CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19126 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NO BE 2) SA DA 3) LL UR 4) ES IM nato in [...] il [...] nato in [...] il [...] nato in [...] il [...] nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori avv. Anna Beatrice INDIVERI (per ST), avv. Emilio MARTINO (per LA), Francesca PETRUZZO (per SK), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19126 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2022 la Corte d'Appello di Ancona, revocata la misura di sicurezza ex art. 235 cod. pen. applicata nei confronti di ST RT, confermava nel resto la decisione con la quale il primo giudice, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia RT ST, LE LA, RE LA e IM SK, ritenendoli colpevoli dei reati di rapina impropria, furto in abitazione (due consumati e uno tentato) e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in concorso tra loro. 2. Hanno proposto ricorso i quattro imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con un motivo comune ai quattro ricorsi, le difese, in relazione al reato contestato al capo d), hanno dedotto la violazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria in danno di MA VE: non può attribuirsi al lancio di piccoli pugni di terra e di piante di aloe una finalità impeditiva o limitativa della capacità di autodeterminazione della persona offesa, non intenzionata a inseguire i ladri. Sarebbe insussistente, dunque, il requisito della violenza o minaccia e il fatto, conseguentemente, andrebbe riqualificato nel reato di furto in abitazione. 3. Il ricorso presentato dall'avv. Anna Beatrice Indiveri nell'interesse di RT ST si articola nei seguenti ulteriori motivi: 3.1. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 624-bis cod. pen., perché non è stata raggiunta la piena prova della partecipazione dell'imputato ai tre furti in abitazione, non essendo stato questi riconosciuto dalle persone offese e non essendosi rinvenuta sulla sua persona alcuna refurtiva;
3.2. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in ordine al reato ex art. 337 cod. pen., considerato che gli imputati misero in atto solo una forma di resistenza passiva;
3.3. assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 6 cod. pen. 4. Con il ricorso proposto dall'avv. Emilio Martino nell'interesse di LE LA si lamenta anche: 4.1. violazione di legge (in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 192, 546, comma 1, lett. e), e 530, comma 2, cod. proc. pen.) perché la Corte d'appello, 2 con motivazione apparente o comunque manifestamente illogica, ha erroneamente ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nei delitti ascrittigli e inattendibili le prove a discarico offerte dalla difesa, e non ha neppure riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., invocata in relazione al reato di cui al capo d), in quanto non rientrava nella programmazione criminosa l'espletamento di violenza fisica e/o minaccia. Il mancato rinvenimento dei monili sottratti a MA VE nella disponibilità di LA e degli altri imputati fa dubitare del fatto che gli stessi siano stati gli autori della rapina;
4.2. mancanza di motivazione in ordine alle modalità con le quali il ricorrente avrebbe concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale;
4.3. violazione di legge e mancata e/o apparente motivazione con riferimento alla dosimetria della pena: la Corte d'appello ha errato tanto negando il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, quanto non contenendo nel minimo i singoli aumenti di pena previsti a titolo di continuazione e non applicando le sanzioni sostitutive invocate dalla difesa con riguardo a determinati segmenti di pena;
4.4. violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato: i fatti esposti nell'appello a sostegno dei legami familiari di LA, ritenuti dalla Corte non adeguatamente provati, risultavano "adeguatamente confortati dalla documentazione versata in atti", prodotta con l'istanza di sostituzione della misura cautelare, nella disponibilità della Corte di appello. 5. Nel ricorso presentato dall'avv. Gabriele Galeazzi nell'interesse di RE LA si contesta altresì: 5.1. la violazione della legge penale, in difetto dell'elemento oggettivo del reato di rapina impropria (non risulta provato l'impossessamento dei beni, che comunque non sarebbe stato collegato alla successiva azione violenta) e dell'elemento soggettivo (LA non aveva programmato una rapina); 5.2. l'erroneo mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., non emergendo alcun dato dal quale desumere per certa la conoscenza da parte del ricorrente circa il fatto che gli altri imputati si sarebbero introdotti nell'appartamento; 5.3. la violazione di legge e l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., stante la insussistenza del contestato delitto;
