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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 372/2020 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis e segg.
c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/01/2020 e notificato in data 24/02/2020 da
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._1
Ruspoli n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna ZAVAGNIN, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Corso Andrea Palladio n. 57, come da mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Paolo Sarpi n. 13
e contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente ad Controparte_2 C.F._3
Arcugnano (VI) in Via Umberto I n. 1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo PAGNIN, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Viale Giuriolo n. 4, come da procure allegate con separati fogli resistenti
In punto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni. Pagamento somma.
1 All'udienza del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
1. CONCLUSIONI RICORRENTE:
2. Il patrocinio dell'attore , dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove Parte_1 domande istanze ed eccezioni ex adverso sollevate, rassegna le seguenti
3. C O N C L U S I O N I
4. Voglia l'On.le Tribunale:
5. - in via principale:
6. - accertare e dichiarare che per le causali di cui agli atti difensivi il Dr. è creditore Parte_1 verso i convenuti e quantomeno della somma capitale di € Controparte_2 P_
30.040,34 e per l'effetto condannare i convenuti a pagargli la somma capitale di € 30.040,34, maggiorata da interessi e rivalutazione;
7. - accertare e dichiarare il danno sofferto dal Dr. per le causali di cui agli atti difensivi Parte_1
e perciò condannare i convenuti e a risarcire al Dr. Controparte_2 P_ Parte_1 il danno per € 1.891,00 (1.550,00 oltre IVA) maggiorato da interessi e rivalutazione;
8. - in via subordinata, previo occorrendo ordine di rendimento del conto ai convenuti e P_
, accertare e dichiarare che per le causali di cui agli atti difensivi e a titolo di Controparte_2 conguagli e frutti maturati nel periodo 2015, 2016 e 2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) nonché per risarcimento del danno il Dr. è creditore verso i convenuti di somma pari ai frutti Parte_1
(anche canoni) prodotti dagli immobili ereditari percetti o percipiendi dai convenuti nel periodo 2015,
2016 e 2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) nella misura accertata in giudizio ovvero nonché dei danni sofferti ai beni immobili assegnati e per l'effetto condannare i convenuti - nella misura accertata - a pagare all'attore la somma dovuta oltre interessi e rivalutazione;
9. - in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento del danno ex art.96 cpc e alla rifusione al Dr.
degli oneri di lite.- Parte_1
CONCLUSIONI RESISTENTI:
Il procuratore dei convenuti deposita e scambia il seguente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONLUSIONI
- rigettarsi le domande tutte del sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi Parte_1 esposti in causa;
- spese e competenze di causa interamente rifuse o compensate, con accessori.
2 In via istruttoria: in insiste per la convocazione a chiarimenti del CTU, come da osservazioni di parte in atti e come dedotto nel verbale 15.09.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., iscritto a ruolo il 24/01/2020 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, in data 24/02/2020, il sig. agiva Parte_1 avanti questo Tribunale nelle forme del rito sommario nei confronti dei sigg.ri e P_
, chiedendone, previo accertamento di essere creditore dei medesimi, la condanna Controparte_2 in solido al pagamento della somma capitale di € 31.010,00 (salvo quella diversa di giustizia), maggiorata da interessi e rivalutazione;
chiedeva altresì che, accertato il danno sofferto, i resistenti venissero condannati al conseguente risarcimento, per un importo almeno pari ad € 1.891,00 (salvo il diverso importo di giustizia), maggiorato da interessi e rivalutazione.
In via subordinata, previo occorrendo ordine di rendimento del conto ai resistenti, chiedeva venisse accertato e dichiarato che questi ultimi erano tenuti a titolo di conguagli e frutti maturati nel periodo
2015, 2016 e 2017, nonché per il risarcimento e danni per frutti (canoni) prodotti dagli immobili ereditari e percipiendi per il suddetto periodo (2015, 2016 e 2017), con condanna dei resistenti in solido al pagamento della somma dovuta, maggiorata da interessi e rivalutazione.
Rappresentava al riguardo che le domande proposte col presente ricorso conseguivano ad una complessa vicenda giudiziaria successoria, che esponeva come di seguito.
Con atto di citazione del 19.07.2002 l'odierno ricorrente radicava il giudizio n. 2823/2002 R.G., impugnando per apocrifia il testamento della madre sig.ra , deceduta in Vicenza il Persona_1
23.01.2002, e chiedendo la divisione giudiziale, citando in giudizio il fratello e la Controparte_2 sorella (odierni resistenti). P_
La sig.ra , interdetta con sentenza n. 270/98 del Tribunale di Vicenza, con nomina quali Per_1 tutore dell'avv. Lelio Barbieri e protutore dell'avv. Claudio Cataldi, alla data di apertura della successione era proprietaria di un cospicuo patrimonio, costituito da beni immobili (quota indivisa pari alla metà di un palazzo storico sito a Vicenza, via San TA NE n. 14; un appartamento sito a
Vicenza Piazza Matteotti n. 17; tre appartamenti siti a Vicenza Borgo Casale n. 140) e beni mobili
(somme e titoli depositati presso conto corrente e deposito;
arredi e valori;
quadri ed argenti).
Dell'intero asse ereditario la de cuius aveva apparentemente disposto con testamento olografo in data
11.03.1995, pubblicato in data 11.07.2002, mediante il quale, premorto il coniuge , aveva Persona_2
3 istituito propri eredi universali, in parti uguali tra loro, i figli e , mentre aveva CP_2 P_ legato all'altro figlio , in sostituzione della legittima, la quota di 2/9 (due noni) di un Parte_1 immobile.
Il testamento era però radicalmente nullo in quanto apocrifo e l'asse ereditario materno andava diviso secondo le regole della successione legittima.
Nondimeno, dalla morte della madre e avevano mantenuto il possesso CP_2 P_ esclusivo di tutti i beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario ed avevano pure liquidato parte dei titoli intestati alla defunta.
Ad ogni modo le disposizioni testamentarie attribuivano al ricorrente un bene immobile (quota di 2/9 del fabbricato in Vicenza, via San TA NE 14) di valore di molto inferiore alla quota di legittima riservatagli quale figlio.
Il medesimo pertanto agiva innanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendo che gli odierni resistenti venissero condannati a restituire in natura all'eredità tutti i beni, mobili ed immobili, di cui si erano appropriati, nonché a versare all'attore la somma pari ai frutti (anche canoni) prodotti da tutti gli immobili ereditari.
In subordine chiedeva, previa rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che venisse accertata la lesione di legittima e ordinata la riduzione delle disposizioni testimoniali, disponendo – previo rendimento del conto tra i coeredi – la divisione con attribuzione all'attore dei beni corrispondenti alla quota a lui spettante.
Costituitisi i convenuti e , i quali chiedevano il rigetto delle Controparte_2 P_ domande, in corso di causa veniva, tra l'altro, disposta CTU grafologica, che accertava l'apocrifia del testamento impugnato;
con ordinanza 16.11.2006 il G.I. ordinava ai convenuti di rendere la gestione dei beni ereditari;
con osservazioni di data 27.09.2007 l'attore dichiarava di non approvare il conto presentato dai convenuti.
Con sentenza non definitiva n. 1062/09, emessa in data 04.06.09, depositata in data 30.06.2009 e notificata in data 03.12.2009, il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, dichiarava radicalmente nullo per apocrifia il testamento impugnato, disponeva la divisione del patrimonio ereditario della defunta secondo le regole della successione illegittima in parti Persona_1 uguali tra i tre figli, accertava la composizione dell'asse ereditario, ordinava ai convenuti la resa del conto con le modalità indicate in sentenza.
4 Avverso la sentenza non definitiva proponevano appello sia che , si P_ Controparte_2 costituiva in entrambi i giudizi , e la Corte d'Appello di Venezia, riuniti i due giudizi di Parte_1 impugnazione, con sentenza n. 647/13 rigettava gli appelli avverso detta sentenza non definitiva.
Gli odierni resistenti proponevano ricorso in Cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte
d'Appello, si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto e la Suprema Corte, Parte_1 con sentenza n. 30733/17, dep. il 21.12.2017, rigettava il ricorso, condannando e P_
alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2
Nel frattempo, il giudizio n. 2823/2002 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza proseguiva ed essendosi l'odierno ricorrente opposto al nuovo rendiconto presentato su ordine giudiziale del Tribunale, veniva disposta CTU per la stima dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta.
Con comparsa 22.12.2009, e intervenivano nella causa n. Parte_2 Parte_3
2823/2002 R.G. nella veste di comproprietari della metà di uno degli immobili ereditari (quello sito in
Vicenza, Contrà San TA) e con sentenza non definitiva n. 1817/11, depositata l'01.12.11,
Tribunale di Vicenza dichiarava l'intervento ammissibile, rimettendo la causa in istruttoria.
La causa rubricata al n. 2110/09 R.G. veniva riunita a quella recante il n. 2823/2002 R.G. ed, espletate le perizie per la stima dei beni mobili ed immobili, con sentenza definitiva n. 2330/15 del
12.12.2015 il Tribunale in composizione collegiale decideva come di seguito “...per ottenere una eguale divisione delle entrate /uscite e crediti/debiti relativi alla gestione del patrimonio ereditario,
dovrà versare la somma di euro 73.430,63, dovrà versare la Controparte_2 P_ somma di euro 11.788,53, e dovrà incassare euro 85.219,16.” Si deve perciò Parte_1 procedere a condannare i convenuti a versare all'attore le somme rispettivamente indicate..
