Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
La disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, che esclude l'applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla medesima legge ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento della sua entrata in vigore, deve essere intesa nel senso che tale esclusione riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall'art. 158 cod. pen. ogni riferimento al reato continuato, ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2007, n. 41811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41811 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO LO EP - Presidente - del 23/01/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI LO - Consigliere - N. 83
Dott. NOVARESE SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 41730/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ER, n. il 13/3/1955;
Avv.to GRAMIGNI Lapo di fiducia;
avverso sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in esito all'udienza del 19/6/2006 depositata il 9/8/2006;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza dal consigliere Dott. Gaetanino Zecca;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di furto tentato monoaggravato per intervenuta prescrizione;
Rigetto nel resto e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per la determinazione della pena.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza resa all'udienza del 19/6/2006 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di sentenza di primo grado 19/4/2004 del Tribunale di Firenze, assolveva NO ER dal reato di detenzione illegale d'arma perché il fatto non sussiste(va), ed escludeva l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5 per il reato previsto dagli artt. 110, 81 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 4, e comma 3 e successive modifiche introdotte con L. 31 dicembre 1991, n.419 nonché artt. 624 e 625 c.p. perché determinando a commettere i reati i figli minori NO AR, OJ AN e AR nonché NO NA o di loro avvalendosi per commettere furti con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di trame profitto, (in Firenze e in altri luoghi tutti indicati ma ridotti nell'accertamento del giudice di primo grado) nel corso degli anni 1987/1992 si impossessava o tentava di impossessarsi di cose mobili altri sottraendole dalle abitazioni di persone tutte elencate in rubrica (ma risultate in diverso e minor elenco nella prima sentenza di condanna). Alla originaria condanna irrogata dal Tribunale di Firenze per anni 8 di reclusione e Euro 1.800,00 di multa oltre le spese processuali (applicata la interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena, nonché la libertà vigilata a pena espiata) la Corte di Appello sostituiva la pena di anni quattro di reclusione e Euro 1.500,00 di multa (pena base anni 2 ed Euro 800,00 di multa per il reato più grave di furto consumato monoaggravato) eliminando le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il NO che concludeva per l'annullamento, (con o senza rinvio), della sentenza della Corte di Firenze.
All'udienza del 23/1/2007 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
RITENUTO IN DIRITTO
La corte ha escluso il reato di detenzione illegale di arma nella considerazione che la testimone (assistita) NO NA ha reso sul punto testimonianza di cose sentite o intraviste ma non sicuramente e verificatamente percepite dalla teste. Il giudice dell'appello ha poi esclusoci sensi dell'art. 158 vecchio testo c.p. che la prescrizione abbia avuto decorso diverso da quello che la legge considerava il giorno della cessata continuazione sicché ha individuato un tempo di prescrizione di anni 22 e mesi sei dal 23/1/1992 tempo di commissione dell'ultimo reato legato agli altri nel vincolo della continuazione. Il giudice di appello ha in particolare escluso che al processo già in fase di appello alla data di entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 251 del 2005 fosse applicabile la nuova legge e ciò in forza dell'art. 10 della cit. L.. Nel merito la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della NA NO circa il ruolo del ER siano state confermate dalla localizzazione (con fermo) della teste in prossimità delle abitazioni nelle quali i furti si erano verificati, dalla compresenza in quei luoghi di altri giovani, dalla teste poi indicati come coautori dei furti, dalle sentenze divenute irrevocabili pronunciate nei confronti degli stessi giovani sia in punto di identità di costoro sia in punto di loro responsabilità penale per i fatti accertati, dall'esame del RE NN che aveva riscontrato accanto all'autonomo abitare dei diversi NO in locali distinti di un medesimo campo nomadi, la accertata detenzione dei documenti di identità di ciascuno e di tutti nelle sole mani del ER NO. Infine la Corte ha vagliato l'attendibilità della teste NA NO risultata esente da risentimenti o da motivi di ostilità verso il ER.
La Corte di Firenze ha escluso l'aggravante del numero ex art. 624 c.p., n. 5 a fronte di testimonianze che mai avevano rappresentato un numero di autori materiali dei furti maggiore di due. La parte ricorrente censura la sentenza impugnata per:
1) violazione e mancata applicazione dell'art. 157 c.p. come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 1 e dell'art. 2 c.p. nella prospettiva dell'art. 606 c.p.p., lett. b.
