Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga tale dichiarazione inadeguata e il risarcimento, operato dall'imputato, comunque insufficiente. (Nella specie, relativa al delitto di estorsione della somma di Euro 300 in danno di un minore, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito aveva negato l'attenuante ponendo in dubbio l'integralità del risarcimento, senza espletare alcun accertamento al riguardo e nonostante la dichiarazione della madre della persona offesa circa l'avvenuto risarcimento anche del danno non patrimoniale, attraverso la ricezione della somma complessiva di Euro 1.500).
Commentario • 1
- 1. Danno risarcito, decide il giudice non la vittima (Cass.33795/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2024
Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2015, n. 25264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25264 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/05/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 642
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 30155/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 31/01/2013 della Corte di Appello di Brescia;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. IURLARO Michelangelo, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore l'imputato IO RA ricorre per cassazione contro l'indicata decisione della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio ordinario, lo ha riconosciuto colpevole:
a) del reato di concorso (con NI IS separatamente giudicato) in estorsione continuata in pregiudizio del minore ON CO, costretto a consegnare -sotto la minaccia di attentati alla sua incolumità (consistita in un caso anche nel mostrargli di essere in possesso di una pistola)- la somma di Euro 300 quale preteso credito vantato dall'IO per cessioni di hashish a un giovane amico di ON, resosi irreperibile;
b) del reato di illecita cessione continuata di quantitativi di hashish al predetto ON e al suo non identificato amico. Fatti criminosi, commessi a Brembate nel novembre 2009 e considerati avvinti da continuazione, per i quali l'IO è stato condannato, concessegli le attenuanti generiche e l'allora attenuante -quanto alle cessioni di stupefacente- del fatto lieve ex art. 73, comma 5 L.S. (stimata prevalente sulla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, L.S.), alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 7.500 di multa.
La Corte di Appello, da un lato, ha ritenuto infondate le professioni di innocenza dell'imputato (avrebbe ceduto alle insistenti pretese di "rientro" del suo creditore NI, girandogli il credito vantato nei confronti del giovane ON per consumazioni non pagate effettuate nel bar da lui gestito), in quanto smentite dalla verificata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ON, riscontrate dalle omologhe dichiarazioni testimoniali del genitore del ragazzo e dal servizio di intervento mirato predisposto dai carabinieri di Brembate, che il 5.11.2009 hanno proceduto all'arresto in flagranza dell'IO e del NI (all'atto della predisposta consegna dei 300 euro), nonché dal rinvenimento in casa del NI di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso in tutto compatibile con quella descritta dal minore come mostratagli per minacciarlo dal NI. Da un altro lato i giudici del gravame hanno ritenuto adeguata la pena inflitta all'IO, ribadendo l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno invocata dalla difesa dell'imputato (dichiarazione liberatoria, prodotta in apertura del dibattimento di primo grado, della madre del ON, attestante la ricezione da parte dell'IO della somma di Euro 1.500). Non mancando di rilevare, altresì, come la pena inflitta all'IO debba considerarsi illegale per difetto, atteso che la stessa avrebbe dovuto necessariamente essere superiore. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, integrare il reato più grave ex art. 81 c.p., comma 2, la condotta di cessione di stupefacente ex art. 73 L.S., ma ha erroneamente individuato una pena base detentiva pari a quattro anni di reclusione, inferiore al minimo edittale del reato satellite di estorsione (cinque anni di reclusione).
2. Con il ricorso sono formulate le censure di seguito sintetizzate.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 43 e 629 c.p. e carenza e illogicità manifesta della motivazione.
Indiscussa la condotta intimidatoria attuata dal NI nei confronti del ON, la Corte territoriale non ha adeguatamente approfondito la sussistenza nel contegno del ricorrente dell'elemento soggettivo della contestata estorsione concorsuale. Non si è tenuto conto ne' delle dichiarazioni del ON, che ha riferito di non essere stato intimorito dall'imputato, venendo colto da paura soltanto in occasione dell'incontro dell'1.11.2009 nel quale NI gli mostra di avere una pistola. In detta circostanza l'IO non si è avveduto del repentino gesto con cui, abbassando la cerniera del suo giubbotto, NI ha fatto scorgere al giovane la pistola senza estrarla dalla cintola dei pantaloni. Incongruamente la Corte di Appello non si è pronunciata sulla richiesta di esame del testimone di difesa RU CH, altro debitore dell'IO che aveva ceduto il suo credito al NI, dal quale il detto RU è stato minacciato e malmenato.
