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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 380/2022 R.G.
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 cc e norma speciali ).
Promossa da:
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Emiliano RI
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Lipari
Contro
-convenuto- Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Burla
Contro
-convenuto- Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Neri
Contro
titolare dell'impresa individuale MA DI di OS MA - CP_4 convenuta-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bianchi
Contro
-terzo chiamato- Controparte_5
Rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Precetti
Contro
-terza chiamata- Controparte_6
Rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma Contro
-terza chiamata- Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Bianchi
E contro
-terza chiamata- Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Pozzolo
Conclusioni
Per gli attori:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere:
Accertare le cause che hanno prodotto i lamentati danni e la conseguente esistenza della situazione di pregiudizio in danno degli attori.
Dichiarare la sussistenza del rapporto causale tra i fatti denunciati e i danni lamentati.
Quantificare - ove occorra mediante C.T.U. che indichi, se del caso, anche percentualmente la specifica concorrenza di concause - l'entità dei danni conseguenti ai denunciati pregiudizi, ivi compreso l'eventuale danno permanente residuo all'esito della rimessione in pristino.
Dichiarare i convenuti, eventualmente in solido tra loro e con i terzi che costoro, per essere garantiti, potrebbero chiamare in causa, e che potrebbero, all'esito della istruttoria, essere ritenuti corresponsabili, responsabili dei danni sofferti dagli attori in conseguenza della attività riferita in narrativa e, per l'effetto, condannarli, anche in solido tra loro e con gli eventuali chiamati in causa in quanto ritenuti corresponsabili, all'eliminazione delle cause dei lamentati danni ed al restauro del bene immobile di proprietà degli attori, e pertanto al pagamento di tutte le spese per le opere che risultano essere necessarie per la messa in sicurezza ed il restauro del bene immobile e la sua riconduzione in pristino stato, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche in conseguenza del mancato godimento dell'immobile e dell'eventuale danno permanente residuo.
Condannare le parti convenute al pagamento di tutte le spese sostenute dagli attori nel procedimento per accertamento tecnico preventivo del quale si è chiesta e disposta rituale acquisizione agli atti di questa causa.
Condannare le parti convenute al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato, patrono degli attori, che si dichiara anticipatario”.
Per il convenuto : Controparte_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Geom. (C.F. Controparte_2
) residente in La Spezia, Scalinata Fondega 12, dell'Ing. C.F._1 Controparte_3 (C.F. con studio in La Spezia Via Fazio 50, di (C.F. C.F._2 CP_4
), quale rappresentante legale p.t. della MASSA EDILIZIA DI MASSA C.F._3 ROSALBA, residente in [...] e del Geom. (C.F. Controparte_5
), con studio in Sarzana (SP) Via Variante Cisa 59, in ordine ai fatti di cui al C.F._4 presente giudizio, condannarli al pagamento di tutti i danni subiti dagli attori, come da loro richiesti, che dovessero risultare loro dovuti all'esito dell'istruttoria, manlevando da qualsiasi tipo di responsabilità e pregiudizio il convenuto;
Controparte_1 condannare il Geom. l'Ing. il Geom. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8
, quale rappresentante legale p.t. di MA DI di MA AL a provvedere
[...] all'eliminazione della cause dei lamentati danni e al restauro dell'immobile degli attori e del convenuto , provvedendo a loro spese al pagamento di tutte le opere necessarie per la CP_1 messa in sicurezza degli immobili e per il loro ripristino, tenendo indenne da qualsiasi tipo di responsabilità e pregiudizio il convenuto;
Controparte_1
in via riconvenzionale, condannare il Geom. l'Ing. il Geom. Controparte_2 Controparte_3
, quale rappresentante legale p.t. di MA DI di MA Controparte_8
AL a provvedere a loro spese a collocare in altro alloggio, di pari pregio e in pari zona, l'inquilino del Sig. per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, CP_1 oneri e accessori compresi, come richiesto nella fase di AT, nonché al risarcimento di tutti i danni che a lui deriveranno in conseguenza della necessità di eseguire opere di ripristino al suo immobile e a quello degli attori, così come descritti nella CTU o come dovesse essere diversamente definito all'esito dell'istruttoria;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per la precedente fase per AT”.
Per la convenuta CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito RESPINGERE la domanda degli odierni attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e richiede
PRELIMINARMENTE di, fissata altra udienza di comparizione parti, essere AUTORIZZATI a chiamare in causa le in persona del legale rappresentante, con sede a Controparte_7 Mogliano Veneto (TV) Via Marochessa 14 cap. 31021 p.Iva affinchè, dichiarata P.IVA_1 l'operatività della copertura assicurativa, detta Compagnia, nella denegata ipotesi che emergesse una qualche responsabilità in capo alla MA DI, possa tenerla indenne, da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle. Per poi
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo nesso di causalità tra danni lamentati e opere eseguite dalla MA edilizia nell'appartamento del sig. e comunque, avendo MA edilizia operato sotto la CP_1 direzione lavori del Geom per la parte architettonica e Ing Cananzi per la parte CP_2 strutturale.
Con vittoria di spese legali sia del presente procedimento sia del procedimento di AT precedente”.
