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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado di appello tra:
(Cf ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Massimo Serra, con domicilio eletto all'indirizzo digitale
Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
nei confronti di in proprio e quale erede del Sig. nata a Controparte_1 Persona_1
EL IN (PV) il 07.09.1938 (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Boscone (MI), Via Milano n.3, e
1 , quale erede della Sig.ra Controparte_2 Parte_2
(a sua volta erede del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
residente in [...], Località Origioso n.31, e C.F._2
, quale erede della Sig.ra (a sua volta erede del Controparte_3 Parte_2
Sig. , nata a [...] il [...], C.F. e residente in Persona_1 C.F._3
EL IN (PV), Località Origioso n.31 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Lorena Brazzo del
Foro di Pavia e dall'Avv. Francesca Grilli ed elettivamente domiciliati i seguenti indirizzi digitali: Email_2
Email_3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E APPELLATA
avente ad
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, per le ragioni esposte nell'atto di Appello, in riforma della Sentenza di Primo Grado emessa dal Tribunale civile di
Milano, sez. VI, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Monte, n. 7376/2015 (Rg n.
76085/2010), depositata il 16/06/2015 (cfr. doc. 2 Appello):
- rigettare tutte le domande avanzate dagli Appellati in primo grado ed accolte dalla Sentenza di Primo
Grado impugnata con condanna degli stessi alla restituzione, nella misura che verrà accertata, in favore della di quanto ad essi pagato;
CP_4
- in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'Appello, che gli Appellati non hanno comunque diritto a vedersi pagato dalla l'importo di € 26.120,41 o il diverso importo che verrà CP_4
accertato dall'Ill.ma Corte di Appello, con condanna degli stessi alla restituzione in favore della CP_4
di quanto dalla medesima pagato in eccesso agli Appellati, nella misura che verrà accertata dall'Ill.ma
2 Corte di Appello;
comunque emettere ogni pronuncia anche di diminuzione delle somme riconosciute ai sigg.ri dalla sentenza impugnata. Per_1
- Con vittoria di spese, competenze.
Per e Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
-Rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
manifestamente infondato per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'impugnativa proposta.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza Parte_1
della Corte di appello di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2019 (che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n.7376/15, depositata il 16.6.2015), ha riassunto il giudizio formulando nei confronti di e le conclusioni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
trascritte in epigrafe.
2. All'esordio della lite giudiziaria, con atto di citazione notificato l'8.11.2010 e Per_1
convenivano in giudizio il (oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
di seguito anche soltanto: chiedendo al Tribunale di Milano di accertare CP_6 CP_4
e dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità, degli ordini di acquisto di obbligazioni
Argentina 10% 2007 eseguiti in data 13.11.2000 e 13.12.2000 e, per l'effetto, di condannare la alla restituzione integrale della somma di € 51.614,26, pari al controvalore dei CP_4
bond acquistati nelle suddette date, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'investimento al saldo;
in subordine di accertare il grave inadempimento della convenuta per violazione degli obblighi di diligenza e d'informazione e per l'effetto di dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto dei bond Argentina con condanna della
3 banca alla restituzione della somma € 52.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'investimento al saldo;
di condannare inoltre, la banca al risarcimento del danno subito che quantificano in somma non inferiore a euro 80.000,00.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Va precisato, che la CP_4
con la comparsa conclusionale del primo grado di giudizio documentava che le CP_4
obbligazioni erano già state vendute dai il 17 maggio 2010 cioè prima della Per_1
istaurazione del giudizio da parte dei questi avevano aderito alla Offerta Per_1
Pubblica di Scambio della Repubblica Argentina e il 30 gennaio 2015 avevano venduto le nuove obbligazioni incassando euro € 21.361,76.
3. Con la sentenza n.7376/15, depositata il 16.6.2015, il Tribunale di Milano accoglieva le domande e dichiarava risolti gli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e
13.12.2000 aventi ad oggetto le obbligazioni argentine per inadempimento del
[...] per violazione degli obblighi di diligenza e d'informazione ex Controparte_5
art. 21 TUF;
condannava la a pagare la somma complessiva di euro CP_4
51.614,26 oltre interessi e nei limiti in cui ecceda la misura di questi, il differenziale sugli interessi dei Bot con scadenza a dodici mesi.
4. Più in dettaglio, il Tribunale con sentenza n. del 7376/2015 pubbl. 16 giugno
2015 così statuiva:
“1- risolve gli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e 13.12.2000 aventi ad oggetto obbligazioni
Argentina 10% 2007, per inadempimento di e, per l'effetto, condanna Controparte_5
a pagare ai sig.ri e la somma complessiva Controparte_5 Persona_1 Controparte_1
di € 51.614,26 oltre gli interessi legali dal 24.11.2010 al saldo e, nei limiti in cui ecceda la misura di questi, il differenziale sugli interessi dei Bot con scadenza a dodici mesi come da motivazione;
2- respinge le domande subordinate della banca;
3.- Condanna a pagare agli attori le spese processuali che liquida in € Controparte_5
382,00 per spese esenti ed € 13.430,00 per compenso, oltre il rimborso ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge.”.
4
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- si rilevava che in via preliminare la ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4
delle domande: in particolare, la banca ha affermato l'inammissibilità della domanda di risoluzione per il fatto che gli attori avevano aderito alla Offerta Pubblica di Scambio della Repubblica Argentina e venduto i titoli in data 17/5/2011. Più in dettaglio, la convenuta ne aveva dedotto che gli attori non possano adempiere i conseguenti obblighi restitutori e ha eccepito, altresì, la ratifica dell'operato della banca insita nella vendita dei titoli da parte degli attori. Secondo il Tribunale, le eccezioni sono infondate in quanto:
“In caso di vendita dei titoli non è precluso l'esercizio dell'azione di risoluzione, considerato l'art.1458
c.2 c.c. secondo cui “la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi”, a conferma del principio di compatibilità tra azione di risoluzione ed avvenuta vendita a terzi acquirenti del bene oggetto del contratto da risolvere. In caso di avvenuta vendita del bene opererà, quindi, il disposto di cui all'art.
2038 c.c. in forza del quale, nel caso di “alienazione della cosa ricevuta indebitamente” (cioè senza titolo
a seguito degli effetti retroattivi della risoluzione “inter partes”), sorge l'obbligo di restituire il corrispettivo conseguito da detta vendita. Si deve escludere, pertanto, l'inammissibilità della domanda di risoluzione, né si configura una ratifica tacita dell'operato della Banca, in quanto risulta solo che gli attori, aderendo all'OPS, hanno cercato di contenere le perdite subite a causa dell'acquisto dei Bondi
Argentina;
- nel merito, si osservava che gli attori hanno dedotto la responsabilità della per CP_4
aver omesso ogni informazione sulla natura e sull'elevata rischiosità dei Bond dell'Argentina e sull'inadeguatezza degli investimenti quanto alla tipologia, in violazione degli art. 21 T.U.F. e degli obblighi di correttezza di cui agli artt. 1175,
1337,1338 e 1375 c.c.: gli attori hanno lamentano anche la mancata acquisizione da parte dell'Istituto di credito dei dati relativi al loro profilo di rischio ed ai loro obiettivi di investimento sottolineando, inoltre, che l'acquisto dei titoli argentini venne consigliato loro dalla in un frangente storico in cui la stessa sarebbe stata già a conoscenza del CP_4
successivo epilogo che, di lì a poco, quel tipo di obbligazioni avrebbero avuto per il defoult dello Stato Argentina. Secondo il Tribunale, l'intermediario finanziario non era esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, dovendo comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di
5 correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. n. 18039\2012).