PQM
1) pronuncia lo scioglimento della comunione sull'immobile di Vicenza, Contrà San TA NE n. 14 tra le parti fratelli e fratelli;
2) accertata la comoda divisibilità dei beni, dispone Pt_2 Pt_1 procedersi alla divisione tra le parti e in relazione all'immobile di Vicenza, Contrà San Pt_1 Pt_2
TA NE n. 14, mediante sorteggio, come da separata ordinanza;
3) accertata la comoda divisibilità dei beni, dispone procedersi alla divisione tra gli eredi sui beni di cui al punto 3.1 Pt_1 della sentenza parziale 1062/2009 R.Sent., mediante sorteggio, come da separata ordinanza;
4) condanna a versare a la somma di euro 73.430,63 oltre agli Controparte_2 Parte_1 interessi legali dalla data della CTU (24.4.2012) al saldo effettivo;
5) condanna a P_ versare a la somma di euro 11.788,53, oltre agli interessi legali dalla data della CTU Parte_1
(24.4.2012) al saldo effettivo;
6) condanna i convenuti e in solido Controparte_2 P_
5 tra loro a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 1159,82 per anticipazioni ed euro Parte_1
33.057,00 per compensi, oltre al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, nonché le spese della CTU grafologica, già liquidata..”.
Con ordinanza in data 14.01.2016, il Tribunale di Vicenza procedeva all'estrazione a sorte dei lotti, assegnando a ciascun condividente un assegno immobiliare e, quanto ai fratelli , anche un Pt_1 assegno mobiliare con relativi conguagli.
In particolare, all'odierno ricorrente veniva assegnato l'assegno immobiliare D, Parte_1 composto da un appartamento sito a Vicenza Piazza Matteotti n. 17, all'epoca già locato al sig.
, e da appartamento e garage siti in Vicenza Borgo Casale n. 140, anch'essi locati Persona_3 alla sig.ra . Persona_4
Avverso la sentenza definitiva del Tribunale n. 2330/15 proponevano appello e P_
, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, e la Corte Controparte_2 Parte_1
d'Appello di Venezia, con sentenza n. 91/17 depositata il 13.01.2017, rigettava l'appello.
L'odierno resistente proponeva ricorso in Cassazione avverso la detta sentenza Controparte_2 della Corte d'Appello, si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto e il ricorso Parte_1 veniva rigettato per inammissibilità ed infondatezza con sentenza n. 7235/19.
Durante la pendenza davanti alla Suprema Corte dei giudizi di impugnazione sia della sentenza non definitiva n. 1062/09 sia di quello avente ad oggetto la sentenza definitiva n. 2330/15, con ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa depositato in data 01.09.2017 chiedeva alla Parte_1
Corte d'Appello di Venezia di disporre sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta madre (beni tutti nell'esclusiva disponibilità degli odierni resistenti), nominando custode dei beni un terzo ed ordinando l'immissione del nominato custode nel possesso dei beni medesimi (con condanna di e a rifondere gli oneri di lite). Controparte_2 P_
Con provvedimento in data 24.10.2017 depositato in data 02.11.2017, la Corte d'Appello accoglieva totalmente il ricorso di , disponendo il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili Parte_1 integranti l'asse ereditario della defunta madre, nominando custode (a seguito di plurime sostituzioni)
l'arch. di Vicenza. Persona_5
Il sequestro veniva eseguito mediante intervento dell'Ufficiale Giudiziario.
In seguito l'arch. su istanza dal medesimo proposta, veniva sostituito con ordinanza della Per_5
Corte d'Appello nelle funzioni di custode con la nomina del dott. di Vicenza. Persona_6
6 Veniva anche ordinato ai sigg.ri e il rendimento del conto dal dicembre 2015 P_ Controparte_2 al gennaio 2018, ordine di rendiconto però non ottemperato nonostante le reiterate richieste di
[...]
e pure del custode. Pt_1
A seguito della sentenza n. 7235/19 della Corte di Cassazione, che confermava l'accoglimento delle domande del ricorrente nonché i diritti a tutela dei quali era stato concesso il Parte_1 sequestro giudiziario, il ricorrente depositava in data 25.04.2019 ricorso dando atto che il sequestro giudiziario doveva ritenersi automaticamente assorbito nella sentenza definitiva passata in giudicato e chiedendo di dichiarare l'inefficacia del sequestro giudiziario, di ordinare al custode di immettere i condividenti nel possesso dei beni mobili ed immobili oggetto di sequestro e di corrispondere a ciascun condividente gli importi ad essi spettanti e di ordinare al custode di rendere il conto definitivo, con condanna di e alla rifusione degli oneri della fase cautelare. P_ Controparte_2
A seguito di successivo provvedimento della Corte d'Appello 27.06.2019-01.07.2019, il ricorrente
, dopo diciassette anni dalla morte della madre, veniva finalmente immesso nel Parte_1 possesso dei beni mobili ed immobili ad esso spettanti ed assegnatigli dal Tribunale di Vicenza.
Il giudizio avanti la Corte d'Appello proseguiva limitatamente al rendiconto del custode;
depositate memorie dalle parti, con ordinanza 24.09.2019 la Corte escludeva di dover prendere in considerazione i frutti maturati nel periodo successivo alla sentenza n. 2330/15 ma anteriori al sequestro giudiziario. Con ordinanza 19.11.2019 depositata il 28.11.2019 Corte d'Appello dichiarava di approvare il conto reso dal custode, condannando gli odierni resistenti e P_ CP_2
a pagare all'odierno ricorrente anche le spese della fase sequestro.
[...]
In tesi del ricorrente i convenuti persistevano a trattenere i frutti prodotti dagli immobili di proprietà dell'esponente dai medesimi incassati nel periodo 2015, 2016 e 2017 (ossia nel periodo successivo alla sentenza n. 2330/15 ma anteriore all'esecuzione del sequestro giudiziario), nonostante le richieste di pagamento.
In punto di diritto, sulla base di tali rappresentate premesse, il ricorrente deduceva che:
- dalla sentenza definitiva e passata in giudicato n. 2330/15 del Tribunale di Vicenza il ricorrente era proprietario degli immobili ad esso assegnati in forza di estrazione a sorte quale assegno immobiliare
D nella divisione della madre , e più precisamente di un appartamento sito a Persona_1
Vicenza Piazza Matteotti n. 17 e di un appartamento al piano terra e primo e garage siti in Vicenza
Borgo Casale n. 140;
7 - la sentenza di divisione è dichiarativa ed ha efficacia retroattiva, per cui il ricorrente era divenuto proprietario dalla morte della madre, risalente al 2002, e certamente dal 2015;
- i resistenti avevano illegittimamente detenuto in via esclusiva l'intero compendio ereditario (sia mobili che immobili), ritraendo ed incassando tutti i frutti e le rendite ricavate dagli immobili ereditari dalla morte della madre sino all'esecuzione del sequestro giudiziario, avvenuta nel dicembre 2017 gennaio
2018;
- era del pari pacifico (risultando dalla sentenza definitiva, passata in giudicato, n. 2330/15 e dall'ordinanza in data 28.11.2019 della Corte d'Appello) che il ricorrente aveva già ricevuto le somme ad esso spettanti quali frutti e rendite maturati nel periodo dal 2002 fino alla sentenza n. 2330/15 nonché i frutti maturati durante il periodo di custodia dal 01.01.2018 alla data di effettiva riconsegna,
27.06-01.07.2019, mentre nulla era stato versato per il periodo dal 2015 al dicembre 2017, sebbene gli appartamenti fossero entrambi locati a terzi ed i resistenti avessero percepito i relativi canoni;
- in forza del contratto di locazione di appartamento e garage siti in Vicenza Borgo Casale, posto che il canone (senza le spese condominiali) ammontava ad € 450,00 e che i mesi erano quantomeno 25,
l'importo complessivo era pari ad € 11.250,00, cui doveva aggiungersi l'importo di € 900,00 (alla stipula del contratto, ancora in corso, era stato versato detto importo a titolo di deposito), per un importo complessivo capitale di € 12.150,00;
- in forza del contratto di locazione di appartamento sito in Vicenza Piazza Matteotti n. 17, posto che il canone (senza le spese condominiali) ammontava ad € 820,00 ed essendo i mesi quantomeno 23,
l'importo complessivo era pari ad € 18.860,00;
- nessuna uscita di contro andava conteggiata: essendovi tenuto secondo la normativa tributaria e come suggerito dal custode dott. in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. Per_6
2330/2015 in data 20.11.2019 il ricorrente aveva versato le imposte relative agli anni 2015, 2016 e
2017 mediante le allegate dichiarazioni dei redditi per complessivi € 3.794,79;
- quanto alle spese condominiali, essendo gli immobili locati nel periodo 2015-2017, le spese condominiali, previste in entrambi i contratti, erano già state rimborsate ai resistenti dai conduttori;
- nel periodo qui d'interesse alcuna manutenzione straordinaria era stata eseguita sugli immobili del ricorrente;
- da ultimo in occasione della riconsegna dell'appartamento sito a Vicenza Piazza Matteotti n. 17 era emerso che l'appartamento non era stato ritinteggiato dall'ultimo conduttore sig. in guisa Per_3
8 che il ricorrente era gravato dalle spese di sistemazione nonché di ritinteggiatura dei locali, per un preventivo di € 1.550,00 oltre Iva, che doveva essere posto a carico dei resistenti a titolo risarcitorio;
- la scelta del rito sommario di cognizione era giustificata (salva la facoltà dell'Ufficio di convertire il rito) dalla non complessità della causa, di natura documentale e richiedente al più esclusivamente una
CTU.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i resistenti si costituivano depositando memoria di costituzione 20.05.2020, contestando le pretese avversarie, di cui chiedevano il rigetto.