Per il convenuto Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito della Spezia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione
Nel merito - in via principale: rigettare la domanda attrice formulata nei confronti del Geom. perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con condanna al Controparte_2 pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
Nel merito - in via subordinata - , nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice nei confronti del Geom. dichiarare il terzo Società Controparte_2
, per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede Controparte_9 in Milano, tenuto a garantire e manlevare integralmente l'assicurato da Controparte_2 qualsivoglia condanna di pagamento delle somme che il Tribunale adito vorrà ritenere all'esito della istruttoria di causa, e, per l'effetto, condannare la terza chiamata , con sede in CP_6
Lussemburgo, per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano a rifondere le dette somme, con condanna al pagamento a favore del convenuto Controparte_2 anche delle spese di lite e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Per il convenuto EL GG:
“Chiede che il Tribunale Ill.mo voglia rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte eccepite e dedotte in premessa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per il terzo chiamato Controparte_5
“Nel merito e in via principale:
1)accertare e dichiarare l'inopponibilità e l'inutilizzabilità dell'AT a rubricato al n. di RG 347/2020 nei confronti del comparente per le ragioni indicate in narrativa e pertanto rigettare la domanda attorea con la quale si chiede l'acquisizione agli atti di causa di detto accertamento;
2) rigettare tutte le domande, anche cautelari, di parte attrice e del convenuto CP_1
in riferimento alle presunte responsabilità del Geom.
[...] Controparte_5
3) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande, anche cautelari, di parte attrice, e/o della domande riconvenzionali del convenuto escludere ogni Controparte_1 responsabilità del Geom. quale coordinatore della sicurezza, per le ragioni in Controparte_5 fatto ed in diritto indicate in premessa;
4) in ogni ipotesi mandare assolto il Geom. da ogni e qualunque pretesa attorea e Controparte_5 del convenuto , riconoscendone l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza CP_1 sia in fatto che in diritto
5) nel merito e in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande, anche cautelari, di parte attrice e/o in via riconvenzionale del convenuto
, anche nei confronti del comparente, limitare il risarcimento a quanto effettivamente CP_1 allegato e provato e dichiarare la compagnia assicurativa in persona Controparte_10 del legale rappresentante pt. tenuta a garantire e manlevare il Geom. da ogni e Controparte_5 qualsiasi conseguenza pregiudizievole condannando la predetta compagnia al pagamento di ogni somma denegatamente risultante dovuta a parte attrice e/o convenuta, Sig. Controparte_1 per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali in riferimento ai titoli tutti di cui alle richieste contenute in atto di citazione, con tutti i consequenziali provvedimenti: in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per la terza chiamata CP_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: rigettare qualsivoglia domanda svolta nei confronti dell'assicurato Geom. in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato nei suoi CP_6 confronti.
In via subordinata: in via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom,
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal Controparte_2 medesimo con per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta CP_6 [...]
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato nei suoi confronti;
CP_6
in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal Geom. nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà Controparte_2 dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, detratta la franchigia applicabile e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato.
Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Per la terza chiamata (da : CP_8 Controparte_7
“Piaccia all'illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e /o reietta,
1) in ordine a rapporto assicurativo: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 cod. civ. del diritto alla garanzia e/o alla manleva assicurativa azionato da , nella sua qualità, nei confronti di CP_8
Controparte_7 in via di subordine, nel denegato e non creduto caso, respingere le domande proposte da CP_8
, nella sua qualità, contro in quanto del tutto infondate sia in
[...] Controparte_7 fatto che in diritto e/o non provate sia per non vigenza temporale della polizza ex adverso invocata sia per la sua inoperatività;
2) in ordine al rapporto di danno, respingere perché infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate le domande da chiunque proposte e/o proponende contro la convenuta , CP_8 nella sua qualità, e così respingere tutte le domande proposte e/o proponende contro
[...]
CP_7
3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Per la terza chiamata (da : Controparte_5 Controparte_7
“IN VIA PRINCIPALE E COMUNQUE
RIGETTARE E RESPINGERE ed IN OGNI CASO LIMITARE OGNI DOMANDA E RICHIESTA degli attori e del terzo chiamante perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque e non provata in confronto al e per la conseguenza anche la domanda di garanzia svolta dallo CP_5 stesso nei confronti di;
Controparte_7
IN SUBORDINE
Nel denegato caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo al CP_5 provata l'esistenza di danni risarcibili, ed il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal ed i lamentati danni RICONDURRE a giusta misura l'indennizzo richiesto nei limiti del CP_5 giusto e provato tenuto altresì conto delle concorrenti responsabilità nella causazione dell'evento.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità professionale in capo al
provata l'esistenza di danni risarcibili, ACCERTATA in forza delle previsioni contrattuali CP_5 di polizza, l'operatività della stessa, nonché fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini di polizza RICONDURRE alle condizioni di polizza l'eventuale responsabilità in regime di manleva della Compagnia quivi costituita con l'applicazione condizioni tutte di polizza, nonché del massimali e scoperti tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre a seguito dell'esame delle difese svolte dalle controparti chiedendo fin d'ora la concessione dei termini tutti ex art. 183 VI comma c.p.c.
Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno notificato atto di citazione nei confronti della ditta edile MA DI di AL MA, di - quale committente - nonché del geometra e Controparte_1 Controparte_2 dell'ingegnere chiedendo la rimessione in pristino, nonché il risarcimento dei Controparte_3 danni patiti dal proprio immobile, in conseguenza di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia espletati all'interno dell'appartamento sottostante, di proprietà del predetto , Controparte_1 che avevano determinato un cedimento strutturale dell'immobile di proprietà di e di Parte_1
, con conseguenti pregiudizi all'interno dello stesso. Parte_2
In particolare, gli attori hanno dedotto e documentato quanto segue:
-E e (di seguito EL ) sono comproprietari pro indiviso di un Pt_1 Parte_2 Pt_1 appartamento situato al piano secondo del condominio di Via Gianturco n. 23 in La Spezia;
-nell'anno 2017 venivano eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione edilizia nell'appartamento sottostante a quello degli attori, di proprietà di , ad opera dalla ditta MA Controparte_1 DI di AL MA, sotto la Direzione dei Lavori del geometra per la Controparte_2 parte architettonica e dell'ingegnere per la parte strutturale;
Controparte_3
-nel corso delle suddette lavorazioni si verificava un cedimento strutturale del solaio posto tra l'appartamento di e quello dei EL , con conseguenti pregiudizi Controparte_1 Pt_1 all'interno di quest'ultimo, costituiti da lesioni alle pareti che separano la cucina e il soggiorno, la cucina e il corridoio;
-a seguito di tempestiva segnalazione da parte degli attori della descritta problematica, con contestuale richiesta di rimessione in pristino, i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori eseguivano, nel corso del 2017, alcuni interventi volti a eliminare i pregiudizi lamentati;
-gli attori, a seguito del verificarsi di un ulteriore abbassamento della pavimentazione del proprio appartamento, dovuto alla mancata rimozione delle cause che avevano determinato il cedimento del solaio e delle conseguenti lesioni alle pareti, con missiva del 12.02.2019, intimavano al Geom. e al committente delle opere Sig. , un urgente intervento di Controparte_2 Controparte_1 messa in sicurezza, mediante adeguato rinforzo della struttura, nonché la rimessione in pristino stato dell'immobile danneggiato (doc.1);
-visto il permanere dei pregiudizi occorsi all'immobile dei EL , gli stessi incaricavano un Pt_1 tecnico di fiducia (ingegnere) di redigere una relazione tecnica al fine di descrivere lo stato dei luoghi e di stabilire se il quadro deformativo e fessurativo presente sul pavimento e sulle pareti dell'unità immobiliare degli attori presentasse profili di pericolosità statica;
-la successiva perizia, datata 13.01.2020, attestava che il distacco del pavimento e del solaio della cucina e del soggiorno, in corrispondenza della parete che separa i due locali, aveva assunto carattere permanente, determinando una situazione critica in quanto incidente sulla struttura orizzontale del solaio posizionata tra i due appartamenti del fabbricato. Il Tecnico di parte rilevava altresì che le cause dei danni lamentati dagli attori fossero riconducibili ai lavori riguardanti l'appartamento sottostante di , eseguiti in violazione delle regole dell'arte. Controparte_1 Infine, veniva acclarato “un pericolo potenziale di crollo parziale o rovina del solaio de quo, con possibile pregiudizio dell' incolumità delle persone e dei danni alle cose”( doc. 2 );
-a seguito dell'espletamento della perizia di parte in esame e della richiesta, da parte degli attori, di messa in sicurezza e di rimessione in pristino del proprio immobile, nonché di risarcimento dei danni, i EL tentavano di giungere ad un accordo con , Pt_1 Controparte_1 [...]
e la ditta MA DI. Tale tentativo, tuttavia, sebbene le parti - CP_2 Controparte_3 nella fase delle trattative- avessero individuato l'intervento adeguato per la messa in sicurezza del solaio ed il ripristino dell'appartamento dell'attore, si rivelava vano, a causa del mancato raggiungimento di un accordo sulla ripartizione delle relative spese;
-i EL , dunque, non potendo mettere in sicurezza il proprio immobile autonomamente, Pt_1 atteso che il necessario intervento doveva svolgersi nell'appartamento di proprietà di CP_1
, erano privati della possibilità di fruire dello stesso, sia direttamente che indirettamente.
