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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 13541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13541 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RP IU MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concedibilità dell’indulto parziale fino al raggiungimento della somma di euro 10.000 di pena pecuniaria. RITENUTO IN FATTO 1. IU IO CI è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 263 in data 29/06/2005, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, convertita la pena detentiva nella multa di euro 54.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 349 cod. pen., 20, lett. b), legge n. 47 del 1985, 9, 10, 17, 18 e 20 legge n. 64 del 1974 commessi dall’ottobre 2001 e in epoca prossima al 28/10/2002; sentenza confermata dalla Corte d’appello di Messina con sentenza n. 670 in data 24/06/2009, dep. il 11/12/2012, che condannava l’appellante CI alle ulteriori spese processuali, e divenuta irrevocabile il 21/6/2013, in esito all’ordinanza della Sez. 7 di questa Corte n. 38277 del 21/06/2013, dep. il 17/09/2013, che ha dichiarato il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza inammissibile e condannato il ricorrente alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15/10/2025, resa nell’ambito del proc. n. 76/2024 SIGE, ha rigettato tutte le richieste formulate nell’interesse di CI che, tramite difensore di fiducia, con istanza avanzata ex art. 672 cod. proc. pen. in data 12/07/2024 e successive integrazioni, aveva chiesto: - in via principale, il ripristino della pena detentiva per come applicata anteriormente alla conversione in pena pecuniaria, con conseguente applicabilità dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006; - in subordine, l’ammissione del prevenuto ad un piano di pagamento rateale della citata pena pecuniaria, in misura massima consentita della residuale pena pecuniaria;
- in ulteriore subordine, la sospensione cautelativa dell’esecutività della sanzione pecuniaria per come oggetto di intimazione di pagamento notificatagli dall'Ader di Messina in data 13/10/2023, avente n. 295 2018 000844034 37 000 per l’importo di euro 57.637,49, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13541 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 26/02/2026 comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, inerente la succitata conversione di pena, le spese di giustizia e la condanna alla Cassa delle ammende;
- in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 legge n. 241 del 2006. 3. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di IU IO CI articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, quanto al rigetto della domanda di applicazione integrale dell’indulto, violazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 1 legge n. 241 del 2006 e per la sostanziale mancanza di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto integralmente dichiarare estinta la pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa inflitta, ante conversione, al ricorrente con la sentenza n. 363/2005 ed in ogni caso avrebbe dovuto adeguatamente motivare il rigetto dell’istanza, indicando le ragioni di siffatta mancata applicazione, mentre alcuna argomentazione è dato leggere nell’ordinanza impugnata. Si fa rilevare, altresì, che il ricorrente in sede di istanza introduttiva ha inteso rinunciare all’applicazione della conversione della pena pecuniaria, rinunzia alla quale si chiede alla Cassazione, qualora ammissibile nella forma e nel contenuto, di prenderne atto ai fini dell’accoglimento del ricorso.
2.2. Con il secondo motivo, quanto al rigetto della domanda subordinata di applicazione parziale dell’indulto, si deducono violazione di legge in relazione all’art. 1 legge n. 241 del 2006 e mancanza di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. Posto che l’indulto, a mente dell’art. 174 cod. pen., condona in tutto o in parte la pena inflitta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare l’indulto quantomeno in modo parziale fino alla concorrenza della somma di euro 10.000, e, per l’effetto, dichiarare (parzialmente) estinta la pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge, ancorché inferiore rispetto a quella complessivamente inflitta all’esito della conversione.
2.3. Il difensore “per mero scrupolo difensivo e nella misura in cui possano essere ritenute accoglibili” in sede di legittimità, ha infine reiterato “le ulteriori istanze formulate in sede di proposizione dell’incidente di esecuzione di cui trattasi da intendersi qui riproposte e integralmente trascritte, anch’esse rigettate senza alcuna specifica motivazione, in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.” ed ha chiesto che questa Corte “voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 241 del 2006” e, in ogni caso, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto le domande svolte dal medesimo CI, con i conseguenti provvedimenti.
3. Il Sostituto Procuratore generale in sede, Marco Dall’Olio, con requisitoria scritta del 9/02/2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concedibilità dell’indulto fino al raggiungimento della somma di euro 10.000. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, con riferimento al secondo motivo, mentre per il resto va rigettato per infondatezza.
