Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (Fattispecie relativa ad una rapina di cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone).
Commentario • 1
- 1. Quando un “semplice” furtarello diventa una rapina impropria: la prevedibilità che fonda la colpa (Cass. Pen. n. 38767/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 dicembre 2025
Tutto comincia con poco, un gruppetto di minorenni, un supermercato, merce infilata in tasca, l'idea tipica dell'adolescenza che le regole siano un gioco e che tutto sia reversibile. Poi qualcosa si rompe, un commesso che interviene, un gesto brusco, una spinta, una minaccia. E quel “piccolo furto” non è più un furto. Diventa una rapina impropria, un salto di specie giuridica che pesa come un macigno sulla vita di chi ha sedici, diciassette anni. Il diritto penale lo sa benissimo, il confine tra una ragazzata e un reato grave non è solo nei fatti, ma nella prevedibilità di ciò che può accadere quando si sceglie di delinquere, soprattutto in gruppo. La sentenza n. 38767/2025 della Seconda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 48330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48330 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
د 48 330/ 1 5 REPUBBLICA ITAIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26.11.2015 SENTENZA N. 2251/2015 Composta dagli ill.mi sig.ri: Presidente Dott. FRANCO FIANDANESE - rel. Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere N. 38560/2015 Dott. LUCIA AIELLI Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IA AL n. il 01/10/1991 avverso l'ORDINANZA n. 279/2015 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di TARANTO L'11/08/2015 visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LI SA avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suo confronti dal gip dello stesso Tribunale il 22.7.2015 per due fatti di furto con strappo rispettivamente ai danni di TE IN e di tale D'PP, e per il reato di rapina aggravata ai danni di LO AN.
1.1.I giudici territoriali, premesso che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 cod. proc. pen.) non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192, comma 2), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità L'imputato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18103 del 10/01/2003 Imputato: IR L. richiamata nell'ordinanza), rilevano come la gravità indiziaria sia nella specie desumibile per tutti i reati in contestazione, dalla considerazione unitaria e coordinata dei vari fatti processuali.
1.2. Nelle valutazioni del tribunale assume rilievo centrale l'episodio del furto ai danni L'TE, avvenuto in località alquanto distante dal luogo di residenza L'indagato circa tre ore dopo che lo stesso e un altro soggetto erano stati controllati da una pattuglia dei carabinieri a bordo di una Citroen C1 tg. DL207SP. La vittima aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente, e aveva esattamente indicato la Citroën C1 come quella dalla quale erano discesi gli autori del furto.
1.3.Quanto alla rapina ai danni del LO, i giudici rilevano quindi che l'azione criminosa era stata eseguita dopo che il complice del LI, tale NN, aveva avuto un primo contatto con la vittima lo stesso giorno del 3.7.2015, cioè quello del controllo di polizia eseguito nei confronti di entrambi. La vittima aveva inoltre riferito che il NN era giunto presso la sua abitazione a bordo di un'auto di piccola cilindrata condotta da un altro soggetto, che alla luce del precedente controllo e di quanto emerso in ordine al furto in danno L'TE, doveva ritenersi identificabile proprio nel LI.
1.4.Poche parole spendono i giudici territoriali sul furto con strappo in danno L'PP, episodio rispetto al quale l'indagato non aveva più contestato la gravità indiziaria nell'udienza fissata per la discussione L'istanza di riesame, essendo stato peraltro riconosciuto personalmente dalla vittima.
2. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale sottolinea l'estrema gravità dei fatti, tutti commessi con spregiudicatezza in pieno giorno ai danni di vittime in età avanzata (da 73 a 84 anni) e anche all'interno L'abitazione delle stesse vittime;
la preordinazione delle azioni criminose;
e. da ultimo, i precedenti penali del ricorrente per detenzione di munizioni e di armi clandestine e per il reato di danneggiamento, desumendone la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, in termini, anzi, che avrebbero giustificato anche l'applicazione della più grave misura custodiale.