Avendo escluso la Corte di Firenze l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5 la pena applicabile ex art. 64 c.p. ai fini del computo della prescrizione per il reato contestato di furto aggravato era di anni sei e dunque tutti gli episodi di furto riuniti sotto il vincolo della continuazione erano già prescritti all'atto della pronunzia della sentenza di appello. Anche il vecchio calcolo (base 6 + 1/3 per le aggravanti 9) avrebbe comunque portato a un tempo di prescrizione di 15 anni sicché tutti i fatti commessi prima del 19/6/91 erano prescritti all'atto della pronunzia della sentenza di appello. Tanto perché la L. n. 251 del 2005, art. 10 dovrebbe essere interpretato in armonia con i principi costituzionali e con lo stesso art. 2 c.p. secondo cui la successione di leggi penali è risolta sempre con l'applicazione della legge più favorevole se successiva. 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. per difetto o illogicità e contraddittorietà ella motivazione in punto di prova del ruolo dell'imputato nella commissione dei furti confessati dalla NO NA. Il luogo di fermo della NA nulla ha a che vedere con la prova della partecipazione del NO ER così come la custodia dei documenti di identità dei familiari era fatto assolutamente neutro e irrilevante rispetto al concorso nei furti.
Osserva questa Corte che in tema di prescrizione del reato la disciplina transitoria dettata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3 nella parte in cui esclude l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora si tratti di processi già pendenti in appello ... alla data di entrata in vigore di detta legge, va intesa nel senso che l'esclusione investe sia le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, sia tutte le altre disposizioni che hanno come effetto la riduzione dei detti termini, tra cui quella che, avendo eliminato nell'art. 158 c.p., il riferimento alla continuazione, ha fatto si che anche in caso di reati uniti da tale vincolo, la prescrizione decorra dalla data di commissione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (così Cass. 20/3/2006 n. 9589; Cass. 7/6/2006 n. 19584). ERltro (Cass. Sez. 6^, sent. n. 460 udienza del 12-12-2005) è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 101 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza "revocare in dubbio" il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.
Il processo che ne occupa pendeva in appello (RG 3152/2005) alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 sicché è infondata la censura che vorrebbe nel caso concreto sentir dire estinti i reati contestati calcolato il tempo per la decorrenza del termine prescrizionale a far data dal tempo di commissione di ciascun reato e non a far data dal tempo di cessazione della contestata continuazione.
Applicata tuttavia la più risalente disciplina della prescrizione i reati tentati risultano, considerata la cessazione della continuazione al 18/2/92 ad oggi prescritti sicché il capo della sentenza che ha pronunziato per essi condanna, deve essere annullato senza rinvio. Non sono prescritti i reati di furto consumato egualmente contestati, avuto riguardo al maggior termine prescrizionale applicabile e al tempo della cessata continuazione. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché la sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente considerato tutte le caratteristiche dei fatti accertati e dal loro insieme ha fatto discendere per necessità logica insuperabile il ruolo di guida e comando dell'imputato. Il ricorso isola due circostanze e denunzia di illogicità la valutazione d'esse data con sentenza, ma con ciò smarrisce proprio la congruenza dell'intera operazione valutativa svolta dalla Corte di Appello e inutilmente censura un sistema di premesse e conclusioni tra loro coerentemente legate e ben persuasive.
La estinzione dei reati tentati contestati, comporta una rideterminazione di pena che deve essere demandata al giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai seguenti reati contestati di furto tentato: 1) il 31.10.1991 in danno di OL LO;
2) il 29/12/1987 in danno di LL AR;
3) il 21.5.1988 (erroneamente indicata come 21.15.1988) in danno di Santi Nivali 27.5.1988 in danno di RV AR CI;
5) il 27.1.1990 in danno di NI LO;
6) il 23.2.1990 in danno di NG EN;
7) in data 21.2.1990 in danno di AR SC;
8) il 4.2.1991 in danno di RA NA AR;
9) in data 9.6.1991 in danno BA AN;
10) il 20.9.1991 in danno di RT EP;
11) il 17.12.1991 in danno di EN NA;
12) il 18.2.1992 in Prato nell'abitazione di via Roma n. 7; rinvia per la rideterminazione della pena alla Corte di Appello di Firenze;
rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007