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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Alessandra Assunta Luchina, presso il cui studio in Alezio alla via
Tafuri 52 è elettivamente domiciliata
appellante
E
Condominio “Aurora” - Lecce via L. Mariano n. 30 (c.f. ), rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Italo ZANCHI presso il cui studio in Lecce al viale
Foscolo n.1 è elettivamente domiciliata
appellato
1 AVVERSO
la sentenza n. 2915/22 del Tribunale di Lecce depositata il 18 ottobre 2022 (R.G. n.
7112/2020)
*******
All'udienza collegiale del 2.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio appellato chiese ed ottenne, in danno dell'appellante, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Trib. Lecce 922/2020) per la somma di € 2.100,00 oltre interessi e spese di procedura, notificato contestualmente all'atto di precetto del pagamento.
notificò al Condominio “atto di citazione in opposizione a precetto con istanza Pt_1 di sospensione efficacia esecutiva del titolo” chiedendo:
“a) in via principale e nel merito: a. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
b. Accertare e dichiarare la nullità della quota parte richiesta per le spese straordinarie, avendo applicato l'amministratore il criterio di divisione per numero condomini e non secondo le tabelle millesimali;
c. Per puro tuziorismo difensivo ridurre il debito ad € 2.000,00 così come riportato nel piano di riparto redatto dal tecnico di fiducia della Sig.ra d. Con vittoria di spese, Pt_1 onorari, IVA e CPA come per legge.”
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e
2 CTU è stata decisa con la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecce ha così deciso:
“1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
3) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 2.100,00 oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge.”
Avverso la decisione ha proposto appello nei termini (l'iscrizione a ruolo è Pt_1
avvenuta il 25.11.2022).
L'appellato si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 2.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha non correttamente posto le spese a carico di invece di compensare integralmente le Pt_1 stesse, ovvero, in subordine, liquidandole nel minor importo di € 811,00 non essendosi svolta in primo grado alcuna attività istruttoria.
L'appello è infondato.
Quanto alla mancata compensazione deve rilevarsi che la pronuncia di condanna alle spese di primo grado è conseguente e del tutto coerente all'integrale rigetto, all'esito della precedente fase, di ogni istanza e domanda proposta dall'opponente-appellante.
Quest'ultima ha limitato le proprie doglianze di appello (cfr. conclusioni citazione in appello) alla sola questione della asserita non corretta liquidazione delle spese processuali
3 della fase di opposizione a d.i.
Le statuizioni sostanziali di rigetto delle istanze di contraddittoriamente Pt_1 richiamate dall'appellante non per chiederne la riforma ma al solo fine di ottenere la modifica della liquidazione delle spese, devono considerarsi ormai coperte da giudicato ed incontestabili: la quantificazione delle spese, coerenti con le definitive statuizioni sostanziale non può essere più essere messa in discussione.
Neanche la doglianza subordinata (non liquidabilità dei compensi per la fase istruttoria di primo grado) può essere condivisa in quanto la voce tariffaria da escludersi secondo parte appellante (trattazione ed istruttoria) non riguarda la sola attività di acquisizione delle prove: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. n. 8561/2023).
*********
L'appello è rigettato.
Le spese della presente fase, come in dispositivo, seguono la soccombenza.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Condominio “Aurora” - Lecce Parte_1
via L. Mariano n. 30, con atto del 16.11.2022 ed iscritto a ruolo il 25.11.2022, avverso la sentenza n. 2915/22 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso in favore del Condominio “Aurora” - Lecce Parte_1
via L. Mariano n. 30, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
2.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, il 23.1.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Alessandra Assunta Luchina, presso il cui studio in Alezio alla via
Tafuri 52 è elettivamente domiciliata
appellante
E
Condominio “Aurora” - Lecce via L. Mariano n. 30 (c.f. ), rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Italo ZANCHI presso il cui studio in Lecce al viale
Foscolo n.1 è elettivamente domiciliata
appellato
1 AVVERSO
la sentenza n. 2915/22 del Tribunale di Lecce depositata il 18 ottobre 2022 (R.G. n.
7112/2020)
*******
All'udienza collegiale del 2.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio appellato chiese ed ottenne, in danno dell'appellante, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Trib. Lecce 922/2020) per la somma di € 2.100,00 oltre interessi e spese di procedura, notificato contestualmente all'atto di precetto del pagamento.
notificò al Condominio “atto di citazione in opposizione a precetto con istanza Pt_1 di sospensione efficacia esecutiva del titolo” chiedendo:
“a) in via principale e nel merito: a. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
b. Accertare e dichiarare la nullità della quota parte richiesta per le spese straordinarie, avendo applicato l'amministratore il criterio di divisione per numero condomini e non secondo le tabelle millesimali;
c. Per puro tuziorismo difensivo ridurre il debito ad € 2.000,00 così come riportato nel piano di riparto redatto dal tecnico di fiducia della Sig.ra d. Con vittoria di spese, Pt_1 onorari, IVA e CPA come per legge.”
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e
2 CTU è stata decisa con la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecce ha così deciso:
“1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
3) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 2.100,00 oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge.”
Avverso la decisione ha proposto appello nei termini (l'iscrizione a ruolo è Pt_1
avvenuta il 25.11.2022).
L'appellato si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 2.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha non correttamente posto le spese a carico di invece di compensare integralmente le Pt_1 stesse, ovvero, in subordine, liquidandole nel minor importo di € 811,00 non essendosi svolta in primo grado alcuna attività istruttoria.
L'appello è infondato.
Quanto alla mancata compensazione deve rilevarsi che la pronuncia di condanna alle spese di primo grado è conseguente e del tutto coerente all'integrale rigetto, all'esito della precedente fase, di ogni istanza e domanda proposta dall'opponente-appellante.
Quest'ultima ha limitato le proprie doglianze di appello (cfr. conclusioni citazione in appello) alla sola questione della asserita non corretta liquidazione delle spese processuali
3 della fase di opposizione a d.i.
Le statuizioni sostanziali di rigetto delle istanze di contraddittoriamente Pt_1 richiamate dall'appellante non per chiederne la riforma ma al solo fine di ottenere la modifica della liquidazione delle spese, devono considerarsi ormai coperte da giudicato ed incontestabili: la quantificazione delle spese, coerenti con le definitive statuizioni sostanziale non può essere più essere messa in discussione.
Neanche la doglianza subordinata (non liquidabilità dei compensi per la fase istruttoria di primo grado) può essere condivisa in quanto la voce tariffaria da escludersi secondo parte appellante (trattazione ed istruttoria) non riguarda la sola attività di acquisizione delle prove: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. n. 8561/2023).
*********
L'appello è rigettato.
Le spese della presente fase, come in dispositivo, seguono la soccombenza.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Condominio “Aurora” - Lecce Parte_1
via L. Mariano n. 30, con atto del 16.11.2022 ed iscritto a ruolo il 25.11.2022, avverso la sentenza n. 2915/22 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso in favore del Condominio “Aurora” - Lecce Parte_1
via L. Mariano n. 30, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
2.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, il 23.1.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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