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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 4835/2018,
TRA
nato a [...] il [...]; residente in [...]Parte_1
Marmora Rodia Strada Statale 113 km. 29,750 (Codice Fiscale: ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Marino Merlo, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
con sede in Messina, S.S.113 Via Palermo C/da Casazza,
[...]
P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Messina Via Felice Bisazza n. 65 nello studio dell'Avv. Grazia Briganti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 08/10/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti domande: Pt_1
“1) ritenere e dichiarare illegittime e quindi disapplicare le suddette note del Commissario
Straordinario di tale Istituto prot. n. 5660 del 15 Maggio 2018 e prot. n. 7085 del 22 Settembre
2017;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente (Direttore Amministrativo del Centro Neurolesi
” dal 16 Ottobre 2006 al 5 Ottobre 2009) ha diritto alla corresponsione di un CP_1
trattamento definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la posizione apicale della dirigenza amministrativa delle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 31 Maggio 2001 n. 319 e quindi alla corresponsione: dell'importo di euro 73.684,74 quale differenza tra tale trattamento dovuto al Direttore
Amministrativo di una azienda sanitaria e quello corrisposto al ricorrente quale Direttore
Amministrativo del “ ” dal 16 Ottobre 2006 al 5 Ottobre 2009; Controparte_1 CP_1 dell'importo di euro 14.737,02 quale differenza a titolo di trattamento integrativo del 20% previsto dal contratto sottoscritto dal ricorrente in data 16 Ottobre 2006 e calcolato sul predetto importo di euro 73.684,74; degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo;
”.
Premetteva il ricorrente che di essere stato nominato Direttore Amministrativo del Centro
Neurolesi “ ” con decreto del Commissario Straordinario n. 99 del 19 Giugno CP_1
2006.
Il relativo contratto veniva sottoscritto in data 16/10/2006 e l'incarico si protraeva sino al
5/10/2009.
Il sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 3 bis comma 8 del D. Lgs. n. 502/1992 Pt_1
e degli artt. 1 e 2 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/95, come modificato ed integrato dal D.P.C.M.
n. 319/01, con istanza prot.n. 6596 del 6/9/2017 chiedeva all' la Parte_2 corresponsione dell'importo di euro 73.684,74, quale differenza tra il trattamento economico minimo spettante al Direttore Amministrativo di una azienda sanitaria in base al CCNL e quello a lui corrisposto quale Direttore Amministrativo del ” Controparte_1
dal 16/10/2006 al 5/10/2009 oltre euro 14.737,02 quale differenza a titolo di trattamento integrativo del 20% previsto dal contratto di lavoro del 16/10/2006. L'ente resistente, dopo una prima nota di riscontro nella quale si riservava di chiedere parere ai competenti organi contabili-amministrativi, con nota prot. n. 5660 del 15/5/2018 eccepiva al l'intervenuta prescrizione quinquennale della sua pretesa economica. Pt_1
In particolare così argomentava: il riconoscimento da parte dei legali rappresentanti delle
interessate ed anche di questo Istituto dei crediti retributivi da lavoro Controparte_2
derivanti dall'applicazione del principio generale, secondo cui per i Direttori Sanitari ed
Amministrativi l'allineamento del compenso a quello previsto per la contrattazione collettiva per le posizioni apicali della Dirigenza Amministrativa e Sanitaria costituisce un minimo non derogabile dal recessivo criterio della proporzione al compenso del Direttore Generale, incontra un limite tassativo, quale la verifica dell'estinzione della pretesa economica per il decorso del termine prescrizionale e fermo restando il rispetto del tetto stipendiale di cui all'art. 13, comma 3 L. reg. n. 13/2014, confermato dall'art. 1, comma 3 L. reg. n. 28/2016 per il triennio 2017-2019 pari ad euro 160.000,00 annui.
“Nella fattispecie de qua trova applicazione il termine della prescrizione quinquennale, così come previsto dall'art. 2948 c.c. n. 4, per cui: «si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
“La predetta fattispecie normativa si riferisce espressamente agli emolumenti retributivi con carattere periodico annuale o infrannuale derivanti dal rapporto di lavoro. Tale assunto è altresì ulteriormente confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. Civile I sez. n. 22276/2016, secondo cui l'art. 2948 c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo) che del Consiglio di Stato (cfr. per tutte sentenza n. 4785 dell'8.8.2006, ove si ribadisce che la retribuzione, quale corrispettivo del rapporto di lavoro di lavoro di pubblico impiego, ed in generale tutte le pretese patrimoniale ad esso consequenziali, si prescrivono nel termine di cinque anni).
“Secondo quanto risulta agli atti della scrivente Amministrazione la Sua richiesta di pagamento delle differenze retributive reclamate per effetto dell'adeguamento economico al superiore principio generale è pervenuta per la prima volta con l'atto di messa in mora prot.
IRCCS n. 6596 del 6.9.2017, in ragione dell'incarico di Direttore Amministrativo di questo
Istituto ricoperto dal 6.10.2006 al 5.10.2009. “Per quanto sopra, nel caso di specie non può essere riconosciuta la pretesa creditoria de qua, essendo intervenuta la prescrizione quinquennale, con riserva di adottare ogni diversa determinazione in esito ad eventuali e successive disposizione nazionali e/o regionali.” .
Ritenendo illegittimo il superiore rigetto il introduceva il presente giudizio a tutela Pt_1 dei suoi diritti.