[...] Tale pregiudizio era quantificato dagli attori in euro 700,00 mensili, alla luce degli indici OMI;
-peraltro, secondo i EL , gli eventuali interventi di messa in sicurezza non avrebbero Pt_1 ripristinato le originarie condizioni del proprio appartamento, stante l' abbassamento permanente della pavimentazione del medesimo;
-gli attori, pertanto, nel mese di febbraio 2020, mediante deposito di ricorso, incardinavano un procedimento ex artt 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1 e la ditta MA DI, chiedendo di accertare le cause dei lamentati danni, Controparte_3 nonché di individuare gli interventi necessari per la loro eliminazione, con indicazione dei relativi costi e tempi (doc.3);
-veniva quindi disposta CTU edilizia i cui quesiti prevedevano la: “descrizione dell'immobile di parte ricorrente con riferimento specifico alla problematica del cedimento del solaio di calpestio del suo immobile;
individuazione della causa di detto cedimento verificando se essa sia in tutto o in parte ascrivibile ai lavori edili realizzati al piano inferiore;
in caso di concorso di più cause indichi in percentuale quanto sia causalmente riferibile a detti lavori;
in caso di individuazione di causa o concausa nella lavorazione di cui al piano inferiore, accerti il CTU le opere necessarie al ripristino ed i relativi costi;
dica altresì, se possibile, in quale misura l'evento dannoso denunciato sia ascrivibile ai singoli resistenti”;
-in detto procedimento si costituivano , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 la ditta MA edilizia e le rispettive compagnie assicurative;
-dopo un prolungato tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, il CTU nominato depositava perizia tecnica (doc. 4), nella quale acclarava il nesso causale tra i lavori eseguiti presso l'immobile di e i danni lamentati dagli attori, indicando le percentuali di responsabilità Controparte_1 imputabili alla ditta MA DI, a e a nonché al Controparte_2 Controparte_3 coordinatore della sicurezza, geometra benché non fosse stato citato in giudizio Controparte_5 dai EL . Il Consulente, inoltre, deduceva che, sebbene dovesse escludersi l'inagibilità Pt_1 dell'immobile, l'intervento individuato nei congressi peritali dovesse essere eseguito “nel più breve tempo possibile”, viste le precarie condizioni di sicurezza dell'appartamento;
-i EL , visto l'esito della perizia, convenivano nel presente giudizio ordinario Pt_1 [...]
, quale titolare della ditta CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_8 MA DI, chiedendo, previa acquisizione delle risultanze della CTU espletata nel procedimento ex artt 696 e 696 bis c.p.c., la loro condanna in solido all'eliminazione delle cause dei lamentati danni ed al restauro del bene immobile, nonché al risarcimento di tutti i danni occorsi allo stesso anche in conseguenza del suo mancato godimento;
-si costituiva in giudizio deducendo, riguardo ai lavori eseguiti nel proprio Controparte_1 appartamento dalla ditta MA DI, di aver conferito l'incarico esclusivamente al Geom.
[...] nel mese di novembre 2016, il quale, nel mese di febbraio 2019 e per la prima volta, CP_2 avrebbe informato il committente di aver curato solamente la parte architettonica dell'opera, nominando - all'insaputa di quest'ultimo - altro professionista per l'esecuzione degli aspetti strutturali, nella persona dell' Ing. nonché - per il coordinamento della sicurezza - Controparte_3 l' Ing. Il convenuto, inoltre, evidenziava di essere a sua volta “parte lesa” nella Controparte_5 vicenda oggetto di giudizio, avendo subito danni al proprio appartamento derivanti dalla scorretta esecuzione dei lavori, così come accertato dal CTU nel procedimento per AT. Egli precisava altresì di aver concesso in locazione l'immobile, pertanto sarebbe stato costretto a rinunciare agli introiti derivanti dai canoni di locazione, per tutto il tempo occorrente all'espletamento dei necessari lavori di ripristino. , quindi, chiamava in causa Controparte_1 Controparte_2 CP_8 e chiedendo di essere manlevato dagli stessi in ordine a qualsiasi Controparte_3 Controparte_5 tipo di responsabilità o pregiudizio. Il convenuto chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la condanna di tutti i chiamati sopracitati a provvedere alla collocazione in altro alloggio di pari pregio e in pari zona, dell'inquilino presente nel proprio appartamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla necessità di eseguire opere di ripristino nel proprio immobile e in quello degli attori;
-si costituiva il Geom. eccependo la propria mancanza di responsabilità in ordine Controparte_2 ai fatti di causa, dal momento che egli si era occupato esclusivamente della parte architettonica dell'opera commissionata. Secondo il professionista, avrebbe specificamente Controparte_1 conferito l'incarico anche all'Ing. per la parte strutturale ( come rilevabile dalla Controparte_3 documentazione sottoscritta e depositata presso i competenti uffici comunali ). Inoltre,
[...] evidenziava che la causa dell'evento dannoso oggetto di giudizio dovesse imputarsi alla CP_2 condotta assunta dal personale della ditta MA DI, il quale avrebbe rimosso i puntelli dal solaio senza la preventiva autorizzazione della Direzione lavori e del Coordinatore della Sicurezza. Il convenuto, infine, chiedeva il rigetto della domanda attorea e chiamava in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato da quest'ultima per qualsiasi CP_6 somma che fosse stato tenuto a versare a seguito di un'eventuale pronuncia di condanna;
-si costituiva a sua volta in giudizio l'Ing. evidenziando, riguardo all'evento Controparte_3 dannoso oggetto di giudizio ed agli altri effetti pregiudizievoli riconducibili al mancato godimento dell'immobile, di non avere mai ricevuto alcuna contestazione da parte degli attori fino all'instaurazione - da parte di questi ultimi - del procedimento per AT. Egli, quindi, non avendo partecipato alle trattative e agli interventi di ripristino compiuti nel corso dell'anno 2017, non poteva ritenersi in alcun modo responsabile per i danni lamentati dagli attori. Il convenuto, inoltre, segnalava che tutte le parti costituitesi nel procedimento per AT (compreso lui stesso) avevano aderito alla proposta di conciliazione formulata dal CTU ad eccezione degli attori, sebbene l'importo indicato nella suddetta proposta, a titolo di risarcimento del danno coincidesse con quello originariamente richiesto dagli stessi EL . L'Ing. concludeva quindi chiedendo il Pt_1 CP_3 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
