TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio di
Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
394/2023 R.G.
TRA
E , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Cicoria
Appellanti
E
P.IVA , CP_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, Dott.ssa , con sede Controparte_2 in con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Carone
Appellata
Pag. 1 a 7 E
Controparte_3
Appellato /contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1018/2021, emessa il 01.07.2021
e depositata il 02.07.2021 dal Giudice di Pace di Brindisi, nel giudizio n.
4191/18 R.G., promosso da e (attori) Parte_2 Parte_3 contro (convenuta) e (convenuto Controparte_4 Controparte_3 contumace).
Ricostruzione del fatto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Brindisi, la e per ivi sentirli Controparte_4 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in Mesagne in data 09.08.2014.
Esponevano che il giorno 09.08.2014, alle ore 20.00 circa, Parte_2 viaggiava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo HE YE
[...] tg. BZ363KY, assicurato con di proprietà di CP_4 Parte_4
e, nell'occorso, condotto da . Parte_5
Quest'ultimo, alla guida della percorreva regolarmente la Persona_1 strada vecchia per Latiano in Mesagne.
Giunto all'intersezione con una strada (senza nome) posta alla sinistra rispetto al senso di marcia della veniva improvvisamente Persona_1 colliso dal veicolo Daewoo tg. CW299SS, di proprietà di e, Controparte_3 nell'occorso, condotto da , il quale ometteva di concedere Persona_2 la dovuta precedenza.
In seguito all'occorso, il veicolo riportava ingenti danni Persona_1 materiali quantificati in €.14.384,00, mentre subiva Parte_2 lesioni personali, per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale di
Francavilla Fontana ove, dopo un primo sommario controllo, gli veniva riscontrato “trauma cranio facciale contusivo mascellare superiore con rottura protesi fissa degli incisivi centrali e laterali trauma spalla dx trauma contusivo rachide cervicale”.
Ritualmente, radicatosi il giudizio, la convenuta Società, per il tramite del proprio procuratore, si costituiva in giudizio, depositando la comparsa di
Pag. 2 a 7 costituzione e risposta e chiedeva la riunione del procedimento n. R.G.
4431/2019 (promosso da e , eredi del Parte_2 Parte_3 proprietario del veicolo ) al procedimento n. R.G. Persona_3
4191/2019 (incardinato da , quale terzo trasportato a bordo Parte_2 del veicolo , per ragioni di connessione oggettiva e di economia Per_1 processuale.
All'udienza del 27.03.2019 veniva disposta la riunione del giudizio n.
4431/2019 R.G. ed il giudizio veniva istruito con produzione documentali e all'udienza del 21.05.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emanazione dell'impugnata sentenza n. 1018/2021, emessa il 01.07.2021 e depositata il 02.07.2021, con la quale il Giudice di Pace di Brindisi rigettava le domande così per come proposte dagli attori-appellanti.
Avverso detta sentenza è stato proposto appello da
E , per MANCATA Parte_1 Parte_2
AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RIFERIMENTO AGLI
ARTT. 115 e 116 C.P.C., nonchè in relazione agli artt. 2727, 2728, 1° e
2° co., 2729, 2697 c.c., OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI.
Nello specifico, gli appellanti hanno lamentato che il Giudice di pace non ha adeguatamente motivato il suo rifiuto di ammettere sia la CTU tecnica e medica che la prova testimoniale, rilevanti sotto diversi profili: la nomina dell'ausiliare appariva necessaria per accertare l'esistenza o meno dei danni materiali e fisici e loro causalità, mentre la prova testimoniale tenderebbe a lumeggiare se l'appellante ( viaggiasse quale terzo Parte_2 trasportato, tenuto conto che l'onere probatorio al riguardo incombeva solo su parte appellante.
Nel giudizio di appello si è costituita la , concludendo per il CP_4 rigetto del proposto gravame.
All'udienza 25.11.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 a 7 Concessi e decorsi detti termini la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della Decisione
Il proposto gravame è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Ed invero, non appaiono condivisibili le censure mosse alla sentenza impugnata e alla motivazione posta dal primo giudice a fondamento del suo convincimento.
Ed invero, il Giudice di Pace ha valorizzato la C.T.U. espletata nel giudizio collegato evidenziando che il consulente Ing. ha, inequivocabilmente, Per_4 negato che fra la Daewoo Tacuma, di proprietà di e la Controparte_3
Porsche YE di proprietà di possa essersi mai verificata Parte_4 una collisione che abbia potuto dare origine ai danni visibili su tali vetture.
