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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 524/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to DI SEVO Parte_1 C.F._1
SAVERIO e FERRARA ANNARITA, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE FRANCESCO , giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 30.3.2022, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:”
1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto dell'istante al pagamento, CP_ a carico dell' quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, della complessiva somma di Euro
7.951,47, così come indicata in sentenza e nello stato passivo esecutivo, 2. condannare l' in CP_1
persona del Presidente pro tempore, quale Ente di gestione del Fondo di Garanzia al pagamento, in favore del sig. della suddetta somma di Euro 7.951,47 o, in subordine, nella diversa Parte_1
somma ritenuta di giustizia, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e
pagina 1 di 3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario e cna, come per legge e con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”.
Costituitasi l' ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
Ebbene il ricorso è fondato e va accolto.
In primis, in merito all'eccezione sollevata dall' circa la mancanza di una domanda relativa al CP_1
TFR, occorre precisare che il ricorrente, con la domanda di accesso al fondo di garanzia, ha richiesto l'intero importo ammesso al passivo del fallimento, così come riconosciuto nella Sentenza n. 40/2015 del 29.01.2015 in atti. Pertanto, la circostanza che nella domanda di accesso al fondo non sia stata espressamente indicato dal ricorrente che parte della somma richiesta fosse a titolo di TFR, non incide sul diritto del ricorrente ad accedere al fondo di garanzia, atteso che dalla documentazione inviata all' era facilmente evincibile il titolo in base al quale si chiedeva l'importo indicato. CP_1
Infatti all'istanza di accesso al fondo risultano allegati tutti i documenti comprovanti il proprio credito, riconosciuto oltre che nell'anzidetta sentenza, anche dall'ammissione con privilegio allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro (cfr. ricevuta presentazione istanza di ammissione al fondo allegato dal ricorrente al ricorso), che hanno natura di crediti di lavoro, che sicuramente ricomprendono il trattamento di fine rapporto.
Anche l'eccezione di decadenza formulata dall' è priva di fondamento, sulla base dei principi CP_1
espressi dalla Corte di Cassazione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il termine decadenziale per l'accesso al fondo, è previsto dalla legge in un anno e 300 giorni dalla data della domanda di prestazione (cfr Corte di cassazione, sentenza 3 novembre 2017 n. 26163).
Da quello che risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente non ha depositato tardivamente il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 30.3.2022, atteso che la domanda è stata presentata in data 30.09.2020 (cfr. documentazione allegata dal ricorrente), quindi prima del decorso del termine di un anno e trecento giorni previsto dalla normativa di riferimento.
Conseguentemente deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad accedere al fondo di garanzia e condannare l' al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione delle ultime tre mensilità e CP_1
TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente al pagamento, a carico pagina 2 di 3 CP_ dell' quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, della complessiva somma di Euro 7.951,47;
- Condanna, pertanto, l' a versare in favore del ricorrente l'importo di euro 7.951,47 oltre CP_1 interessi fino al soddisfo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. da versarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 524/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to DI SEVO Parte_1 C.F._1
SAVERIO e FERRARA ANNARITA, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE FRANCESCO , giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 30.3.2022, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:”
1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto dell'istante al pagamento, CP_ a carico dell' quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, della complessiva somma di Euro
7.951,47, così come indicata in sentenza e nello stato passivo esecutivo, 2. condannare l' in CP_1
persona del Presidente pro tempore, quale Ente di gestione del Fondo di Garanzia al pagamento, in favore del sig. della suddetta somma di Euro 7.951,47 o, in subordine, nella diversa Parte_1
somma ritenuta di giustizia, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e
pagina 1 di 3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario e cna, come per legge e con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”.
Costituitasi l' ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
Ebbene il ricorso è fondato e va accolto.
In primis, in merito all'eccezione sollevata dall' circa la mancanza di una domanda relativa al CP_1
TFR, occorre precisare che il ricorrente, con la domanda di accesso al fondo di garanzia, ha richiesto l'intero importo ammesso al passivo del fallimento, così come riconosciuto nella Sentenza n. 40/2015 del 29.01.2015 in atti. Pertanto, la circostanza che nella domanda di accesso al fondo non sia stata espressamente indicato dal ricorrente che parte della somma richiesta fosse a titolo di TFR, non incide sul diritto del ricorrente ad accedere al fondo di garanzia, atteso che dalla documentazione inviata all' era facilmente evincibile il titolo in base al quale si chiedeva l'importo indicato. CP_1
Infatti all'istanza di accesso al fondo risultano allegati tutti i documenti comprovanti il proprio credito, riconosciuto oltre che nell'anzidetta sentenza, anche dall'ammissione con privilegio allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro (cfr. ricevuta presentazione istanza di ammissione al fondo allegato dal ricorrente al ricorso), che hanno natura di crediti di lavoro, che sicuramente ricomprendono il trattamento di fine rapporto.
Anche l'eccezione di decadenza formulata dall' è priva di fondamento, sulla base dei principi CP_1
espressi dalla Corte di Cassazione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il termine decadenziale per l'accesso al fondo, è previsto dalla legge in un anno e 300 giorni dalla data della domanda di prestazione (cfr Corte di cassazione, sentenza 3 novembre 2017 n. 26163).
Da quello che risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente non ha depositato tardivamente il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 30.3.2022, atteso che la domanda è stata presentata in data 30.09.2020 (cfr. documentazione allegata dal ricorrente), quindi prima del decorso del termine di un anno e trecento giorni previsto dalla normativa di riferimento.
Conseguentemente deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad accedere al fondo di garanzia e condannare l' al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione delle ultime tre mensilità e CP_1
TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente al pagamento, a carico pagina 2 di 3 CP_ dell' quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, della complessiva somma di Euro 7.951,47;
- Condanna, pertanto, l' a versare in favore del ricorrente l'importo di euro 7.951,47 oltre CP_1 interessi fino al soddisfo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. da versarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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