Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1737/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
Ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MIRTO CATERINA
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso depositato il 13.02.2025 e note integrative del 14.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024, la Sig.ra e il Sig. adivano il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6
Deducevano che dalla loro unione sono nati: , in data Per_1
19.10.2025, , in data 10.06.2020, e in data 16.06.2023. Per_2 Per_3
All'udienza del 14.03.2025, le parti insistevano nelle condizioni così come espresse nel ricorso congiunto del 17.12.2024 ed integrate nell'istanza congiunta del 14.03.2025, di seguito integralmente riportate:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI
I figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori, anche se la madre sarà il genitore collocatario.
Con riguardo al regime del diritto di visita del padre ai figli minori,
di anni 9. di anni 4 e di anni 1, i genitori Per_1 Per_2 Per_3
concordano quanto segue.
Il sig. , a decorrere dal 15 ottobre 2024, potrà vedere e CP_1
tenere con sé i figli e secondo il seguente schema di Per_1 Per_2
visita:
SETTIMANA A: per n. due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20.00 e dal venerdì sera alla domenica sera.
SETTIMANA B: dall'uscita di scuola del martedì all'ingresso a scuola del mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola alle ore 20.00.
In occasione delle Festività Natalizie, per i periodi che vanno dalle ore 16,00 del 24 Dicembre alle ore 20,00 del 25 Dicembre e dalle ore 16,00 del 31 Dicembre alle ore 20,00 del 1Gennaio, i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori. E così se nel 2024 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorreranno con il padre e pagina 2 di 6 se avrà trascorso con uno dei due genitori il Natale con l'altro trascorrerà il Capodanno.
La stessa alternanza regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività prevista nel calendario.
Considerato che entrambi i genitori lavorano in modo intensivo durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere con sé i figli durante CP_1
le proprie ferie per n. 15 giorni consecutivi nel mese di novembre ogni anno, compatibilmente con gli impegni di lavoro, da concordare con la madre entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno. In caso di disaccordo, dal 15 al 30 novembre.
Correlativamente, i figli trascorreranno 15 giorni con la madre, durante i quali resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i minori. In caso di disaccordo, dal 1° al 15 novembre.
Nei periodi sopra indicati i genitori hanno la facoltà di condurre i figli fuori dal Comune di residenza, premurandosi di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i minori.
Quando al figlio minore , di anni 1, fino al compimento del terzo Per_3
anno di età del minore, il sig. potrà vedere e tenere con sé il CP_1
figlio senza pernotto e, precisamente dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei pomeriggi in cui i fratelli e si trovano presso il padre. Per_1 Per_2
Il regolamento del diritto di visita previsto per i figli e Per_1
sarà esteso al figlio al compimento del terzo anno di età del Per_2 Per_3
bambino, salvo diverso accordo tra le parti.
Tuttavia, resta inteso che le Parti, nell'interesse dei figli minori, potranno sempre modificare, concordemente, in senso migliorativo, i tempi di permanenza dei minori con il padre, anche relativamente ad una eventuale anticipazione del pernottamento del piccolo unitamente al Per_3
padre, ed ai fratelli e . Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazioni dei figli.
Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare, in autonomia la propria potestà separatamente e durante il periodo in cui i figli staranno con lui.
Essi adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica della minore ed assicureranno alla loro figlia la possibilità di conservare e mantenere i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
CASA FAMILIARE
Atteso che da oltre un anno i minori vivono nell'abitazione della madre di quest'ultima, sita a San Vito Lo Capo, nella Via Dei Giardini n.
21, si chiede di nulla statuire in ordine all'assegnazione dell'ex casa familiare, sita in San Vito Lo Capo, Via Piano di Sopra s.n.c..
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Tenuto conto dei periodi di maggiore permanenza della prole presso la madre, entro il giorno 5 di ogni mese il sig. corrisponderà alla CP_1
stessa la somma di 600,00 euro – rispettivamente € 200,00 per ciascun figlio a titolo di assegno di mantenimento per i figli.
Detta somma sarà rivalutata annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
pagina 4 di 6 Il sig. , inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Trapani.
Le parti concordano che l'Assegno Universale Unico per i figli sarà percepito dalla madre dei minori, nella misura del 100%.
ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
Ancora, visto e considerato che il continuerà ad abitare la CP_1
casa familiare sita in San Vito Lo Capo, Via Piano Di Sopra S.N.C., e che usufruirà dei relativi arredi, lo stesso rimborserà alla sig.ra le rate Pt_1
del finanziamento contratto per l'acquisto di tali arredi, pari a € 350,00 mensili, sino alla scadenza delle rate.
Considerato che le parti risultano contestatarie del conto corrente postale presso l'istituto di le medesime di impegnano a Controparte_2
chiudere il predetto conto corrente cointestato, non appena il medesimo, attualmente pignorato, verrà liberato dalle garanzie reali.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI
TURISTICI (O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRO)
Ciascuna delle parti assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 9 maggio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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