Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. (Fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile).
Commentari • 5
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
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Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. — Corte Cost. 20 dicembre 2022, n. 260. Nel caso di specie il soggetto agente, a seguito del tentativo di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, adoperava violenza e minaccia ai danni dell'addetto alla vigilanza allo scopo di darsi alla fuga. Il giudice rimettente denunciava l'irragionevolezza, al metro dell'art. 3 Cost., dell'equiparazione del trattamento …
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1. Il difensore di P.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado relativamente alla ritenuta responsabilità di P. per il reato di rapina; secondo il capo di imputazione, che appare opportuno riportare integralmente, P. era imputato "del reato di cui all'art. 628 c.p., comma 2, perché, al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e/o l'impunità, adoperava violenza e segnatamente sferrava due pugni alla spalla sinistra, facendola cadere a terra, nei confronti di M.D., immediatamente dopo aver sottratto dalla macchinetta cambiamonete ubicata nella sala delle slot machine all'interno …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 45446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45446 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
3 45 44 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1453/2016 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - PU - 06/10/2016 toll. 2 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 34404/2015 ANDREA PELLEGRINO - Relatore - SERGIO BELTRANI COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di Di UA TR, n. a Palermo il 01/07/1978 e di AL OV, n. a Palermo il 25/08/1982, entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Domenico Giustiniani, d'ufficio, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, seconda sezione penale, n. 3158/2013, in data 26/02/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Giovanni Di Leo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
sentita la discussione del difensore, avv. Domenico Giustiniani, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO - 1. Con sentenza in data 14 marzo 2013 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Di UA TR ed AL OV responsabili del reato di cui agli artt. 110, 628 comma 2 cod. pen. e concessa ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., condannava il primo alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e la seconda alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa. Secondo l'accusa, il Di UA e l'AL, in concorso tra loro, al fine di procurare a loro o ad altri un ingiusto profitto, si impossessavano di prodotti sottraendoli dagli scaffali del supermercato Simply di Palermo via Oreto Nuova 447, adoperando violenza nei confronti di NE LL, sorvegliante, dopo aver compiuto la sottrazione, violenza consistita nello spintonare l'uomo e nel tentare di colpirlo con un pugno.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse dei due imputati veniva proposto appello;
con sentenza in data 26 febbraio 2015, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, unitamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., venivano dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva, riduceva la pena inflitta fissandola, per entrambi, nella misura di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 280,00 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
3. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Di UA TR e di AL OV, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.
4. Ricorso nell'interesse di Di UA TR. Lamenta il ricorrente: -primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 628 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si censura la sentenza impugnata laddove rinviene nella condotta del ricorrente quell'elemento di violenza tale da poter determinare la trasformazione dal delitto di furto in quello di rapina impropria. L'aver abbandonato il sacchetto nelle mani del sorvegliante di certo costituisce atto "passivo" dell'agente che non può aver in alcun modo 2 Λ inciso sull'autodeterminazione della persona offesa;
così, il braccio proteso, quand'anche percepito dal sorvegliante come un gesto di aggressione, non può costituire il concetto di violenza in quanto tale atto non ha avuto alcun "diretto contatto" con la sfera fisica della persona offesa;
-secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 350 e 192 cod. proc. pen. per utilizzabilità di prove assunte in violazione di legge nonché vizio di motivazione. Si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal ricorrente e dalla consorte coindagata in assenza di quelle garanzie disciplinate e previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e, in particolare, in assenza del difensore da qui la richiesta di loro inutilizzabilità ovvero, in via subordinata, di effettuazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte EDU al fine di far verificare la conformità dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 9 della direttiva n. 2013/48/UE nella parte in cui non è prevista la presenza obbligatoria del difensore o, almeno, la necessaria informazione circa la facoltà di farsi assistere da un difensore e le conseguenze derivanti da una consapevole rinunzia.