In sintesi (non senza aver prima ricordato che il presente procedimento si collocava come parte finale di un estenuante contenzioso, in cui le spese processuali, dilatate ad arte dal ricorrente, avevano richiesto una spesa finale complessiva di oltre 100 mila euro) deducevano che:
- il ricorrente era sempre stato inerte, per decenni, nella cura e manutenzione degli Parte_1 immobili, tanto che solo nel novembre 2017 i resistenti erano stati sollevati da oneri e responsabilità dal subentro di un custode, mentre in precedenza erano gli unici che si erano attivati per tenere su il patrimonio e per il corretto adempimento degli oneri tributari;
- solo in sede di sequestro, nel 2017, a distanza di oltre quindici anni dall'apertura del procedimento, il ricorrente lamentava di essere stato “escluso” dalla gestione dei beni mobili ed immobili costituenti l'asse ereditario materno;
- i resistenti si erano fatti personalmente carico della gestione ed amministrazione dei beni ereditari al fine di prevenirne il decadimento e l'abbandono nelle lunghe more del giudizio;
- quanto all'immobile di via San TA, in comproprietà indivisa con i fratelli (cugini dei fratelli Pt_2
), solo nella fase del sequestro, dopo una “latitanza” di anni, il ricorrente reclamava Pt_1
l'esecuzione di lavori urgenti, lamentando lo stato di “grave abbandono e danneggiamento” del
“prestigioso storico palazzo”, laddove era stato il resistente ad accollarsi l'onere di Controparte_3 far eseguire perizie sullo stato dell'immobile ed a sollecitare più volte l'amministratore geom.
[...]
(nominato su ricorso ex art. 1105 c.c. dei Preto) ad intervenire;
CP_4
- quanto agli altri due compendi immobiliari, di via Borgo Casale e Piazza Matteotti, egualmente i sigg.ri e si erano fatti esclusivamente parte diligente, stipulando i contratti di P_ Controparte_2 locazione “alla luce del sole” a norma di legge e con regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- quanto ai custodi degli immobili, pur incamerando gli utili, non si erano fatti carico degli adempimenti fiscali, cui dovevano provvedere, almeno allo stato, gli eredi;
9 - i resistenti depositavano un proprio rendiconto, da gennaio 2015 a maggio 2019, evidenziando anche le uscite per la gestione degli immobili;
- era infondata la pretesa risarcitoria relativa ai danni addebitabili al conduttore ed alle Per_3 spese condominiali: l'inquilino aveva rilasciato in data 05.06.2019 una dichiarazione da cui si evinceva che i lavori di tinteggiatura erano stati eseguiti e che vi era stata la sostituzione della moquette ammalorata, inoltre erano documentate le migliorie apportate all'appartamento nel corso del 2013 proprio al fine di locare l'immobile al ultimo inquilino;
Per_3
- era notorio che ai conduttori non potevano essere addebitate tutte le spese condominiali ma esclusivamente alcune, le altre essendo a carico della proprietà;
- dalle dichiarazioni dei redditi allegate dal ricorrente emergeva che lo stesso aveva dichiarato per l'anno 2017 (redditi 2016) che l'appartamento di Piazza Matteotti era stato locato per 12 mesi, per l'anno 2018 (redditi 2017) che l'appartamento era stato locato per due mesi (59 giorni) e per i restanti
306 giorni tenuto a disposizione (non locato);
- per l'appartamento di Borgo Casale, per il quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento di 25 mensilità, il medesimo era ben consapevole che il canone di novembre 2017 era stato versato al custode, ed inoltre in quell'appartamento era stata installata una caldaia di proprietà esclusiva di
, al quale avrebbe dovuto essere restituita. Controparte_2
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 22 maggio 2020, autorizzato il deposito di note di replica, corredate da 4 nuovi documenti, di parte ricorrente, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., per la ravvisata esigenza di un'istruttoria non sommaria, con conseguente assegnazione alle parti dei termini per memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c..
Seguiva lo scambio di dette memorie, a mezzo delle quali le parti ulteriormente precisavano le rispettive deduzioni e difese, confutando quelle avversarie.
Venivano quindi assunte prove per testi e per interrogatorio formale dei resistenti.
Veniva all'esito disposta CTU, di cui veniva incaricato l'ing. , diretta: Persona_7
- a determinare l'importo delle rendite e dei frutti asseritamente maturati nel periodo 2015, 2016 e
2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) dagli immobili appartenenti al ricorrente siti a Vicenza,
Piazza Matteotti 17, piano terzo, e Borgo Casale n.140 piano terra-primo, asseritamente percepiti dai convenuti (incluso il deposito cauzionale);
- a descrivere lo stato dell'immobile di Vicenza Piazza Matteotti 17;
10 - ad accertare la congruità delle spese del preventivo doc. 54 parte ricorrente;
depurando i frutti asseritamente maturati dagli immobili dai costi fiscali nonché dai costi necessari alla conservazione degli immobili.
Svolti gli accertamenti peritali ed acquisito il relativo elaborato tecnico, disattesa l'istanza dei resistenti per la convocazione a chiarimenti del consulente d'ufficio, da ultimo all'udienza del 23 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.
******************
Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande del ricorrente devono trovare parziale accoglimento, nei limiti, e per le ragioni, che vengono di seguito in sintesi ad esporsi.
La controversia a scrutinio è limitata alla verifica dell'importo delle rendite e dei frutti civili asseritamente maturati nel periodo 2015, 2016 e 2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) per gli immobili attribuiti a seguito di sorteggio nel giudizio successorio al ricorrente , siti a Parte_1
Vicenza, Piazza Matteotti 17 piano terzo, e Borgo Casale n.140 piano terra-primo.
In merito a detto circoscritto periodo la Corte territoriale di Venezia ha ritenuto di non dover delibare.
È ad ogni modo incontrovertibile che anche in detto periodo i resistenti (i quali avevano avuto il possesso dell'intero compendio ereditario sin dall'apertura della successione materna, inclusi i beni immobili attribuiti al fratello , odierno ricorrente) fossero nella piena e totale disponibilità dei Pt_1 beni, che gestivano quali assoluti domini, ricavandone (ed incamerando) frutti civili ed utilità.
Il cespite essenziale che deve essere considerato in questo giudizio è costituito dai canoni percepiti per i due contratti di locazione.
Un contratto di locazione aveva ad oggetto gli immobili in Vicenza, via Borgo Casale n. 140.
Come emerge dalla documentazione in atti e dalla CTU (pag. 3 elaborato peritale) nel periodo in considerazione dal contratto vennero corrisposte dal locatario 25 (venticinque) mensilità, da cui però vanno detratte le mensilità di novembre e dicembre 2017, versate al custode giudiziario, per un totale effettivo di 23 (ventitré) mensilità, per un importo complessivo, essendo il canone di locazione pari a
450.00 euro mensili, di € 10.350,00.
Parte ricorrente pretende in riferimento a detto rapporto contrattuale altresì l'ammontare del deposito cauzionale pari ad € 900,00, incassato dai convenuti ma non restituito al locatario.
11 In sede di risposta alle osservazioni, il CTU (pag. 13 elaborato) ha accolto l'osservazione di parte resistente, escludendo l'importo della cauzione (che inizialmente aveva cumulato al monte canoni, cfr. pag. 3 elaborato), in quanto il deposito cauzionale era stato versato contestualmente alla stipula del contratto di locazione nel novembre del 2015.
Il giudicante condivide l'impostazione del perito, essendo la controversia limitata esclusivamente ai frutti civili decorrenti (e maturati) dal successivo dicembre (e quindi alle partite contabili di dare-avere da collocare ed “appostare” del medesimo periodo).
L'importo capitale dovuto a tale titolo rimane quindi quello di € 10.350,00.
Quanto all'immobile in Vicenza, Piazza Matteotti 17, con canone di locazione pari ad € 820,00 mensili, il CTU, avendo il locatario lasciato l'immobile in agosto 2017, ha considerato 21 (ventuno) mensilità, per un importo complessivo di (€ 820,00 x 21) € 17.220,00 (pag. 4 elaborato).
Parte ricorrente, per tale rapporto di locazione, pretende anche l'ammontare riferibile ai mesi di settembre ed ottobre 2017, avendo in sua tesi il conduttore per quel periodo continuato a trattenere l'immobile al fine di eseguire le necessarie manutenzioni, tanto che, sottolinea la parte, in sede testimoniale il conduttore ha confermato che le utenze vennero staccate in epoca Persona_3 successiva all'uscita dall'immobile per eseguire i lavori (sostituzione della moquette e delle scale che portavano al soppalco).
Nondimeno lo stesso teste ha dichiarato di aver pagato canone ed oneri condominiali fino ad agosto
2017, ossia fino alla scadenza del rapporto, ed il CTU, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, sottolinea condivisibilmente che non vi sarebbe alcun riscontro dell'asserito pagamento di queste due mensilità aggiuntive.
Anche in questo caso, quindi, l'importo capitale dovuto a tale titolo rimane quello di € 17.220,00.
Per tali immobili locati vanno poi detratte le spese per adeguamenti, messa a norma et similia, ossia i costi resisi necessari per la conservazione e/o il miglioramento delle unità immobiliari, sopportati dai resistenti detentori, non divenuti però, a seguito dell'attribuzione dell'assegno immobiliare al ricorrente, legittimi proprietari dei beni stessi.
I resistenti hanno prodotto una voluminosa documentazione (del resto gli anni di disponibilità degli immobili sono stati veramente tanti).
Ad avviso del giudicante possono essere detratti i seguenti costi.
A) Interventi eseguiti da . Parte_4
12 Il , sentito in qualità di teste, in riferimento all'immobile di via Borgo Casale 140, ha Parte_4 confermato (documento 8 allegato dai resistenti) la fattura n. 30 del 31.08.2015 (relativa all'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico), per l'importo di € 825,00, nonché la fattura n. 41 del 30.11.2015 (relativa a nuovo collegamento elettrico caldaia), per l'importo di € 66,00.
Inferisce il giudicante che, nonostante dette fatture siano anteriori al dicembre 2015, per entrambe il relativo pagamento, come emerge dall'allegato estratto conto, era intervenuto in data 29.12.2015.
Per tale versante va dunque decurtata la spesa di (€ 825,00 + € 66,00) € 891,00.