2.2. Violazione dell'art. 62 c.p., n.
6. I giudici di appello, condividendo l'assunto del Tribunale, hanno negato all'imputato l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio sul laconico presupposto della condivisione degli arresti giurisprudenziali di legittimità richiamati dalla prima decisione (insufficienza della dichiarazione della persona offesa di essere stata interamente risarcita, essendo rimesso al giudice di merito l'apprezzamento della integralità o meno del risarcimento).
2.3. Violazione dell'art. 133 c.p. in punto di eccessiva onerosità della pena.
La pena inflitta al prevenuto si rivela sproporzionata rispetto alla concreta e non eccessiva gravita dei due reati contestatigli. E, a fronte della distonia rilevata dalla Corte di Appello tra la pena definita dal Tribunale per il ritenuto più grave reato ex art. 73 L.S. rispetto al concorrente reato di estorsione, non può non rilevarsi che la pena pecuniaria irrogata all'IO risulta ben quattro volte superiore al massimo della pena edittale pecuniaria prevista per il reato di cui all'art. 629 c.p.. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IO RA merita accoglimento limitatamente al trattamento punitivo nei termini appresso chiariti.
3.1. Il primo motivo di impugnazione, concernente il merito della regiudicanda relativa all'ascritto reato di estorsione in concorso (nessun rilievo è formulato in ordine alla contestazione di cui all'art. 73 L.S.) è affetto da evidente infondatezza. Lo stesso motivo, infatti, si articola in profili censori non soltanto ripetitivi di spunti critici tutti -come precisa in limine l'impugnata sentenza di appello- già oggetto di puntuale esame e risoluzione da parte del giudice di primo grado, ma finalizzati ad una rivalutazione di segno meramente fattuale delle fonti di prova estranea al giudizio di legittimità. L'analisi ricostruttiva dei semplici eventi che sostanziano la vicenda estorsiva attuata in danno del minorenne ON, quale sviluppata dalle due conformi decisioni di merito e in particolare da quella di appello, si mostra logica e lineare, immune da incompletezze o aporie.
In proposito è sufficiente osservare che la sentenza impugnata, per un verso, ha congruamente sottolineato come l'IO abbia accompagnato il NI ad esigere imperativamente il preteso credito vantato nei confronti del ON (credito pacificamente non esigibile dalla giovane persona offesa, dovendo ascriversi al mancato pagamento di cessioni di hashish ricevute da altro non identificato giovane) e sia stato senz'altro presente all'episodio in cui è stata esibita la pistola al giovane. Per altro verso altrettanto congruamente la Corte territoriale ha disatteso, nella parte in cui ha fatto rinvio all'analisi degli accadimenti svolta dal Tribunale, l'istanza di esame (ex art. 603 c.p.p., comma 1) del teste RU CH. Istanza formulata nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p. subito dopo l'esame dell'imputato IO e diretta a dimostrare lo stato di asserita intimidazione dello stesso IO da parte del coimputato NI. Evenienza che, quand'anche -in tesi- veritiera, non varrebbe certo a scriminare sotto il profilo soggettivo il concorso criminoso del ricorrente nei fatti estorsivi commessi nei confronti del ON.
3.2. Senz'altro lacunosa, come si deduce con il ricorso, si mostra - invece- la decisione impugnata nella parte in cui con stringata e pressoché apparente motivazione ha ritenuto di non poter riconoscere all'imputato la circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio (art. 62 c.p., n. 6), ponendone in dubbio l'integralità. Ciò benché prima dell'apertura del dibattimento davanti al Tribunale la difesa dell'IO abbia prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla madre del minore ON, che riferisce di aver ricevuto da IO la somma di Euro 1.500 e di considerarla esaustivamente risarcitoria del patito danno (pari sul piano patrimoniale ad Euro 300), senza alcuna ulteriore pretesa. La Corte di Appello si è limitata a rinviare alle massime di due risalenti decisioni di legittimità sbrigativamente richiamate (in "nota") dalla sentenza del Tribunale: Sez. 4^, n. 11149 del 2.7.1990, Puggioni, Rv. 185065; Sez. 2^, n. 7988 del 22.4.1992, Pitotti, Rv. 191282. Le due decisioni affermano che l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6, non può essere desunta dalla sola affermazione delle parti offese di essere state soddisfatte dei danni patiti. Ma entrambe le stesse decisioni chiariscono (come si desume dalle stesse massime) che è compito del giudice di merito verificare la congruenza e integralità dell'addotto risarcimento attraverso una valutazione di fatto, che -se motivata e logica- diviene insindacabile in cassazione.
