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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2458/2021 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. BONO STELLA;
( ) VIALE CP_1 C.F._1
TIZIANO, 80 ROMA;
E
) CP_2 P.IVA_2
Avv. MAGGIORE ENRICO
E
Controparte_3
)
[...] P.IVA_3
.
OGGETTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva Parte_1
accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10621 del 4 maggio 2017, con il quale era stato ingiunto a «di pagare la somma di € 140105,68, CP_2
oltre accessori del credito.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_2
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama l'impugnata sentenza
2. deduce : Parte_1
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI HA
REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 10621/2017 PER PRESUNTO
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI ISVEUR.
SUSSISTENZA DI UN'AUTONOMA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
DELL'ODIERNA APPELLANTE.
IN PARTICOLARE, SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
DI ISVEUR QUANTOMENO CON RIFERIMENTO ALLE FATTURE
DISTINTE CON LE LETTERE R), S) E T) DELL'ELENCO DI CUI AL
RICORSO MONITORIO.
L'appello è parzialmente fondato
La premessa in diritto della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione attiva dell' soggetto consorziato è pienamente condivisa Pt_1
da questa Corte e si riporta di seguito.
-) A norma dell'art. 2615 c.c., collocato nell'ambito della sezione dedicata ai
Consorzi con attività esterna, “Per le obbligazioni assunte in nome del CP_3
dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
2 Per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli CP_3
consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”;
-) Il consorzio con attività esterna, il quale ex art. 2612 c.c. ha un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi e dunque si relaziona con essi a proprio nome anche se per conto e nell'interesse dei consorziati, rispetto ai quali, dunque, non agisce come mero sostituto ma assumendo anche una propria responsabilità, costituisce certamente un centro autonomo di rapporti giuridici ( cfr Cass. civ, III, sent. n.
12958 del 4 06 2007; n. 3664 del 21.02.2006; I, sent. n. 441 del 26.01.1989, n.
1052 del 31.03.1969)
-) precisamente esso, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, opera quale loro mandatario, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi ma, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c.., la responsabilità solidale tra e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. CP_3
2615 c.c.. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del e del consorziato, anche CP_3
senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.
Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo ( cfr . Cass. civ, III, CP_3
n. 3664 del 21.02.2006, cit.).
-) Ciò posto dal punto di vista del diritto sostanziale, la legittimazione attiva, intesa in senso processuale come condizione dell'azione, il cui esame deve precedere anche di ufficio quello del merito della domanda, consiste nella mera corrispondenza formale tra il soggetto che agisce e quello che dallo stesso atto introduttivo emerge quale titolare dei diritti fatti valere ( cfr, Cass,civ., II, sent. n.
11284 del 10.05.2010; III, sent. n. 14468 del 30.05.2008.”
3 Ritiene la Corte di evidenziare che la differenza del diverso regime della legittimazione del consorziato sul lato passivo rispetto al lato attivo ha la precisa ratio derogatoria rispetto al principio generale per cui l'adempimento delle obbligazioni grava sui contraenti che l'hanno assunta , vale a dire di rafforzare la tutela del terzo con l'affiancamento del consorziato al debitore CP_3
contraente.
Stessa esigenza non si pone sul lato attivo in quanto l'ipotetico frazionamento soggettivo della esigibilità di crediti potrebbe precludere o rendere più difficoltosa per il terzo relativamente all'intero rapporto sinallagmatico con il CP_3
l'esercizio di contestazioni o eccezioni cui il consorziato sia di fatto estraneo.
Condivisibilmente il Tribunale ha osservato in fatto: “-) La società ricorrente, parte attrice in senso sostanziale, ha reiteratamente ed esplicitamente posto a fondamento delle proprie pretese creditorie nei confronti dell'Amministrazione comunale, sia nel ricorso ex art. 633 c.p.c. sia nella prima memoria ex art. 183 co
6 c.p.c. , la Convenzione di concessione del 13 04 1988 rep. 83535 ( doc. 2 ricorso, riprodotto con la seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. ), richiamando poi il documento n. 3 del ricorso, anch'esso riprodotto con la seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. , quale dimostrazione dell'assunzione ' degli obblighi di esecuzione di svariati lotti nell'ambito di tale Convenzione' ( cfr pg 2 del ricorso) ed indicando come prova documentale del credito di cui alla fattura n. 169 del
2008 e di quello da rimborso della somma di euro 49.984, 62 “ …anticipata dal
Concessionario per conto dell'Amministrazione …” alla società TI ( cfr pg 10 del ricorso;
enfasi propria del testo trascritto) ) la Determinazione dirigenziale ( di seguito d.d.) . n. 981 del 30 05 2007 ( sub doc. n. 32 del ricorso, anch'esso riprodotto con la seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c.);
-) la Convenzione di concessione del 13 04 1988 rep. 83535 ( doc. 2 cit.) indica inequivocabilmente in ogni sua parte e nelle disposizioni particolari ad essa
4 allegate, il quale “ Concessionario” ed unica parte contrattuale Controparte_3
del rapporto da esso nascente, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione , i lavori di manutenzione e la direzione dei lavori “ …dell'asse di scorrimento veloce tra il P.Z: nord e , sul prolungamento di Viale CP_4
Palmiro Togliatti, I e II tronco, dell'arteria tangenziale di collegamento tra via I.