5.4. la illogicità o mancanza della motivazione e la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. in ragione della omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, del mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 3 114 cod. pen. e della eccessività della pena per violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. 6. Nel ricorso proposto dagli avvocati Stefano Radovani e Francesca ZZ nell'interesse di IM SK, con un unico motivo ci si duole della già menzionata qualificazione della condotta di cui al capo d) come reato di rapina impropria, dovuta ad un travisamento dei fatti in cui sono incorsi i giudici di merito, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa: né l'atto del divincolarsi dalla presa di VE né il lancio di piante e pugni di terra al suo indirizzo integrano il requisito della violenza. 7. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e le difese di ST, LA e SK hanno depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. Pare opportuno esaminare i motivi proposti nei ricorsi, alcuni dei quali comuni, secondo un ordine logico. 2.1. La partecipazione materiale ai tre furti è stata contestata da ST e da LA;
quest'ultimo ha censurato la decisione dei giudici di merito anche in ordine all'affermazione di responsabilità per la rapina impropria. I motivi sul punto sono privi di ogni fondamento. I due imputati, unitamente a SK, furono visti salire sulla macchina condotta da LA, che li accompagnò in località Polverigi, li lasciò nelle vicinanze delle ville ove furono commessi i furti e la rapina, e li riprese dopo circa tre ore, dirigendosi verso Ancona, ove non arrivarono perché fermati dai Carabinieri. Quella ventilata dalla difesa di LA (nel breve intervallo temporale sarebbero stati altri soggetti a commettere i delitti) è un'ipotesi alternativa non solo priva di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranea all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (in proposito v. 4 Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358), ma anche smentita da altra dirimente circostanza, costituita dal ritrovo di parte della refurtiva dei due furti consumati all'interno della stessa autovettura (pag. 8 sentenza di primo grado). 2.2. Quanto alla rapina in danno di VE, commessa in una villa vicina a quelle oggetto dei furti, la spiegazione della Corte di appello sul mancato rinvenimento dei gioielli (pag. 13) non è manifestamente illogica;
inoltre, la persona offesa, la cui credibilità è stata riconosciuta non solo dai giudici di merito ma anche nello stesso ricorso di LA, ha con precisione riferito che dal portafoglio e dalla camera da letto erano stati sottratti 350-400 euro, evidentemente compresi nella somma (2.335 euro) ritrovata all'interno dell'autovettura con a bordo gli imputati. 2.3. La sottrazione di denaro e gioielli dall'abitazione di VE rende palese la infondatezza della deduzione proposta nel ricorso di LA, con la quale, in via subordinata, si è chiesta la riqualificazione del reato di rapina impropria consumata nella fattispecie tentata. Manifestamente infondata è anche la deduzione dello stesso ricorrente sulla mancanza di immediatezza fra sottrazione e violenza, considerato che, avuto riguardo a detta nozione, la violenza o la minaccia possono realizzarsi pure in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310). Nel caso di specie vi fu una strettissima connessione temporale fra la sottrazione dei beni e la violenza esercitata nel medesimo luogo in danno del proprietario dell'abitazione. 3. E' privo di ogni fondamento anche il motivo con il quale tutti i ricorrenti, con analoghe argomentazioni, hanno sostenuto che il fatto contestato al capo d), in difetto dell'elemento costitutivo della violenza, dovrebbe essere qualificato come furto in abitazione e non già quale rapina impropria. 5 3.1. In primo luogo, nella ricostruzione del fatto, i giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni di VE, hanno evidenziato che il soggetto dallo stesso fermato si divincolò dalla sua stretta e riuscì a fuggire. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi e anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza, principio espresso in una risalente pronuncia (Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830) e ribadito in più occasioni da questa Corte, anche da ultimo (fra le sentenze non massimate cfr. Sez. 2, n. 13321 del 23/11/2022, dep. 2023, Matei;
Sez. 4, n. 40006 del 27/10/2021, Addaghamm;
Sez. 7, n. 34276 del 18/06/2021, Jabir;