-si costituiva quale titolare della ditta “MA DI” deducendo che, sino CP_8 all'instaurazione del procedimento per AT da parte degli attori, nessuna contestazione era stata mossa nei suoi confronti da parte dei EL;
pertanto, essendo trascorsi più di tre anni Pt_1 dall'esecuzione dei lavori commissionati alla ditta MA DI (sino all'espletamento della CTU), non poteva ritenersi provato il nesso causale tra le opere compiute da quest'ultima e l'evento dannoso dedotto dagli attori. La convenuta contestava altresì le percentuali di responsabilità attribuite dalla CTU ai soggetti coinvolti nei fatti di causa, non avendo il tecnico correttamente considerato i ruoli assunti nel caso di specie, da ciascuna figura professionale. CP_8 quindi, chiedeva il rigetto della domanda formulata dagli attori e, contestualmente, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata da Controparte_7 quest'ultima per qualsiasi somma che avesse dovuto corrispondere in caso di pronuncia di condanna;
-in corso di causa, mediante deposito di ricorso avvenuto in data 07.09.2020, gli attori instauravano un procedimento ex artt. 700 e 669 quater c.p.c., chiedendo “di ordinare ai convenuti e ai chiamati in causa nel procedimento R.G. 380/2022 di procedere immediatamente all'esecuzione a loro cura e spese dell'intervento di messa in sicurezza e in pristino stato indicato nella relazione peritale finale redatta dall'Ing. consulente d'Ufficio nel procedimento r.g. n.347/2020 e nel Persona_1 computo metrico ivi allegato, ordinando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure atte a ripristinare e conservare la salubrità e sicurezza dell'alloggio di proprietà di e Parte_1
, autorizzando la ricorrente, in caso di inadempimento, a procedere all'esecuzione di Parte_2 tali misure a propria cura ed a spese dei resistenti”;
-in merito alla domanda formulata dagli attori ex art. 700 e 669 quater c.p.c., tutte le parti convenute nel procedimento cautelare in corso di causa, a sostegno delle proprie ragioni, eccepivano il difetto del requisito del periculum in mora, dal momento che la CTU aveva accertato il carattere -ormai- permanente dei cedimenti oggetto di giudizio - essendo trascorsi diversi anni dal verificarsi dell'evento dannoso - nonché l'insussistenza della condizione di inagibilità dell'immobile originariamente dedotta dagli attori.
Si costituivano, sia nel giudizio di merito che in fase cautelare, i terzi chiamati, deducendo quanto segue:
-l'Ing. eccepiva l'inutilizzabilità e l'inopponibilità nei suoi confronti della CTU, Controparte_5 non avendo partecipato, in quanto non citato da alcuna delle parti, nel procedimento per AT incardinato dagli attori. Egli, inoltre, contestava l'attribuzione di responsabilità nei suoi confronti in sede di CTU, dal momento che il suo ruolo era limitato al controllo dei cd rischi interferenziali ed alla verifica delle condizioni di sicurezza qualora il personale di diverse ditte fosse stato chiamato ad operare contemporaneamente nello stesso cantiere. L'Ing. quindi, chiedeva il rigetto CP_5 delle domande attoree e, contestualmente, chiamava in causa in manleva, la propria compagnia assicurativa Controparte_7
-l' si costituiva associandosi alle difese del proprio assicurato. La Compagnia inoltre CP_6 eccepiva il difetto di copertura assicurativa, chiedendo quindi il rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da oltre al rigetto delle domande formulate nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo;
-si costituiva altresì la compagnia , con differenti procuratori, associandosi alle Controparte_7 difese di e Oltre a ciò, la compagnia eccepiva, con separate difese Controparte_5 CP_8 relative alle singole domande di manleva, il difetto di operatività della copertura assicurativa nei confronti dei propri assicurati;
pertanto chiedeva il rigetto delle domande di manleva formulate nei sui confronti, oltre al rigetto delle domande attoree rivolte nei confronti di e Controparte_5
CP_8
-all'udienza del 24.11.2022 gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda cautelare ritenendo il relativo procedimento antieconomico;
-nel corso del giudizio erano formulate dalle parti diverse proposte conciliative che tuttavia non erano accettate da tutti i soggetti coinvolti nel giudizio;
-la fase istruttoria si esplicava con l'assunzione dei testi e Testimone_1 Tes_2
Testimone_3
Nel merito
Prima di entrare nel merito della presente vertenza si deve precisare che le risultanze della CTU espletata nel procedimento per AT rg 347/2020 -allegata dagli attori (doc. 4)- possono essere legittimamente acquisite ed utilizzate nel presente giudizio, sebbene non sia stato Controparte_5 chiamato a partecipare al suddetto procedimento di istruzione preventiva. Occorre infatti evidenziare che, nel corso della presente causa, l'Ing. ha formulato contestazioni ed CP_5 osservazioni in merito al contenuto della relazione peritale redatta dal CTU, nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8496/2023, ha statuito che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva ed è pertanto liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
Fatta questa precisazione si deve segnalare che la CTU sopracitata, il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e deve qui intendersi richiamata e trascritta, ha specificato, alla luce della documentazione in atti e dei rilevamenti svolti, che “la causa del cedimento del solaio -da cui sono promanati i danni l li attori- “sia ascrivibile ai lavori realizzati nell'appartamento sottostante di proprietà . Più precisamente si ritiene che CP_1 durante le fasi di puntellamento, la Ditta abbia esage e in forza il solaio e l'improvvisa e repentina eliminazione degli stessi, unitamente alla mancanza del sostegno della tramezza sottostante, abbiano causato il cedimento de quo. (“sostegno” inteso come elemento di appoggio delle travi che avrebbero potuto trovare nonostante non fossero completamente aderenti alle travi stesse.” Ed ancora: la sottoscritta CTU non ravvisa, anche alla luce delle osservazioni proposte dai CCTT di parte, che possano esserci ulteriori concause non accogliendo le osservazioni relative all'appesantimento del solaio (di oltre quarant'anni fa) né quelle relative allo spostamento dei mobili.”