Si costituiva l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del Controparte_3 ricorso in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
In subordine, contestava nel merito le pretese del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, veniva rimessa all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI PRESCRIZIONE
L' resistente ha opposto al sia nella fase pregiudiziale sia nel presente CP_1 Pt_1 giudizio, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese economiche avanzate.
Secondo l'IRCCS le somme richieste rientrerebbero nell'alveo dell'art. 2948 C.C. a mente del quale “Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872]; 1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445]; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici
e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639]; 4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960]; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.”.
Di conseguenza, ogni pretesa del ricorrente si sarebbe irrimediabilmente prescritta dato che dalla cessazione del rapporto di lavoro (5/10/2009) alla prima istanza (6/9/2017) sarebbero decorsi quasi 8 anni.
Il contesta tale assunto rilevando che la fattispecie in esame non rientrerebbe tra Pt_1 quelle disciplinate e previste dall'art. 2948 C.C. ma soggiacerebbe alla prescrizione decennale. Secondo il ricorrente osterebbero all'applicazione del termine quinquennale l'indeterminatezza del preteso credito retributivo (che necessiterebbe di accertamento contabile); l'eventualità del credito (dovuto solo all'esito dell'accertamento del diritto al miglior trattamento); la non periodicità della perequazione che non rappresenterebbe
“corrispettivo” dell'attività svolta ma integrazione al trattamento derivante dall'applicazione della normativa di cui al CCNL di categoria.
La tesi del non è condivisibile. Pt_1
Preliminarmente occorre rilevare che la fonte normativa delle pretese attivate in giudizio dal ricorrente risiede nell'art. 3 bis comma 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e degli artt. 1 e 2 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/95, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319/01.
Tali norme sono espressamente richiamate dal nel ricorso e le stesse erano già vigenti Pt_1 alla data di costituzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Tanto è vero che lo stesso ricorrente ha avuto modo di affermare in ricorso quanto segue: “il predetto art. 2 del D.P.C.M. n. 319/2001 ha attribuito alla Regione il potere di definire il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie e la Regione Siciliana ha fissato tale trattamento economico nella misura dell'80% di quello attribuito al direttore generale ma per numerosi anni e cioè sino al 2017 non ha adottato alcun provvedimento per garantire che al direttore sanitario e al direttore amministrativo delle aziende sanitarie fosse attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa in applicazione di quanto espressamente previsto dal predetto art. 2 del D.P.C.M. n.
319/2001;”.
Da quanto sopra affermato emerge la piena consapevolezza da parte del ricorrente del suo diritto ad ottenere, laddove ne ricorressero i presupposti, le differenze retributive in rapporto a quanto previsto per le funzioni apicali della dirigenza amministrativa.
Conseguentemente, a tutto voler concedere, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dalla data di cessazione del rapporto (5/10/2009). Detto ciò, secondo il Munafò alla fattispecie in esame non andrebbe applicata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 C.C., relativa alle retribuzioni, ma l'ordinaria prescrizione decennale.
L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo, occorre rilevare che le somme richieste dal ricorrente devono ritenersi a tutti gli effetti differenze retributive eventualmente dovute in forza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ciò emerge chiaramente anche dalla specifica delle somme fatta dal che rimanda Pt_1
esplicitamente agli elementi della retribuzione prevista per le funzioni apicali della dirigenza amministrativa del comparto sanitario.
In secondo luogo, non risponde al vero l'affermazione del ricorrente a parere del quale il preteso credito non sarebbe immediatamente determinato o determinabile.
Infatti, è lo stesso che provvede a quantificare le pretese spettanze indicando con Pt_1 precisione gli importi a suo dire dovuti ricavandoli dalle tabelle retributive previste dalla contrattazione collettiva e senza, alternativamente, chiedere CTU contabile al fine della loro quantificazione.
Di conseguenza, nessun procedimento valutativo incombeva sulla P.A. al fine di quantificare gli importi pretesi che si sarebbero ricavati da un mero calcolo volto a quantificare le eventuali differenze in favore del ricorrente.
Appurato ciò, è la stessa giurisprudenza citata dal Munafò che sancisce l'infondatezza della domanda laddove prevede che “La prescrizione decennale opera in luogo di quella quinquennale tutte le volte che il credito retributivo non sia immediatamente determinato o determinabile, ma presuppone una previa attività dell'Amministrazione di ricognizione dei presupposti di fatto ai fini della quantificazione dell'entità del credito stesso. In questi casi, fino a quando tale attività non sia posta in essere, il dipendente può far valere le proprie ragioni di pretesa entro il termine ordinario di prescrizione” (Consiglio di Stato Sez. IV 5
Febbraio 2015 n. 558; Sez. VI 26 Luglio 2000 n. 4149).
Nella questione che ci occupa nessuna attività dell'Amministrazione di ricognizione dei presupposti di fatto ai fini della quantificazione dell'entità del credito andava svolta dalla Regione Siciliana atteso che l'unica valutazione da compiere atteneva al raffronto tra la retribuzione percepita e quella prevista dalla contrattazione collettiva per le citate funzioni apicali.
I presupposti di fatto (attribuzione e svolgimento dell'incarico) erano fatti storici già acquisiti e incontrovertibili.
Il ricorso, per le motivazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, in ragione del valore della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4835/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso dichiarando prescritto il diritto alla corresponsione delle somme richieste dal ricorrente;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Istituto di Parte_1
ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi “ ” che si liquidano CP_1
in € 13.395,00 oltre spese generali, cpa e iva.
Così deciso in Messina il 12.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando