Ordinanza cautelare 5 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza breve 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 21/02/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01499/2025REG.PROV.COLL.
N. 07740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7740 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di BR (sezione prima), del -OMISSIS- resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti atti:
a) la determinazione S.M.E. del 12 aprile 2023 recante la riqualificazione del luogotenente E.I. -OMISSIS- dalla posizione organica di "tecnico elettronico missili media portata" a quella di "maresciallo di compagnia/batteria/squadra", ferma la sede di servizio presso il 4^ reggimento artiglieria controaerei -OMISSIS- (Mantova)
b) il diniego di autotutela di cui alla determina S.M.E. in data 8 giugno 2023.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati in prime cure con ricorso principale e motivi aggiunti.
2. il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di BR (sezione prima), con la sentenza del -OMISSIS-:
a) ha accolto il primo e secondo motivo di ricorso;
b) ha respinto il terzo e quarto motivo;
c) ha giudicato assorbito il quinto motivo;
d) ha condannato il Ministero alle spese di lite (3.000 euro)
3. Il Ministero della difesa ha proposto il presente giudizio di appello (con atto notificato in data 10 ottobre 2024) affidato ad un unico motivo, esteso da pagina 3 a pagina 11 e corredato da domanda cautelare, criticando puntualmente le motivazioni sfavorevoli a sostegno della impugnata sentenza.
4. Si è costituito per resistere il signor -OMISSIS-, in data 18 ottobre 2024 e, successivamente, ha interposto appello incidentale, contestando i capi sfavorevoli e riproponendo ritualmente il motivo assorbito in prime cure.
5. Nel corso del procedimento:
a) è stata depositata documentazione a cura delle parti, rispettivamente in data 16 ottobre 2024 (da parte del Ministero) e in data 30 ottobre (da parte del militare);
b) con ordinanza n. 4151 del 2024 è stata accolta la domanda cautelare sull’assunto che, alla luce della delibazione propria di tale fase, “… l’appello presenta evidenti profili di possibile fondatezza e che sussiste anche il pericolo di danno prospettato da parte dell’Amministrazione ”.
6. Con memoria depositata il 29 gennaio 2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza del T.a.r. Lombardia-BR n. -OMISSIS-, nonché all’appello incidentale avverso la medesima sentenza, con richiesta di compensazione delle spese processuali; tale memoria, per accettazione della rinuncia e adesione alla richiesta di compensazione delle spese, è stata sottoscritta anche dal rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato.
7. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente la sezione rileva che, in forza del citato atto di rinuncia depositato dalla difesa appellante, recante espressa accettazione della controparte, la sentenza appellata deve essere riformata dovendosi dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado iscritto dinanzi al T.a.r. con n.r.g. 465/2023.
8.1. In forza dell’espresso accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
8.2. Resta invece a carico dell’originario ricorrente l’importo del contributo unificato, potendosi ravvisare aspetti di soccombenza virtuale del -OMISSIS- in relazione al profilo che la riqualificazione del personale militare, appartenente a tutte le categorie sottufficiali, graduati e militari di truppa, è prevista espressamente, sul presupposto delle esigenze di servizio, dall’art. 759, comma 3, del d.lgs. n. 60 del 2010, nel limite dell’assegnazione a compiti corrispondenti a quelli stabiliti dal c.m.; e, nella specie, le esigenze di servizio ben potevano essere state rappresentate dalla perdita del requisito di “sicurezza” (il n.o.s.) in capo al militare, evento determinato dal sopravvenire del rinvio a giudizio, del militare medesimo, dinanzi al giudice penale.
9. Si deve dunque concludere nel senso indicato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello principale (n.r.g. 7740/2024) proposto dal Ministero della difesa e sull’appello incidentale proposto dal signor -OMISSIS-, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado n.r.g. 465/2023.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio, fermo restando il pagamento del contributo unificato a carico del signor -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.