Sez. 7, n. 43041 del 27/06/2017, Martini). Il medesimo principio è consolidato in giurisprudenza anche in tema di resistenza a pubblico ufficiale: «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto, fermato dalla polizia giudiziaria, integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento» (così Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). 3.2. La violenza, inoltre, come correttamente affermato dai giudici di merito (pag. 7 della sentenza del primo giudice e pag. 12 di quella impugnata), fu integrata anche dal successivo lancio di pugni di terra e piantine verso il proprietario dell'abitazione, che si trovava sul balcone. In tema di rapina impropria, infatti, integra il requisito della violenza non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente (cosiddetta violenza impropria) che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio, Rv. 270180; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307). Le difese hanno apoditticamente affermato che in ogni caso VE non si sarebbe posto all'inseguimento dei ladri, circostanza che contrasta con il suo pregresso tentativo di fermarne uno. Inoltre, dalle dichiarazioni della persona offesa, riportate anche nel ricorso di SK ("questa situazione [lancio di piante e 6 pugni di terra] durava qualche minuto dopo di che io vedevo che tutti si allontanavano in un campo e io scendevo sotto dando l'allarme chiamando i Carabinieri") si evince anche che lo stesso proprietario della villa fu costretto ad attendere l'allontanamento dei tre per scendere e allertare i Carabinieri. 4. In ordine al tema del concorso anomalo proposto nei ricorsi di LA e LA, va premesso che anche il motivo principale del secondo ricorso sul difetto dell'elemento soggettivo va ricondotto a questo profilo: pacificamente erano stati programmati i furti e la commissione di una rapina impropria non fa certo venire meno la responsabilità concorsuale, che resta esclusa soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Ciò premesso, osserva il Collegio che ai due imputati non può neppure essere riconosciuta l'attenuante ex art. 116 cod. pen. Infatti, la responsabilità per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave. E' configurabile il concorso anomalo solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa, sempre che il compartecipe avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso della dovuta diligenza, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis v. Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467; Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di Pasquale, Rv. 268564; Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, dep. 2016, Provenzano, Rv. 267363; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; da ultimo v. Sez. 2, n. 8655 del 22/11/2022, dep. 2023, Chianese, non mass., proprio in un caso di rapina impropria in cui è stato escluso il concorso anomalo). Avuto particolare riguardo al caso in esame, questa Corte ha affermato che «se l'introduzione ai fini dell'impossessamento avviene all'interno di un'abitazione e cioè all'interno di un luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, l'accettazione del rischio della trasformazione del furto nel più grave delitto di rapina deve ritenersi insita nella programmazione criminosa 7 originale» (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 7, n. 10842 del 10/01/2023, Cavaliere nonché Sez. 1, n. 7901 del 20/09/2022, dep. 2023, Longo, non massimate). 5. Quanto alle altre circostanze attenuanti, è manifestamente infondato il motivo con il quale ST (sempre presente sui luoghi dei delitti) e LA (che ospitò, portò e riprese i complici con la propria macchina) hanno censurato il diniego della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., configurabile solo quando l'apporto del concorrente abbia assunto una importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356). E' priva di fondamento anche la censura relativa all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito (art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.), proposta nei ricorsi di ST e LA. Il G.i.p., con specifica motivazione condivisa dalla Corte di appello, ha escluso che le somme versate fossero sufficienti a risarcire integralmente il danno delle persone offese, condizione necessaria per l'applicazione dell'attenuante, come anche da ultimo ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica, ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Oslo, Rv. 263812). Privo di pregio è anche il motivo proposto da tutti i ricorrenti, fatta eccezione per SK, in ordine alla presunta insussistenza del reato ex art. 337 cod. pen., considerato che nella ricostruzione dei giudici di merito tutti e quattro gli imputati, una volta fermati, si scagliarono contro i Carabinieri con grande violenza, tant'è che provocarono lesioni a tre di essi. 6. E' altresì evidente la infondatezza delle doglianze di LA e LA sul trattamento sanzionatorio. 