, l'art. 905, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare non imporrebbe al militare di fruire dei giorni di licenza maturati prima del collocamento in aspettativa per infermità, riconoscendo all'uopo una mera facoltà, non impeditiva della possibilità di fruire delle ferie non godute nell'eventualità del rientro in servizio al termine del periodo di malattia ovvero, perdurando lo stato di malattia oltre il periodo massimo di aspettativa riconoscibile per legge, di percepire una indennità sostitutiva in caso di definitivo congedo per riforma.Leggi di più...
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- 4. TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/09/2024, n. 2685Provvedimento: […] Con riferimento alla disposizione abrogata, il cui contenuto precettivo è stato tuttavia riprodotto dall'art. 905, comma 2 del codice dell'ordinamento militare attualmente vigente, si è infatti chiarito che “l'Amministrazione, prima di collocare il sottufficiale in aspettativa per infermità, deve concedergli i periodi di licenza non ancora fruiti (…) La ratio sottesa a queste disposizioni è evidentemente quella di consentire al sottufficiale di scomputare dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità i periodi di licenza non ancora goduta, affinché tali periodi non assumano rilevanza ai fini del calcolo del periodo di comporto. […]Leggi di più...
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