Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come rapina la condotta degli imputati i quali, travisati con uniformi della guardia di finanza, si erano introdotti in una banca e, con il pretesto di eseguire un controllo, si erano fatti consegnare dagli impiegati il denaro disponibile, vietando agli stessi di muoversi liberamente e di telefonare ed infine rinchiudendoli in una stanza prima di darsi alla fuga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2017, n. 28389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28389 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
28389- 1 7 sentenza N. 1246 R. Gen. N. 36119/2016 U.P. del 27/04/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO FUMU Presidente GEPPINO RAGO Relatore ANDREA PELLEGRINO FABIO DI PISA VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. DE UZ NT, nato il [...];
2. VE GI nato il [...];
3. VE AT nato il [...]; contro la sentenza del 12/07/2016 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti Gaetano Palazzo (per VE PE e VE AT) e Biagio Maiolino (per De ZI), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. De ZI IO [condannato per i reati di cui agli artt. 628/1-3 (capo sub 1); 497 ter (capo sub 2); 23,2,7 L. 110/1975 (capo sub 4); 497 ter e 494 (capo sub 5)], VE PE e VE AT [condannati per i reati di cui agli artt. 628/1-3 (capo sub 1); 497 ter (capo sub 2)], hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo i motivi dile seguito indicati che, essendo sovrapponibili quanto al contenuto, possono essere trattati unitariamente:
1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 530/2 COD. PROC. PEN. per avere la Corte territoriale confermato la penale responsabilità di essi ricorrenti pur essendo il compendio probatorio incerto, contraddittorio e, quindi, insufficiente;
1.2. ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA: i ricorrenti sostengono che, il fatto loro addebitato come rapina aggravata, in realtà, andava qualificato come un furto aggravato ex art. 625 n. 5 cod. pen. in quanto non era stata commessa alcuna violenza o minaccia;
1.3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte aveva negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione carente così come eccessiva era la pena loro inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 530/2 COD. PROC. PEN. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata. Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuali in entrambi i gradi del giudizio di merito (cfr pag. 9 sentenza impugnata in cui la Corte riporta i motivi di appello identici a quelli riproposti in questa sede), alle quali la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti (pag. 1 ss della sentenza impugnata) ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica (pag. 5 ss della sentenza impugnata, in cui la Corte, pag. 8, spiega, sulla base dei tabulati telefonici, il motivo per cui i suddetti orari erano compatibili con quelli della rapina terminata alle ore 14,10 e non alle ore 14,20), disattendendo, quindi, la tesi difensiva degli imputati riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità. In tema di controllo sulla motivazione, va osservato che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e, quindi, di procedere ad una surrettizia rivalutazione del merito, potendo solo procedere a valutare la tenuta logica della motivazione e che la medesima sia rispettosa della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per, converso sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. 2 Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun vizio motivazionale sotto il profilo dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, perché il giudice di merito, ha pronunciato sentenza di condanna sulla base di un compendio probatorio formato da indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 192/2 cod. proc. pen. ed ha contestualmente escluso, con motivazione logica e congrua, la tesi alternativa prospettata dalla difesa in quanto priva di ogni riscontro processuale e, quindi, non razionalmente plausibile.
2. ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA La suddetta censura è infondata. Il fatto è stato così ricostruito da entrambi i giudici di merito: «in data 30.07.2014 tra le 12.45 e le 14.20 presso la filiale della Banca Cara Vit di Bassano Romano tre individui, qualificatisi quali appartenenti alla Guardia di Finanza, corpo del quale indossavano le relative pettorine con il logo, giunti nei pressi della filiale a bordo di un'auto avente colori segni distintivi della Guardia di Finanza, simulavano un controllo presso gli uffici bancari e procedevano alla chiusura temporanea della Banca, attendendo unitamente agli impiegati l'apertura temporizzata dei vari dispositivi di sicurezza;
si facevano quindi consegnare dagli impiegati della banca il denaro delle loro casse (18.000/€ 19.000 in quella di MA MA ON;
€ 7000 circa in quella di ER IC) e indicavano agli impiegati di inserire codici per l'apertura della cassaforte, dalla quale veniva prelevato il denaro contenuto per un complessivo ammontare del denaro sottratto pari a € 188.000. Gli impiegati della banca hanno riferito di non aver visto armi detenute da parte degli imputati e di non essere neanche stati minacciati in quanto aveva eseguito i comandi confidando sul fatto che fossero in realtà appartenente alla Guardia di Finanza;
gli avevano comunque impedito di telefonare alla sede centrale per avvertire del controllo. I due impiegati venivano poi chiusi all'interno di una stanza posta nel seminterrato mentre i rapinatori si davano alla fuga con una Fiat punto, rinvenuta poco dopo i fatti [...]». In punto di diritto, per "violenza alla persona" s'intende non solo la violenza propria (vis corporis corpori data) ossia l'impiego di forza fisica nei confronti della persona offesa al fine di togliergli la libertà di movimento (ex plurimis Cass. 3 14901/2015 rv. 263307, ma anche la cd violenza impropria che si verifica quando l'agente priva comunque coattivamente la volontà di autodeterminazione della persona offesa che, quindi, è costretto a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria volontà. Questa Corte, infatti, ha chiarito che «la nozione di violenza deve farsi rientrare nella ampia accezione tecnico-giuridica, riconducibile piuttosto alla ipotesi criminosa dell'art. 610 c.p., e quindi in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico»: Cass. 39941/2002 rv. 222847; Cass.1176/2013 rv. 254126. Nel caso di specie, «risulta dalle dichiarazioni degli impiegati che, pur non essendo stati minacciati, in quanto avevano eseguito i comandi dei rapinatori confidando sul fatto che fossero appartenenti alla Guardia di Finanza, gli stessi avevano comunque impedito loro di muoversi liberamente nella filiale e che i loro movimenti venivano sempre tenuti sotto controllo: testualmente la MA ha dichiarato "ogniqualvolta tentavamo di spostarci ci bloccavano intimandoci di stare seduti, calmi e buoni", aggiungendo che uno dei rapinatori, "il comandante" le impediva di telefonare alla sede centrale per avvertire del controllo in corso»: successivamente, gli impiegati furono rinchiusi a chiave in una stanza, dove erano stati fatti introdurre con il pretesto di dover loro rivolgere alcune domande, impedendo loro ogni libertà di movimento (pag. 9 sentenza impugnata). La suddetta condotta, sulla base dei principi di diritto supra illustrati, integra gli estremi della violenza impropria perché ostacolò l'autonomia psico-fisica delle parti offese e perché era strumentale all'impossessamento del denaro, sicchè il reato di cui all'art. 610 cod. pen. pure in astratto configurabile resta ― - assorbito in quello complesso (art. 84 cod. pen.) di cui all'art. 628 cod. pen. (costituito dalla combinazione ed unificazione dei reati di furto e violenza privata: Cass. 28852/2013 riv 256464 e Cass. 19308/2010 rv. 247363, entrambe in motivazione, sulla natura plurioffensiva del reato di rapina). La censura, pertanto, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «Integra il reato di rapina, la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi del denaro, impedisca ai dipendenti di una banca di muoversi liberamente, tenga sotto controllo i loro movimenti, impedisca loro di telefonare e, alla fine, dopo essersi impossessato del denaro, li chiuda a chiave in una stanza. Infatti, per "violenza alla persona" deve intendersi non solo la violenza propria (vis corporis corpori data), ma anche la cd. violenza impropria che si 4 verifica quando l'agente priva comunque coattivamente la libertà di autodeterminazione della persona offesa che, quindi, è costretto a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria volontà».
3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la censura in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte ha ampiamente motivato, in modo congruo ed aderente agli elementi fattuali puntualmente richiamati, le ragioni del suo convincimento (pag. 9 ss): il che rende la motivazione incensurabile in questa sede di legittimità.
4. In conclusione, le impugnazioni devono rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Fumu Geppino Rago риг DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 GIU. 2017 IL Cancelleren DICASS t a l Claudia Pianelli E N O I Z A 5