8 6.1. In relazione al giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti "bilanciabili", nella sentenza impugnata vi è una specifica ed incensurabile motivazione: secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 2, n. 15438 del 21/02/2023, Ciulli, non mass.). Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (v., ad es., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02 nonché Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01). Nel motivo proposto nel ricorso di LA, vi è un riferimento alla "pena" solo in rubrica, ma non viene proposta alcuna argomentazione sul punto. 6.2. Quanto alle altre censure avanzate nel ricorso di LA, la Corte di appello ha confermato le valutazioni del G.i.p. in ordine alla entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti commessi. Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato considerato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato un cumulo materiale di pene. E' inammissibile la doglianza relativa alla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive, richiesta non proposta in appello (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, 9 Amagliani, Rv. 274768), considerato che - come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) - il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. In ogni caso la Corte territoriale, con corretta e incensurabile motivazione, ha comunque osservato che all'applicazione delle sanzioni sostitutive ostava l'entità delle pene inflitte agli imputati e che dette sanzioni non avrebbero avuto "adeguata e sufficiente efficacia dissuasiva" (pag. 18). 7. E' del tutto generico il motivo proposto nel ricorso di LA in ordine alla espulsione ex art. 235 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto che non risultassero "adeguatamente provati i dedotti legami familiari e le circostanze che dovrebbero indurre alla revoca dell'espulsione". Si tratta di una valutazione di merito che il ricorrente ha genericamente censurato, affermando apoditticamente che la documentazione prodotta (neppure allegata o specificamente illustrata) dimostrerebbe il contrario. 8. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. Così deciso il 26 aprile 2023. tremila in favore della cassa delle
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori avv. Anna Beatrice INDIVERI (per ST), avv. Emilio MARTINO (per LA), Francesca PETRUZZO (per SK), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19126 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2022 la Corte d'Appello di Ancona, revocata la misura di sicurezza ex art. 235 cod. pen. applicata nei confronti di ST RT, confermava nel resto la decisione con la quale il primo giudice, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia RT ST, LE LA, RE LA e IM SK, ritenendoli colpevoli dei reati di rapina impropria, furto in abitazione (due consumati e uno tentato) e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in concorso tra loro. 2. Hanno proposto ricorso i quattro imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con un motivo comune ai quattro ricorsi, le difese, in relazione al reato contestato al capo d), hanno dedotto la violazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria in danno di MA VE: non può attribuirsi al lancio di piccoli pugni di terra e di piante di aloe una finalità impeditiva o limitativa della capacità di autodeterminazione della persona offesa, non intenzionata a inseguire i ladri. Sarebbe insussistente, dunque, il requisito della violenza o minaccia e il fatto, conseguentemente, andrebbe riqualificato nel reato di furto in abitazione. 3. Il ricorso presentato dall'avv. Anna Beatrice Indiveri nell'interesse di RT ST si articola nei seguenti ulteriori motivi: 3.1. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 624-bis cod. pen., perché non è stata raggiunta la piena prova della partecipazione dell'imputato ai tre furti in abitazione, non essendo stato questi riconosciuto dalle persone offese e non essendosi rinvenuta sulla sua persona alcuna refurtiva;
3.2. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in ordine al reato ex art. 337 cod. pen., considerato che gli imputati misero in atto solo una forma di resistenza passiva;
