Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43764
CASS
Sentenza 4 ottobre 2013

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Massime1

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43764
Data del deposito : 4 ottobre 2013

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