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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 12.6.2025
Per parte appellante è presente l'avv. Sabrina Scarparo la quale insiste per l'accoglimento dell'appello e chiede che la causa sia decisa. È altresì presente l'avv.
Cavallaro per delega dell'avv. Di Lorenzo per l'appellata il quale si riporta ai propri scritti e chiede che la causa sia decisa.
Il G.I. dà lettura del dispositivo e deposita contestualmente la motivazione della sentenza.
Il G.I.
Dott.ssa Emanuela Musi
pagina 1 di 12 R.G. 3393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 3393/2023 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. Iva , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
, nella qualità di Procuratore dell' in Parte_2 Controparte_1 forza dei poteri conferiti con Procura Speciale per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Sabrina Scarparo (c.f. ), con cui è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli, alla Via Giuseppe Ribera, 5
- APPELLANTE
Contro
C.F.: , nata il [...] a Controparte_2 C.F._2
Castellammare di Stabia (NA) e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Gianluca Di Lorenzo, C.F.: presso il cui C.F._3
pagina 2 di 12 studio in SAIO AB (NA) alla via Masseria Castello n. 5, elettivamente domicilia
- APPELLATO nonché
, C.F.: , in persona, del sindaco p.t., con sede Controparte_3 P.IVA_2
in alla Via Gionti n. 16. CP_3
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 271/2023 del g.d.p. di Gragnano;
opposizione ex art. 615, II comma avverso cartella di pagamento;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
dinanzi al giudice di pace di Gragnano, nei confronti dell' Controparte_1
e del , opposizione avverso cartella di pagamento n.
[...] Controparte_3
07120140029837623000 notificata presumibilmente il 03/06/2014, la cui imposizione fiscale era riferita a delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, anno 2011, chiedendo l'annullamento della stessa. Si costituiva l'
[...]
impugnando e contestando genericamente la domanda Controparte_1
promossa dall'odierno appellato. Con sentenza n. 271/2023 pubblicata il 30/01/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, veniva disposto l'annullamento del ruolo, stante la prescrizione del tributo sottostante e la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese.
[...]
Avverso detta sentenza proponeva appello l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, e l'assenza di un qualsivoglia pregiudizio che possa configurare un concreto interesse ad agire con lo strumento azionato.
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_2
eccepito, e in particolare: l'improcedibilità dell'appello per omesso deposito di copia pagina 3 di 12 conforme della sentenza impugnata, atteso che agli atti risulta depositata una copia informale della sentenza n. 271/2023 mancante del timbro “uso appello” e/o “copia conforme” che ne attesta la conformità all'originale; inammissibilità per violazione degli artt. 342 e ss.; in via preliminare si eccepisce la nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge 53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82; infondatezza anche nel merito delle avverse deduzioni.
Non si costituiva il . Controparte_3
L'appello merita accoglimento per inammissibilità dell'impugnazione estratto ruolo.
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è
pagina 4 di 12 necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto all'eccezione di improcedibilità dell'appello per omesso deposito di copia conforme della sentenza impugnata, si riprende una massima espressa dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 23713 del 22 novembre 2016, nella quale si dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da uno degli appellati nel giudizio de quo. L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione proposta.
In ordine alla nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge
53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, si rileva l'infondatezza dell'eccezione proposta, risultando in atti pec contenente
“Ricevuta di accettazione datata 04/07/2023, ore 15:56:55 "notificazione ai sensi dell'art 53/94" proveniente da " ed indirizzato a Email_1
pagina 5 di 12 e t”, Email_2 Email_3
accettato dal sistema ed inoltrato.”
E tuttavia, anche qualora non si fosse riscontrato agli atti un elemento di prova utile a dimostrare l'infondatezza della detta eccezione, va rilevato che ai sensi dell'art. 164
c.p.c. III co.: “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;” in ossequio alla disciplina generale di cui all'art. 161 c.p.c., III co.: “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione proposta.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda proposta in primo grado, occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata
(cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come l'opponente abbia agito in primo grado per far valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti pagina 6 di 12 esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente detto . La CP_4
finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche CP_4
alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra; si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente pagina 7 di 12 all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012
- il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass.
Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella
(prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615
c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis).
A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del pagina 8 di 12 credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la pagina 9 di 12 presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione successiva alla notifica della cartella esattoriale, effettivamente mai contestata (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del
Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore,
o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, per cui “L'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata, conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”). Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla Legge n. 215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non pagina 10 di 12 notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto.
Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2014, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dall'opponente non può dirsi sostenuta dall'interesse concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, l'accoglimento dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito pagina 11 di 12 sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese del gravame vanno regolate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda promossa in primo grado da Controparte_2
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite pari ad euro Controparte_2
1.278 oltre IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 12/06/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 12 di 12
Per parte appellante è presente l'avv. Sabrina Scarparo la quale insiste per l'accoglimento dell'appello e chiede che la causa sia decisa. È altresì presente l'avv.