Inoltre, il Tribunale rilevava che dalla istruttoria svolta né il direttore della Banca né gli altri dipendenti escussi ricordavano di aver fornito informazioni sul prodotto da ritenere speculativo agli attori;
osservava anche che i due acquisti erano stati fatti a distanza di solo un mese, inerivano tutti i risparmi degli attori: quindi dimensione e frequenza erano tali da violare art. 29 Regolamento Consob n.11522/1889. Il Tribunale reputava violato l'art. 21 TUF;
- le cedole corrisposte prima del giudizio pari ad euro 4.548,97 sono frutti ricevuti in buona fede e restano pertanto in capo ai clienti ex art. 2033 cc;
- non rileva l'avvenuta adesione all'OPS dei in documenti prodotti solo con la Per_1
comparsa conclusionale dalla Banca e i ne hanno eccepito l'inammissibilità con la Per_1
memoria di replica.
6. La Banca proponeva gravame presso la Corte di Appello di Milano con atto notificato il 10.9.2015 presso lo studio dell'avv. Riccardo Rebuffi di Milano, domicilio eletto dai sigg.ri nell'atto di citazione di primo grado, poi variato nel corso di quel Per_1
giudizio con nuovo domicilio presso l'avv. Andrea Rossignoli;
proponeva, poi, istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, che veniva rigettata all'udienza del
26.1.2016.
La articolava quattro motivi di appello come di seguito specificato: CP_4
- con il primo motivo di appello, la ha inteso dolersi della sentenza di primo CP_4
grado nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione degli acquisti delle obbligazioni in ragione del fatto che al momento dell'instaurazione del giudizio le obbligazioni erano già state vendute;
- con il secondo motivo di appello, la rilevava l'erroneità della dichiarazione di CP_4
risoluzione degli ordini di acquisto delle obbligazioni in virtù dell'inadempimento da parte della banca dei propri obblighi di informazione posto che gli acquisti delle obbligazioni erano adeguati al profilo dei clienti in ragione di precedenti acquisti di
6 strumenti finanziari del medesimo tipo;
- con il terzo motivo di appello, la lamentava la mancata valutazione da parte del CP_4
giudice del fatto che i clienti avevano venduto il 30 gennaio 2015 vale a dire dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e prima del deposito delle comparse conclusionali le obbligazioni ricevute avendo aderito all'offerta di scambio della Repubblica Argentina incassando complessivamente € 21.361,76.
- con il quarto motivo di appello la banca deduceva che i clienti avevano incassato anche euro 4.458,97 quali cedole annuali delle obbligazioni e che ciò era stato riconosciuto in primo grado.
A causa del decesso del sig. la causa veniva riassunta e costituitisi gli eredi Persona_1
eccepivano l'inammissibilità dell'Appello perché tardivamente notificato.
7. Con la sentenza n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2019 la Corte di appello di Milano dichiarava l'appello inammissibile per tardività della sua notifica.
Riteneva, infatti che fosse emerso con certezza dagli atti di causa:
a) l'irregolarità della prima notifica dell'atto di appello eseguita presso lo studio dell'avv. Riccardo Rebuffi di Milano, domicilio eletto dagli appellati sigg.ri Per_1
nell'atto di citazione di primo grado, ma non più tale al momento della notifica dell'appello essendo stato eletto nel corso del giudizio nuovo domicilio c/o l'avv. Andrea
Rossignoli, variazione indicata nell'intestazione della comparsa conclusionale degli appellati, ancorché non oggetto di formale comunicazione alla controparte;
b) che è incontestato da parte appellante l'aver avuto comunque cognizione dell'irregolarità della notifica dell'atto di appello all'udienza del 17.11.15, fissata per la discussione della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (con conseguente non luogo a provvedere su detta istanza di sospensiva);
c) che tuttavia, dopo tale cognizione, parte appellante non ha inteso rinnovare immediatamente il procedimento notificatorio dell'appello, ma ha ritenuto di depositare -e solo in data 24.12.2015- un "Ricorso con istanza" con cui, deducendo la regolarità della prima notifica dell'atto di appello, richiedeva alla Corte la fissazione di nuova udienza ex art. 351 c.p.c. e, solo in subordine, faceva istanza per essere autorizzata alla ri-notifica
7 dell'appello;
d) che parte appellante non ha ritenuto di procedere motu proprio alla rinnovazione della notificazione dell'atto di appello neppure quando la Corte ha, poi, formalmente demandato la decisione sul suddetto "ricorso con istanza" alla già fissata prima udienza del 26.1.2016, data certamente ricadente a termine lungo per impugnare già spirato.
La Corte di appello riteneva che la condotta processuale dell'appellante era contraria ai principi espressi dalla Suprema Corte che hanno sancito che nell'ipotesi in cui la richiesta notifica non vada a buon fine, appreso l'esito negativo (nel caso di specie il 17.11.2015) la parte debba attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e debba svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Nel caso di specie il ricorso con istanza, presentato il 24.12.2015, e la rinotifica avvenuta il1°.2.2016, rispetto alla concessa autorizzazione avvenuta il 26.1.2016, sono intervenute a termine già scaduto il 18.1.2016.
8. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi con i quali Parte_3
reputava tempestivo l'appello spiegato tenuto conto, da un lato, che il primo difensore dei non era mai stato formalmente revocato ed, inoltre, che l'autorizzazione data Per_1
dalla corte di appello di Milano, pur fuori termini, aveva sanato ex tunc la prima notifica del ricorso in termini.
9. e hanno proposto contro ricorso. Controparte_1 Parte_2
10. Le censure erano ritenute fondate dalla Corte di Cassazione che con ordinanza del 7-9 luglio 2023 n. 24234 così statuiva: “Nel caso di specie il ricorrente aveva tempestivamente richiesto la rinnovazione della notifica che la Corte di Appello aveva disposto così sanando ex tunc la nullità iniziale. La successiva revoca implicita del provvedimento endoprocessuale, contenuta nella sentenza d'inammissibilità è illegittima, dal momento che la giurisprudenza posta a base di essa, fondata sulla necessità della diligente riattivazione del processo notificatorio ad opera della parte, trova applicazione nell'ipotesi di notifica non andata a buon fine, ancorché per causa non imputabile al notificante, solo quando si riscontri un'inerzia colpevole protrattasi per un tempo che le S.U. (14594 del
8 2016) hanno quantificato quanto meno nella metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circo stanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nella fattispecie posta a base della decisione, così come in quella che ha dato luogo ad analoga pronuncia delle S.U. (13394 del 2022) la ripresa dell'iniziativa notificatoria era stata attivata solo al limitare della scadenza annuale. Al contrario nella fattispecie dedotta nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto tempestivamente la rinnovazione della CP_4
notificazione, così esercitando una facoltà processuale prevista dalla legge ed ha provveduto all'adempimento dell'ordine del giudice nei termini assegnati. L'errore della Corte
d'appello è consistito, oltre che nell'inosservanza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, anche nell'aver rilevato la tardività alla luce di termini e scansioni temporali da essa stessa disposti.
In conclusione, la richiesta di rinnovo (tempestiva, secondo i parametri temporali S.U.) può essere qualificata come un atto d'impulso, realizzato nelle forme consentite dal codice di procedura civile (art.
291 c.p.c.). Il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina
l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3,
c.p.c. (Cass., n. 8835/2023). Per quanto esposto, la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopra menzionati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
11. Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. notificato in data
20.11.2023, chiamava in giudizio la Sig.ra Parte_1 CP_1
il Sig. e la Sig.ra avanti alla Corte
[...] Controparte_2 Controparte_3
d'Appello di Milano per la riassunzione della causa rinviata dalla Suprema Corte di
Cassazione giusta ordinanza depositata in data 09.08.2023 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, per le ragioni esposte nell'atto di appello, in riforma della sentenza di primo grado avanti il Tribunale di
Milano, Sez. VI, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Monte, n.7376/2015
(r.G.N.76085/2020) depositata il 16.06.2015 (cfr.doc.2 appello):
- Rigettare tutte le domanda avanzate dagli Appellati in primo grado ed accolte dalla Sentenza di Primo
9 Grado impugnata con condanna degli stessi alla restituzione, nella misura che verrà accertata, in favore della di quanto ad essi pagato;
CP_4
- In subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'Appello, che gli Appellati non hanno comunque diritto a vedersi pagato dalla l'importo di €.26.120,41 o il diverso importo che verrà CP_4
accertato dall'Ill.ma Corte d'Appello, con condanna degli stessi alla restituzione in favore della di CP_4
quanto dalla medesima pagato in eccesso agli Appellati, nella misura che verrà accertata dall'Ill.ma
Corte d'Appello; comunque emettere ogni pronuncia anche di diminuzione delle somme riconosciute ai sig.ri dalla sentenza impugnata;
Per_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
12. Si costituivano i convenuti in riassunzione chiedendo il rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano sopra indicata come segue:
“-Rigettare l'appello proposto da in quanto manifestamente infondato Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti;
1
In ogni caso
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'impugnativa proposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
14. Va premesso che la pronuncia della Corte di cassazione definisce i confini del presente giudizio di rinvio, il quale verte ora:
- sulla ammissibilità o meno della domanda di risoluzione degli acquisti delle obbligazioni in ragione del fatto che dette obbligazioni sono state oggetto di vendita (fin dal 2015);
- ai fini della domanda di risoluzione, se ammissibile, sull'accertamento delle violazioni degli obblighi informativi posti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob a carico della
10 con riferimento alle operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina;
nonché del CP_4
nesso di causalità tra l'eventuale violazione e il danno subito e gli obblighi restitutori (in caso di pronuncia di risoluzione).
15. Invero, la questione preliminare della tempestività della notifica dell'appello è da risolvere in senso affermativo all'esito dell'ordinanza cit. della Suprema Corte: la notifica dell'atto di appello in data 10.9.2015 presso lo studio dell'avv. Riccardo Rebuffi di Milano, domicilio eletto dai sigg.ri nell'atto di citazione di primo grado, poi Per_1
variato nel corso di quel giudizio con nuovo domicilio presso l'avv. Andrea Rossignoli, è sanata dalla notifica effettuata nel termine assegnato dalla Corte di appello di Milano. La rinotifica, invero, è avvenuta il 1°.2.2016, rispetto alla concessa autorizzazione avvenuta il 26.1.2016.
16. Sul primo e terzo motivo di appello: sulla ammissibilità della domanda di risoluzione nonostante l'adesione all'Offerta Pubblica di Scambio (O.P.S.).
Le doglienze sono fondate nei termini di seguito descritti.
Tali motivi ineriscono l'adesione all'offerta pubblica di scambio da parte dei il 17 Per_1
maggio 2010 e la vendita il 30.01.2015 delle nuove obbligazioni ottenute. Questi motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi e sono fondati per le ragioni di seguito espresse.
17. Si osserva che, preliminarmente, parte convenuta in riassunzione rimarca l'inammissibilità delle produzioni in primo grado afferenti l'O.P.S.; sul punto, la CP_4
rimarca che gli estratti conto da cui risulta l'adesione sono del 15.3.2015 cioè successivi alla scadenza del termine per depositare documenti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. spirati il
1.12.2011: quindi, la produzione, in tesi, sarebbe tempestiva in quanto è stata effettuata al primo atto immediatamente successivo (vale a dire con la comparsa conclusionale).
Osserva la Corte che la documentazione in questione è pienamente utilizzabile: basti rilevare che trattasi di documentazione sopravvenuta rispetto al termine di deposito delle
11 memorie di cui all'art. 183 c.p.c. (la terza memoria è stata depositata il 19 dicembre 2011 dalla in primo grado). CP_4
18. Passando all'esame del merito del primo motivo di appello, giova rilevare che la
Suprema Corte “ha già enunciato (vedi Cass. n. 13994 del 31/05/2018) il principio di diritto secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 in parte motiva).
Osserva, dunque, la Corte, non avendo motivo di discostarsi da tale pronuncia, che laddove sia accertata l'avvenuta violazione degli obblighi informativi da parte della Banca appellante (V. infra), non si potrà prescindere dal considerare fondato quanto rilevato da secondo cui “gli Appellati non hanno comunque diritto a vedersi pagato dalla Banca l'importo di € 26.120,41” cioè il corrispettivo della vendita titoli ricevuti in virtù dell'adesione all'O.P.S. in ragione della novazione del rapporto preesistente.
Invero, la sentenza impugnata ha condannato la a pagare ai sig.ri e CP_4 Persona_1
la somma complessiva di € 51.614,26 oltre gli interessi legali dal Controparte_1
24.11.2010 al saldo in virtù della risoluzione degli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e
13.12.2000, aventi ad oggetto obbligazioni Argentina 10% 2007, con cui gli appellati avevano investito la somma complessiva di € 51.614,26. I sig.ri prima del Per_1
giudizio di primo grado, hanno tuttavia aderito alla nuova offerta di scambio (O.P.S.) della Repubblica Argentina, vendendo di poi le obbligazioni il 30/01/2010 (cfr. doc. 4 primo grado;
), ricevendo, in cambio, diverse obbligazioni della Repubblica CP_4
Argentina (“Discount”), che all'epoca avevano un controvalore di € 21.361,76. (cfr. doc.17 primo grado). Le obbligazioni ricevute in cambio dai sig.ri sono CP_4 Per_1
state da questi poi vendute2 il 30/01/2015, dopo che la causa veniva trattenuta in decisione in prime cure, con l'incasso del complessivo importo di € 21.361,76 (doc. 5 e 2 Nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr. pagg. da 12 a 16), la sig.ra CP_1
e gli eredi del sig. non contestano l'incasso del suddetto importo di € 26.120,41.
[...] Persona_1
12 6 Banca primo grado).
19. Sul secondo motivo di appello: sulla violazione degli obblighi informativi da parte della e sull'adeguatezza dell'operazione di acquisto delle CP_4
obbligazioni per cui è causa.
Analoga questione è già stata affrontata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 900/2022, pubblicata il 17 marzo 20223, che ha svolto la seguente ricognizione della normativa di settore rilevante nel presente giudizio: “In primo luogo, va osservato che l'art.
28, comma 2, Reg. Consob 11522/1998 – sotto la cui vigenza hanno avuto luogo le transazioni di cui trattasi prescrive che «che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento». Da ciò la giurisprudenza della Suprema Corte ha tratto la convinzione che l'intermediario, dovendo offrire un'informazione veritiera in modo da consentire
l'assunzione di scelte consapevoli da parte dell'investitore, è tenuto a offrire a costui un'informazione dettagliata, tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, ma anche alle caratteristiche del prodotto verso cui si indirizza l'investimento (Cass., Sez. I, 28/02/2018, n. 4727;
Cass., Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111; Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905).
Per altro verso, a tenore dell'art. 29 Reg. Consob, «1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati».
In breve, gli obblighi d'informazione posti a carico dell'intermediario impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale. Infatti, non vi può essere un investimento consapevole se non vi sia stata un'informazione sufficiente, rivelandosi ininfluente sul piano della stretta cogenza degli obblighi informativi la considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore, dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario deve fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto (v. da ultimo, Cass. civ. sez. I, 13.01.2021, n. 365; sez. I, 19.11.2020, n. 10112). In altri termini, il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti a reperire.
Diversamente, sotto il profilo dell'adeguatezza (suitability), l'intermediario deve astenersi dal compimento dell'operazione tutte le volte che, tenuto conto dei profili soggettivi del singolo investitore, questa si appalesi oggettivamente inadeguata, avendo cura di avvertirlo. In particolare, egli ha
l'obbligo di valutare l'adeguatezza in relazione all'obiettivo di investimento dei clienti, nonché alla relativa capacità economica e finanziaria di sopportare i rischi connessi: si tratta di un giudizio multivariato, derivante dal confronto di più variabili riferite sia al soggetto che all'oggetto dell'investimento. Segnatamente, l'intermediario è tenuto a considerare il tipo di ordine e di strumento, la frequenza dell'operazione in relazione al tempo recente, prossimo o passato e il valore economico della stessa, da confrontarsi con il complesso patrimonio investito e le caratteristiche economico-finanziarie del cliente.”.
20. Orbene, venendo al caso di specie, osserva la Corte come, da un lato, i predetti obblighi informativi siano stati disattesi e, dall'altro lato, che l'operazione non doveva, né poteva, ritenersi adeguata.
20.1 Con riguardo al primo profilo, non risulta prova alcuna che la abbia assolto CP_4
all'onere di informare i della circostanza che le obbligazioni Argentina erano da Per_1
annoverare fra titoli aventi natura speculativa. La Corte osserva che la non ha CP_4
fornito ai clienti il benché minimo dettaglio informativo sui titoli proposti, omettendo qualsiasi notizia sulla natura e sulle implicazioni che caratterizzavano le obbligazioni argentine, ivi comprese quelle attinenti al rischio, seppur non attuale, di "default" dell'emittente. Come detto, infatti, costituisce necessità indefettibile e non altrimenti surrogabile quella di fornire al cliente una descrizione del prodotto oggetto dell'investimento, senza cioè che tale adempimento possa essere oggetto di scelta
14 discrezionale dell'operatore in dipendenza del profilo soggettivo dell'investitore o dell'assortimento del relativo portafoglio. Orbene, dall'istruttoria svolta (V. verbale di udienza del 23 novembre 2012), né il direttore della filiale, né gli altri dipendenti (in specie, il cassiere) hanno ricordato di aver fornito tali informazioni ai Per_1
In conclusione, osserva la Corte che, ai fini della responsabilità della è dirimente il CP_4
rilevato difetto informativo ove si consideri che “in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022).
20.2 In ogni caso, con riguardo al secondo profilo, l'operazione deve ritenersi anche inadeguata e appare violato l'obbligo di astensione da parte della Banca.
Come già chiarito da questa Corte (cfr. sent. n. 9007/2022 cit.), “stando alle agenzie più accreditate, il rating del titolo argentino era ancora stimato BB, ossia un livello speculativo medio, considerando che le incertezze dell'investimento erano principalmente correlate ad una obbiettiva indisponibilità di informazioni sulla futura affidabilità del debitore, nonché alla difficoltà di poter liquidare il titolo anche in conseguenza di provvedimenti restrittivi emanati dalla autorità del Paese emittente, senza che alcuno contemplasse l'ipotesi che, nel volgere di pochi mesi, si potesse verificare - come di fatto si è verificato - il default della Repubblica Argentina.”
Tanto premesso, si osserva che se, come descritto, la non poteva considerarsi CP_4
esonerata dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'art. 28 cit., doveva altresì valutare l'esperienza finanziaria modesta dei di bassa scolarizzazione (licenza Per_1
elementare), la significativa consistenza patrimoniale dell'investimento che coinvolgeva quasi tutti i loro risparmi (totale di euro 53.687,01: fondi di investimenti venduti dai
15 per investire nelle obbligazioni argentine4) e, soprattutto, gli obiettivi di Per_1
investimento dei Per_1
Le due operazioni, inoltre, appaiono inadeguate anche sotto il profilo della frequenza essendo solo ad un mese di distanza l'una dall'altra.
21. Quanto al nesso causale, si osserva che “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione e di inadeguatezza dell'operazione, consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore; presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.
Ora, vertendosi in tema di causalità omissiva, il nesso eziologico deve essere scrutinato attraverso un giudizio controfattuale di tipo probabilistico, condotto sul modello della prognosi postuma;
giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza della informazione omessa, dimostrando che, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito, o meno, dall'investimento. Tale giudizio, per sua natura, non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva.
Con riferimento alla prova contraria si è precisato che essa non possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore. Mette conto riferire che, in un caso analogo, è valsa ad escludere il nesso la circostanza che in altra successiva occasione, l'investitore, debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso (cfr. Cass., Sez. I,
17/04/2020, n.7905).
Orbene, la Corte ritiene che, nel caso in esame, la non sia riuscita a vincere la CP_4
presunzione di causalità: non ha offerto alcuna prova sul punto.
22. Sul quarto motivo di appello: sulle cedole percepite dagli appellati. 4 Gli odierni appellati, infatti, hanno allegato in primo grado come le obbligazioni oggetto di causa rappresentavano l'investimento di tutti i loro risparmi, come attestato dagli estratti conto prodotti dalla convenuta, da cui si evince che dopo gli acquisti i OR avevano solo la disponibilità sul conto Per_1 di circa €.27.900,00 e successivamente di €.15.900,00 (docc.11 e 12 primo grado). Ciò comprova Per_1 che gli investimenti dell'importo complessivo di quasi €.52.000,00 alla data del novembre / dicembre
2000 rappresentavano la parte maggiore del patrimonio degli attori.)
16 Questo motivo inerisce la domanda della di riduzione della somma dovuta, in CP_4
considerazione di quanto gli attori hanno percepito prima del giudizio per cedole pari ad
€.4.458,97: il Tribunale l'ha respinta, in quanto, come osservato dal Giudice di prime cure si tratta di frutti dell'investimento che i clienti hanno ricevuto in buona fede ex art. 2033 c.c..
Il motivo è fondato.
Va premesso che “il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta
l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.” (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018).
Parte appellante non ha contestato di aver percepito il suddetto importo che andrà, dunque, espunto dalla somma dovuta dalla in conseguenza della risoluzione del CP_4
rapporto contrattuale.
23. In conclusione, alla luce dei suesposti approdi motivazionali, s'impone di accogliere parzialmente il gravame, condannando la al pagamento anziché dell'importo di CP_4
euro 51.614,26 (investimento effettuato) della minor somma di euro 21.034,88 (oltre intressi come determinati in prime cure); in dettaglio, dalla somma pari ad euro 51.614,26
è detratto l'importo di euro 26.120,41 (il corrispettivo della vendita titoli ricevuti in virtù dell'adesione all'O.P.S., motivo primo e terzo motivo di appello) ed ulteriormente l'importo di euro 4.458,97(cedole incassate, motivo quarto di appello).
24. Va, infine, ordinata la restituzione da parte della parte appellata CP_1
e di
[...] Controparte_2 Controparte_3
17 quanto loro versato5 in misura eccedente l'importo di euro 21.034,88 (oltre interessi) da in esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Parte_1
Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018.
25. Con riferimento alle spese processuali, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa dalla Corte di
Cassazione anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite (tra le tante, cfr. Cass. 12/09/2014, n. 19345; Cass.
17/06/2010, n. 14619; Cass. 17.01.2008, n. 863). L'orientamento della Suprema Corte si fonda sulla regola secondo cui, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio,
l'esito vittorioso o la soccombenza devono essere stabiliti in base ad un criterio unitario e globale, piuttosto che in relazione ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato parziale.
Orbene, tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata le spese di lite, sono compensate nella misura di ½, mentre la restante metà -liquidata secondo i valori medi dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta nei gradi di appello- deve essere rifusa dall'appellante alla parte appellata nella misura indicata in dispositivo per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018, condanna l'appellante a pagare alla parte Parte_1
appellata e Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 21.034,88, oltre interessi come determinati nella Controparte_3
sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018;
Part 5 Non è documentato ma non è contestato che abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018.
18 dispone la restituzione di quanto versato dall'appellante Parte_1
ala parte appellata Controparte_1 Controparte_2
e in esecuzione della sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_3
Milano Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018, oltre interessi nella misura legale dalla data del versamento al saldo;
dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese di lite fra l'appellante
[...]
e parte appellata Parte_1 Controparte_1 [...]
e e condanna l'appellante Controparte_2 Controparte_3 [...]
alla rifusione del restante 1/2 a favore di parte appellata Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
liquidato in euro 2.417,50 per il primo grado di giudizio, euro 2.904,50 per il giudizio di appello definito con sentenza n. 4142/2918 della Corte di appello di Milano, euro
1.541,00 per il giudizio di legittimità, euro 1.983,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre spese generali e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere est.
ANNA FERRARI
Il Presidente
GIUSEPPE ONDEI
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 80.000,00 formulata in primo grado e su cui il Tribunale non si è pronunciato, non è stata reiterata in grado di appello. 3 Pres. rel. est. Ondei.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado di appello tra:
(Cf ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Massimo Serra, con domicilio eletto all'indirizzo digitale
Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
nei confronti di in proprio e quale erede del Sig. nata a Controparte_1 Persona_1
EL IN (PV) il 07.09.1938 (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Boscone (MI), Via Milano n.3, e
1 , quale erede della Sig.ra Controparte_2 Parte_2
(a sua volta erede del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
residente in [...], Località Origioso n.31, e C.F._2
, quale erede della Sig.ra (a sua volta erede del Controparte_3 Parte_2
Sig. , nata a [...] il [...], C.F. e residente in Persona_1 C.F._3
EL IN (PV), Località Origioso n.31 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Lorena Brazzo del
Foro di Pavia e dall'Avv. Francesca Grilli ed elettivamente domiciliati i seguenti indirizzi digitali: Email_2
Email_3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E APPELLATA
avente ad
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, per le ragioni esposte nell'atto di Appello, in riforma della Sentenza di Primo Grado emessa dal Tribunale civile di
Milano, sez. VI, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Monte, n. 7376/2015 (Rg n.
76085/2010), depositata il 16/06/2015 (cfr. doc. 2 Appello):
- rigettare tutte le domande avanzate dagli Appellati in primo grado ed accolte dalla Sentenza di Primo
Grado impugnata con condanna degli stessi alla restituzione, nella misura che verrà accertata, in favore della di quanto ad essi pagato;
CP_4
- in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'Appello, che gli Appellati non hanno comunque diritto a vedersi pagato dalla l'importo di € 26.120,41 o il diverso importo che verrà CP_4
accertato dall'Ill.ma Corte di Appello, con condanna degli stessi alla restituzione in favore della CP_4
di quanto dalla medesima pagato in eccesso agli Appellati, nella misura che verrà accertata dall'Ill.ma
2 Corte di Appello;
comunque emettere ogni pronuncia anche di diminuzione delle somme riconosciute ai sigg.ri dalla sentenza impugnata. Per_1
- Con vittoria di spese, competenze.
Per e Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
-Rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
manifestamente infondato per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'impugnativa proposta.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza Parte_1
della Corte di appello di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2019 (che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n.7376/15, depositata il 16.6.2015), ha riassunto il giudizio formulando nei confronti di e le conclusioni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
trascritte in epigrafe.
2. All'esordio della lite giudiziaria, con atto di citazione notificato l'8.11.2010 e Per_1
convenivano in giudizio il (oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
di seguito anche soltanto: chiedendo al Tribunale di Milano di accertare CP_6 CP_4
e dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità, degli ordini di acquisto di obbligazioni
Argentina 10% 2007 eseguiti in data 13.11.2000 e 13.12.2000 e, per l'effetto, di condannare la alla restituzione integrale della somma di € 51.614,26, pari al controvalore dei CP_4
bond acquistati nelle suddette date, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'investimento al saldo;
in subordine di accertare il grave inadempimento della convenuta per violazione degli obblighi di diligenza e d'informazione e per l'effetto di dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto dei bond Argentina con condanna della
3 banca alla restituzione della somma € 52.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'investimento al saldo;
di condannare inoltre, la banca al risarcimento del danno subito che quantificano in somma non inferiore a euro 80.000,00.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Va precisato, che la CP_4
con la comparsa conclusionale del primo grado di giudizio documentava che le CP_4
obbligazioni erano già state vendute dai il 17 maggio 2010 cioè prima della Per_1
istaurazione del giudizio da parte dei questi avevano aderito alla Offerta Per_1
Pubblica di Scambio della Repubblica Argentina e il 30 gennaio 2015 avevano venduto le nuove obbligazioni incassando euro € 21.361,76.
3. Con la sentenza n.7376/15, depositata il 16.6.2015, il Tribunale di Milano accoglieva le domande e dichiarava risolti gli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e
13.12.2000 aventi ad oggetto le obbligazioni argentine per inadempimento del
[...] per violazione degli obblighi di diligenza e d'informazione ex Controparte_5
art. 21 TUF;
condannava la a pagare la somma complessiva di euro CP_4
51.614,26 oltre interessi e nei limiti in cui ecceda la misura di questi, il differenziale sugli interessi dei Bot con scadenza a dodici mesi.
4. Più in dettaglio, il Tribunale con sentenza n. del 7376/2015 pubbl. 16 giugno
2015 così statuiva:
“1- risolve gli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e 13.12.2000 aventi ad oggetto obbligazioni
Argentina 10% 2007, per inadempimento di e, per l'effetto, condanna Controparte_5
a pagare ai sig.ri e la somma complessiva Controparte_5 Persona_1 Controparte_1
di € 51.614,26 oltre gli interessi legali dal 24.11.2010 al saldo e, nei limiti in cui ecceda la misura di questi, il differenziale sugli interessi dei Bot con scadenza a dodici mesi come da motivazione;
2- respinge le domande subordinate della banca;
3.- Condanna a pagare agli attori le spese processuali che liquida in € Controparte_5
382,00 per spese esenti ed € 13.430,00 per compenso, oltre il rimborso ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge.”.
4
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- si rilevava che in via preliminare la ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4
delle domande: in particolare, la banca ha affermato l'inammissibilità della domanda di risoluzione per il fatto che gli attori avevano aderito alla Offerta Pubblica di Scambio della Repubblica Argentina e venduto i titoli in data 17/5/2011. Più in dettaglio, la convenuta ne aveva dedotto che gli attori non possano adempiere i conseguenti obblighi restitutori e ha eccepito, altresì, la ratifica dell'operato della banca insita nella vendita dei titoli da parte degli attori. Secondo il Tribunale, le eccezioni sono infondate in quanto:
“In caso di vendita dei titoli non è precluso l'esercizio dell'azione di risoluzione, considerato l'art.1458
c.2 c.c. secondo cui “la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi”, a conferma del principio di compatibilità tra azione di risoluzione ed avvenuta vendita a terzi acquirenti del bene oggetto del contratto da risolvere. In caso di avvenuta vendita del bene opererà, quindi, il disposto di cui all'art.
2038 c.c. in forza del quale, nel caso di “alienazione della cosa ricevuta indebitamente” (cioè senza titolo
a seguito degli effetti retroattivi della risoluzione “inter partes”), sorge l'obbligo di restituire il corrispettivo conseguito da detta vendita. Si deve escludere, pertanto, l'inammissibilità della domanda di risoluzione, né si configura una ratifica tacita dell'operato della Banca, in quanto risulta solo che gli attori, aderendo all'OPS, hanno cercato di contenere le perdite subite a causa dell'acquisto dei Bondi
Argentina;
- nel merito, si osservava che gli attori hanno dedotto la responsabilità della per CP_4
aver omesso ogni informazione sulla natura e sull'elevata rischiosità dei Bond dell'Argentina e sull'inadeguatezza degli investimenti quanto alla tipologia, in violazione degli art. 21 T.U.F. e degli obblighi di correttezza di cui agli artt. 1175,
1337,1338 e 1375 c.c.: gli attori hanno lamentano anche la mancata acquisizione da parte dell'Istituto di credito dei dati relativi al loro profilo di rischio ed ai loro obiettivi di investimento sottolineando, inoltre, che l'acquisto dei titoli argentini venne consigliato loro dalla in un frangente storico in cui la stessa sarebbe stata già a conoscenza del CP_4
successivo epilogo che, di lì a poco, quel tipo di obbligazioni avrebbero avuto per il defoult dello Stato Argentina. Secondo il Tribunale, l'intermediario finanziario non era esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, dovendo comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di
5 correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. n. 18039\2012).
Inoltre, il Tribunale rilevava che dalla istruttoria svolta né il direttore della Banca né gli altri dipendenti escussi ricordavano di aver fornito informazioni sul prodotto da ritenere speculativo agli attori;
osservava anche che i due acquisti erano stati fatti a distanza di solo un mese, inerivano tutti i risparmi degli attori: quindi dimensione e frequenza erano tali da violare art. 29 Regolamento Consob n.11522/1889. Il Tribunale reputava violato l'art. 21 TUF;
- le cedole corrisposte prima del giudizio pari ad euro 4.548,97 sono frutti ricevuti in buona fede e restano pertanto in capo ai clienti ex art. 2033 cc;
- non rileva l'avvenuta adesione all'OPS dei in documenti prodotti solo con la Per_1
comparsa conclusionale dalla Banca e i ne hanno eccepito l'inammissibilità con la Per_1
memoria di replica.
6. La Banca proponeva gravame presso la Corte di Appello di Milano con atto notificato il 10.9.2015 presso lo studio dell'avv. Riccardo Rebuffi di Milano, domicilio eletto dai sigg.ri nell'atto di citazione di primo grado, poi variato nel corso di quel Per_1
giudizio con nuovo domicilio presso l'avv. Andrea Rossignoli;
proponeva, poi, istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, che veniva rigettata all'udienza del
26.1.2016.
La articolava quattro motivi di appello come di seguito specificato: CP_4
- con il primo motivo di appello, la ha inteso dolersi della sentenza di primo CP_4
grado nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione degli acquisti delle obbligazioni in ragione del fatto che al momento dell'instaurazione del giudizio le obbligazioni erano già state vendute;
- con il secondo motivo di appello, la rilevava l'erroneità della dichiarazione di CP_4
risoluzione degli ordini di acquisto delle obbligazioni in virtù dell'inadempimento da parte della banca dei propri obblighi di informazione posto che gli acquisti delle obbligazioni erano adeguati al profilo dei clienti in ragione di precedenti acquisti di
6 strumenti finanziari del medesimo tipo;
- con il terzo motivo di appello, la lamentava la mancata valutazione da parte del CP_4
giudice del fatto che i clienti avevano venduto il 30 gennaio 2015 vale a dire dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e prima del deposito delle comparse conclusionali le obbligazioni ricevute avendo aderito all'offerta di scambio della Repubblica Argentina incassando complessivamente € 21.361,76.
- con il quarto motivo di appello la banca deduceva che i clienti avevano incassato anche euro 4.458,97 quali cedole annuali delle obbligazioni e che ciò era stato riconosciuto in primo grado.
A causa del decesso del sig. la causa veniva riassunta e costituitisi gli eredi Persona_1
eccepivano l'inammissibilità dell'Appello perché tardivamente notificato.
7. Con la sentenza n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2019 la Corte di appello di Milano dichiarava l'appello inammissibile per tardività della sua notifica.
Riteneva, infatti che fosse emerso con certezza dagli atti di causa:
a) l'irregolarità della prima notifica dell'atto di appello eseguita presso lo studio dell'avv. Riccardo Rebuffi di Milano, domicilio eletto dagli appellati sigg.ri Per_1
nell'atto di citazione di primo grado, ma non più tale al momento della notifica dell'appello essendo stato eletto nel corso del giudizio nuovo domicilio c/o l'avv. Andrea
Rossignoli, variazione indicata nell'intestazione della comparsa conclusionale degli appellati, ancorché non oggetto di formale comunicazione alla controparte;
b) che è incontestato da parte appellante l'aver avuto comunque cognizione dell'irregolarità della notifica dell'atto di appello all'udienza del 17.11.15, fissata per la discussione della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (con conseguente non luogo a provvedere su detta istanza di sospensiva);
c) che tuttavia, dopo tale cognizione, parte appellante non ha inteso rinnovare immediatamente il procedimento notificatorio dell'appello, ma ha ritenuto di depositare -e solo in data 24.12.2015- un "Ricorso con istanza" con cui, deducendo la regolarità della prima notifica dell'atto di appello, richiedeva alla Corte la fissazione di nuova udienza ex art. 351 c.p.c. e, solo in subordine, faceva istanza per essere autorizzata alla ri-notifica
7 dell'appello;
d) che parte appellante non ha ritenuto di procedere motu proprio alla rinnovazione della notificazione dell'atto di appello neppure quando la Corte ha, poi, formalmente demandato la decisione sul suddetto "ricorso con istanza" alla già fissata prima udienza del 26.1.2016, data certamente ricadente a termine lungo per impugnare già spirato.
La Corte di appello riteneva che la condotta processuale dell'appellante era contraria ai principi espressi dalla Suprema Corte che hanno sancito che nell'ipotesi in cui la richiesta notifica non vada a buon fine, appreso l'esito negativo (nel caso di specie il 17.11.2015) la parte debba attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e debba svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Nel caso di specie il ricorso con istanza, presentato il 24.12.2015, e la rinotifica avvenuta il1°.2.2016, rispetto alla concessa autorizzazione avvenuta il 26.1.2016, sono intervenute a termine già scaduto il 18.1.2016.
8. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi con i quali Parte_3
reputava tempestivo l'appello spiegato tenuto conto, da un lato, che il primo difensore dei non era mai stato formalmente revocato ed, inoltre, che l'autorizzazione data Per_1
dalla corte di appello di Milano, pur fuori termini, aveva sanato ex tunc la prima notifica del ricorso in termini.
9. e hanno proposto contro ricorso. Controparte_1 Parte_2
10. Le censure erano ritenute fondate dalla Corte di Cassazione che con ordinanza del 7-9 luglio 2023 n. 24234 così statuiva: “Nel caso di specie il ricorrente aveva tempestivamente richiesto la rinnovazione della notifica che la Corte di Appello aveva disposto così sanando ex tunc la nullità iniziale. La successiva revoca implicita del provvedimento endoprocessuale, contenuta nella sentenza d'inammissibilità è illegittima, dal momento che la giurisprudenza posta a base di essa, fondata sulla necessità della diligente riattivazione del processo notificatorio ad opera della parte, trova applicazione nell'ipotesi di notifica non andata a buon fine, ancorché per causa non imputabile al notificante, solo quando si riscontri un'inerzia colpevole protrattasi per un tempo che le S.U. (14594 del
8 2016) hanno quantificato quanto meno nella metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circo stanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nella fattispecie posta a base della decisione, così come in quella che ha dato luogo ad analoga pronuncia delle S.U. (13394 del 2022) la ripresa dell'iniziativa notificatoria era stata attivata solo al limitare della scadenza annuale. Al contrario nella fattispecie dedotta nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto tempestivamente la rinnovazione della CP_4
notificazione, così esercitando una facoltà processuale prevista dalla legge ed ha provveduto all'adempimento dell'ordine del giudice nei termini assegnati. L'errore della Corte
d'appello è consistito, oltre che nell'inosservanza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, anche nell'aver rilevato la tardività alla luce di termini e scansioni temporali da essa stessa disposti.
In conclusione, la richiesta di rinnovo (tempestiva, secondo i parametri temporali S.U.) può essere qualificata come un atto d'impulso, realizzato nelle forme consentite dal codice di procedura civile (art.
291 c.p.c.). Il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina
l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3,
c.p.c. (Cass., n. 8835/2023). Per quanto esposto, la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopra menzionati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
11. Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. notificato in data
20.11.2023, chiamava in giudizio la Sig.ra Parte_1 CP_1
il Sig. e la Sig.ra avanti alla Corte
[...] Controparte_2 Controparte_3
d'Appello di Milano per la riassunzione della causa rinviata dalla Suprema Corte di
Cassazione giusta ordinanza depositata in data 09.08.2023 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, per le ragioni esposte nell'atto di appello, in riforma della sentenza di primo grado avanti il Tribunale di
Milano, Sez. VI, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Monte, n.7376/2015
(r.G.N.76085/2020) depositata il 16.06.2015 (cfr.doc.2 appello):
- Rigettare tutte le domanda avanzate dagli Appellati in primo grado ed accolte dalla Sentenza di Primo
9 Grado impugnata con condanna degli stessi alla restituzione, nella misura che verrà accertata, in favore della di quanto ad essi pagato;
CP_4
- In subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'Appello, che gli Appellati non hanno comunque diritto a vedersi pagato dalla l'importo di €.26.120,41 o il diverso importo che verrà CP_4
accertato dall'Ill.ma Corte d'Appello, con condanna degli stessi alla restituzione in favore della di CP_4
quanto dalla medesima pagato in eccesso agli Appellati, nella misura che verrà accertata dall'Ill.ma
Corte d'Appello; comunque emettere ogni pronuncia anche di diminuzione delle somme riconosciute ai sig.ri dalla sentenza impugnata;
Per_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
12. Si costituivano i convenuti in riassunzione chiedendo il rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano sopra indicata come segue:
“-Rigettare l'appello proposto da in quanto manifestamente infondato Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti;
1
In ogni caso
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'impugnativa proposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
14. Va premesso che la pronuncia della Corte di cassazione definisce i confini del presente giudizio di rinvio, il quale verte ora:
- sulla ammissibilità o meno della domanda di risoluzione degli acquisti delle obbligazioni in ragione del fatto che dette obbligazioni sono state oggetto di vendita (fin dal 2015);
- ai fini della domanda di risoluzione, se ammissibile, sull'accertamento delle violazioni degli obblighi informativi posti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob a carico della
10 con riferimento alle operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina;
nonché del CP_4
nesso di causalità tra l'eventuale violazione e il danno subito e gli obblighi restitutori (in caso di pronuncia di risoluzione).