3. Ha personalmente proposto ricorso il LI, che dopo avere ampiamente illustrato i principi che presiedono alla valutazione della gravità indiziaria al fine L'emissione di ordinanze cautelari, contesta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la logicità delle valutazioni del Tribunale circa il suo coinvolgimento nei furti in danno L'TE e del LO, rilevando che il dato certo del controllo del 3.7.2015, non consentirebbe le inferenze indiziarie affermate dai giudici territoriali con riferimento alla sua identificazione come uno degli autori dei due fatti. Sarebbe in particolare incongrua la valutazione della rilevanza probatoria del riconoscimento fotografico operato nei suoi confronti dall'TE, in quanto effettuato sulla base L'esibizione della sola fotografia di esso ricorrente, come pure L'indicazione L'autovettura Citroen C1, dopo che l'TE avrebbe parlato di una Peugeot, ripiegando sul diverso modello dopo l'esibizione di un'unica fotografia.
3.1. Quanto alla rapina in danno L'PP, lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione la deduzione del suo attenuato coinvolgimento nel fatto secondo lo schema L'art. 116 cod. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto largamente incentrato su deduzioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità; ed è generico e manifestamente infondato riguardo alla questione del concorso anomalo.
1. Le circostanze di fatto indicate dal giudice territoriale compongono, in effetti, nel loro complessivo coordinamento, quantomeno un quadro di stringente concludenza indiziaria, a partire dal dato certo del controllo del LI insieme al suo complice nella giornata del 3.7.2015, passando per il non contestato coinvolgimento del ricorrente nel furto ai danni L'PP fino alla rapina in danno del LO. Le coerenti valutazioni del Tribunale non sono in alcun modo insidiate, sul piano logico, dalle censure difensive, dirette in definitiva a disarticolare le complessive risultanze istruttorie isolando alquanto arbitrariamente dal contesto complessivo dei fatti il furto in danno L'PP (vittima peraltro anziana al pari delle altre due, e "aggredita" con le identiche modalità), nel tentativo di svalutare, ma con deduzioni fortemente contaminate da profili di merito, le coincidenze e i collegamenti tra i vari fatti adeguatamente evidenziati dal Tribunale.
2. La questione del concorso anomalo rispetto alla rapina in danno L'PP, a parte la sua evidente marginalità, è formulata in modo alquanto generico. In ogni caso, essa è manifestamente infondata in diritto. Nel quadro di delitti di furto implicanti, nell'ideazione criminosa degli autori, un contatto ravvicinato con le vittime, il passaggio dalla violenza sulle cose tipico della fattispecie del furto con strappo, alla violenza alle persone, rientra infatti in uno sviluppo dinamico talmente prevedibile da escludere che l'evento più grave possa considerarsi non voluto da taluno dei compartecipi, dovendo piuttosto ricondursi, nei confronti di tutti, al focus del dolo, almeno nella forma del dolo indiretto, alternativo o eventuale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49486 del 14/11/2014 Imputato: Cancelli dove la precisazione che in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto - indeterminato, alternativo od eventuale- e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata;
In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile, nel caso considerato, a carico L'imputato, autore materiale di una rapina impropria, il concorso ex art. 110 cod. pen. in relazione alle lesioni, che i correi durante la fuga provocavano alla vittima).
3. In punto di esigenze cautelari non si registrano, in ricorso, specifiche interlocuzioni difensive. In ogni caso, il pericolo di recidiva è colto più che efficacemente dal Tribunale sia in considerazione della negativa personalità del ricorrente che, soprattutto, sulla base della concatenazione dei fatti criminosi, in quanto espressiva della non occasionalità delle condotte di reato, peraltro accuratamente programmate, dovendosi aggiungere che tanto più le valutazioni dei giudici territoriali appaiono condivisibili in ragione della misura cautelare in concreto selezionata, non la più afflittiva. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi L'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2015. Il consigliere relatore Il Presidente VLC framkopaulo fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 DIC. 2015 IL CANCELLIERE, A M DI E R Claudia Pianelli P E N L I O