5. Ricorso nell'interesse di AL OV. Lamenta la ricorrente: -primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 628 cod. pen. in relazione all'art. 116 cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche con travisamento delle prove. Invero, l'azione violenta in contestazione è esclusivamente riferibile al coimputato Di UA tant'è che il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità della ricorrente sulla scorta dell'art. 116 cod. pen. ovvero considerando l'asserita violenza posta in essere dal congiunto quale conseguenza dell'azione furtiva posta in essere dalla AL. Tuttavia, perché il delitto di furto possa commutarsi in rapina "impropria" è necessario che sussista un nesso causale tra violenza posta in essere e impunità procurata. Ed invero, dalle immagini estrapolate dalle suddette videoriprese effettuate all'interno dell'esercizio commerciale si vede chiaramente che la ricorrente lascia i locali ben prima che il consorte ponesse in essere quella che viene ritenuta l'azione violenta;
-secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 628 cod. 3 pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il semplice gesto, posto in essere dal Di UA, di aver levato la presa dal sacchetto contestualmente trattenuto dal sorvegliante ed aver innalzato il braccio in segno di irritazione e/o stizza potesse inspiegabilmente configurare elementi idonei a rappresentare quella violenza atta a determinare il delitto di rapina impropria. L'aver abbandonato il sacchetto nelle mani del sorvegliante di certo costituisce atto "passivo" dell'agente che non può aver in alcun modo inciso sull'autodeterminazione della persona offesa;
così, il braccio proteso, quand'anche percepito dal sorvegliante come un gesto di aggressione, non può costituire il concetto di violenza in quanto tale atto non ha avuto alcun "diretto contatto" con la sfera fisica della persona offesa;
-terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 350 e 192 cod. proc. pen. per utilizzabilità di prove assunte in violazione di legge nonché vizio di motivazione. Si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla ricorrente e dal consorte coindagato in assenza di quelle garanzie disciplinate e previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e, in particolare, in assenza del difensore da qui la richiesta di loro inutilizzabilità ovvero, in via subordinata, di effettuazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte EDU al fine di far verificare la conformità dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 9 della direttiva n. 2013/48/UE nella parte in cui non è prevista la presenza obbligatoria del difensore o, almeno, la necessaria informazione circa la facoltà di farsi assistere da un difensore e le conseguenze derivanti da una consapevole rinunzia;
-quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale ha ridotto le pene originariamente inflitte agli imputati a quella di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 280,00 di multa ciascuno. Invero, essendo la pena originariamente inflitta alla AL sensibilmente inferiore a quella inflitta al Di UA, l'uniformità di sanzione operata in grado di appello ha, di fatto, determinato una forma occulta di reformatio in peius in capo alla ricorrente che avrebbe dovuto ricevere un trattamento sanzionatorio finale ancor più lieve in considerazione della circostanza che la pena di partenza rispetto al coimputato era 4 sensibilmente già più lieve. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati (per talune censure anche a ragione della tardività della relativa proposizione) e, come tali, risultano inammissibili.
2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti о da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa о dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo 5 decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua 0 contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell'interesse di Di UA TR. 7 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. La violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione (cfr., Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307); essa può consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, senza l'ausilio di mezzi materiali (ad es., il mettere le mani addosso;
lo spingere;
il colpire con schiaffi, pugni o calci;
il togliere la libertà di movimento;
etc.), o può consistere in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo (p.e., il colpire con un bastone o con un'arma; l'aizzare un cane;
l'investire con un autoveicolo). Orbene, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito anche grazie ai fotogrammi delle videoriprese effettuate), risulta in modo inequivoco che: -il sorvegliante NE ha osservato il Di UA e la AL sin dal momento in cui entrambi erano ancora all'interno del supermercato e si stavano avvicinando alle barriere antitaccheggio, per poi superarle;
-lo stesso NE ha quindi inseguito i due all'esterno, per poi farli rientrare all'interno rimanendo in prossimità dell'uscita e controllando il contenuto di un sacchetto che gli era stato da loro mostrato;