1. Ai fatti per cui è intervenuta condanna irrevocabile a carico del ricorrente è applicabile, ratione temporis, l’indulto concesso con l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 2006 («1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), trattandosi di reati commessi, come 2 risulta dal casellario giudiziale in atti, in data compresa tra l’ottobre 2001 e il 28/10/2002, e non rientrando essi tra quelli espressamente tipologicamente esclusi dall’art. 1, comma 2, della stessa legge n. 241. 1.1. L’ordinanza impugnata è viziata per erronea applicazione della legge penale sostanziale, nella parte in cui – come dedotto nel secondo motivo (subordinato) di ricorso, da ritenersi fondato, con riferimento al vizio, assorbente, di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – non ha considerato che, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 2006 («1.È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), l’indulto sulla pena pecuniaria applicata al ricorrente (determinata anche dalla conversione di quella detentiva) poteva essere concesso al condannato fino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 di pena pecuniaria, quale “componente” della pena complessiva della multa di euro 54.000. Entro tale limite massimo di legge il giudice dell’esecuzione - a meno che non avesse rilevato la pregressa fruizione (per intero) dell’indulto, per la stessa tipologia di pena pecuniaria, da parte dello stesso condannato, ovvero non avesse rilevato ex actis la sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 (commissione, entro i cinque anni successivi dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni) - avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’istanza (subordinata) di applicazione parziale dell’indulto quanto alla pena pecuniaria e, sussistendone i presupposti, accoglierla entro i limiti di euro 10.0000; conseguentemente, avrebbe dovuto ricalcolare la pena pecuniaria residua non condonabile (cfr. già Sez. 3, n. 36609 del 23/09/2007, P.M. in proc. Ropelato, in motiv., su cui v. postea). È pertanto conseguentemente viziata la motivazione in parte qua dell’ordinanza impugnata (“Che dunque avuto riguardo ai limiti edittali specificamente previsti dalla L. 241/2006 non è possibile concedere l’indulto richiesto, applicabile ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con pena detentiva non superiore a 3 anni e pena pecuniaria non superiore a 10.000 euro”: pag. 2 ord. imp.) nella misura in cui ha considerato, illegittimamente, la totalità della pena pecuniaria ostativa all’applicazione (quantomeno) parziale dell’indulto, in spregio a quanto dispone l’art. 174 cod. pen. secondo cui l’indulto condona in tutto «o in parte»la pena inflitta.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è, invece, destituito di fondamento perché, allorquando la pena detentiva viene legittimamente sostituita o convertita nella corrispondente pena pecuniaria dal giudice della cognizione - come è avvenuto nella specie con la sentenza di primo grado emessa il 29 giugno 2005 (provvedimento confermato sul punto dalla sentenza di appello depositata l’11 dicembre 2012) – in sede esecutiva non è possibile “rinunciare” alla conversione al solo fine di far rivivere la pena detentiva e così beneficiare dell’indulto, pena una illegittima – e non consentita – manipolazione del titolo esecutivo per interessi sopravvenuti del condannato (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 45900 del 12/09/2024, V., non mass., secondo cui l’incidente di esecuzione non può avere a oggetto questioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato e neppure la misura della pena irrogata). Ove la pena detentiva sia stata sostituita dal giudice della cognizione, la pena originaria, infatti, cessa di esistere ai fini del titolo esecutivo: il titolo diventa la pena pecuniaria, che è ormai l’unica pena da eseguire, non versandosi in ipotesi di modalità 3 esecutiva modificabile su richiesta del condannato perché – come fondatamente rileva il Procuratore Generale - si verificata una vera e propria variazione del contenuto della pena.
2.1. Invero, anche ai fini dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, rileva il disposto di cui all’art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale «la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», sicché una volta disposta la sostituzione il reato deve essere considerato come sanzionato solo con pena pecuniaria (Sez. 1, n. 51694 del 30/10/2018, Stefanelli, Rv. 274529-02; conf. Sez. 3, n. 36609 del 19/09/2007, P.M. in proc. R., Rv. 237646-01: fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una parte in sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta la stessa per effetto di indulto;
la Corte, enunciato il principio di diritto secondo il quale una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto ex lege n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, legge n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitando la causa estintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006; conf.; cfr. Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, PM in proc. Dolenti, Rv. 199158-01, secondo cui l’art. 57 cpv. legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva;
conf. Sez. 5, n. 9315 del 21/06/1994, P.M. in proc. Tempesta, Rv. 199247-01). Da tali chiari principi giurisprudenziali deriva che se al momento dell’esecuzione - come nel caso di specie - la pena detentiva è già stata sostituita con quella pecuniaria, e quindi non esiste più una pena detentiva da eseguire, non vi è spazio per “recuperare” la detenzione al solo fine di applicare l’indulto ed in sede esecutiva non può essere ammessa una rinuncia discrezionale del condannato a un trattamento più favorevole già consolidato e coperto da giudicato al solo scopo di accedere a un diverso beneficio.