B) Interventi eseguiti da . Parte_5
In ordine alla fattura n. 29 del 21.12.2025 (avente ad oggetto tinteggiatura servizio igienico di via
Borgo Casale 140), per l'importo di € 82,50, il CTU (pag. 11 elaborato) rileva che non sarebbe possibile verificare l'effettiva realizzazione delle opere in quanto l'appartamento era stato ceduto a terzi.
In realtà l'esecuzione dei lavori (ed il pagamento da parte di ) sono stati confermati Controparte_2 in sede testimoniale dall'artigiano medesimo (della cui attendibilità non è dato dubitare, essendo del resto le riferite circostanze riscontrate proprio dall'emissione della fattura).
Per tale versante va dunque decurtata la spesa di € 82,50, anch'essa erogata in data 29.12.2015.
C) Interventi eseguiti dalla ditta (documenti 20A e 20B dei resistenti). Parte_6
La fattura (relativa al montaggio box doccia ed interventi accessori per l'appartamento di via Borgo
Casale 140) è dell'importo di € 374,00.
Il CTU anche per questa spesa rileva che non sarebbe possibile verificare l'effettiva realizzazione delle opere essendo stato l'appartamento appunto ceduto a terzi.
Ma anche in tal caso, inferisce il giudicante, supplisce la testimonianza del diretto interessato
[...] il quale ha confermato l'esecuzione dei lavori di manutenzione su commissione dell'ing. Parte_6
(dal quale il pagamento venne effettuato in data 29.12.2015). Controparte_2
Complessivamente, quindi, per le opere di cui alle lettere A), B), C) che precedono andrà decurtata dall'ammontare dei canoni del periodo la somma complessiva di € 1.347,50 (cfr. anche pag. 11 CTU).
Ai costi di conservazione va inoltre aggiunta la spesa di € 69,66 per la verifica dell'ascensore dell'immobile Piazza Matteotti, effettuata dall di cui alla fattura n. 3874/3, pagata in data Pt_7
23.08.2016 (pag. 11 elaborato peritale).
Non sono invece dovute le somme di € 431,39 per la prestazione dell'ing. di cui Persona_8 alla fattura (allegato 13 resistenti) n. 1/2020 per la certificazione energetica dell'immobile di via Borgo
13 Casale 140, stante l'epoca della fattura;
di € 986,00 per la fattura dell'agente immobiliare
[...]
a titolo di provvigione per il contratto di locazione del citato conduttore , CP_5 Persona_3 risalendo l'esborso al gennaio 2013; di € 561,00 per la pavimentazione palladiana appartamento di via
Borgo Casale (fattura n. 4/2015 di , allegati 8 e 13 resistenti), trattandosi di Parte_8 pagamento documentato come avvenuto in data 30.01.2015; di € 1.586,00 per la fattura n. 49 dell'11.03.2016 dell'impresa edile De CC UI (doc. 9 resistenti), afferente a lavori di manutenzione sull'immobile però di S. TA NE (e quindi qui estraneo).
Per altro profilo il ricorrente – sul presupposto che in occasione della riconsegna dell'appartamento locato di Piazza Matteotti n. 17 sarebbe emerso che lo stesso non era stato ritinteggiato dall'ultimo conduttore – pretende a titolo risarcitorio l'importo di € 1.891,00 (€ 1.550,00 oltre Iva), Per_3 secondo il preventivo allegato in atti, essendo gravato dalle spese di sistemazione nonché di ritinteggiatura dei locali.
Pur avendo il CTU ritenuto il preventivo astrattamente congruo ed in linea con i prezzi di mercato per la tinteggiatura interna (cfr. pag. 5 elaborato peritale), ritiene il giudicante che non sia stata raggiunta la prova della debenza del diritto reclamato dal ricorrente.
Come dichiarato in sede testimoniale dall'ex conduttore , quest'ultimo al momento Persona_3 del rilascio dell'appartamento, a seguito della richiesta di lavori di riparazione proveniente dai sigg.ri e , ebbe ad eseguire i sopra ricordati lavori sull'immobile (sostituzione della P_ Controparte_2 moquette e delle scale adducenti al soppalco).
Del resto, la pretesa patrimoniale del ricorrente rimane in parte qua intimamente contraddittoria e poco coerente dal punto di vista logico, in quanto da un lato pretenderebbe ulteriori due mensilità in quanto l'appartamento non sarebbe stato rilasciato alla scadenza proprio per le esigenze di ripristino e manutenzione a carico dell'ex conduttore ma, dall'altro, pretenderebbe di cumulare altresì un compenso per (ulteriore) tinteggiatura dell'unità immobiliare.
La relativa domanda va in definitiva rigettata.
Su istanza dei resistenti al CTU è stato altresì richiesto di verificare costi fiscali nonché costi necessari alla conservazione degli immobili da eventualmente depurare dai frutti civili degli immobili stessi
(essenzialmente redditi da canoni) in guisa che questi siano per così dire computati al netto.
Al riguardo il giudicante, segnatamente in ordine ai rivendicati costi di gestione e di amministrazione degli immobili, premette una considerazione di carattere generale.
14 Ossia il rilievo che, secondo quanto emerge, proprio in riferimento al lunghissimo corso del processo relativo alla controversia ereditaria (durata tanti anni, non solo per le criticità della giustizia civile interna ma anche per le plurime, per lo più infondate, impugnazioni proposte dai fratelli e P_
), questi ultimi, dopo aver detenuto pressoché quali incontrastati domini i beni tutti Controparte_2 del compendio ereditario, adesso ambirebbero a compensare, in tutto o in parte, quanto dovuto a titolo di restituzione dei frutti civili (canoni) con le asserite remunerazioni da prestazioni “gestorie” ed amministrative.
E non è forse un caso che sul punto il CTU, in chiusura della relazione peritale (pag. 15), ha evidenziato le “perplessità relative alle autofatture e alle fatture presentate dall'Ing. CP_2
ai fratelli per le sue prestazioni professionali, con importi a discrezione difficilmente
[...] quantificabili…”.
Non senza ulteriormente sottolineare che vi sarebbero “incongruenze nei documenti presentati sia dalla parte ricorrente sia dalla parte convenuta in relazione ai versamenti delle imposte”.
Ad ogni modo, in particolare a tal ultimo proposito (asserito carico fiscale che avrebbe gravato sui resistenti), il CTU ha diffusamente illustrato i propri rilievi ed osservazioni nel corpo dell'elaborato peritale (in particolare alle pagg. 5/10), concludendo in definitiva che:
- non vi sono in atti elementi sufficienti per verificare l'effettivo esborso di IMU e TASI per gli immobili in oggetto nel periodo considerato, mentre tali elementi dovevano essere esplicitati in modo chiaro ed inequivocabile nei documenti allegati;
- la situazione patrimoniale di parte convenuta non è affatto desumibile dalle certificazioni uniche allegate;
- senza poter conoscere e verificare i contratti degli altri appartamenti (da quanto è dato comprendere viene documentato un importo complessivo versato per n. 18 appartamenti nel Comune di Vicenza) neppure sarebbe possibile risalire alla congruità della somma versata;
- in merito ai documenti relativi alle imposte versate presenti in atti, “vi sono non solo cancellature ma anche mancate trascrizioni che non hanno consentito di verificare la correttezza degli importi”.
In definitiva osserva il giudicante che, essendo parte resistente venuta meno ad oneri di chiarezza ed univocità sulla stessa incombenti, neppure potrebbero essere individuate (per di più per il solo periodo temporale a scrutinio: anni 2015 / 2017) spese ed uscite di carattere tributario e fiscale andate effettivamente a vantaggio del ricorrente (nel senso che avrebbero indotto un risparmio per lo stesso)
15 e così suscettibili di poter essere decurtate dagli importi per canoni percepiti e per ciò stesso dovuti in restituzione dai resistenti al ricorrente.
A favore di quest'ultimo va dunque dichiarato dovuto dai resistenti in solido l'importo capitale di €
26.152,84 – pari ad € 17.220,00 + € 10.350,00, da cui detrarre gli importi di € 1.347,50 + € 69,66 – da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Per detto importo deve seguire la condanna al pagamento dei resistenti in solido.
Ogni maggiore domanda ed eccezione delle parti va rigettata.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari lievemente inferiori ai medi, scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52,000,00, corrispondente al credito riconosciuto e per cui è condanna), non può che seguire il criterio di soccombenza.
Nel caso di specie, risultando la soccombenza dei resistenti di gran lunga prevalente ancorchè parziale, pare conforme a giustificati motivi che l'obbligo di rifusione delle spese di lite venga contenuto al 90% dell'intero, con compensazione del restante 10% tra le parti.
In analoga proporzione i resistenti in solido rimborseranno al ricorrente le spese di CTU e CTP (come documentate in atti, sub docc. 66/68 parte ricorrente).
L'esito del giudizio è ovviamente incompatibile con l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, delle domande del ricorrente, accerta e dichiara il credito del ricorrente medesimo, già detratte le spese sopportate dai, e/o da riconoscere ai, resistenti, pari all'importo capitale di € 26.152,84 e, per l'effetto,
Condanna
i resistenti e in solido al pagamento a favore del ricorrente Controparte_2 P_ Pt_1
dell'importo capitale di € 26.152,84, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla
[...] domanda giudiziale al saldo;
II) rigetta la domanda del ricorrente per il risarcimento del maggior danno per € 1.891,00 capitali;
III) rigetta ogni altra maggiore o diversa domanda ed eccezione delle parti;
16 IV) condanna i resistenti in solido a rifondere al ricorrente le spese processuali – liquidate per l'intero in € 545,00 per anticipazioni, € 3.220,21 (inclusa Iva) per spese CTU, € 1.903,20 (inclusa Iva) per spese CTP, € 7.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile – nella misura del 90% dell'intero, compensando il residuo 10% tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
17
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 372/2020 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis e segg.
c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/01/2020 e notificato in data 24/02/2020 da
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._1
Ruspoli n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna ZAVAGNIN, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Corso Andrea Palladio n. 57, come da mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Paolo Sarpi n. 13
e contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente ad Controparte_2 C.F._3
Arcugnano (VI) in Via Umberto I n. 1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo PAGNIN, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Viale Giuriolo n. 4, come da procure allegate con separati fogli resistenti
In punto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni. Pagamento somma.