Le ragioni di tale fermo giudizio risiedono nelle molteplici contraddizioni riscontrate dal c.t.u., tra la dinamica come narrata dall'attore e dai testimoni da lui addotti ed i danni visibili sui veicoli che sarebbero entrati in collisione.
Le vetture antagoniste, infatti, presentano danni posti a quote non coerenti e soprattutto con morfologia totalmente incompatibile fra loro.
Al riguardo il c.t.u. Ing. ha chiarito che: “ non si ritiene Per_4 assolutamente possibile che a fronte dello sconquasso del settore danneggiato della non si abbiano sul paraurti e sul soprastante settore del Parte_6 parafango della danni tali da convalidare l'avvenuto violento Pt_7 contatto dinamico dei due veicoli in movimento, ossia con la ad Parte_6 intrudersi nella bensì, su quest'ultima, solo delle lievi abrasioni Pt_7 superficiali ad andamento non trasversale ma solo longitudinale (ossia solo graffi superficiali) (cfr. relazione di CTU, pag. 16).
In secondo luogo, sulla regione laterale sinistra della Porsche non si individua alcun segno di strisciamento addebitabile allo scorrimento dei due veicoli, che si sarebbe dovuto verificare ove essi fossero venuti in contatto con le direzioni di marcia ipotizzate da attore e testimoni e comunque in avanzamento.
Lo studio delle forme delle rotture presenti sulla Daewoo/Chevrolet non
è in alcun modo compatibile con un impatto laterale con altra vettura in marcia con direzione ortogonale, bensì attesta lo scontro con un ostacolo fisso rappresentato probabilmente da un muretto.
Pag. 4 a 7 Ed inoltre, i danni visibili sulla parte anteriore della Porsche YE confermano, unicamente, l'impatto di quest'ultima contro un palo (del quale è rimasta impressa la sagoma).
Ha, ancora, chiarito il c.t.u. che “ altro particolare che induce a dubitare della veridicità del sinistro riguarda la morfologia dei danni presenti sulla parte anteriore destra della (foto di pag. 22), dove in evidenza Parte_6 si nota come il paraurti sia stato assoggettato ad un'azione di compressione con direttrici dal davanti verso il retro e con deformazione introflessa della plastica del rivestimento che termina di colpo in corrispondenza della marcata lesione verticale indicata con la freccia rossa, il che indurrebbe a ritenere che a cagionare questo danno possa essere stato lo spigolo di un muretto, penetrato nel paraurti fino al proprio limitare, contro il quale in un altro momento l'utilitaria si è scontrata.
Né si giustifica il danno dello spigolo anteriore del parafango destro all'altezza del faro (frecce di colore rosso nella foto di pag. 23), che presenta una marcata introflessione non avente riscontro alcuno sulla componentistica strutturale della (Cfr. relazione pag. 21). Pt_7
A tali insuperabili anomalie si aggiungono ulteriori singolarità, consistenti nella inspiegabile attivazione dell'airbag anteriore sinistro senza l'intervento del pretensionatore sinistro e nella anomala rottura del proiettore sinistro della Porsche collocato a distanza dalle aree interessate dall'urto.
Deve convenirsi, ratificando le argomentazioni svolte dalla appellata assicurazione, che proprio con riguardo alla anomala posizione della cintura di sicurezza, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato che le condizioni Per_4 del dispositivo di ritenzione attestano che il pretensionatore non poteva certamente essersi azionato, che l'urto frontale è stato di intensità modesta e che il conducente probabilmente non indossava la cintura di sicurezza (pag.
27).
Conclusivamente il c.t.u. ha affermato che i danni accertati “ Per_4 escludono che i due veicoli abbiano colliso tra loro come parte attorea sostiene
– cfr. pag. 28)
Il Giudice di Pace del giudizio collegato ha, quindi, correttamente fatto proprie le conclusioni del CTU, nella parte in cui ha dichiarato di ritenere plausibile per la Porsche un urto frontale contro un palo, ma assolutamente
Pag. 5 a 7 non verosimile una precedente collisione tra essa e la per manifesta Parte_6 incompatibilità dei danni (pagg. 31 – 32 della relazione di CTU, richiamate a pag. 3 della sentenza).