15. Invero, la questione preliminare della tempestività della notifica dell'appello è da risolvere in senso affermativo all'esito dell'ordinanza cit. della Suprema Corte: la notifica dell'atto di appello in data 10.9.2015 presso lo studio dell'avv. Riccardo Rebuffi di Milano, domicilio eletto dai sigg.ri nell'atto di citazione di primo grado, poi Per_1
variato nel corso di quel giudizio con nuovo domicilio presso l'avv. Andrea Rossignoli, è sanata dalla notifica effettuata nel termine assegnato dalla Corte di appello di Milano. La rinotifica, invero, è avvenuta il 1°.2.2016, rispetto alla concessa autorizzazione avvenuta il 26.1.2016.
16. Sul primo e terzo motivo di appello: sulla ammissibilità della domanda di risoluzione nonostante l'adesione all'Offerta Pubblica di Scambio (O.P.S.).
Le doglienze sono fondate nei termini di seguito descritti.
Tali motivi ineriscono l'adesione all'offerta pubblica di scambio da parte dei il 17 Per_1
maggio 2010 e la vendita il 30.01.2015 delle nuove obbligazioni ottenute. Questi motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi e sono fondati per le ragioni di seguito espresse.
17. Si osserva che, preliminarmente, parte convenuta in riassunzione rimarca l'inammissibilità delle produzioni in primo grado afferenti l'O.P.S.; sul punto, la CP_4
rimarca che gli estratti conto da cui risulta l'adesione sono del 15.3.2015 cioè successivi alla scadenza del termine per depositare documenti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. spirati il
1.12.2011: quindi, la produzione, in tesi, sarebbe tempestiva in quanto è stata effettuata al primo atto immediatamente successivo (vale a dire con la comparsa conclusionale).
Osserva la Corte che la documentazione in questione è pienamente utilizzabile: basti rilevare che trattasi di documentazione sopravvenuta rispetto al termine di deposito delle
11 memorie di cui all'art. 183 c.p.c. (la terza memoria è stata depositata il 19 dicembre 2011 dalla in primo grado). CP_4
18. Passando all'esame del merito del primo motivo di appello, giova rilevare che la
Suprema Corte “ha già enunciato (vedi Cass. n. 13994 del 31/05/2018) il principio di diritto secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 in parte motiva).
Osserva, dunque, la Corte, non avendo motivo di discostarsi da tale pronuncia, che laddove sia accertata l'avvenuta violazione degli obblighi informativi da parte della Banca appellante (V. infra), non si potrà prescindere dal considerare fondato quanto rilevato da secondo cui “gli Appellati non hanno comunque diritto a vedersi pagato dalla Banca l'importo di € 26.120,41” cioè il corrispettivo della vendita titoli ricevuti in virtù dell'adesione all'O.P.S. in ragione della novazione del rapporto preesistente.
Invero, la sentenza impugnata ha condannato la a pagare ai sig.ri e CP_4 Persona_1
la somma complessiva di € 51.614,26 oltre gli interessi legali dal Controparte_1
24.11.2010 al saldo in virtù della risoluzione degli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e
13.12.2000, aventi ad oggetto obbligazioni Argentina 10% 2007, con cui gli appellati avevano investito la somma complessiva di € 51.614,26. I sig.ri prima del Per_1
giudizio di primo grado, hanno tuttavia aderito alla nuova offerta di scambio (O.P.S.) della Repubblica Argentina, vendendo di poi le obbligazioni il 30/01/2010 (cfr. doc. 4 primo grado;
), ricevendo, in cambio, diverse obbligazioni della Repubblica CP_4
Argentina (“Discount”), che all'epoca avevano un controvalore di € 21.361,76. (cfr. doc.17 primo grado). Le obbligazioni ricevute in cambio dai sig.ri sono CP_4 Per_1
state da questi poi vendute2 il 30/01/2015, dopo che la causa veniva trattenuta in decisione in prime cure, con l'incasso del complessivo importo di € 21.361,76 (doc. 5 e 2 Nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr. pagg. da 12 a 16), la sig.ra CP_1
e gli eredi del sig. non contestano l'incasso del suddetto importo di € 26.120,41.
[...] Persona_1
12 6 Banca primo grado).
19. Sul secondo motivo di appello: sulla violazione degli obblighi informativi da parte della e sull'adeguatezza dell'operazione di acquisto delle CP_4
obbligazioni per cui è causa.
Analoga questione è già stata affrontata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 900/2022, pubblicata il 17 marzo 20223, che ha svolto la seguente ricognizione della normativa di settore rilevante nel presente giudizio: “In primo luogo, va osservato che l'art.
28, comma 2, Reg. Consob 11522/1998 – sotto la cui vigenza hanno avuto luogo le transazioni di cui trattasi prescrive che «che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento». Da ciò la giurisprudenza della Suprema Corte ha tratto la convinzione che l'intermediario, dovendo offrire un'informazione veritiera in modo da consentire
l'assunzione di scelte consapevoli da parte dell'investitore, è tenuto a offrire a costui un'informazione dettagliata, tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, ma anche alle caratteristiche del prodotto verso cui si indirizza l'investimento (Cass., Sez. I, 28/02/2018, n. 4727;
Cass., Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111; Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905).
Per altro verso, a tenore dell'art. 29 Reg. Consob, «1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati».
In breve, gli obblighi d'informazione posti a carico dell'intermediario impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale. Infatti, non vi può essere un investimento consapevole se non vi sia stata un'informazione sufficiente, rivelandosi ininfluente sul piano della stretta cogenza degli obblighi informativi la considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore, dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario deve fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto (v. da ultimo, Cass. civ. sez. I, 13.01.2021, n. 365; sez. I, 19.11.2020, n. 10112). In altri termini, il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti a reperire.
Diversamente, sotto il profilo dell'adeguatezza (suitability), l'intermediario deve astenersi dal compimento dell'operazione tutte le volte che, tenuto conto dei profili soggettivi del singolo investitore, questa si appalesi oggettivamente inadeguata, avendo cura di avvertirlo. In particolare, egli ha
l'obbligo di valutare l'adeguatezza in relazione all'obiettivo di investimento dei clienti, nonché alla relativa capacità economica e finanziaria di sopportare i rischi connessi: si tratta di un giudizio multivariato, derivante dal confronto di più variabili riferite sia al soggetto che all'oggetto dell'investimento. Segnatamente, l'intermediario è tenuto a considerare il tipo di ordine e di strumento, la frequenza dell'operazione in relazione al tempo recente, prossimo o passato e il valore economico della stessa, da confrontarsi con il complesso patrimonio investito e le caratteristiche economico-finanziarie del cliente.”.
20. Orbene, venendo al caso di specie, osserva la Corte come, da un lato, i predetti obblighi informativi siano stati disattesi e, dall'altro lato, che l'operazione non doveva, né poteva, ritenersi adeguata.