Accertato il collegamento causale tra le lavorazioni compiute nell'anno 2017 all'interno dell'appartamento di e i pregiudizi subiti dall'immobile di proprietà dei Controparte_1 EL , occorre individuare, in virtù del quadro probatorio emerso nel presente giudizio, le Pt_1 responsabilità delle figure professionali coinvolte nei suddetti lavori.
Sulla responsabilità della ditta MA DI di MA AL
Per valutare la responsabilità della ditta MA DI, pacificamente incaricata dal committente di eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia nel proprio appartamento, in Controparte_1 relazione ai danni dedotti dagli attori, è necessario richiamare le risultanze della CTU espletata nel procedimento per AT.
Ebbene il Consulente, dopo aver osservato che la ditta appaltatrice aveva “esagerato a mettere in forza il solaio”, senza peraltro prevedere un adeguato sostegno alla tramezza sottostante, ha specificato che “…la Ditta MA edilizia, a giudizio della scrivente, resta la maggior responsabile dell'accaduto. Tutte le ditte quando accettano di eseguire dei lavori dichiarano di essere in grado di effettuarli e, di fatto, sono responsabili del lavoro svolto. In questo caso la Ditta non avrebbe dovuto togliere i puntelli di sua sponte, avrebbe dovuto chiedere al direttore dei lavori. Non solo. L'appaltatore stesso avrebbe dovuto porre l'attenzione sulla particolarità della lavorazione coinvolgendo il Geometra e l'Ingegnere e, vedendo che si trattava di un solaio in legno a cui veniva tolto un probabile sostegno, insinuare un dubbio sulla bontà della lavorazione stessa ed essere molto più cauto durante il disarmo, eseguendolo poco alla volta e in un arco temporale adatto. “
Appare dunque evidente che la condotta assunta dal personale della ditta MA DI, consistente nella rimozione dei cristi posti sostegno del solaio, abbia contribuito causalmente al cedimento dello stesso ed alla produzione dei danni lamentati dagli attori.
Tale circostanza risulta confermata dalla deposizione testimoniale di Testimone_1 collaboratrice professionale del Geom. la quale deve ritenersi attendibile, atteso Controparte_2 che le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti e con le altre testimonianze assunte nel corso del giudizio. La teste, all'udienza del 10.04.2024, dopo aver dichiarato di essersi recata presso l'appartamento del Sig.
a seguito della segnalazione di un forte “scossone” effettuata dai EL nel mese CP_1 Pt_1 di marzo del 2017, ha confermato di aver constatato in loco l'avvenuta rimozione dei cristi posti a sostegno del solaio. Oltre a ciò, ha precisato che sul posto si era recato anche Testimone_1
coniuge della titolare della ditta MA DI e all'epoca dei fatti responsabile della Tes_2 sicurezza per la medesima Ditta, il quale - in tale circostanza - confermava l'avvenuta rimozione dei puntelli, poichè necessari a fronteggiare una situazione di urgenza verificatasi in un altro cantiere.
Peraltro, il teste sentito nel corso nella medesima udienza ha dichiarato: “ricordo che Tes_2 i cristi sono stati rimossi probabilmente a fine marzo…ricordo e confermo la circostanza di essermi recato sul cantiere chiamato dal ma in quell'occasione i cristi non erano stati tutti CP_2 rimossi forse qualcuno nella parte destra dell'immobile”.
Non risulta invece confermata la mancata rimozione di alcuno dei puntelli fino al successivo mese di aprile 2017, come affermato dal teste che ha dichiarato di avere svolto alcuni lavori Tes_3 all'interno del cantiere per conto della MA DI e che i cristi erano eliminati man mano che erano eseguite le lavorazioni. Detto testimone - come dallo stesso indicato - non era dipendente della Ditta MA DI e ben poteva non essere al corrente di quali e quanti cristi fossero stati rimossi nel mese di marzo 2017, ciò anche in considerazione di quanto dichiarato dal Sig. Tes_2 sulla conferma dell'avvenuta rimozione – quanto meno - di alcuni di tali puntelli, quale
[...] soggetto sicuramente più informato della situazione del cantiere per il ruolo professionale rivestito per conto della MA DI, nonchè in quanto coniuge della Sig.ra CP_8
Si deve pertanto ritenere accertata l'avvenuta rimozione ( almeno ) di una parte dei cristi ad opera del personale della Ditta MA DI e senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori architettonico e/o strutturale.