E proprio la sentenza n. 2588/2019 prodotta in primo grado alle udienze del 28.2.2020 e del 14.10.2020, attesta in via definitiva la inverosimiglianza dell'evento lamentato nel presente giudizio e la esistenza di elementi tecnici insuperabili, che attestano che l'evento lamentato dai non può Pt_2 essersi verificato con le modalità da costoro descritte, ma ha avuto modalità di accadimento certamente diverse e rimaste del tutto oscure.
Rispetto a tali concreti ed univoci elementi, gli odierni appellanti non sono stati in grado di formulare alcuna credibile ipotesi alternativa che possa in qualche misura confortare le pretese avanzate in giudizio, giacché si sono limitati a fare riferimento ad una precedente consulenza (redatta dall'Arch.
, ritenuta dal medesimo Giudice di Pace inattendibile ed inaffidabile, al Per_5 punto da essere integralmente rinnovata mediante l'affidamento dell'incarico all'Ing. Per_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la domanda volta al risarcimento dei danni visibili sul veicolo Porsche tg.BE363KY, quanto la domanda volta al risarcimento delle lesioni che sarebbero state riportate dal presunto trasportato risultano infondate e meritevoli di essere rigettate.
Tutto ciò considerato, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Sulle spese di giudizio.
La soccombenza degli appellanti ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali (fasi 1, 2 e 4 valore medio) mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014, in favore della appellata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sull'appello interposto da
Pag. 6 a 7 , nei confronti di Parte_8
P.IVA , in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1
Dott.ssa , con sede in con sede in Milano alla Piazza Tre Torri Controparte_2
n. 3 e di , avverso la sentenza n. 1018/2021, emessa Controparte_3 il 01.07.2021 e depositata il 02.07.2021 dal Giudice di Pace di Brindisi, nel giudizio n. 4191/18 R.G., promosso da e Parte_2 Parte_3
(attori) contro (convenuta) e Controparte_4 Controparte_3
(convenuto contumace), così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della ,. che si quantificano in € 2.500,00, oltre CP_4 accessori.
Brindisi 28 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio di
Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
394/2023 R.G.
TRA
E , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Cicoria
Appellanti
E
P.IVA , CP_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, Dott.ssa , con sede Controparte_2 in con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Carone
Appellata
Pag. 1 a 7 E
Controparte_3
Appellato /contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1018/2021, emessa il 01.07.2021
e depositata il 02.07.2021 dal Giudice di Pace di Brindisi, nel giudizio n.
4191/18 R.G., promosso da e (attori) Parte_2 Parte_3 contro (convenuta) e (convenuto Controparte_4 Controparte_3 contumace).
Ricostruzione del fatto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Brindisi, la e per ivi sentirli Controparte_4 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in Mesagne in data 09.08.2014.
Esponevano che il giorno 09.08.2014, alle ore 20.00 circa, Parte_2 viaggiava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo HE YE
[...] tg. BZ363KY, assicurato con di proprietà di CP_4 Parte_4
e, nell'occorso, condotto da . Parte_5
Quest'ultimo, alla guida della percorreva regolarmente la Persona_1 strada vecchia per Latiano in Mesagne.
Giunto all'intersezione con una strada (senza nome) posta alla sinistra rispetto al senso di marcia della veniva improvvisamente Persona_1 colliso dal veicolo Daewoo tg. CW299SS, di proprietà di e, Controparte_3 nell'occorso, condotto da , il quale ometteva di concedere Persona_2 la dovuta precedenza.
In seguito all'occorso, il veicolo riportava ingenti danni Persona_1 materiali quantificati in €.14.384,00, mentre subiva Parte_2 lesioni personali, per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale di
Francavilla Fontana ove, dopo un primo sommario controllo, gli veniva riscontrato “trauma cranio facciale contusivo mascellare superiore con rottura protesi fissa degli incisivi centrali e laterali trauma spalla dx trauma contusivo rachide cervicale”.
Ritualmente, radicatosi il giudizio, la convenuta Società, per il tramite del proprio procuratore, si costituiva in giudizio, depositando la comparsa di
Pag. 2 a 7 costituzione e risposta e chiedeva la riunione del procedimento n. R.G.