2.2. Il primo motivo di ricorso si appalesa altresì generico perché non si confronta col contenuto dell’ordinanza impugnata, la quale a sua volta richiama il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina in data 11/12/2012 dal quale non è dato evincere alcuna doglianza dell’allora appellante CI in relazione alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e tantomeno al suo ammontare e/o alla congruità della determinazione della tariffa giornaliera rispetto alle condizioni socio-economiche dell’imputato. Mette conto evidenziare che il giudice di appello, a differenza di quello di primo grado, ben avrebbe potuto occuparsi, su eventuale doglianza della difesa (nella specie, non sollevata), della tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazione dell’indulto, ma detta questione non risulta affatto né devoluta né affrontata, segno tangibile – come bene argomentato dal Procuratore generale – della volontà dell’interessato di mantenere in vita detta conversione che, infatti, è divenuta irrevocabile.
3. L’accoglimento del ricorso con riguardo al secondo motivo, infondato il primo, rende assorbite le ulteriori residue censure formulate in via ulteriormente gradata nell’ultima parte del ricorso (v. supra § 2.3 ritenuto in fatto), da ritenersi comunque comunque inammissibili per plurime ragioni: perché aspecificamente e genericamente avanzate per relationem, in spregio al disposto dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive la puntuale enunciazione dei motivi «con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», sicché una simile tecnica si candida già di per sé 4 all’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione;
perché prive del necessario interesse ad agire, avendo dimostrato il ricorrente disinteresse, in sede di appello, a coltivare la tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazione dell’indulto.
4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Potto di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, limitatamente al diniego dell’indulto parziale, concedibile ex art. 1, comma 1, legge n. 241 del 2006, sussistendone le altre condizioni, fino alla concorrenza della somma di euro di 10.000 euro di pena pecuniaria. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto alla pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concedibilità dell’indulto parziale fino al raggiungimento della somma di euro 10.000 di pena pecuniaria. RITENUTO IN FATTO 1. IU IO CI è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 263 in data 29/06/2005, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, convertita la pena detentiva nella multa di euro 54.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 349 cod. pen., 20, lett. b), legge n. 47 del 1985, 9, 10, 17, 18 e 20 legge n. 64 del 1974 commessi dall’ottobre 2001 e in epoca prossima al 28/10/2002; sentenza confermata dalla Corte d’appello di Messina con sentenza n. 670 in data 24/06/2009, dep. il 11/12/2012, che condannava l’appellante CI alle ulteriori spese processuali, e divenuta irrevocabile il 21/6/2013, in esito all’ordinanza della Sez. 7 di questa Corte n. 38277 del 21/06/2013, dep. il 17/09/2013, che ha dichiarato il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza inammissibile e condannato il ricorrente alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15/10/2025, resa nell’ambito del proc. n. 76/2024 SIGE, ha rigettato tutte le richieste formulate nell’interesse di CI che, tramite difensore di fiducia, con istanza avanzata ex art. 672 cod. proc. pen. in data 12/07/2024 e successive integrazioni, aveva chiesto: - in via principale, il ripristino della pena detentiva per come applicata anteriormente alla conversione in pena pecuniaria, con conseguente applicabilità dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006; - in subordine, l’ammissione del prevenuto ad un piano di pagamento rateale della citata pena pecuniaria, in misura massima consentita della residuale pena pecuniaria;
- in ulteriore subordine, la sospensione cautelativa dell’esecutività della sanzione pecuniaria per come oggetto di intimazione di pagamento notificatagli dall'Ader di Messina in data 13/10/2023, avente n. 295 2018 000844034 37 000 per l’importo di euro 57.637,49, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13541 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 26/02/2026 comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, inerente la succitata conversione di pena, le spese di giustizia e la condanna alla Cassa delle ammende;
- in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 legge n. 241 del 2006. 3. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di IU IO CI articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, quanto al rigetto della domanda di applicazione integrale dell’indulto, violazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 1 legge n. 241 del 2006 e per la sostanziale mancanza di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto integralmente dichiarare estinta la pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa inflitta, ante conversione, al ricorrente con la sentenza n. 363/2005 ed in ogni caso avrebbe dovuto adeguatamente motivare il rigetto dell’istanza, indicando le ragioni di siffatta mancata applicazione, mentre alcuna argomentazione è dato leggere nell’ordinanza impugnata. Si fa rilevare, altresì, che il ricorrente in sede di istanza introduttiva ha inteso rinunciare all’applicazione della conversione della pena pecuniaria, rinunzia alla quale si chiede alla Cassazione, qualora ammissibile nella forma e nel contenuto, di prenderne atto ai fini dell’accoglimento del ricorso.