3.3. assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 6 cod. pen. 4. Con il ricorso proposto dall'avv. Emilio Martino nell'interesse di LE LA si lamenta anche: 4.1. violazione di legge (in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 192, 546, comma 1, lett. e), e 530, comma 2, cod. proc. pen.) perché la Corte d'appello, 2 con motivazione apparente o comunque manifestamente illogica, ha erroneamente ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nei delitti ascrittigli e inattendibili le prove a discarico offerte dalla difesa, e non ha neppure riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., invocata in relazione al reato di cui al capo d), in quanto non rientrava nella programmazione criminosa l'espletamento di violenza fisica e/o minaccia. Il mancato rinvenimento dei monili sottratti a MA VE nella disponibilità di LA e degli altri imputati fa dubitare del fatto che gli stessi siano stati gli autori della rapina;
4.2. mancanza di motivazione in ordine alle modalità con le quali il ricorrente avrebbe concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale;
4.3. violazione di legge e mancata e/o apparente motivazione con riferimento alla dosimetria della pena: la Corte d'appello ha errato tanto negando il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, quanto non contenendo nel minimo i singoli aumenti di pena previsti a titolo di continuazione e non applicando le sanzioni sostitutive invocate dalla difesa con riguardo a determinati segmenti di pena;
4.4. violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato: i fatti esposti nell'appello a sostegno dei legami familiari di LA, ritenuti dalla Corte non adeguatamente provati, risultavano "adeguatamente confortati dalla documentazione versata in atti", prodotta con l'istanza di sostituzione della misura cautelare, nella disponibilità della Corte di appello. 5. Nel ricorso presentato dall'avv. Gabriele Galeazzi nell'interesse di RE LA si contesta altresì: 5.1. la violazione della legge penale, in difetto dell'elemento oggettivo del reato di rapina impropria (non risulta provato l'impossessamento dei beni, che comunque non sarebbe stato collegato alla successiva azione violenta) e dell'elemento soggettivo (LA non aveva programmato una rapina); 5.2. l'erroneo mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., non emergendo alcun dato dal quale desumere per certa la conoscenza da parte del ricorrente circa il fatto che gli altri imputati si sarebbero introdotti nell'appartamento; 5.3. la violazione di legge e l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., stante la insussistenza del contestato delitto;
5.4. la illogicità o mancanza della motivazione e la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. in ragione della omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, del mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 3 114 cod. pen. e della eccessività della pena per violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. 6. Nel ricorso proposto dagli avvocati Stefano Radovani e Francesca ZZ nell'interesse di IM SK, con un unico motivo ci si duole della già menzionata qualificazione della condotta di cui al capo d) come reato di rapina impropria, dovuta ad un travisamento dei fatti in cui sono incorsi i giudici di merito, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa: né l'atto del divincolarsi dalla presa di VE né il lancio di piante e pugni di terra al suo indirizzo integrano il requisito della violenza. 7. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e le difese di ST, LA e SK hanno depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. Pare opportuno esaminare i motivi proposti nei ricorsi, alcuni dei quali comuni, secondo un ordine logico. 2.1. La partecipazione materiale ai tre furti è stata contestata da ST e da LA;
quest'ultimo ha censurato la decisione dei giudici di merito anche in ordine all'affermazione di responsabilità per la rapina impropria. I motivi sul punto sono privi di ogni fondamento. I due imputati, unitamente a SK, furono visti salire sulla macchina condotta da LA, che li accompagnò in località Polverigi, li lasciò nelle vicinanze delle ville ove furono commessi i furti e la rapina, e li riprese dopo circa tre ore, dirigendosi verso Ancona, ove non arrivarono perché fermati dai Carabinieri. Quella ventilata dalla difesa di LA (nel breve intervallo temporale sarebbero stati altri soggetti a commettere i delitti) è un'ipotesi alternativa non solo priva di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranea all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (in proposito v. 4 Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358), ma anche smentita da altra dirimente circostanza, costituita dal ritrovo di parte della refurtiva dei due furti consumati all'interno della stessa autovettura (pag. 8 sentenza di primo grado). 2.2. Quanto alla rapina in danno di VE, commessa in una villa vicina a quelle oggetto dei furti, la spiegazione della Corte di appello sul mancato rinvenimento dei gioielli (pag. 13) non è manifestamente illogica;