1 All'udienza del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
1. CONCLUSIONI RICORRENTE:
2. Il patrocinio dell'attore , dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove Parte_1 domande istanze ed eccezioni ex adverso sollevate, rassegna le seguenti
3. C O N C L U S I O N I
4. Voglia l'On.le Tribunale:
5. - in via principale:
6. - accertare e dichiarare che per le causali di cui agli atti difensivi il Dr. è creditore Parte_1 verso i convenuti e quantomeno della somma capitale di € Controparte_2 P_
30.040,34 e per l'effetto condannare i convenuti a pagargli la somma capitale di € 30.040,34, maggiorata da interessi e rivalutazione;
7. - accertare e dichiarare il danno sofferto dal Dr. per le causali di cui agli atti difensivi Parte_1
e perciò condannare i convenuti e a risarcire al Dr. Controparte_2 P_ Parte_1 il danno per € 1.891,00 (1.550,00 oltre IVA) maggiorato da interessi e rivalutazione;
8. - in via subordinata, previo occorrendo ordine di rendimento del conto ai convenuti e P_
, accertare e dichiarare che per le causali di cui agli atti difensivi e a titolo di Controparte_2 conguagli e frutti maturati nel periodo 2015, 2016 e 2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) nonché per risarcimento del danno il Dr. è creditore verso i convenuti di somma pari ai frutti Parte_1
(anche canoni) prodotti dagli immobili ereditari percetti o percipiendi dai convenuti nel periodo 2015,
2016 e 2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) nella misura accertata in giudizio ovvero nonché dei danni sofferti ai beni immobili assegnati e per l'effetto condannare i convenuti - nella misura accertata - a pagare all'attore la somma dovuta oltre interessi e rivalutazione;
9. - in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento del danno ex art.96 cpc e alla rifusione al Dr.
degli oneri di lite.- Parte_1
CONCLUSIONI RESISTENTI:
Il procuratore dei convenuti deposita e scambia il seguente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONLUSIONI
- rigettarsi le domande tutte del sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi Parte_1 esposti in causa;
- spese e competenze di causa interamente rifuse o compensate, con accessori.
2 In via istruttoria: in insiste per la convocazione a chiarimenti del CTU, come da osservazioni di parte in atti e come dedotto nel verbale 15.09.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., iscritto a ruolo il 24/01/2020 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, in data 24/02/2020, il sig. agiva Parte_1 avanti questo Tribunale nelle forme del rito sommario nei confronti dei sigg.ri e P_
, chiedendone, previo accertamento di essere creditore dei medesimi, la condanna Controparte_2 in solido al pagamento della somma capitale di € 31.010,00 (salvo quella diversa di giustizia), maggiorata da interessi e rivalutazione;
chiedeva altresì che, accertato il danno sofferto, i resistenti venissero condannati al conseguente risarcimento, per un importo almeno pari ad € 1.891,00 (salvo il diverso importo di giustizia), maggiorato da interessi e rivalutazione.
In via subordinata, previo occorrendo ordine di rendimento del conto ai resistenti, chiedeva venisse accertato e dichiarato che questi ultimi erano tenuti a titolo di conguagli e frutti maturati nel periodo
2015, 2016 e 2017, nonché per il risarcimento e danni per frutti (canoni) prodotti dagli immobili ereditari e percipiendi per il suddetto periodo (2015, 2016 e 2017), con condanna dei resistenti in solido al pagamento della somma dovuta, maggiorata da interessi e rivalutazione.
Rappresentava al riguardo che le domande proposte col presente ricorso conseguivano ad una complessa vicenda giudiziaria successoria, che esponeva come di seguito.
Con atto di citazione del 19.07.2002 l'odierno ricorrente radicava il giudizio n. 2823/2002 R.G., impugnando per apocrifia il testamento della madre sig.ra , deceduta in Vicenza il Persona_1
23.01.2002, e chiedendo la divisione giudiziale, citando in giudizio il fratello e la Controparte_2 sorella (odierni resistenti). P_
La sig.ra , interdetta con sentenza n. 270/98 del Tribunale di Vicenza, con nomina quali Per_1 tutore dell'avv. Lelio Barbieri e protutore dell'avv. Claudio Cataldi, alla data di apertura della successione era proprietaria di un cospicuo patrimonio, costituito da beni immobili (quota indivisa pari alla metà di un palazzo storico sito a Vicenza, via San TA NE n. 14; un appartamento sito a
Vicenza Piazza Matteotti n. 17; tre appartamenti siti a Vicenza Borgo Casale n. 140) e beni mobili
(somme e titoli depositati presso conto corrente e deposito;
arredi e valori;
quadri ed argenti).
Dell'intero asse ereditario la de cuius aveva apparentemente disposto con testamento olografo in data
11.03.1995, pubblicato in data 11.07.2002, mediante il quale, premorto il coniuge , aveva Persona_2
3 istituito propri eredi universali, in parti uguali tra loro, i figli e , mentre aveva CP_2 P_ legato all'altro figlio , in sostituzione della legittima, la quota di 2/9 (due noni) di un Parte_1 immobile.
Il testamento era però radicalmente nullo in quanto apocrifo e l'asse ereditario materno andava diviso secondo le regole della successione legittima.
Nondimeno, dalla morte della madre e avevano mantenuto il possesso CP_2 P_ esclusivo di tutti i beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario ed avevano pure liquidato parte dei titoli intestati alla defunta.
Ad ogni modo le disposizioni testamentarie attribuivano al ricorrente un bene immobile (quota di 2/9 del fabbricato in Vicenza, via San TA NE 14) di valore di molto inferiore alla quota di legittima riservatagli quale figlio.
Il medesimo pertanto agiva innanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendo che gli odierni resistenti venissero condannati a restituire in natura all'eredità tutti i beni, mobili ed immobili, di cui si erano appropriati, nonché a versare all'attore la somma pari ai frutti (anche canoni) prodotti da tutti gli immobili ereditari.
In subordine chiedeva, previa rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che venisse accertata la lesione di legittima e ordinata la riduzione delle disposizioni testimoniali, disponendo – previo rendimento del conto tra i coeredi – la divisione con attribuzione all'attore dei beni corrispondenti alla quota a lui spettante.
Costituitisi i convenuti e , i quali chiedevano il rigetto delle Controparte_2 P_ domande, in corso di causa veniva, tra l'altro, disposta CTU grafologica, che accertava l'apocrifia del testamento impugnato;
con ordinanza 16.11.2006 il G.I. ordinava ai convenuti di rendere la gestione dei beni ereditari;
con osservazioni di data 27.09.2007 l'attore dichiarava di non approvare il conto presentato dai convenuti.
Con sentenza non definitiva n. 1062/09, emessa in data 04.06.09, depositata in data 30.06.2009 e notificata in data 03.12.2009, il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, dichiarava radicalmente nullo per apocrifia il testamento impugnato, disponeva la divisione del patrimonio ereditario della defunta secondo le regole della successione illegittima in parti Persona_1 uguali tra i tre figli, accertava la composizione dell'asse ereditario, ordinava ai convenuti la resa del conto con le modalità indicate in sentenza.
4 Avverso la sentenza non definitiva proponevano appello sia che , si P_ Controparte_2 costituiva in entrambi i giudizi , e la Corte d'Appello di Venezia, riuniti i due giudizi di Parte_1 impugnazione, con sentenza n. 647/13 rigettava gli appelli avverso detta sentenza non definitiva.
Gli odierni resistenti proponevano ricorso in Cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte
d'Appello, si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto e la Suprema Corte, Parte_1 con sentenza n. 30733/17, dep. il 21.12.2017, rigettava il ricorso, condannando e P_
alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2
Nel frattempo, il giudizio n. 2823/2002 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza proseguiva ed essendosi l'odierno ricorrente opposto al nuovo rendiconto presentato su ordine giudiziale del Tribunale, veniva disposta CTU per la stima dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta.
Con comparsa 22.12.2009, e intervenivano nella causa n. Parte_2 Parte_3
2823/2002 R.G. nella veste di comproprietari della metà di uno degli immobili ereditari (quello sito in
Vicenza, Contrà San TA) e con sentenza non definitiva n. 1817/11, depositata l'01.12.11,
Tribunale di Vicenza dichiarava l'intervento ammissibile, rimettendo la causa in istruttoria.
La causa rubricata al n. 2110/09 R.G. veniva riunita a quella recante il n. 2823/2002 R.G. ed, espletate le perizie per la stima dei beni mobili ed immobili, con sentenza definitiva n. 2330/15 del
12.12.2015 il Tribunale in composizione collegiale decideva come di seguito “...per ottenere una eguale divisione delle entrate /uscite e crediti/debiti relativi alla gestione del patrimonio ereditario,
dovrà versare la somma di euro 73.430,63, dovrà versare la Controparte_2 P_ somma di euro 11.788,53, e dovrà incassare euro 85.219,16.” Si deve perciò Parte_1 procedere a condannare i convenuti a versare all'attore le somme rispettivamente indicate..
