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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3183 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/03/2025 tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIABERNARDETTA DI LUCCIO ( ) presso cui è C.F._2
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3
dagli avv.ti MICHELA SORRENTINO ( ) e GAIA APICELLA C.F._4
( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 11/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto e depositato in atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 18/04/2002 dal quale erano nate due figlie, il Per_1
1 04/05/2002 e il 10/12/2003, entrambe maggiorenni e studentesse universitarie, e di essersi Per_2
separato con accordo di negoziazione assistita del 11/07/2019 autorizzato dal P.M. il 12/07/1019, ove era stato previsto l'affido condiviso delle minori con collocamento paritario e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente, l'obbligo a carico di quest'ultimo di pagare la rata mensile del mutuo cointestato insistente sulla casa coniugale. Rilevava che le figlie, divenute maggiorenni, si erano iscritte all'università e avevano iniziato a vivere stabilmente presso di sé. Precisava che, di recente, la IG viveva Per_1
alternativamente tra la casa del fidanzato (sita in Ferrara) e la casa coniugale. Aggiungeva che i coniugi avevano concordato il versamento diretto in favore delle figlie di € 250,00 mensili ciascuno.
Rappresentava di star pagando la rata mensile di € 460,00 per il mutuo contratto sulla casa familiare. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico di entrambi i coniugi di versare un assegno mensile direttamente in favore delle figlie di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo a carico della resistente di versare in proprio favore un assegno mensile di €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in quanto con esse convivente, nonché il pagamento della rata di mutuo a carico di entrambe le parti al 50% (€ 230,00 ciascuno).
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/07/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che la IG , quando rientrava, Per_1
trascorreva la maggior parte del tempo presso di sé, mentre viveva stabilmente presso la Per_2
casa coniugale e trascorreva i week-end da lei. Ciò premesso, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma dei patti della separazione in merito all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e all'obbligo a carico di quest'ultimo di pagare la rata mensile di mutuo,
l'obbligo a carico di entrambi i genitori di versare un assegno direttamente alla IG , oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie, nessun mantenimento per la IG in quanto Per_1
autosufficiente giacché stabilmente convivente con il compagno fuori casa;
in subordine, il trasferimento del 50% a lei intestato della nuda proprietà della casa familiare alle figlie con contestuale usufrutto a favore del ricorrente;
in ulteriore subordine, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno in favore del ricorrente di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG , fermo il pagamento del mutuo a carico del ricorrente. Per_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15/11/2024, il Giudice rel., prendendo atto dell'impegno di entrambi i genitori di versare direttamente alle figlie € 250,00 a testa (il ricorrente in favore della IG e la resistente in favore della IG ), poneva a carico della Per_1 Per_2
resistente l'obbligo di versare in favore del ricorrente un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG , oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando Per_2
2 per il resto le condizioni della separazione. All'udienza cartolare dell'11/03/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con convenzione di negoziazione assistita del 11/07/2019, autorizzata dal P.M. il 12/07/2019. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- la casa coniugale, sita in S. Maria Capua Vetere in via Luigi De Michele n. 2, con ogni onere e pertinenza, con il mobilio che la correda, resterà assegnata al sig. Parte_1
- i coniugi verseranno direttamente alle figlie € 250,00 a testa (il ricorrente in favore della IG
e la resistente in favore della IG ), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
- la sig.ra altresì si impegna a trasferire al marito la proprietà del proprio 50% Controparte_1
dell'immobile che è stata casa coniugale sito in S. Maria C.V. alla via L. De Michele n. 2, censito al
Catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al Foglio 14, Particella 5398, Subalterno 41, precisandosi che tale pattuizione è stato patto essenziale in assenza della quale non sarebbe stato possibile raggiungere il presente accordo di divorzio;
- il sig. altresì si impegna ad effettuare l'accollo del mutuo contratto con la Parte_1
Banca BNL unitamente alla moglie, per l'acquisto della casa coniugale, liberando così la sig.ra
dalla relativa obbligazione nei confronti della Banca trasmettendo la relativa richiesta e la CP_1
documentazione occorrenda entro e non oltre 15 giorni dalla data della firma del presente accordo;
- il sig. per l'effetto resterà l'unico soggetto obbligato al pagamento del mutuo Parte_1
nulla potendo più chiedere alla sig.ra per detta causale;
CP_1
- altresì il sig. si impegna, laddove in futuro dovesse giungere alla determinazione di Pt_1
vendere il suddetto immobile, a donare il 50% del ricavato alle figlie e . Per_1 Per_2
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
NAPOLI il 18/04/2002 da ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 10/07/1982, e ( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
27/10/1982;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 25, Parte I, Serie /, Anno 2022,
Sez. T);
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3183 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/03/2025 tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIABERNARDETTA DI LUCCIO ( ) presso cui è C.F._2
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3
dagli avv.ti MICHELA SORRENTINO ( ) e GAIA APICELLA C.F._4
( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 11/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto e depositato in atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 18/04/2002 dal quale erano nate due figlie, il Per_1
1 04/05/2002 e il 10/12/2003, entrambe maggiorenni e studentesse universitarie, e di essersi Per_2
separato con accordo di negoziazione assistita del 11/07/2019 autorizzato dal P.M. il 12/07/1019, ove era stato previsto l'affido condiviso delle minori con collocamento paritario e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente, l'obbligo a carico di quest'ultimo di pagare la rata mensile del mutuo cointestato insistente sulla casa coniugale. Rilevava che le figlie, divenute maggiorenni, si erano iscritte all'università e avevano iniziato a vivere stabilmente presso di sé. Precisava che, di recente, la IG viveva Per_1
alternativamente tra la casa del fidanzato (sita in Ferrara) e la casa coniugale. Aggiungeva che i coniugi avevano concordato il versamento diretto in favore delle figlie di € 250,00 mensili ciascuno.