20.1 Con riguardo al primo profilo, non risulta prova alcuna che la abbia assolto CP_4
all'onere di informare i della circostanza che le obbligazioni Argentina erano da Per_1
annoverare fra titoli aventi natura speculativa. La Corte osserva che la non ha CP_4
fornito ai clienti il benché minimo dettaglio informativo sui titoli proposti, omettendo qualsiasi notizia sulla natura e sulle implicazioni che caratterizzavano le obbligazioni argentine, ivi comprese quelle attinenti al rischio, seppur non attuale, di "default" dell'emittente. Come detto, infatti, costituisce necessità indefettibile e non altrimenti surrogabile quella di fornire al cliente una descrizione del prodotto oggetto dell'investimento, senza cioè che tale adempimento possa essere oggetto di scelta
14 discrezionale dell'operatore in dipendenza del profilo soggettivo dell'investitore o dell'assortimento del relativo portafoglio. Orbene, dall'istruttoria svolta (V. verbale di udienza del 23 novembre 2012), né il direttore della filiale, né gli altri dipendenti (in specie, il cassiere) hanno ricordato di aver fornito tali informazioni ai Per_1
In conclusione, osserva la Corte che, ai fini della responsabilità della è dirimente il CP_4
rilevato difetto informativo ove si consideri che “in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022).
20.2 In ogni caso, con riguardo al secondo profilo, l'operazione deve ritenersi anche inadeguata e appare violato l'obbligo di astensione da parte della Banca.
Come già chiarito da questa Corte (cfr. sent. n. 9007/2022 cit.), “stando alle agenzie più accreditate, il rating del titolo argentino era ancora stimato BB, ossia un livello speculativo medio, considerando che le incertezze dell'investimento erano principalmente correlate ad una obbiettiva indisponibilità di informazioni sulla futura affidabilità del debitore, nonché alla difficoltà di poter liquidare il titolo anche in conseguenza di provvedimenti restrittivi emanati dalla autorità del Paese emittente, senza che alcuno contemplasse l'ipotesi che, nel volgere di pochi mesi, si potesse verificare - come di fatto si è verificato - il default della Repubblica Argentina.”
Tanto premesso, si osserva che se, come descritto, la non poteva considerarsi CP_4
esonerata dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'art. 28 cit., doveva altresì valutare l'esperienza finanziaria modesta dei di bassa scolarizzazione (licenza Per_1
elementare), la significativa consistenza patrimoniale dell'investimento che coinvolgeva quasi tutti i loro risparmi (totale di euro 53.687,01: fondi di investimenti venduti dai
15 per investire nelle obbligazioni argentine4) e, soprattutto, gli obiettivi di Per_1
investimento dei Per_1
Le due operazioni, inoltre, appaiono inadeguate anche sotto il profilo della frequenza essendo solo ad un mese di distanza l'una dall'altra.
21. Quanto al nesso causale, si osserva che “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione e di inadeguatezza dell'operazione, consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore; presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.
Ora, vertendosi in tema di causalità omissiva, il nesso eziologico deve essere scrutinato attraverso un giudizio controfattuale di tipo probabilistico, condotto sul modello della prognosi postuma;
giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza della informazione omessa, dimostrando che, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito, o meno, dall'investimento. Tale giudizio, per sua natura, non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva.
Con riferimento alla prova contraria si è precisato che essa non possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore. Mette conto riferire che, in un caso analogo, è valsa ad escludere il nesso la circostanza che in altra successiva occasione, l'investitore, debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso (cfr. Cass., Sez. I,
17/04/2020, n.7905).
Orbene, la Corte ritiene che, nel caso in esame, la non sia riuscita a vincere la CP_4
presunzione di causalità: non ha offerto alcuna prova sul punto.
22. Sul quarto motivo di appello: sulle cedole percepite dagli appellati. 4 Gli odierni appellati, infatti, hanno allegato in primo grado come le obbligazioni oggetto di causa rappresentavano l'investimento di tutti i loro risparmi, come attestato dagli estratti conto prodotti dalla convenuta, da cui si evince che dopo gli acquisti i OR avevano solo la disponibilità sul conto Per_1 di circa €.27.900,00 e successivamente di €.15.900,00 (docc.11 e 12 primo grado). Ciò comprova Per_1 che gli investimenti dell'importo complessivo di quasi €.52.000,00 alla data del novembre / dicembre
2000 rappresentavano la parte maggiore del patrimonio degli attori.)
16 Questo motivo inerisce la domanda della di riduzione della somma dovuta, in CP_4
considerazione di quanto gli attori hanno percepito prima del giudizio per cedole pari ad
€.4.458,97: il Tribunale l'ha respinta, in quanto, come osservato dal Giudice di prime cure si tratta di frutti dell'investimento che i clienti hanno ricevuto in buona fede ex art. 2033 c.c..
Il motivo è fondato.
Va premesso che “il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta
l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.” (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018).
Parte appellante non ha contestato di aver percepito il suddetto importo che andrà, dunque, espunto dalla somma dovuta dalla in conseguenza della risoluzione del CP_4
rapporto contrattuale.
23. In conclusione, alla luce dei suesposti approdi motivazionali, s'impone di accogliere parzialmente il gravame, condannando la al pagamento anziché dell'importo di CP_4
euro 51.614,26 (investimento effettuato) della minor somma di euro 21.034,88 (oltre intressi come determinati in prime cure); in dettaglio, dalla somma pari ad euro 51.614,26
è detratto l'importo di euro 26.120,41 (il corrispettivo della vendita titoli ricevuti in virtù dell'adesione all'O.P.S., motivo primo e terzo motivo di appello) ed ulteriormente l'importo di euro 4.458,97(cedole incassate, motivo quarto di appello).
24. Va, infine, ordinata la restituzione da parte della parte appellata CP_1
e di
[...] Controparte_2 Controparte_3
17 quanto loro versato5 in misura eccedente l'importo di euro 21.034,88 (oltre interessi) da in esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Parte_1
Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018.
25. Con riferimento alle spese processuali, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa dalla Corte di
Cassazione anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite (tra le tante, cfr. Cass. 12/09/2014, n. 19345; Cass.
17/06/2010, n. 14619; Cass. 17.01.2008, n. 863). L'orientamento della Suprema Corte si fonda sulla regola secondo cui, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio,
l'esito vittorioso o la soccombenza devono essere stabiliti in base ad un criterio unitario e globale, piuttosto che in relazione ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato parziale.
Orbene, tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata le spese di lite, sono compensate nella misura di ½, mentre la restante metà -liquidata secondo i valori medi dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta nei gradi di appello- deve essere rifusa dall'appellante alla parte appellata nella misura indicata in dispositivo per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018, condanna l'appellante a pagare alla parte Parte_1
appellata e Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 21.034,88, oltre interessi come determinati nella Controparte_3
sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018;
Part 5 Non è documentato ma non è contestato che abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018.
18 dispone la restituzione di quanto versato dall'appellante Parte_1
ala parte appellata Controparte_1 Controparte_2
e in esecuzione della sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_3
Milano Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018, oltre interessi nella misura legale dalla data del versamento al saldo;
dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese di lite fra l'appellante
[...]
e parte appellata Parte_1 Controparte_1 [...]
e e condanna l'appellante Controparte_2 Controparte_3 [...]
alla rifusione del restante 1/2 a favore di parte appellata Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
liquidato in euro 2.417,50 per il primo grado di giudizio, euro 2.904,50 per il giudizio di appello definito con sentenza n. 4142/2918 della Corte di appello di Milano, euro
1.541,00 per il giudizio di legittimità, euro 1.983,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre spese generali e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Milano n. 4142/2018 pubblicata il 18 settembre 2018.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere est.
ANNA FERRARI
Il Presidente
GIUSEPPE ONDEI
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 80.000,00 formulata in primo grado e su cui il Tribunale non si è pronunciato, non è stata reiterata in grado di appello. 3 Pres. rel. est. Ondei.
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