2.2. Con il secondo motivo, quanto al rigetto della domanda subordinata di applicazione parziale dell’indulto, si deducono violazione di legge in relazione all’art. 1 legge n. 241 del 2006 e mancanza di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. Posto che l’indulto, a mente dell’art. 174 cod. pen., condona in tutto o in parte la pena inflitta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare l’indulto quantomeno in modo parziale fino alla concorrenza della somma di euro 10.000, e, per l’effetto, dichiarare (parzialmente) estinta la pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge, ancorché inferiore rispetto a quella complessivamente inflitta all’esito della conversione.
2.3. Il difensore “per mero scrupolo difensivo e nella misura in cui possano essere ritenute accoglibili” in sede di legittimità, ha infine reiterato “le ulteriori istanze formulate in sede di proposizione dell’incidente di esecuzione di cui trattasi da intendersi qui riproposte e integralmente trascritte, anch’esse rigettate senza alcuna specifica motivazione, in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.” ed ha chiesto che questa Corte “voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 241 del 2006” e, in ogni caso, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto le domande svolte dal medesimo CI, con i conseguenti provvedimenti.
3. Il Sostituto Procuratore generale in sede, Marco Dall’Olio, con requisitoria scritta del 9/02/2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concedibilità dell’indulto fino al raggiungimento della somma di euro 10.000. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, con riferimento al secondo motivo, mentre per il resto va rigettato per infondatezza.
1. Ai fatti per cui è intervenuta condanna irrevocabile a carico del ricorrente è applicabile, ratione temporis, l’indulto concesso con l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 2006 («1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), trattandosi di reati commessi, come 2 risulta dal casellario giudiziale in atti, in data compresa tra l’ottobre 2001 e il 28/10/2002, e non rientrando essi tra quelli espressamente tipologicamente esclusi dall’art. 1, comma 2, della stessa legge n. 241. 1.1. L’ordinanza impugnata è viziata per erronea applicazione della legge penale sostanziale, nella parte in cui – come dedotto nel secondo motivo (subordinato) di ricorso, da ritenersi fondato, con riferimento al vizio, assorbente, di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – non ha considerato che, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 2006 («1.È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), l’indulto sulla pena pecuniaria applicata al ricorrente (determinata anche dalla conversione di quella detentiva) poteva essere concesso al condannato fino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 di pena pecuniaria, quale “componente” della pena complessiva della multa di euro 54.000. Entro tale limite massimo di legge il giudice dell’esecuzione - a meno che non avesse rilevato la pregressa fruizione (per intero) dell’indulto, per la stessa tipologia di pena pecuniaria, da parte dello stesso condannato, ovvero non avesse rilevato ex actis la sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 (commissione, entro i cinque anni successivi dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni) - avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’istanza (subordinata) di applicazione parziale dell’indulto quanto alla pena pecuniaria e, sussistendone i presupposti, accoglierla entro i limiti di euro 10.0000; conseguentemente, avrebbe dovuto ricalcolare la pena pecuniaria residua non condonabile (cfr. già Sez. 3, n. 36609 del 23/09/2007, P.M. in proc. Ropelato, in motiv., su cui v. postea). È pertanto conseguentemente viziata la motivazione in parte qua dell’ordinanza impugnata (“Che dunque avuto riguardo ai limiti edittali specificamente previsti dalla L. 241/2006 non è possibile concedere l’indulto richiesto, applicabile ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con pena detentiva non superiore a 3 anni e pena pecuniaria non superiore a 10.000 euro”: pag. 2 ord. imp.) nella misura in cui ha considerato, illegittimamente, la totalità della pena pecuniaria ostativa all’applicazione (quantomeno) parziale dell’indulto, in spregio a quanto dispone l’art. 174 cod. pen. secondo cui l’indulto condona in tutto «o in parte»la pena inflitta.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è, invece, destituito di fondamento perché, allorquando la pena detentiva viene legittimamente sostituita o convertita nella corrispondente pena pecuniaria dal giudice della cognizione - come è avvenuto nella specie con la sentenza di primo grado emessa il 29 giugno 2005 (provvedimento confermato sul punto dalla sentenza di appello depositata l’11 dicembre 2012) – in sede esecutiva non è possibile “rinunciare” alla conversione al solo fine di far rivivere la pena detentiva e così beneficiare dell’indulto, pena una illegittima – e non consentita – manipolazione del titolo esecutivo per interessi sopravvenuti del condannato (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 45900 del 12/09/2024, V., non mass., secondo cui l’incidente di esecuzione non può avere a oggetto questioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato e neppure la misura della pena irrogata). Ove la pena detentiva sia stata sostituita dal giudice della cognizione, la pena originaria, infatti, cessa di esistere ai fini del titolo esecutivo: il titolo diventa la pena pecuniaria, che è ormai l’unica pena da eseguire, non versandosi in ipotesi di modalità 3 esecutiva modificabile su richiesta del condannato perché – come fondatamente rileva il Procuratore Generale - si verificata una vera e propria variazione del contenuto della pena.