inoltre, la persona offesa, la cui credibilità è stata riconosciuta non solo dai giudici di merito ma anche nello stesso ricorso di LA, ha con precisione riferito che dal portafoglio e dalla camera da letto erano stati sottratti 350-400 euro, evidentemente compresi nella somma (2.335 euro) ritrovata all'interno dell'autovettura con a bordo gli imputati. 2.3. La sottrazione di denaro e gioielli dall'abitazione di VE rende palese la infondatezza della deduzione proposta nel ricorso di LA, con la quale, in via subordinata, si è chiesta la riqualificazione del reato di rapina impropria consumata nella fattispecie tentata. Manifestamente infondata è anche la deduzione dello stesso ricorrente sulla mancanza di immediatezza fra sottrazione e violenza, considerato che, avuto riguardo a detta nozione, la violenza o la minaccia possono realizzarsi pure in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310). Nel caso di specie vi fu una strettissima connessione temporale fra la sottrazione dei beni e la violenza esercitata nel medesimo luogo in danno del proprietario dell'abitazione. 3. E' privo di ogni fondamento anche il motivo con il quale tutti i ricorrenti, con analoghe argomentazioni, hanno sostenuto che il fatto contestato al capo d), in difetto dell'elemento costitutivo della violenza, dovrebbe essere qualificato come furto in abitazione e non già quale rapina impropria. 5 3.1. In primo luogo, nella ricostruzione del fatto, i giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni di VE, hanno evidenziato che il soggetto dallo stesso fermato si divincolò dalla sua stretta e riuscì a fuggire. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi e anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza, principio espresso in una risalente pronuncia (Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830) e ribadito in più occasioni da questa Corte, anche da ultimo (fra le sentenze non massimate cfr. Sez. 2, n. 13321 del 23/11/2022, dep. 2023, Matei;
Sez. 4, n. 40006 del 27/10/2021, Addaghamm;
Sez. 7, n. 34276 del 18/06/2021, Jabir;
Sez. 7, n. 43041 del 27/06/2017, Martini). Il medesimo principio è consolidato in giurisprudenza anche in tema di resistenza a pubblico ufficiale: «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto, fermato dalla polizia giudiziaria, integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento» (così Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). 3.2. La violenza, inoltre, come correttamente affermato dai giudici di merito (pag. 7 della sentenza del primo giudice e pag. 12 di quella impugnata), fu integrata anche dal successivo lancio di pugni di terra e piantine verso il proprietario dell'abitazione, che si trovava sul balcone. In tema di rapina impropria, infatti, integra il requisito della violenza non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente (cosiddetta violenza impropria) che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio, Rv. 270180; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307). Le difese hanno apoditticamente affermato che in ogni caso VE non si sarebbe posto all'inseguimento dei ladri, circostanza che contrasta con il suo pregresso tentativo di fermarne uno. Inoltre, dalle dichiarazioni della persona offesa, riportate anche nel ricorso di SK ("questa situazione [lancio di piante e 6 pugni di terra] durava qualche minuto dopo di che io vedevo che tutti si allontanavano in un campo e io scendevo sotto dando l'allarme chiamando i Carabinieri") si evince anche che lo stesso proprietario della villa fu costretto ad attendere l'allontanamento dei tre per scendere e allertare i Carabinieri. 4. In ordine al tema del concorso anomalo proposto nei ricorsi di LA e LA, va premesso che anche il motivo principale del secondo ricorso sul difetto dell'elemento soggettivo va ricondotto a questo profilo: pacificamente erano stati programmati i furti e la commissione di una rapina impropria non fa certo venire meno la responsabilità concorsuale, che resta esclusa soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Ciò premesso, osserva il Collegio che ai due imputati non può neppure essere riconosciuta l'attenuante ex art. 116 cod. pen. Infatti, la responsabilità per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave. E' configurabile il concorso anomalo solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa, sempre che il compartecipe avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso della dovuta diligenza, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis v. Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467; Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di Pasquale, Rv. 268564; Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, dep. 2016, Provenzano, Rv. 267363; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; da ultimo v. Sez. 2, n. 8655 del 22/11/2022, dep. 2023, Chianese, non mass., proprio in un caso di rapina impropria in cui è stato escluso il concorso anomalo). Avuto particolare riguardo al caso in esame, questa Corte ha affermato che «se l'introduzione ai fini dell'impossessamento avviene all'interno di un'abitazione e cioè all'interno di un luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, l'accettazione del rischio della trasformazione del furto nel più grave delitto di rapina deve ritenersi insita nella programmazione criminosa 7 originale» (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 7, n. 10842 del 10/01/2023, Cavaliere nonché Sez. 1, n. 7901 del 20/09/2022, dep. 2023, Longo, non massimate). 5. Quanto alle altre circostanze attenuanti, è manifestamente infondato il motivo con il quale ST (sempre presente sui luoghi dei delitti) e LA (che ospitò, portò e riprese i complici con la propria macchina) hanno censurato il diniego della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., configurabile solo quando l'apporto del concorrente abbia assunto una importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356). E' priva di fondamento anche la censura relativa all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito (art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.), proposta nei ricorsi di ST e LA. Il G.i.p., con specifica motivazione condivisa dalla Corte di appello, ha escluso che le somme versate fossero sufficienti a risarcire integralmente il danno delle persone offese, condizione necessaria per l'applicazione dell'attenuante, come anche da ultimo ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica, ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Oslo, Rv. 263812). Privo di pregio è anche il motivo proposto da tutti i ricorrenti, fatta eccezione per SK, in ordine alla presunta insussistenza del reato ex art. 337 cod. pen., considerato che nella ricostruzione dei giudici di merito tutti e quattro gli imputati, una volta fermati, si scagliarono contro i Carabinieri con grande violenza, tant'è che provocarono lesioni a tre di essi. 6. E' altresì evidente la infondatezza delle doglianze di LA e LA sul trattamento sanzionatorio. 8 6.1. In relazione al giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti "bilanciabili", nella sentenza impugnata vi è una specifica ed incensurabile motivazione: secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 2, n. 15438 del 21/02/2023, Ciulli, non mass.). Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (v., ad es., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02 nonché Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01). Nel motivo proposto nel ricorso di LA, vi è un riferimento alla "pena" solo in rubrica, ma non viene proposta alcuna argomentazione sul punto. 6.2. Quanto alle altre censure avanzate nel ricorso di LA, la Corte di appello ha confermato le valutazioni del G.i.p. in ordine alla entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti commessi. Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato considerato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato un cumulo materiale di pene. E' inammissibile la doglianza relativa alla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive, richiesta non proposta in appello (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, 9 Amagliani, Rv. 274768), considerato che - come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) - il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. In ogni caso la Corte territoriale, con corretta e incensurabile motivazione, ha comunque osservato che all'applicazione delle sanzioni sostitutive ostava l'entità delle pene inflitte agli imputati e che dette sanzioni non avrebbero avuto "adeguata e sufficiente efficacia dissuasiva" (pag. 18). 7. E' del tutto generico il motivo proposto nel ricorso di LA in ordine alla espulsione ex art. 235 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto che non risultassero "adeguatamente provati i dedotti legami familiari e le circostanze che dovrebbero indurre alla revoca dell'espulsione". Si tratta di una valutazione di merito che il ricorrente ha genericamente censurato, affermando apoditticamente che la documentazione prodotta (neppure allegata o specificamente illustrata) dimostrerebbe il contrario. 8. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. Così deciso il 26 aprile 2023. tremila in favore della cassa delle