Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
La modificazione apportata con disposizione di carattere transitorio dall'art. 90 legge 353/1990, che ha escluso l'applicabilità ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 52 legge 353/1990, opera per tutti i procedimenti pendenti a quella data, in qualunque fase e grado si trovassero
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7263 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101 INT 15, presso lo studio dell'avvocato SOLARI, difeso dall'avvocato SALVATORE TRANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI AN, UO AL, UO OL, coeredi di UO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato STUDIO SANTARONI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 258/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
QU ON - assumendo d'aver acquistato per atti notar Biondi del 19.3.81 e notar Albore del 14.3.85, l'intera proprietà d'un appezzamento di terreno denominato "catena del persico", in Ischia alla località Costa Fredda, da AR TE NE, risultantene proprietaria, in parte iure proprio in parte quale erede del fratello LE, per successione testamentaria d'entrambi all'avo materno ON NE - conveniva innanzi al tribunale di Napoli con citazione 24.10.85 ON ON, nella cui materiale disponibilità il bene trovavasi a suo avviso sine titulo, tale proprietà nei suoi confronti rivendicando e chiedendone la condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi, ON ON s'opponeva all'avversa domanda e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale d'usucapione assumendo d'aver posseduto il bene animo domini per oltre un ventennio.
Deceduto nelle more ON ON, il giudizio veniva riassunto nei confronti di SC BA, QU ON e CO ON, suoi eredi, dei quali si costituiva soltanto la prima.
All'esito, con sentenza 4.7.98, l'adito tribunale, ritenuto che ON ON avesse detenuto ed i suoi eredi detenessero tuttora sine titulo l'immobile in controversia, accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale condannando gli eredi ON al rilascio ed ai danni nonché SC BA alle spese. Avverso tale decisione SC BA, QU ON e CO ON proponevano gravame cui resisteva QU ON. Decidendone con sentenza 9.2.00, la corte d'appello di Napoli, disatteso il motivo con il quale s'era dedotta la nullità del giudizio di primo grado per invalidità dell'atto di riassunzione, l'accoglieva per il resto, rigettando l'originaria domanda di revindica, sulla considerazione che all'attore non potesse essere riconosciuto il preteso diritto di proprietà in quanto i suoi danti causa non avevano potuto validamente trasferirglielo, non avendo accettato l'eredità loro devoluta per testamento da ON NE nel termine decennale dall'apertura della successione, come legittimamente eccepito dalle controparti.
Tale decisione veniva impugnata per cassazione da QU ON con ricorso articolato su tre motivi.
Resistevano SC BA, CO ON e QU ON con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando falsa applicazione dell'art. 343/2^ CPC - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto ammissibile l'avversa eccezione d'intervenuta prescrizione del diritto d'accettare l'eredità nonostante il divieto posto dall'art. 52 della novella entrata in vigore il 30.4.95, applicabile anche al giudizio de quo per il combinato disposto degli artt. 90 della stessa novella e 9 del DL 18.10.95 n. 432 conv. in L 20.12.95 n. 534, e nonostante fosse intesa a modificare, attraverso nuova e diversa indagine, circostanze concordemente ammesse in primo grado. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei due prospettati profili.
La modificazione apportata all'art. 90 della novella 26.11.90 n. 353 dall'art. 9 del DL 9.8.95 n. 347, che, con disposizione di diritto transitorio, ha definitivamente sottratto all'operatività della novella stessa i procedimenti pendenti alla data del 30.4.95, prevedendo per essi la persistente applicabilità del vecchio rito, va, infatti, intesa nel senso che debbano considerarsi pendenti tutti i procedimenti, introdotti sino al 29.4.95, in qualunque fase e grado essi si trovassero a quella data;
pertanto, al presente giudizio, introdotto con citazione 24.10.85, non poteva trovare applicazione l'art. 345 CPC (e non 342 CPC, come erroneamente indicato nell'intestazione del motivo) nel testo modificato con l'art. 52 della detta L 26.11.90 n. 353. A norma, poi, dell'art. 345 CPC, nella formulazione antecedente a quello introdotto con il surrichiamato art. 52, applicabile per quanto sopra nel presente giudizio, la proponibilità d'eccezioni nuove in appello era sempre consentita all'appellante, anche nel caso in cui venisse ampliato il thema decidendum fissato dall'atto introduttivo, sempreché le eccezioni formulate nell'atto stesso fossero dirette, come nella specie, all'esclusivo fine della reiezione della domanda avversaria;
ne' il silenzio o l'inerzia mantenuti in primo grado dalla parte interessata potevano essere interpretati quali comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla volontà d'avvalersi delle eccezioni, la cui proponibilità restava, dunque, sempre consentita in grado d'appello;
pertanto, la proposta eccezione ex artt. 480 e 2939 CC, in quanto intesa a paralizzare l'avversa azione di revindica, era da considerare ammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 47 6 CC - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto non accettata l'eredità di ON NE da parte dei chiamati LE e AR TE NE omettendo di pronunziarsi sulla pur prospettatale ipotesi d'accettazione tacita desumibile da circostanze pure espressamente allegate e comprovate dalle emergenze istruttorie.
Il motivo non merita accoglimento.
Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
pertanto risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la deduzione d'errori di diritto non dimostrati per mezzo d'una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni in diritto prospettate nel motivo.
Va, di conseguenza, escluso che nel motivo in esame, nel quale non risultano svolte specifiche argomentazioni nei modi sopra indicati, possano ravvisarsi ammissibili censure per violazione di legge ex art. 360 n, 3 CPC, e ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non riguardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame d'una qualche disciplina normativa, risultando, piuttosto, essenzialmente incentrata su d'un'assunta inidonea o mancata valutazione delle deduzioni di parte e delle pertinenti risultanze istruttorie ad opera del giudice a quo.
In realtà, dunque, una corretta deduzione delle ragioni svolte dal ricorrente avrebbe dovuto aver luogo ex art. 360 n. 4 CPC sotto il profilo della violazione dell'art. 112 CPC per omessa pronunzia, ipotesi, per contro, non solo non prospettata in diritto - essendosi dedotto il non pertinente e, come si è visto, non argomentato vizio ex art. 360 n. 3 CPC in relazione all'art. 476 CC - ma neppure sviluppata, in quanto solo accennata al termine dell'esposizione, ond'è che, quand'anche la formale prospettazione della censura fosse stata effettuata negli indicati termini, le svolte argomentazioni non sarebbero state, comunque, idonee ad evitarne un giudizio d'inammissibilità prima ancora che d'infondatezza. Perché, infatti, possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio d'omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione (nella specie una controeccezione avente ad oggetto la pretesa accettazione tacita da opporre all'avversa eccezione di mancata accettazione) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali domanda od eccezione siano riportati puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per Cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale d'udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività e, con esse, la decisività delle questioni prospettatevi;
ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 CPC, ciò che configura un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio ob relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica.
Nel motivo in esame sono fatti, per contro, solo labili riferimenti alla pretesa controeccezione e nessun riferimento all'occasione ed ai termini della sua deduzione, ond'è che il motivo risulta del tutto inadeguato all'onere di specificità sopra richiamato, imposto dall'art. 366 n. 4 CPC in relazione al principio d'autosufficienza del ricorso e, pertanto, anche sotto l'esaminato profilo, come già per quello formalmente proposto, evidentemente inammissibile. D'altra parte, anche le circostanze dedotte come significative della pretesa accettazione tacita sono del pari riportate in modo del tutto generico, sì che non è consentito alcun controllo della doglianza relativa alla motivazione.
Devesi, infatti, tener presente come, allorché sia denunziato, con il ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti od alle deposizioni assunte nella fase di merito e la prospettazione degli elementi probatori dagli stessi desumibili quali intesi soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami ob relationem agli atti della precedente fase del giudizio.
Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratto deciderteli ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove documentali e delle prove testimoniali alle quali il ricorrente ha fatto riferimento - giacché il materiale probatorio acquisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in considerazione - ma neppure l'esatto significato delle stesse - giacché non ne è riportato affatto il contenuto - cosicché, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari prospettati solo nella lettura datane dall'interessato, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute da quest'ultimo ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei dedotti punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando falsa applicazione dell'art. 480 CPC - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto le controparti legittimate a proporre l'eccezione di prescrizione del diritto dei propri danti causa ad accettare l'eredità.
Il motivo non merita accoglimento.
Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, infatti, l'art. 480/1^ CC prevede un termine di prescrizione estintiva e questa, in mancanza di qualsivoglia limitazione normativa, opera, ex art. 2939 CC, in favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all'eredità, e può, dunque, esser fatta valere nei confronti di qualunque chiamato all'eredità medesima che intempestivamente agisca per conseguire la disponibilità dei beni caduti in successione;
ond'è che la legittimazione a proporre l'eccezione de qua va senz'altro riconosciuta a quanti si trovino, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni medesimi e siano convenuti per il loro rilascio dal chiamato o da un suo avente causa, senza che sia neppure necessario allegare una situazione legittimante di diritto quale l'usucapione e tanto meno provare che questa siasi maturata (Cass. 19.9.95 n. 9901, 10.1.95 n. 243, 22.6.1989 n. 2975, 9.4.1980 n. 2290 ma già 30.7.1966 n. 2130). Nella specie, pertanto, è stato correttamente riconosciuto l'interesse della parte convenuta, nel possesso di beni caduti in successione rivendicati da un avente causa da eredi testamentari nei confronti dei quali s'era maturata la prescrizione del diritto d'accettare l'eredità, a contraddire alla domanda, con l'eccezione di prescrizione ex artt. 480 e 2939 CC, per il solo fatto del dedotto possesso che tale eccezione, con il rigetto della domanda per essere risultato l'attore privo di titolo valido a far valere il preteso diritto di proprietà in quanto trasferitogli a non domino, le consente di mantenere.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 2.044,00 dei quali euro 2.000/00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003