PQM
1) pronuncia lo scioglimento della comunione sull'immobile di Vicenza, Contrà San TA NE n. 14 tra le parti fratelli e fratelli;
2) accertata la comoda divisibilità dei beni, dispone Pt_2 Pt_1 procedersi alla divisione tra le parti e in relazione all'immobile di Vicenza, Contrà San Pt_1 Pt_2
TA NE n. 14, mediante sorteggio, come da separata ordinanza;
3) accertata la comoda divisibilità dei beni, dispone procedersi alla divisione tra gli eredi sui beni di cui al punto 3.1 Pt_1 della sentenza parziale 1062/2009 R.Sent., mediante sorteggio, come da separata ordinanza;
4) condanna a versare a la somma di euro 73.430,63 oltre agli Controparte_2 Parte_1 interessi legali dalla data della CTU (24.4.2012) al saldo effettivo;
5) condanna a P_ versare a la somma di euro 11.788,53, oltre agli interessi legali dalla data della CTU Parte_1
(24.4.2012) al saldo effettivo;
6) condanna i convenuti e in solido Controparte_2 P_
5 tra loro a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 1159,82 per anticipazioni ed euro Parte_1
33.057,00 per compensi, oltre al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, nonché le spese della CTU grafologica, già liquidata..”.
Con ordinanza in data 14.01.2016, il Tribunale di Vicenza procedeva all'estrazione a sorte dei lotti, assegnando a ciascun condividente un assegno immobiliare e, quanto ai fratelli , anche un Pt_1 assegno mobiliare con relativi conguagli.
In particolare, all'odierno ricorrente veniva assegnato l'assegno immobiliare D, Parte_1 composto da un appartamento sito a Vicenza Piazza Matteotti n. 17, all'epoca già locato al sig.
, e da appartamento e garage siti in Vicenza Borgo Casale n. 140, anch'essi locati Persona_3 alla sig.ra . Persona_4
Avverso la sentenza definitiva del Tribunale n. 2330/15 proponevano appello e P_
, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, e la Corte Controparte_2 Parte_1
d'Appello di Venezia, con sentenza n. 91/17 depositata il 13.01.2017, rigettava l'appello.
L'odierno resistente proponeva ricorso in Cassazione avverso la detta sentenza Controparte_2 della Corte d'Appello, si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto e il ricorso Parte_1 veniva rigettato per inammissibilità ed infondatezza con sentenza n. 7235/19.
Durante la pendenza davanti alla Suprema Corte dei giudizi di impugnazione sia della sentenza non definitiva n. 1062/09 sia di quello avente ad oggetto la sentenza definitiva n. 2330/15, con ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa depositato in data 01.09.2017 chiedeva alla Parte_1
Corte d'Appello di Venezia di disporre sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta madre (beni tutti nell'esclusiva disponibilità degli odierni resistenti), nominando custode dei beni un terzo ed ordinando l'immissione del nominato custode nel possesso dei beni medesimi (con condanna di e a rifondere gli oneri di lite). Controparte_2 P_
Con provvedimento in data 24.10.2017 depositato in data 02.11.2017, la Corte d'Appello accoglieva totalmente il ricorso di , disponendo il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili Parte_1 integranti l'asse ereditario della defunta madre, nominando custode (a seguito di plurime sostituzioni)
l'arch. di Vicenza. Persona_5
Il sequestro veniva eseguito mediante intervento dell'Ufficiale Giudiziario.
In seguito l'arch. su istanza dal medesimo proposta, veniva sostituito con ordinanza della Per_5
Corte d'Appello nelle funzioni di custode con la nomina del dott. di Vicenza. Persona_6
6 Veniva anche ordinato ai sigg.ri e il rendimento del conto dal dicembre 2015 P_ Controparte_2 al gennaio 2018, ordine di rendiconto però non ottemperato nonostante le reiterate richieste di
[...]
e pure del custode. Pt_1
A seguito della sentenza n. 7235/19 della Corte di Cassazione, che confermava l'accoglimento delle domande del ricorrente nonché i diritti a tutela dei quali era stato concesso il Parte_1 sequestro giudiziario, il ricorrente depositava in data 25.04.2019 ricorso dando atto che il sequestro giudiziario doveva ritenersi automaticamente assorbito nella sentenza definitiva passata in giudicato e chiedendo di dichiarare l'inefficacia del sequestro giudiziario, di ordinare al custode di immettere i condividenti nel possesso dei beni mobili ed immobili oggetto di sequestro e di corrispondere a ciascun condividente gli importi ad essi spettanti e di ordinare al custode di rendere il conto definitivo, con condanna di e alla rifusione degli oneri della fase cautelare. P_ Controparte_2
A seguito di successivo provvedimento della Corte d'Appello 27.06.2019-01.07.2019, il ricorrente
, dopo diciassette anni dalla morte della madre, veniva finalmente immesso nel Parte_1 possesso dei beni mobili ed immobili ad esso spettanti ed assegnatigli dal Tribunale di Vicenza.
Il giudizio avanti la Corte d'Appello proseguiva limitatamente al rendiconto del custode;
depositate memorie dalle parti, con ordinanza 24.09.2019 la Corte escludeva di dover prendere in considerazione i frutti maturati nel periodo successivo alla sentenza n. 2330/15 ma anteriori al sequestro giudiziario. Con ordinanza 19.11.2019 depositata il 28.11.2019 Corte d'Appello dichiarava di approvare il conto reso dal custode, condannando gli odierni resistenti e P_ CP_2
a pagare all'odierno ricorrente anche le spese della fase sequestro.
[...]
In tesi del ricorrente i convenuti persistevano a trattenere i frutti prodotti dagli immobili di proprietà dell'esponente dai medesimi incassati nel periodo 2015, 2016 e 2017 (ossia nel periodo successivo alla sentenza n. 2330/15 ma anteriore all'esecuzione del sequestro giudiziario), nonostante le richieste di pagamento.
In punto di diritto, sulla base di tali rappresentate premesse, il ricorrente deduceva che:
- dalla sentenza definitiva e passata in giudicato n. 2330/15 del Tribunale di Vicenza il ricorrente era proprietario degli immobili ad esso assegnati in forza di estrazione a sorte quale assegno immobiliare
D nella divisione della madre , e più precisamente di un appartamento sito a Persona_1
Vicenza Piazza Matteotti n. 17 e di un appartamento al piano terra e primo e garage siti in Vicenza
Borgo Casale n. 140;
7 - la sentenza di divisione è dichiarativa ed ha efficacia retroattiva, per cui il ricorrente era divenuto proprietario dalla morte della madre, risalente al 2002, e certamente dal 2015;
- i resistenti avevano illegittimamente detenuto in via esclusiva l'intero compendio ereditario (sia mobili che immobili), ritraendo ed incassando tutti i frutti e le rendite ricavate dagli immobili ereditari dalla morte della madre sino all'esecuzione del sequestro giudiziario, avvenuta nel dicembre 2017 gennaio
2018;
- era del pari pacifico (risultando dalla sentenza definitiva, passata in giudicato, n. 2330/15 e dall'ordinanza in data 28.11.2019 della Corte d'Appello) che il ricorrente aveva già ricevuto le somme ad esso spettanti quali frutti e rendite maturati nel periodo dal 2002 fino alla sentenza n. 2330/15 nonché i frutti maturati durante il periodo di custodia dal 01.01.2018 alla data di effettiva riconsegna,
27.06-01.07.2019, mentre nulla era stato versato per il periodo dal 2015 al dicembre 2017, sebbene gli appartamenti fossero entrambi locati a terzi ed i resistenti avessero percepito i relativi canoni;
- in forza del contratto di locazione di appartamento e garage siti in Vicenza Borgo Casale, posto che il canone (senza le spese condominiali) ammontava ad € 450,00 e che i mesi erano quantomeno 25,
l'importo complessivo era pari ad € 11.250,00, cui doveva aggiungersi l'importo di € 900,00 (alla stipula del contratto, ancora in corso, era stato versato detto importo a titolo di deposito), per un importo complessivo capitale di € 12.150,00;
- in forza del contratto di locazione di appartamento sito in Vicenza Piazza Matteotti n. 17, posto che il canone (senza le spese condominiali) ammontava ad € 820,00 ed essendo i mesi quantomeno 23,
l'importo complessivo era pari ad € 18.860,00;
- nessuna uscita di contro andava conteggiata: essendovi tenuto secondo la normativa tributaria e come suggerito dal custode dott. in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. Per_6
2330/2015 in data 20.11.2019 il ricorrente aveva versato le imposte relative agli anni 2015, 2016 e
2017 mediante le allegate dichiarazioni dei redditi per complessivi € 3.794,79;
- quanto alle spese condominiali, essendo gli immobili locati nel periodo 2015-2017, le spese condominiali, previste in entrambi i contratti, erano già state rimborsate ai resistenti dai conduttori;
- nel periodo qui d'interesse alcuna manutenzione straordinaria era stata eseguita sugli immobili del ricorrente;
- da ultimo in occasione della riconsegna dell'appartamento sito a Vicenza Piazza Matteotti n. 17 era emerso che l'appartamento non era stato ritinteggiato dall'ultimo conduttore sig. in guisa Per_3
8 che il ricorrente era gravato dalle spese di sistemazione nonché di ritinteggiatura dei locali, per un preventivo di € 1.550,00 oltre Iva, che doveva essere posto a carico dei resistenti a titolo risarcitorio;
- la scelta del rito sommario di cognizione era giustificata (salva la facoltà dell'Ufficio di convertire il rito) dalla non complessità della causa, di natura documentale e richiedente al più esclusivamente una
CTU.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i resistenti si costituivano depositando memoria di costituzione 20.05.2020, contestando le pretese avversarie, di cui chiedevano il rigetto.