-a questo punto, la AL si allontanava improvvisamente dal supermercato, mentre il Di UA rimaneva all'interno, trattenuto per il braccio dal NE che, al contempo, tentava di richiamare la donna;
-tra il NE e il Di UA iniziava così una discussione, culminata con il chiaro tentativo del Di UA di colpire con il braccio destro il NE verso cui ha rivolto la mano stretta a pugno in direzione della testa, gesto certamente non interpretabile come reazione "involontaria" ° "di stizza", né tantomeno come comportamento semplicemente passivo, anche perché il movimento del Di UA risulta aver costretto il NE a ripararsi dal colpo con il palmo della mano destra e con lo spostamento del capo lateralmente. Tale condotta configura senz'altro la violenza necessaria a 00 perfezionare la fattispecie criminosa della rapina impropria consumata di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen., essendo stata posta in essere nei confronti del NE da parte del Di UA (ma si ritiene sussistere anche la responsabilità della concorrente AL a titolo di concorso anomalo dal momento che, come ritenuto dalla Corte territoriale, l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto: cfr., Sez. 2, n. 32644 del 18/06/2013, P.G. in proc. Alic, Rv. 256841, nella quale si è ritenuta la configurabilità nei confronti dei concorrenti del concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile) una energia fisica che ha impedito alla persona offesa i propri movimenti e, nello stesso tempo, ha consentito ai due ricorrenti il definitivo impossessamento della refurtiva (cfr., Sez. 2, n. 4761 del 27/11/1989, dep. 1990, Smiraldo, Rv. 183914, secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente).
3.2. La doglianza formalizzata con il secondo motivo di ricorso non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello a firma avv. Emilio Chiarenza in data 26/06/2013 (cfr., Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577, in cui si afferma che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione): da qui l'impossibilità di una valutazione della doglianza nella presente sede di legittimità.
4. Ricorso nell'interesse di AL OV.
4.1. Anche la doglianza formalizzata con il primo motivo di ricorso (parimenti alla seconda proposta dall'altro ricorrente Di UA) è tardiva in quanto proposta per la prima volta nella 9 presente sede di legittimità: valgono sul punto le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.2. del considerato in diritto che si richiama.
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Le censura reitera sostanzialmente quella proposta nel primo motivo di doglianza proposto dal Di UA, di cui si è trattato nel precedente paragrafo 3.1. del considerato in diritto a cui si rimanda.
4.2.1. In ogni caso, appare indiscutibile la responsabilità della AL ex art. 116 cod. pen. Al riguardo non appare ultroneo premettere che, per distinguere il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 cod. pen., si è in più occasioni chiarito da parte della giurisprudenza che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849).
4.2.2. Le conclusioni a cui giunge la Corte territoriale sono ampiamente giustificate. I giudici di secondo grado, invero, hanno correttamente considerato che il fatto materialmente realizzato dal complice della AL pur ricostruito con le sfaccettature che ad esso l'impugnata sentenza attribuisce costituisce pur sempre logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, poiché, pur agendo con tutte le cautele possibili, è certamente elevata la probabilità che, chi esegua un furto all'interno di un supermercato, possa essere sorpreso dai vigilanti addetti ai relativi controlli, e, di conseguenza, è ampiamente prevedibile da parte dei correi che quello di loro che sia stato sorpreso possa cercare di sottrarsi al controllo ponendo in essere forme pur lievi (ma la stessa Corte di appello non nega, come si è visto, che la violenza in concreto posta in essere dal complice fosse 10 comunque idonea ai fini dell'integrazione del reato di rapina impropria) di violenza.
4.3. Anche la doglianza formalizzata con il terzo motivo di ricorso (parimenti alla seconda proposta dall'altro ricorrente Di UA e alla prima proposta dalla stessa AL) è tardiva in quanto proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità: valgono sul punto le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.2. del considerato in diritto che si richiama.
4.4. Manifestamente infondato nonché ai limiti della carenza di interesse è il quarto motivo di ricorso. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3 cod. proc. pen. risulta essersi verificata nella fattispecie, in presenza di un trattamento sanzionatorio che è stato complessivamente mitigato rispetto a quello inflitto dal giudice di primo grado.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro 1.500,00 per ciascuno
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Giovanni Diotallent DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2016 IL Cancelliere CANCELLIERE Ogniste Colapinto E T I N E A O Z S R O 11= C 4