Articolo 1 della Legge 22 aprile 1964, n. 307
Articolo 2
Versione
10 giugno 1964
Art. 1.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una indennita' una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilita'.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
Ai titolari di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
Entrata in vigore il 10 giugno 1964