Nel caso in esame nessun genere di pur doveroso controllo, nonostante la già indicata integralità del ristoro patrimoniale addotta dalla dichiarazione della persona offesa, è stato compiuto dai giudici di appello bresciani (e in verità, già in precedenza, dal giudice di primo grado). Se -dunque- è vero che la dichiarazione liberatoria della persona offesa, soprattutto se generica sul quantum del risarcimento (ma nel caso in esame, sotto questo profilo, la dichiarazione della madre del ON non è certo generica), non fornisce, di per sè sola, la prova di una riparazione del danno ante iudicium effettiva, integrale e volontaria, è dato altrettanto vero e ineludibile che -quando, come nel caso di specie, una valutazione di congruità del risarcimento sia espressa dalla persona offesa- il giudice di merito è tenuto ad una specifica enunciazione delle ragioni per le quali ritenga insufficiente la valutazione della persona offesa e inidoneo il risarcimento (cfr.: Sez. 5^, n. 26388 del 20.3.2013, Benzoni, Rv. 256322; Sez. 2^, n. 9143 del 24.1.2013, Corsini, Rv. 254880).
La Corte di Appello ha apoditticamente negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, astenendosi da ogni genere di verifica e da qualsiasi pur sintetica esposizione delle ragioni ritenute ostative al riconoscimento dell'attenuante. Di tal che tale palese vuoto della motivazione della sentenza in parte qua non potrà che essere colmato attraverso un nuovo giudizio sul punto da parte di altra sezione della stessa Corte di Appello di Brescia.
3.3. Le notazioni effettuate in punto di congruità della pena dal.'impugnata sentenza d. appello (tema della regiudicanda motivato e in quanto tale non censurabile in questa se e), ne,,a parte in cui rimarca che il Tribune è incorso in errore a beneficio dell'imputato nel determinare la pena (errore non emendabile in difetto di impugnazione de. pubblico ministero), avendo assunto a calcolo della pena detentiva base ex art. 81 c.p., comma 2, una pena (per il reato di cui all'art. 73 LS.) inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite di estorsione (v, Sez. U, n. 25039 de. 28.2.2013, Ciabotti, Rv. 255348-Sez. 3^, n. 6828/15 del 17.12.2014, Seck, Rv. 262528), non esime questa Corte d'illegittimità dal rilevare come, per effetto dello ius superveniens e del mutato quadro normativo della disciplina penale delle sostanze stupefacenti, il reato da considerare più grave (in astratto, secondo quanto ribadito da Sez. U, n. 25939 del 28.2.2013 Ciabotti Rv. 255347) è oggi quello di estorsione e non più quello previsto dall'art. 73, comma 5 L.S. ritenuto dai giudici di merito e attualmente divenuto autonoma ipotesi di reato (non più circostanza attenuante ad effetto speciale) a seguito delle novelle normative introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10) e dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, (di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36) Ipotesi di reato "Leve" punita con pena detentiva (quale che sia la tipologia della droga oggetto del reato) da sei mesi a quattro anni di reclusione oltre alla multa.
Ne consegue allora che, ferma l'impossibilità di individuare una pena base superiore a quella di quattro anni di reclusione già stabilita dai giudici di merito, nel giudizio di rinvio ai sensi degli artt. 623 e 624 c.p.p., la Corte di Appello si farà carico anche, ove ritenga di dover modificare il melius il trattamento punitivo applicato al ricorrente, di riconsiderare nel suo insieme il tema della sanzione alla luce delle indicate novelle normative e dei principi di diritto fissati dalle richiamate decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015