Rappresentava di star pagando la rata mensile di € 460,00 per il mutuo contratto sulla casa familiare. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico di entrambi i coniugi di versare un assegno mensile direttamente in favore delle figlie di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo a carico della resistente di versare in proprio favore un assegno mensile di €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in quanto con esse convivente, nonché il pagamento della rata di mutuo a carico di entrambe le parti al 50% (€ 230,00 ciascuno).
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/07/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che la IG , quando rientrava, Per_1
trascorreva la maggior parte del tempo presso di sé, mentre viveva stabilmente presso la Per_2
casa coniugale e trascorreva i week-end da lei. Ciò premesso, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma dei patti della separazione in merito all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e all'obbligo a carico di quest'ultimo di pagare la rata mensile di mutuo,
l'obbligo a carico di entrambi i genitori di versare un assegno direttamente alla IG , oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie, nessun mantenimento per la IG in quanto Per_1
autosufficiente giacché stabilmente convivente con il compagno fuori casa;
in subordine, il trasferimento del 50% a lei intestato della nuda proprietà della casa familiare alle figlie con contestuale usufrutto a favore del ricorrente;
in ulteriore subordine, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno in favore del ricorrente di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG , fermo il pagamento del mutuo a carico del ricorrente. Per_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15/11/2024, il Giudice rel., prendendo atto dell'impegno di entrambi i genitori di versare direttamente alle figlie € 250,00 a testa (il ricorrente in favore della IG e la resistente in favore della IG ), poneva a carico della Per_1 Per_2
resistente l'obbligo di versare in favore del ricorrente un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG , oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando Per_2
2 per il resto le condizioni della separazione. All'udienza cartolare dell'11/03/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con convenzione di negoziazione assistita del 11/07/2019, autorizzata dal P.M. il 12/07/2019. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- la casa coniugale, sita in S. Maria Capua Vetere in via Luigi De Michele n. 2, con ogni onere e pertinenza, con il mobilio che la correda, resterà assegnata al sig. Parte_1
- i coniugi verseranno direttamente alle figlie € 250,00 a testa (il ricorrente in favore della IG
e la resistente in favore della IG ), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
- la sig.ra altresì si impegna a trasferire al marito la proprietà del proprio 50% Controparte_1
dell'immobile che è stata casa coniugale sito in S. Maria C.V. alla via L. De Michele n. 2, censito al
Catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al Foglio 14, Particella 5398, Subalterno 41, precisandosi che tale pattuizione è stato patto essenziale in assenza della quale non sarebbe stato possibile raggiungere il presente accordo di divorzio;
- il sig. altresì si impegna ad effettuare l'accollo del mutuo contratto con la Parte_1
Banca BNL unitamente alla moglie, per l'acquisto della casa coniugale, liberando così la sig.ra
dalla relativa obbligazione nei confronti della Banca trasmettendo la relativa richiesta e la CP_1
documentazione occorrenda entro e non oltre 15 giorni dalla data della firma del presente accordo;
- il sig. per l'effetto resterà l'unico soggetto obbligato al pagamento del mutuo Parte_1
nulla potendo più chiedere alla sig.ra per detta causale;
CP_1
- altresì il sig. si impegna, laddove in futuro dovesse giungere alla determinazione di Pt_1
vendere il suddetto immobile, a donare il 50% del ricavato alle figlie e . Per_1 Per_2
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
NAPOLI il 18/04/2002 da ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 10/07/1982, e ( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
27/10/1982;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 25, Parte I, Serie /, Anno 2022,
Sez. T);
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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