Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.
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La sentenza Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2015, n. 35594 afferma che l'etilometro è legittimo anche a distanza di tempo dal sinistro, se c'è continuità investigativa. L'art. 186 C.d.S., comma 4, prevede che la Polizia possa sottoporre il conducente al test non solo quando lo ferma nell'immediatezza, ma anche: quando vi è stato un incidente, e quando vi è motivo di ritenere che il soggetto fosse alla guida in stato di ebbrezza. La Corte spiega che il limite temporale non è “rigido”. Non serve che il controllo avvenga nell'esatto momento del fatto. Quello che conta è che non si interrompa la sequenza logica di ricerca e identificazione del conducente. Per spiegare il criterio, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8379 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 2379
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 51428/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR AR RE N. IL 12/10/1967
avverso la sentenza n. 7508/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, RI GA GI, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 18 ottobre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di furto pluriaggravato in danno di Di IC NC, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie in danno dell'appuntato dei Carabinieri Aprea Angelo, fatti commessi il 23 gennaio 2008. Deduce:
1) La violazione dell'art. 649 c.p. e il vizio della motivazione per avere, il giudice dell'appello, nonostante l'acquisizione di documentazione prodotta in secondo grado a proposito della convivenza more uxorio tra l'imputata e la persona offesa nonché della situazione patrimoniale del Di IC, omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. Invero, tale remissione, formalizzata dalla persona offesa, avrebbe avuto rilevanza dirimente se si fosse considerata applicabile, in favore dell'imputata, la fattispecie dell'art. 649 c.p. concernente la procedibilità del reato contro il patrimonio, quando il reato è commesso in danno del coniuge.
Aggiunge la difesa che, come sottolineato dalla giurisprudenza CEDU che cita, deve giungersi a una piena equiparazione del vincolo coniugale con la condizione della convivenza stabile e duratura, sia pure non formalizzata attraverso il matrimonio.
2) la violazione dell'art. 61 c.p., n. 7 ed il vizio della motivazione, non essendo stata considerata la documentazione prodotta dalla difesa, in appello, per dimostrare che l'oggetto della presunta distrazione, pari a Euro 1600, non costituiva un danno di rilevante entità per il querelante il quale era titolare di un reddito mensile, da locazioni, pari a circa Euro 5000;
3) l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione in riferimento al reato di lesioni personali in danno dell'appuntato dei Carabinieri.
Mancava invero sia la prova, che la motivazione, sulla circostanza che l'imputata avesse adoperato violenza per opporsi all'arresto. In realtà il suo comportamento avrebbe dovuto essere qualificato come di resistenza passiva e, il ferimento dell'appuntato, il frutto di un movimento accidentale.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Il primo motivo è inammissibile.
Non si è discusso, nel processo oggetto di ricorso, della condivisibilità o meno della tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è punibile il furto commesso in danno del convivente "more uxorio", ma è punibile, a querela dell'offeso, il furto commesso in danno di persona già convivente "more uxorio" (Sez. 4, Sentenza n. 32190 del 21/05/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244692). Tale conclusione è stata sostenuta, infatti, con riferimento ad una fattispecie nella quale la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, è stata apprezzata con riguardo ai soggetti che erano, o erano stati reputati dal giudice a quo, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita.
Nel caso di specie, invece, diversamente da quanto sostenuto dal difensore impugnante, il predetto stato di convivenza more uxorio è stato ritenuto non provato nella sentenza impugnata ed anzi si è affermato, sulla base di una motivata argomentazione, che la versione sostenuta dall'imputata fosse "di comodo". Era, infatti, stato acclarato che la tesi sostenuta, sin dall'inizio, dell'imputata fosse quella di avere reclamato il diritto all'importo corrispondente ai contributi e a quant'altro le spettava, da parte dell'imputato, per le mansioni, realmente svolte, di collaboratrice domestica, mentre la denuncia della persona offesa escludeva anche tale causale, tanto da indurre il giudice ad affermare che il rapporto di convivenza fosse null'altro che un espediente a fini processuali.
Le doglianze della difesa sul punto prescindono da tale motivazione e si risolvono nella rivendicazione di un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammessa nel giudizio di legittimità: infatti, il motivo di ricorso lamenta la mancata considerazione di una dichiarazione di convivenza more uxorio che è successiva ai fatti per i quali processo e che pertanto razionalmente è stata qualificata come espediente concordato.
Il secondo motivo è invece fondato.
Nonostante che a f. 37 risultino presenti specifici motivi di appello sul punto, ad opera del difensore dell'imputato, la questione risulta del tutto trascurata nella sentenza impugnata e il correlato vizio di motivazione dovrà essere emendato in sede di rinvio. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla sentenza impugnata si evince che la reazione produttiva di conseguenze anche ai danni di uno degli operanti, è stata posta in essere dall'imputata per impedire a costoro di procedere all'espletamento degli atti del proprio servizio, escludendoli dall'ingresso nell'appartamento.
Si è ripetutamente osservato, da parte di questo giudice della legittimità, che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto, fermato dalla polizia giudiziaria, integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 6, Sentenza n. 8997 del 11/02/2010 Ud. (dep. 05/03/2010) Rv. 246412).
Nel caso che ci occupa, la reazione avuta dalla imputata è stata accertata come uso di una violenza e di una forza fisica non limitate alla istintiva reazione consistente nel divincolarsi, ma manifestatesi come "spinta con impeto" dei militari verso "l'esterno" dell'appartamento. Tale prova è stata desunta da un atto pienamente utilizzabile, data anche la natura del rito,e non soggetto ad ulteriore apprezzamento da parte di questa Corte, neppure alla luce del tenore di dichiarazioni dal contenuto asseritamente diverso ma non dedotte dall'impugnante nel rispetto delle forme e della sostanza pretese dalla giurisprudenza in tema di denuncia di "travisamento della prova".
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'art. 61 c.p., n. 7 per il reato di furto, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014