Art. 1.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una indennita' una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilita'.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
Ai titolari di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una indennita' una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilita'.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
Ai titolari di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.