Cavallaro per delega dell'avv. Di Lorenzo per l'appellata il quale si riporta ai propri scritti e chiede che la causa sia decisa.
Il G.I. dà lettura del dispositivo e deposita contestualmente la motivazione della sentenza.
Il G.I.
Dott.ssa Emanuela Musi
pagina 1 di 12 R.G. 3393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 3393/2023 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. Iva , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
, nella qualità di Procuratore dell' in Parte_2 Controparte_1 forza dei poteri conferiti con Procura Speciale per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Sabrina Scarparo (c.f. ), con cui è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli, alla Via Giuseppe Ribera, 5
- APPELLANTE
Contro
C.F.: , nata il [...] a Controparte_2 C.F._2
Castellammare di Stabia (NA) e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Gianluca Di Lorenzo, C.F.: presso il cui C.F._3
pagina 2 di 12 studio in SAIO AB (NA) alla via Masseria Castello n. 5, elettivamente domicilia
- APPELLATO nonché
, C.F.: , in persona, del sindaco p.t., con sede Controparte_3 P.IVA_2
in alla Via Gionti n. 16. CP_3
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 271/2023 del g.d.p. di Gragnano;
opposizione ex art. 615, II comma avverso cartella di pagamento;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
dinanzi al giudice di pace di Gragnano, nei confronti dell' Controparte_1
e del , opposizione avverso cartella di pagamento n.
[...] Controparte_3
07120140029837623000 notificata presumibilmente il 03/06/2014, la cui imposizione fiscale era riferita a delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, anno 2011, chiedendo l'annullamento della stessa. Si costituiva l'
[...]
impugnando e contestando genericamente la domanda Controparte_1
promossa dall'odierno appellato. Con sentenza n. 271/2023 pubblicata il 30/01/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, veniva disposto l'annullamento del ruolo, stante la prescrizione del tributo sottostante e la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese.
[...]
Avverso detta sentenza proponeva appello l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, e l'assenza di un qualsivoglia pregiudizio che possa configurare un concreto interesse ad agire con lo strumento azionato.
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_2
eccepito, e in particolare: l'improcedibilità dell'appello per omesso deposito di copia pagina 3 di 12 conforme della sentenza impugnata, atteso che agli atti risulta depositata una copia informale della sentenza n. 271/2023 mancante del timbro “uso appello” e/o “copia conforme” che ne attesta la conformità all'originale; inammissibilità per violazione degli artt. 342 e ss.; in via preliminare si eccepisce la nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge 53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82; infondatezza anche nel merito delle avverse deduzioni.
Non si costituiva il . Controparte_3
L'appello merita accoglimento per inammissibilità dell'impugnazione estratto ruolo.
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è
pagina 4 di 12 necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto all'eccezione di improcedibilità dell'appello per omesso deposito di copia conforme della sentenza impugnata, si riprende una massima espressa dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 23713 del 22 novembre 2016, nella quale si dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da uno degli appellati nel giudizio de quo. L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione proposta.
In ordine alla nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge
53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, si rileva l'infondatezza dell'eccezione proposta, risultando in atti pec contenente
“Ricevuta di accettazione datata 04/07/2023, ore 15:56:55 "notificazione ai sensi dell'art 53/94" proveniente da " ed indirizzato a Email_1
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accettato dal sistema ed inoltrato.”
E tuttavia, anche qualora non si fosse riscontrato agli atti un elemento di prova utile a dimostrare l'infondatezza della detta eccezione, va rilevato che ai sensi dell'art. 164
c.p.c. III co.: “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;” in ossequio alla disciplina generale di cui all'art. 161 c.p.c., III co.: “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione proposta.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda proposta in primo grado, occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata
(cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come l'opponente abbia agito in primo grado per far valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti pagina 6 di 12 esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente detto . La CP_4
finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche CP_4
alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra; si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente pagina 7 di 12 all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012
- il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass.
Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella
(prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615
c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis).
A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del pagina 8 di 12 credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la pagina 9 di 12 presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione successiva alla notifica della cartella esattoriale, effettivamente mai contestata (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del
Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore,
o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, per cui “L'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata, conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”). Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla Legge n. 215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non pagina 10 di 12 notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto.
Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2014, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dall'opponente non può dirsi sostenuta dall'interesse concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, l'accoglimento dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito pagina 11 di 12 sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese del gravame vanno regolate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda promossa in primo grado da Controparte_2
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite pari ad euro Controparte_2
1.278 oltre IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 12/06/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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