Alla luce di quanto esposto, atteso il collegamento causale tra la condotta imprudente assunta dal personale della ditta MA DI e l'evento dannoso, costituito dal cedimento del solaio posto tra l'appartamento di e quello dei EL , la ditta MA DI deve Controparte_1 Pt_1 ritenersi responsabile -ai sensi dell'art. 2043 c.c.- per i danni subiti dall'appartamento degli attori.
Sulla responsabilità del Geom. Controparte_2
Si deve segnalare che la CTU ha individuato, in ordine ai pregiudizi dedotti dagli attori, una quota di responsabilità in capo al Geom. quale direttore dei lavori oggetto di causa - Controparte_2 per la parte architettonica - incaricato dal committente . Nello specifico, il Controparte_1 Consulente ha evidenziato che il Geometra non si era in alcun modo premurato (insieme all'ingegnere di predisporre un adeguato sostegno al solaio in legno che, in Controparte_3 quanto vetusto, poteva essere soggetto a cedimenti.
Oltre a ciò, il Geom. alla luce delle risultanze indicate nella perizia, in occasione del CP_2 primo intervento di ripristino avvenuto nel 2017, a seguito della tempestiva segnalazione effettuata dai EL , non aveva provveduto ad informare l'Ing. della problematica in corso, Pt_1 CP_3 quest'ultimo infatti, rivestendo il ruolo di direttore dei lavori per la parte strutturale, avrebbe potuto rimediare alla situazione di criticità verificatasi. Risulta invece incontestato che il citato intervento di ripristino, eseguito dalla ditta MA DI, sia avvenuto sotto la direzione esclusiva di in tale occasione unico referente per i Controparte_2 EL , che non ha in alcun modo ovviato alla problematica relativa al cedimento del solaio, Pt_1 avente natura prettamente strutturale. Essa, invero, è emersa nuovamente nell'anno 2019, allorquando gli attori constatavano un ulteriore abbassamento della pavimentazione del proprio appartamento. Peraltro, solamente in tale frangente il Geom. a fronte della Controparte_2 richiesta di intervento per la rimessione in pristino formulata dai EL , ha eccepito il proprio Pt_1 difetto di responsabilità, essendo affidata all'Ing. l'esecuzione degli aspetti Controparte_3 strutturali dell'opera commissionata.
Tanto premesso, in virtù del quadro probatorio emerso nel presente giudizio e delle risultanze della CTU, il direttore dei lavori Geom. avendo tenuto una condotta imprudente e Controparte_2 negligente in relazione alle circostanze esistenti durante l'esecuzione dei lavori presso l'immobile del Sig. , deve ritenersi a sua volta responsabile, ex art. 2043 c.c., per i danni occorsi CP_1 all'appartamento dei EL . Pt_1
Sulla responsabilità dell'Ing. Controparte_3
La CTU ha dedotto altresì una corresponsabilità, unitamente alla ditta MA DI e al Geom.
in capo all'Ing. quale direttori dei lavori oggetto di giudizio Controparte_2 Controparte_3 per la parte strutturale, in ordine ai pregiudizi lamentati dagli attori. In particolare, il Consulente, riguardo alla condotta negligente e imprudente ascrivibile al convenuto, ha rilevato che - come già esposto trattando della responsabilità di - “l'ingegnere (così come il geometra) Controparte_2 non si è preoccupato minimamente di inserire un'opera di sostegno del solaio in legno. Queste opere, in solai in legno vetusti, devono essere sempre messe in pristino preventivamente per evitare che possano accadere cedimenti.” Egli avrebbe inoltre dovuto assumere maggior accortezza nella vigilanza durante l'esecuzione delle operazioni di puntellamento eseguite dalla ditta MA DI, la quale, secondo le risultanze della perizia, “ha esagerato a mettere in forza il solaio”. Difatti - sempre secondo il Consulente- tale circostanza, unitamente alla mancanza di un adeguato sostegno alle tramezze sottostanti, ha incrementato le probabilità che la condotta di repentina rimozione dei cristi potesse determinare il cedimento del solaio, come poi accaduto.
Appare dunque evidente che anche l'Ing. quale direttore dei lavori per la parte Controparte_3 strutturale, debba rispondere dei danni lamentati dai , che ha contribuito a cagionare. Pt_3 Pt_1
Sul difetto di responsabilità di Controparte_1
[...]
, quale proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione de quo
[...] nonché committente degli stessi, non può ritenersi in alcun modo responsabile ex art. 2051 c.c. ( e/o 2043 cc ) in ordine ai pregiudizi occorsi all'appartamento degli attori.
Si deve infatti ritenere che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze probatorie, il convenuto avesse trasferito il totale potere di fatto sull'immobile alla ditta MA DI, la quale aveva agito in piena autonomia nell'utilizzo dello stesso e nell'esecuzione dell'opera, senza ricevere alcuna direttiva da parte del committente. Quanto appena dedotto trova conferma nella circostanza - pacifica- rappresentata dalla condotta di rimozione dei puntelli di sostegno del solaio, assunta dal personale della ditta in totale autonomia e all'insaputa non solo del direttore dei lavori (
[...]