4431/2019 (promosso da e , eredi del Parte_2 Parte_3 proprietario del veicolo ) al procedimento n. R.G. Persona_3
4191/2019 (incardinato da , quale terzo trasportato a bordo Parte_2 del veicolo , per ragioni di connessione oggettiva e di economia Per_1 processuale.
All'udienza del 27.03.2019 veniva disposta la riunione del giudizio n.
4431/2019 R.G. ed il giudizio veniva istruito con produzione documentali e all'udienza del 21.05.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emanazione dell'impugnata sentenza n. 1018/2021, emessa il 01.07.2021 e depositata il 02.07.2021, con la quale il Giudice di Pace di Brindisi rigettava le domande così per come proposte dagli attori-appellanti.
Avverso detta sentenza è stato proposto appello da
E , per MANCATA Parte_1 Parte_2
AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RIFERIMENTO AGLI
ARTT. 115 e 116 C.P.C., nonchè in relazione agli artt. 2727, 2728, 1° e
2° co., 2729, 2697 c.c., OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI.
Nello specifico, gli appellanti hanno lamentato che il Giudice di pace non ha adeguatamente motivato il suo rifiuto di ammettere sia la CTU tecnica e medica che la prova testimoniale, rilevanti sotto diversi profili: la nomina dell'ausiliare appariva necessaria per accertare l'esistenza o meno dei danni materiali e fisici e loro causalità, mentre la prova testimoniale tenderebbe a lumeggiare se l'appellante ( viaggiasse quale terzo Parte_2 trasportato, tenuto conto che l'onere probatorio al riguardo incombeva solo su parte appellante.
Nel giudizio di appello si è costituita la , concludendo per il CP_4 rigetto del proposto gravame.
All'udienza 25.11.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 a 7 Concessi e decorsi detti termini la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della Decisione
Il proposto gravame è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Ed invero, non appaiono condivisibili le censure mosse alla sentenza impugnata e alla motivazione posta dal primo giudice a fondamento del suo convincimento.
Ed invero, il Giudice di Pace ha valorizzato la C.T.U. espletata nel giudizio collegato evidenziando che il consulente Ing. ha, inequivocabilmente, Per_4 negato che fra la Daewoo Tacuma, di proprietà di e la Controparte_3
Porsche YE di proprietà di possa essersi mai verificata Parte_4 una collisione che abbia potuto dare origine ai danni visibili su tali vetture.
Le ragioni di tale fermo giudizio risiedono nelle molteplici contraddizioni riscontrate dal c.t.u., tra la dinamica come narrata dall'attore e dai testimoni da lui addotti ed i danni visibili sui veicoli che sarebbero entrati in collisione.
Le vetture antagoniste, infatti, presentano danni posti a quote non coerenti e soprattutto con morfologia totalmente incompatibile fra loro.
Al riguardo il c.t.u. Ing. ha chiarito che: “ non si ritiene Per_4 assolutamente possibile che a fronte dello sconquasso del settore danneggiato della non si abbiano sul paraurti e sul soprastante settore del Parte_6 parafango della danni tali da convalidare l'avvenuto violento Pt_7 contatto dinamico dei due veicoli in movimento, ossia con la ad Parte_6 intrudersi nella bensì, su quest'ultima, solo delle lievi abrasioni Pt_7 superficiali ad andamento non trasversale ma solo longitudinale (ossia solo graffi superficiali) (cfr. relazione di CTU, pag. 16).
In secondo luogo, sulla regione laterale sinistra della Porsche non si individua alcun segno di strisciamento addebitabile allo scorrimento dei due veicoli, che si sarebbe dovuto verificare ove essi fossero venuti in contatto con le direzioni di marcia ipotizzate da attore e testimoni e comunque in avanzamento.
Lo studio delle forme delle rotture presenti sulla Daewoo/Chevrolet non
è in alcun modo compatibile con un impatto laterale con altra vettura in marcia con direzione ortogonale, bensì attesta lo scontro con un ostacolo fisso rappresentato probabilmente da un muretto.
Pag. 4 a 7 Ed inoltre, i danni visibili sulla parte anteriore della Porsche YE confermano, unicamente, l'impatto di quest'ultima contro un palo (del quale è rimasta impressa la sagoma).
