Sentenza 4 ottobre 2013
Massime • 1
Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco).
Commentari • 5
- 1. Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Calunnia: sui rapporti con il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempre che la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all' art. 495, comma 3, n. 2, c.p. , qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione …
Leggi di più… - 3. La Cassazione chiarisce quando è configurabile la rapina impropriaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva condannato l'imputato per i reati di rapina impropria aggravata dal numero delle persone riunite, furto aggravato e porto e detenzione di materiale esplosivo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato il quale deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in …
Leggi di più… - 4. Il reato di rapina impropria e l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3 quinquies, c.p.Accesso limitatoGiulia Brunelli · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2020
- 5. Reato rovistare nei cassonetti dell'usato (Cass. 14960/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2018
Rovistare nei cassonetti degli abiti usati ed appropriarsene è furto aggravato. Non ogni azione violenta successiva al furto integra il reato di rapina impropria: se l'azione violenta scaturisce non dalla volontà di compiere il fumo, ma piuttosto dalla riluttanza dell'imputata a seguire gli agenti per effettuare le procedure di identificazione, non c'è unitarietà dell'azione e quindi si può condannare per rapina impropria. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA 4 aprile 2018, n.14960 Pres. Prestipino – est. Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero ribaltava la sentenza di primo grado, che aveva assolto la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43764 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 04/10/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2164
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 8149/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IC RT nato il [...];
2. SA OR nato il [...];
3. IC AN nato il [...];
avverso la sentenza del 16/11/2012 DELLA Corte di Appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 16/11/2012, la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza con la quale, in data 10/05/2012, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro aveva ritenuto IC RO, SA AL e IC VA colpevoli del reato di rapina impropria e resistenza a p.u.. 2. Avverso la suddetta sentenza, tutti e tre gli imputati, in proprio, con autonomi ricorsi, peraltro perfettamente identici, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 628 cod. pen. sostenendo che, essendo il furto in abitazione avvenuto il
20/12/2011, tra le ore 16,30 e le ore 20,30, e l'arresto avvenuto alle ore 22,30, non era ipotizzabile la quasi flagranza e, quindi, la contestata rapina impropria ma solo il furto in abitazione ex art.624 bis cod. pen.. I ricorrenti, inoltre, in punto di fatto, hanno chiarito che: a) i Carabinieri di Lagonegro - che eseguirono l'arresto - iniziarono le indagini, dopo essere stati avvisati di quanto accaduto dai loro colleghi di Montesano ai quali la parte offesa aveva denunciato il furto;
b) i suddetti C.C., nel corso delle indagini, dopo aver notato, intorno alle ore 21,30, una Fiat Stilo sospetta, organizzarono un servizio di appostamento a seguito del quale, verso le ore 22,00 notarono quattro giovani che, dopo essere saliti a bordo della suddetta auto, si allontanavano in direzione Fortino di Lagonegro;
c) la suddetta auto, intorno alle ore 22,30, incappò in un posto di blocco dei C.C., ma non si fermò e dopo aver forzato il posto di blocco, andò a collidere contro un autocarro parcheggiato nella zona: fu a qual punto che i tre ricorrenti, trovati in possesso della refurtiva, furono arrestati.
3. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate. I fatti si sono pacificamente svolti secondo le modalità descritte nella presente parte narrativa al precedente p.2.
L'unica questione di diritto consiste, quindi, nello stabilire se la violenza nei confronti dei C.C. sia o meno avvenuti nell'immediatezza della sottrazione ex art. 628 cod. pen., comma 2. Questa Corte - in relazione alla nozione di "immediatezza" - ha, in più occasioni affermato che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità": Cass. 30127/2009, Rv. 244821; Cass. 40421/2012 Rv. 254171. Come è stato precisato, "ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica": Cass. 3721/1990, Rv. 186764. Pertanto, "il requisito della immediatezza, richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità": Cass. 2410/1999, Rv. 214926; infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento deve sussistere "un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentante, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa": Cass. 42076/2010, Rv. 248509. Di tali principi la Corte di merito ha fatto corretta applicazione. Innanzitutto, come adeguatamente ritenuto in motivazione, la manovra tesa a sfuggire al posto di blocco è in rapporto di strumentante e di consequenzialità con il precedente furto, tale per cui quest'ultimo e la violenza costituiscono un'azione complessiva e tra essi non è ravvisabile alcuna soluzione di continuità. Anche in ordine all'elemento temporale, la decisione di entrambi i giudici di merito si sottrae ad ogni censura di legittimità. Infatti, nel caso di specie, l'immediatezza va rinvenuta nel fatto che le ricerche furono avviate immediatamente dopo il furto tant'è che, nel giro di due ore, i C.C. riuscirono prima ad individuare gli autori del furto e, poi, ad arrestarli, dopo aver predisposto un posto di blocco che gli imputati, invano, tentarono di forzare.
4. In conclusione, le impugnazioni devono tutte essere rigettate con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013