2.1. Invero, anche ai fini dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, rileva il disposto di cui all’art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale «la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», sicché una volta disposta la sostituzione il reato deve essere considerato come sanzionato solo con pena pecuniaria (Sez. 1, n. 51694 del 30/10/2018, Stefanelli, Rv. 274529-02; conf. Sez. 3, n. 36609 del 19/09/2007, P.M. in proc. R., Rv. 237646-01: fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una parte in sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta la stessa per effetto di indulto;
la Corte, enunciato il principio di diritto secondo il quale una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto ex lege n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, legge n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitando la causa estintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006; conf.; cfr. Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, PM in proc. Dolenti, Rv. 199158-01, secondo cui l’art. 57 cpv. legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva;
conf. Sez. 5, n. 9315 del 21/06/1994, P.M. in proc. Tempesta, Rv. 199247-01). Da tali chiari principi giurisprudenziali deriva che se al momento dell’esecuzione - come nel caso di specie - la pena detentiva è già stata sostituita con quella pecuniaria, e quindi non esiste più una pena detentiva da eseguire, non vi è spazio per “recuperare” la detenzione al solo fine di applicare l’indulto ed in sede esecutiva non può essere ammessa una rinuncia discrezionale del condannato a un trattamento più favorevole già consolidato e coperto da giudicato al solo scopo di accedere a un diverso beneficio.
2.2. Il primo motivo di ricorso si appalesa altresì generico perché non si confronta col contenuto dell’ordinanza impugnata, la quale a sua volta richiama il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina in data 11/12/2012 dal quale non è dato evincere alcuna doglianza dell’allora appellante CI in relazione alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e tantomeno al suo ammontare e/o alla congruità della determinazione della tariffa giornaliera rispetto alle condizioni socio-economiche dell’imputato. Mette conto evidenziare che il giudice di appello, a differenza di quello di primo grado, ben avrebbe potuto occuparsi, su eventuale doglianza della difesa (nella specie, non sollevata), della tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazione dell’indulto, ma detta questione non risulta affatto né devoluta né affrontata, segno tangibile – come bene argomentato dal Procuratore generale – della volontà dell’interessato di mantenere in vita detta conversione che, infatti, è divenuta irrevocabile.
3. L’accoglimento del ricorso con riguardo al secondo motivo, infondato il primo, rende assorbite le ulteriori residue censure formulate in via ulteriormente gradata nell’ultima parte del ricorso (v. supra § 2.3 ritenuto in fatto), da ritenersi comunque comunque inammissibili per plurime ragioni: perché aspecificamente e genericamente avanzate per relationem, in spregio al disposto dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive la puntuale enunciazione dei motivi «con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», sicché una simile tecnica si candida già di per sé 4 all’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione;
perché prive del necessario interesse ad agire, avendo dimostrato il ricorrente disinteresse, in sede di appello, a coltivare la tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazione dell’indulto.
4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Potto di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, limitatamente al diniego dell’indulto parziale, concedibile ex art. 1, comma 1, legge n. 241 del 2006, sussistendone le altre condizioni, fino alla concorrenza della somma di euro di 10.000 euro di pena pecuniaria. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto alla pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5