Ha, ancora, chiarito il c.t.u. che “ altro particolare che induce a dubitare della veridicità del sinistro riguarda la morfologia dei danni presenti sulla parte anteriore destra della (foto di pag. 22), dove in evidenza Parte_6 si nota come il paraurti sia stato assoggettato ad un'azione di compressione con direttrici dal davanti verso il retro e con deformazione introflessa della plastica del rivestimento che termina di colpo in corrispondenza della marcata lesione verticale indicata con la freccia rossa, il che indurrebbe a ritenere che a cagionare questo danno possa essere stato lo spigolo di un muretto, penetrato nel paraurti fino al proprio limitare, contro il quale in un altro momento l'utilitaria si è scontrata.
Né si giustifica il danno dello spigolo anteriore del parafango destro all'altezza del faro (frecce di colore rosso nella foto di pag. 23), che presenta una marcata introflessione non avente riscontro alcuno sulla componentistica strutturale della (Cfr. relazione pag. 21). Pt_7
A tali insuperabili anomalie si aggiungono ulteriori singolarità, consistenti nella inspiegabile attivazione dell'airbag anteriore sinistro senza l'intervento del pretensionatore sinistro e nella anomala rottura del proiettore sinistro della Porsche collocato a distanza dalle aree interessate dall'urto.
Deve convenirsi, ratificando le argomentazioni svolte dalla appellata assicurazione, che proprio con riguardo alla anomala posizione della cintura di sicurezza, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato che le condizioni Per_4 del dispositivo di ritenzione attestano che il pretensionatore non poteva certamente essersi azionato, che l'urto frontale è stato di intensità modesta e che il conducente probabilmente non indossava la cintura di sicurezza (pag.
27).
Conclusivamente il c.t.u. ha affermato che i danni accertati “ Per_4 escludono che i due veicoli abbiano colliso tra loro come parte attorea sostiene
– cfr. pag. 28)
Il Giudice di Pace del giudizio collegato ha, quindi, correttamente fatto proprie le conclusioni del CTU, nella parte in cui ha dichiarato di ritenere plausibile per la Porsche un urto frontale contro un palo, ma assolutamente
Pag. 5 a 7 non verosimile una precedente collisione tra essa e la per manifesta Parte_6 incompatibilità dei danni (pagg. 31 – 32 della relazione di CTU, richiamate a pag. 3 della sentenza).
E proprio la sentenza n. 2588/2019 prodotta in primo grado alle udienze del 28.2.2020 e del 14.10.2020, attesta in via definitiva la inverosimiglianza dell'evento lamentato nel presente giudizio e la esistenza di elementi tecnici insuperabili, che attestano che l'evento lamentato dai non può Pt_2 essersi verificato con le modalità da costoro descritte, ma ha avuto modalità di accadimento certamente diverse e rimaste del tutto oscure.
Rispetto a tali concreti ed univoci elementi, gli odierni appellanti non sono stati in grado di formulare alcuna credibile ipotesi alternativa che possa in qualche misura confortare le pretese avanzate in giudizio, giacché si sono limitati a fare riferimento ad una precedente consulenza (redatta dall'Arch.
, ritenuta dal medesimo Giudice di Pace inattendibile ed inaffidabile, al Per_5 punto da essere integralmente rinnovata mediante l'affidamento dell'incarico all'Ing. Per_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la domanda volta al risarcimento dei danni visibili sul veicolo Porsche tg.BE363KY, quanto la domanda volta al risarcimento delle lesioni che sarebbero state riportate dal presunto trasportato risultano infondate e meritevoli di essere rigettate.
Tutto ciò considerato, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Sulle spese di giudizio.
La soccombenza degli appellanti ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali (fasi 1, 2 e 4 valore medio) mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014, in favore della appellata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sull'appello interposto da
Pag. 6 a 7 , nei confronti di Parte_8
P.IVA , in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1
Dott.ssa , con sede in con sede in Milano alla Piazza Tre Torri Controparte_2
n. 3 e di , avverso la sentenza n. 1018/2021, emessa Controparte_3 il 01.07.2021 e depositata il 02.07.2021 dal Giudice di Pace di Brindisi, nel giudizio n. 4191/18 R.G., promosso da e Parte_2 Parte_3
(attori) contro (convenuta) e Controparte_4 Controparte_3
(convenuto contumace), così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della ,. che si quantificano in € 2.500,00, oltre CP_4 accessori.
Brindisi 28 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7