In sintesi (non senza aver prima ricordato che il presente procedimento si collocava come parte finale di un estenuante contenzioso, in cui le spese processuali, dilatate ad arte dal ricorrente, avevano richiesto una spesa finale complessiva di oltre 100 mila euro) deducevano che:
- il ricorrente era sempre stato inerte, per decenni, nella cura e manutenzione degli Parte_1 immobili, tanto che solo nel novembre 2017 i resistenti erano stati sollevati da oneri e responsabilità dal subentro di un custode, mentre in precedenza erano gli unici che si erano attivati per tenere su il patrimonio e per il corretto adempimento degli oneri tributari;
- solo in sede di sequestro, nel 2017, a distanza di oltre quindici anni dall'apertura del procedimento, il ricorrente lamentava di essere stato “escluso” dalla gestione dei beni mobili ed immobili costituenti l'asse ereditario materno;
- i resistenti si erano fatti personalmente carico della gestione ed amministrazione dei beni ereditari al fine di prevenirne il decadimento e l'abbandono nelle lunghe more del giudizio;
- quanto all'immobile di via San TA, in comproprietà indivisa con i fratelli (cugini dei fratelli Pt_2
), solo nella fase del sequestro, dopo una “latitanza” di anni, il ricorrente reclamava Pt_1
l'esecuzione di lavori urgenti, lamentando lo stato di “grave abbandono e danneggiamento” del
“prestigioso storico palazzo”, laddove era stato il resistente ad accollarsi l'onere di Controparte_3 far eseguire perizie sullo stato dell'immobile ed a sollecitare più volte l'amministratore geom.
[...]
(nominato su ricorso ex art. 1105 c.c. dei Preto) ad intervenire;
CP_4
- quanto agli altri due compendi immobiliari, di via Borgo Casale e Piazza Matteotti, egualmente i sigg.ri e si erano fatti esclusivamente parte diligente, stipulando i contratti di P_ Controparte_2 locazione “alla luce del sole” a norma di legge e con regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- quanto ai custodi degli immobili, pur incamerando gli utili, non si erano fatti carico degli adempimenti fiscali, cui dovevano provvedere, almeno allo stato, gli eredi;
9 - i resistenti depositavano un proprio rendiconto, da gennaio 2015 a maggio 2019, evidenziando anche le uscite per la gestione degli immobili;
- era infondata la pretesa risarcitoria relativa ai danni addebitabili al conduttore ed alle Per_3 spese condominiali: l'inquilino aveva rilasciato in data 05.06.2019 una dichiarazione da cui si evinceva che i lavori di tinteggiatura erano stati eseguiti e che vi era stata la sostituzione della moquette ammalorata, inoltre erano documentate le migliorie apportate all'appartamento nel corso del 2013 proprio al fine di locare l'immobile al ultimo inquilino;
Per_3
- era notorio che ai conduttori non potevano essere addebitate tutte le spese condominiali ma esclusivamente alcune, le altre essendo a carico della proprietà;
- dalle dichiarazioni dei redditi allegate dal ricorrente emergeva che lo stesso aveva dichiarato per l'anno 2017 (redditi 2016) che l'appartamento di Piazza Matteotti era stato locato per 12 mesi, per l'anno 2018 (redditi 2017) che l'appartamento era stato locato per due mesi (59 giorni) e per i restanti
306 giorni tenuto a disposizione (non locato);
- per l'appartamento di Borgo Casale, per il quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento di 25 mensilità, il medesimo era ben consapevole che il canone di novembre 2017 era stato versato al custode, ed inoltre in quell'appartamento era stata installata una caldaia di proprietà esclusiva di
, al quale avrebbe dovuto essere restituita. Controparte_2
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 22 maggio 2020, autorizzato il deposito di note di replica, corredate da 4 nuovi documenti, di parte ricorrente, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., per la ravvisata esigenza di un'istruttoria non sommaria, con conseguente assegnazione alle parti dei termini per memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c..
Seguiva lo scambio di dette memorie, a mezzo delle quali le parti ulteriormente precisavano le rispettive deduzioni e difese, confutando quelle avversarie.
Venivano quindi assunte prove per testi e per interrogatorio formale dei resistenti.
Veniva all'esito disposta CTU, di cui veniva incaricato l'ing. , diretta: Persona_7
- a determinare l'importo delle rendite e dei frutti asseritamente maturati nel periodo 2015, 2016 e
2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) dagli immobili appartenenti al ricorrente siti a Vicenza,
Piazza Matteotti 17, piano terzo, e Borgo Casale n.140 piano terra-primo, asseritamente percepiti dai convenuti (incluso il deposito cauzionale);
- a descrivere lo stato dell'immobile di Vicenza Piazza Matteotti 17;
10 - ad accertare la congruità delle spese del preventivo doc. 54 parte ricorrente;
depurando i frutti asseritamente maturati dagli immobili dai costi fiscali nonché dai costi necessari alla conservazione degli immobili.
Svolti gli accertamenti peritali ed acquisito il relativo elaborato tecnico, disattesa l'istanza dei resistenti per la convocazione a chiarimenti del consulente d'ufficio, da ultimo all'udienza del 23 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.
******************
Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande del ricorrente devono trovare parziale accoglimento, nei limiti, e per le ragioni, che vengono di seguito in sintesi ad esporsi.
La controversia a scrutinio è limitata alla verifica dell'importo delle rendite e dei frutti civili asseritamente maturati nel periodo 2015, 2016 e 2017 (da dicembre 2015 a dicembre 2017) per gli immobili attribuiti a seguito di sorteggio nel giudizio successorio al ricorrente , siti a Parte_1
Vicenza, Piazza Matteotti 17 piano terzo, e Borgo Casale n.140 piano terra-primo.
In merito a detto circoscritto periodo la Corte territoriale di Venezia ha ritenuto di non dover delibare.
È ad ogni modo incontrovertibile che anche in detto periodo i resistenti (i quali avevano avuto il possesso dell'intero compendio ereditario sin dall'apertura della successione materna, inclusi i beni immobili attribuiti al fratello , odierno ricorrente) fossero nella piena e totale disponibilità dei Pt_1 beni, che gestivano quali assoluti domini, ricavandone (ed incamerando) frutti civili ed utilità.
Il cespite essenziale che deve essere considerato in questo giudizio è costituito dai canoni percepiti per i due contratti di locazione.
Un contratto di locazione aveva ad oggetto gli immobili in Vicenza, via Borgo Casale n. 140.
Come emerge dalla documentazione in atti e dalla CTU (pag. 3 elaborato peritale) nel periodo in considerazione dal contratto vennero corrisposte dal locatario 25 (venticinque) mensilità, da cui però vanno detratte le mensilità di novembre e dicembre 2017, versate al custode giudiziario, per un totale effettivo di 23 (ventitré) mensilità, per un importo complessivo, essendo il canone di locazione pari a
450.00 euro mensili, di € 10.350,00.
Parte ricorrente pretende in riferimento a detto rapporto contrattuale altresì l'ammontare del deposito cauzionale pari ad € 900,00, incassato dai convenuti ma non restituito al locatario.
11 In sede di risposta alle osservazioni, il CTU (pag. 13 elaborato) ha accolto l'osservazione di parte resistente, escludendo l'importo della cauzione (che inizialmente aveva cumulato al monte canoni, cfr. pag. 3 elaborato), in quanto il deposito cauzionale era stato versato contestualmente alla stipula del contratto di locazione nel novembre del 2015.
Il giudicante condivide l'impostazione del perito, essendo la controversia limitata esclusivamente ai frutti civili decorrenti (e maturati) dal successivo dicembre (e quindi alle partite contabili di dare-avere da collocare ed “appostare” del medesimo periodo).
L'importo capitale dovuto a tale titolo rimane quindi quello di € 10.350,00.
Quanto all'immobile in Vicenza, Piazza Matteotti 17, con canone di locazione pari ad € 820,00 mensili, il CTU, avendo il locatario lasciato l'immobile in agosto 2017, ha considerato 21 (ventuno) mensilità, per un importo complessivo di (€ 820,00 x 21) € 17.220,00 (pag. 4 elaborato).
Parte ricorrente, per tale rapporto di locazione, pretende anche l'ammontare riferibile ai mesi di settembre ed ottobre 2017, avendo in sua tesi il conduttore per quel periodo continuato a trattenere l'immobile al fine di eseguire le necessarie manutenzioni, tanto che, sottolinea la parte, in sede testimoniale il conduttore ha confermato che le utenze vennero staccate in epoca Persona_3 successiva all'uscita dall'immobile per eseguire i lavori (sostituzione della moquette e delle scale che portavano al soppalco).
Nondimeno lo stesso teste ha dichiarato di aver pagato canone ed oneri condominiali fino ad agosto
2017, ossia fino alla scadenza del rapporto, ed il CTU, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, sottolinea condivisibilmente che non vi sarebbe alcun riscontro dell'asserito pagamento di queste due mensilità aggiuntive.
Anche in questo caso, quindi, l'importo capitale dovuto a tale titolo rimane quello di € 17.220,00.
Per tali immobili locati vanno poi detratte le spese per adeguamenti, messa a norma et similia, ossia i costi resisi necessari per la conservazione e/o il miglioramento delle unità immobiliari, sopportati dai resistenti detentori, non divenuti però, a seguito dell'attribuzione dell'assegno immobiliare al ricorrente, legittimi proprietari dei beni stessi.
I resistenti hanno prodotto una voluminosa documentazione (del resto gli anni di disponibilità degli immobili sono stati veramente tanti).
Ad avviso del giudicante possono essere detratti i seguenti costi.
A) Interventi eseguiti da . Parte_4
12 Il , sentito in qualità di teste, in riferimento all'immobile di via Borgo Casale 140, ha Parte_4 confermato (documento 8 allegato dai resistenti) la fattura n. 30 del 31.08.2015 (relativa all'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico), per l'importo di € 825,00, nonché la fattura n. 41 del 30.11.2015 (relativa a nuovo collegamento elettrico caldaia), per l'importo di € 66,00.
Inferisce il giudicante che, nonostante dette fatture siano anteriori al dicembre 2015, per entrambe il relativo pagamento, come emerge dall'allegato estratto conto, era intervenuto in data 29.12.2015.
Per tale versante va dunque decurtata la spesa di (€ 825,00 + € 66,00) € 891,00.