Newton e Via Laurentina, I , II e III Lotto, nonché del cavalcavia su Via Tiburtina, tra Via F. Fiorentini e Via dei Monti Tiburtini”;
-) in particolare, per quanto qui interessa, la suddetta Convenzione di concessione del 13 04 1988 prevede l'attribuzione al “Concessionario” e dunque al CP_3
, dei corrispettivi a misura previsti per ciascuno degli oggetti di
[...]
convenzione ( progettazione , esecuzione etc: art 2 , pg 7/8), precisandone l'omnicomprensività ( art. 3 ), e riconoscendo parimenti il diritto del solo “
Concessionario” al compenso per le opere poste a carico del Concedente ma eventualmente dallo stesso eseguite ( art 4 disposizioni particolari, , pg 22) , ma soprattutto statuendo il divieto di cessione della concessione, e prevedendo che ' le opere siano eseguite e gestite dal “Concessionario” mediante appalti per corrispondenti categorie ed importi', ferma la responsabilità del solo
“Concessionario” nei confronti del Concedente, ed inoltre che ' il 'Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del “ Concessionario” con i suoi appaltatori' ( art. 5 disposizioni particolari, pg 24 );
-) la suddetta Convenzione di concessione del 13 04 1988 prevede inoltre che sia il “ Concessionario” a concedere le garanzie prescritte e a chiederne la liberazione
( art. 6 disposizioni particolari), che le eventuali economie sul corrispettivo derivanti da varianti proposte dal “ Concessionario” determinano un CP_3
credito in favore di quest'ultimo in ragione di 1/3 del loro valore ( art. 14 disposizioni particolari, pg 40 ) e soprattutto , in ordine alle “ Modalità di pagamento” del “ corrispettivo dovuto al Concessionario”, che il Concedente verserà al Concessionario un acconto pari al 20% dell'Importo presunto, subordinato alla costituzione da parte del Concessionario di apposita fideiussione,
5 mentre per ogni singolo lotto di lavori che i corrispettivi siano corrisposti sulla base di SAL trasmessi dal Concessionario , con trattenuta su ogni Sal del 5% da erogare, parimenti su istanza del Concessionario sulla base della presentazione di fideiussione ( art. 17 disposizioni particolari, pg 45 ), ed ancora che in caso di ritardo nei pagamenti gli interessi siano corrisposti al Concessionario ( CP_3
art. 18disposizioni particolari).
-) Il documento n. 3 menzionato dalla ricorrente come prova dell'assunzione degli obblighi di esecuzione delle opere oggetto della suddetta Convenzione di concessione del 1988 altro non è che il Verbale del Consiglio Direttivo del del 4 02 1988 , antecedente dunque alla Convenzione medesima, in cui CP_3
sono presentate le tavole dell'intero programma di lavori oggetto di quest'ultima, rimandando, comunque, la loro approvazione all'assemblea dei consorziati;
-) la d.d. n. 981 del 30 05 2007 che determina in favore della società ricorrente quale consorziata di il pagamento dell'importo, al lordo di Iva, di euro CP_3
90.155, 30 a titolo di Sal finale, compie riferimento alle opere del ' lotto unico ' relative allo svincolo di via del Tintoretto e al completamento delle piste ciclabili ' , affidate con concessione di cui alla d.d. 2230 del 10 11 2006, dando atto del fatto che essa consente il pagamento diretto in favore del consorziato.
Del tutto irrilevanti, in particolare perché trattasi di rapporto con una P:A. sono le prassi invalse nel tempo, senza un accordo scritto modificativo della convenzione, che non sono idonee ad attribuire una legittimazione a soggetti che ne erano sprovvisti
3. L'appello è invece fondato, quanto alla pretesa di € 90.155,30, trattandosi di un rapporto collegato in fatto alla convenzione, ma rispetto al quale la stessa
[...]
aveva riconosciuto con determina dirigenziale 981/2007 il proprio CP_2
debito nei confronti di , non tale da integrare una domanda nuova e Pt_1
rispetto al quale è infondata l'eccezione di prescrizione avendo la determina atto ricognitivo del debito interruttivo della prescrizione.
6 4.Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale in difetto di allegazione di altra decorrenza, non potendo essere riconosciuti quelli di cui al D.Lgs 231/2002 in quanto il rapporto è sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina.
5.Per quanto attiene al profilo della sostituzione processuale non può che ribadirsi che trattasi di domanda nuova fondata su causa petendi diversa non esercitabile nel termine di cui all'art 183 VI co.n.1 c.c. deputato alla sola emendatio libelli. tardivamente
6.In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di lite vanno compensate per il 50%. La restante parte segue la soccombenza di
[...]
e si liquida come da dispositivo. Esse venne compensate interamente CP_2
nei confronti dell'interventore adesivo .
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a CP_2
pagare a € 90.155,30, oltre interessi legali dalla domanda ed alla Pt_1
rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite, quota che liquida come segue: per il primo grado in € 300,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e per questo grado in € 570,00 per spese, € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Compensa interamente le spese di lite nei confronti del CONSORZIO
Roma, 2.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
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