B) Interventi eseguiti da . Parte_5
In ordine alla fattura n. 29 del 21.12.2025 (avente ad oggetto tinteggiatura servizio igienico di via
Borgo Casale 140), per l'importo di € 82,50, il CTU (pag. 11 elaborato) rileva che non sarebbe possibile verificare l'effettiva realizzazione delle opere in quanto l'appartamento era stato ceduto a terzi.
In realtà l'esecuzione dei lavori (ed il pagamento da parte di ) sono stati confermati Controparte_2 in sede testimoniale dall'artigiano medesimo (della cui attendibilità non è dato dubitare, essendo del resto le riferite circostanze riscontrate proprio dall'emissione della fattura).
Per tale versante va dunque decurtata la spesa di € 82,50, anch'essa erogata in data 29.12.2015.
C) Interventi eseguiti dalla ditta (documenti 20A e 20B dei resistenti). Parte_6
La fattura (relativa al montaggio box doccia ed interventi accessori per l'appartamento di via Borgo
Casale 140) è dell'importo di € 374,00.
Il CTU anche per questa spesa rileva che non sarebbe possibile verificare l'effettiva realizzazione delle opere essendo stato l'appartamento appunto ceduto a terzi.
Ma anche in tal caso, inferisce il giudicante, supplisce la testimonianza del diretto interessato
[...] il quale ha confermato l'esecuzione dei lavori di manutenzione su commissione dell'ing. Parte_6
(dal quale il pagamento venne effettuato in data 29.12.2015). Controparte_2
Complessivamente, quindi, per le opere di cui alle lettere A), B), C) che precedono andrà decurtata dall'ammontare dei canoni del periodo la somma complessiva di € 1.347,50 (cfr. anche pag. 11 CTU).
Ai costi di conservazione va inoltre aggiunta la spesa di € 69,66 per la verifica dell'ascensore dell'immobile Piazza Matteotti, effettuata dall di cui alla fattura n. 3874/3, pagata in data Pt_7
23.08.2016 (pag. 11 elaborato peritale).
Non sono invece dovute le somme di € 431,39 per la prestazione dell'ing. di cui Persona_8 alla fattura (allegato 13 resistenti) n. 1/2020 per la certificazione energetica dell'immobile di via Borgo
13 Casale 140, stante l'epoca della fattura;
di € 986,00 per la fattura dell'agente immobiliare
[...]
a titolo di provvigione per il contratto di locazione del citato conduttore , CP_5 Persona_3 risalendo l'esborso al gennaio 2013; di € 561,00 per la pavimentazione palladiana appartamento di via
Borgo Casale (fattura n. 4/2015 di , allegati 8 e 13 resistenti), trattandosi di Parte_8 pagamento documentato come avvenuto in data 30.01.2015; di € 1.586,00 per la fattura n. 49 dell'11.03.2016 dell'impresa edile De CC UI (doc. 9 resistenti), afferente a lavori di manutenzione sull'immobile però di S. TA NE (e quindi qui estraneo).
Per altro profilo il ricorrente – sul presupposto che in occasione della riconsegna dell'appartamento locato di Piazza Matteotti n. 17 sarebbe emerso che lo stesso non era stato ritinteggiato dall'ultimo conduttore – pretende a titolo risarcitorio l'importo di € 1.891,00 (€ 1.550,00 oltre Iva), Per_3 secondo il preventivo allegato in atti, essendo gravato dalle spese di sistemazione nonché di ritinteggiatura dei locali.
Pur avendo il CTU ritenuto il preventivo astrattamente congruo ed in linea con i prezzi di mercato per la tinteggiatura interna (cfr. pag. 5 elaborato peritale), ritiene il giudicante che non sia stata raggiunta la prova della debenza del diritto reclamato dal ricorrente.
Come dichiarato in sede testimoniale dall'ex conduttore , quest'ultimo al momento Persona_3 del rilascio dell'appartamento, a seguito della richiesta di lavori di riparazione proveniente dai sigg.ri e , ebbe ad eseguire i sopra ricordati lavori sull'immobile (sostituzione della P_ Controparte_2 moquette e delle scale adducenti al soppalco).
Del resto, la pretesa patrimoniale del ricorrente rimane in parte qua intimamente contraddittoria e poco coerente dal punto di vista logico, in quanto da un lato pretenderebbe ulteriori due mensilità in quanto l'appartamento non sarebbe stato rilasciato alla scadenza proprio per le esigenze di ripristino e manutenzione a carico dell'ex conduttore ma, dall'altro, pretenderebbe di cumulare altresì un compenso per (ulteriore) tinteggiatura dell'unità immobiliare.
La relativa domanda va in definitiva rigettata.
Su istanza dei resistenti al CTU è stato altresì richiesto di verificare costi fiscali nonché costi necessari alla conservazione degli immobili da eventualmente depurare dai frutti civili degli immobili stessi
(essenzialmente redditi da canoni) in guisa che questi siano per così dire computati al netto.
Al riguardo il giudicante, segnatamente in ordine ai rivendicati costi di gestione e di amministrazione degli immobili, premette una considerazione di carattere generale.
14 Ossia il rilievo che, secondo quanto emerge, proprio in riferimento al lunghissimo corso del processo relativo alla controversia ereditaria (durata tanti anni, non solo per le criticità della giustizia civile interna ma anche per le plurime, per lo più infondate, impugnazioni proposte dai fratelli e P_
), questi ultimi, dopo aver detenuto pressoché quali incontrastati domini i beni tutti Controparte_2 del compendio ereditario, adesso ambirebbero a compensare, in tutto o in parte, quanto dovuto a titolo di restituzione dei frutti civili (canoni) con le asserite remunerazioni da prestazioni “gestorie” ed amministrative.
E non è forse un caso che sul punto il CTU, in chiusura della relazione peritale (pag. 15), ha evidenziato le “perplessità relative alle autofatture e alle fatture presentate dall'Ing. CP_2
ai fratelli per le sue prestazioni professionali, con importi a discrezione difficilmente
[...] quantificabili…”.
Non senza ulteriormente sottolineare che vi sarebbero “incongruenze nei documenti presentati sia dalla parte ricorrente sia dalla parte convenuta in relazione ai versamenti delle imposte”.
Ad ogni modo, in particolare a tal ultimo proposito (asserito carico fiscale che avrebbe gravato sui resistenti), il CTU ha diffusamente illustrato i propri rilievi ed osservazioni nel corpo dell'elaborato peritale (in particolare alle pagg. 5/10), concludendo in definitiva che:
- non vi sono in atti elementi sufficienti per verificare l'effettivo esborso di IMU e TASI per gli immobili in oggetto nel periodo considerato, mentre tali elementi dovevano essere esplicitati in modo chiaro ed inequivocabile nei documenti allegati;
- la situazione patrimoniale di parte convenuta non è affatto desumibile dalle certificazioni uniche allegate;
- senza poter conoscere e verificare i contratti degli altri appartamenti (da quanto è dato comprendere viene documentato un importo complessivo versato per n. 18 appartamenti nel Comune di Vicenza) neppure sarebbe possibile risalire alla congruità della somma versata;
- in merito ai documenti relativi alle imposte versate presenti in atti, “vi sono non solo cancellature ma anche mancate trascrizioni che non hanno consentito di verificare la correttezza degli importi”.
In definitiva osserva il giudicante che, essendo parte resistente venuta meno ad oneri di chiarezza ed univocità sulla stessa incombenti, neppure potrebbero essere individuate (per di più per il solo periodo temporale a scrutinio: anni 2015 / 2017) spese ed uscite di carattere tributario e fiscale andate effettivamente a vantaggio del ricorrente (nel senso che avrebbero indotto un risparmio per lo stesso)
15 e così suscettibili di poter essere decurtate dagli importi per canoni percepiti e per ciò stesso dovuti in restituzione dai resistenti al ricorrente.
A favore di quest'ultimo va dunque dichiarato dovuto dai resistenti in solido l'importo capitale di €
26.152,84 – pari ad € 17.220,00 + € 10.350,00, da cui detrarre gli importi di € 1.347,50 + € 69,66 – da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Per detto importo deve seguire la condanna al pagamento dei resistenti in solido.
Ogni maggiore domanda ed eccezione delle parti va rigettata.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari lievemente inferiori ai medi, scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52,000,00, corrispondente al credito riconosciuto e per cui è condanna), non può che seguire il criterio di soccombenza.
Nel caso di specie, risultando la soccombenza dei resistenti di gran lunga prevalente ancorchè parziale, pare conforme a giustificati motivi che l'obbligo di rifusione delle spese di lite venga contenuto al 90% dell'intero, con compensazione del restante 10% tra le parti.
In analoga proporzione i resistenti in solido rimborseranno al ricorrente le spese di CTU e CTP (come documentate in atti, sub docc. 66/68 parte ricorrente).
L'esito del giudizio è ovviamente incompatibile con l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, delle domande del ricorrente, accerta e dichiara il credito del ricorrente medesimo, già detratte le spese sopportate dai, e/o da riconoscere ai, resistenti, pari all'importo capitale di € 26.152,84 e, per l'effetto,
Condanna
i resistenti e in solido al pagamento a favore del ricorrente Controparte_2 P_ Pt_1
dell'importo capitale di € 26.152,84, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla
[...] domanda giudiziale al saldo;
II) rigetta la domanda del ricorrente per il risarcimento del maggior danno per € 1.891,00 capitali;
III) rigetta ogni altra maggiore o diversa domanda ed eccezione delle parti;
16 IV) condanna i resistenti in solido a rifondere al ricorrente le spese processuali – liquidate per l'intero in € 545,00 per anticipazioni, € 3.220,21 (inclusa Iva) per spese CTU, € 1.903,20 (inclusa Iva) per spese CTP, € 7.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile – nella misura del 90% dell'intero, compensando il residuo 10% tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
17