, ma anche dello stesso committente. CP_2
Oltre a ciò, è necessario segnalare che la condotta appena descritta, oltre ad aver assunto un ruolo preponderante nella causazione dei danni occorsi all'immobile dei EL , presenta connotati Pt_1 di imprevedibilità ed inevitabilità, tali da escludere la responsabilità di ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie, invero, il committente non poteva ragionevolmente attendersi che la ditta MA DI, quale impresa operante nel settore delle lavorazioni edilizie, tenesse una condotta avente un così elevato grado di imprudenza e negligenza -come acclarato dalla CTU- consistente nella rimozione dei puntelli posti a sostegno del solaio.
Appare dunque evidente che nessuna responsabilità, in ordine ai danni patiti dall'appartamento degli attori, possa ascriversi a . Controparte_1
Sul difetto di responsabilità di Controparte_5
Sebbene il metodo e le conclusioni a cui è giunta la CTU siano condivisi e fatti propri da questo giudicante, si ritiene, in via d'eccezione, non meritevole di adesione l'attribuzione di responsabilità effettuata dal Consulente nei confronti di quale “coordinatore per la sicurezza” Controparte_5 nominato ai sensi dell'art. 145 del Dlgs. 81/01 così come modificato Dlgs 106/09. Nello specifico la CTU dichiara che nel caso di specie, “avrebbe dovuto impartire alla ditta il Controparte_5 divieto di rimuovere le armature provvisorie senza che il direttore dei lavori ne avesse data espressa autorizzazione”.
In merito a ciò è bene segnalare che il coordinatore per la sicurezza svolge principalmente un'attività di alta vigilanza, finalizzata a prevenire interferenze lavorative potenzialmente pericolose, che possono verificarsi qualora più imprese operano contemporaneamente nello stesso cantiere. Tale figura professionale, difatti, è chiamata a verificare l'adeguata organizzazione del cantiere e la corretta predisposizione dei dispositivi di sicurezza all'interno dello stesso (recinzioni, parapetti, ponteggi, ecc.). Ne consegue che, tra le mansioni richieste al coordinatore per la sicurezza, non può annoverarsi il controllo dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, attività che compete esclusivamente al direttore dei lavori.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sent. n. 45862/2017, ha statuito che il coordinatore per l'esecuzione (ossia il coordinatore per la sicurezza) riveste il ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandate alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.
Fatta questa precisazione, si deve evidenziare che, nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato in conseguenza di condotte negligenti ed imprudenti assunte durante l'esecuzione dell'opera oggetto del contratto d'appalto. Appare quindi evidente che debbano ritenersi del tutto estranee, sotto il profilo del contributo causale, eventuali condotte ascrivibili a Controparte_5 concernenti l'adozione di adeguate misure di sicurezza all'interno del cantiere.
Pertanto, diversamente da quanto acclarato dal Consulente, si deve escludere la sussistenza di alcuna responsabilità in capo a per i pregiudizi occorsi all'immobile dei EL Controparte_5
. Pt_1 Alla luce di quanto esposto si deve conclusivamente ritenere accertata la responsabilità solidale ex art. 2055 cc, dei convenuti quale titolare della Ditta MA DI, del Geom. CP_8 e dell'Ing. per i danni verificatisi nell'appartamento degli Controparte_2 Controparte_3 attori.
Sulla ripartizione interna delle responsabilità
La CTU ha identificato le ripartizioni di responsabilità, in termini percentuali, tra i convenuti, attribuendo alla ditta MA DI il 60%, a il 17%, a il 18% Controparte_2 Controparte_3 e, infine, a il 5%. Questo giudicante, avendo escluso la sussistenza di Controparte_5 responsabilità a carico di ritiene invece corretta, in relazione all'accertato Controparte_5 contributo causale ed al fine del regresso, la ripartizione delle responsabilità come segue: MA DI 65%, 17%, 18 %. Controparte_2 Controparte_3
Sul quantum
La CTU, in ordine ai lavori necessari al fine della messa in sicurezza del solaio e della rimessione in pristino dell'immobile degli attori ha indicato le seguenti opere:
“…sostituzione dei profilati di tipo HEA e HEB con profilati tipo UPN e l'ancoraggio alle murature portanti con piastre inghisate sulle quali saranno saldati i profili metallici utilizzati. La Contr posizione dell' sarà esattamente all'intradosso della trave di legno esistente e, prima del suo fissaggio, sarà messa in forza pian piano fino a fare in modo che il solaio acquisti nuovamente la sua complanarità. Le lavorazioni accessorie all'intervento principale ma sempre necessarie sono:
-installazione di cantiere
-smontaggio e rimontaggio mobilio
-protezione pavimentazione e serramenti
-demolizione e ricostruzione controsoffitto in cartongesso
-pitturazione di tutta la stanza
-oneri sicurezza. Inoltre vengono valutate le opere di ripristino dell'appartamento dei OR così: Pt_1
-smontaggio e rimontaggio zoccolino
-stuccatura microlesioni pareti
-pitturazione delle stanze interessate (cucina, sala e corridoio).”
Riguardo, invece, alla quantificazione dei costi necessari per le suddette opere il Consulente ha calcolato quanto segue:
“…dalla stima effettuata da Prezziario Opere Edili Regione Liguria 2021 che si allega in calce alla presente relazione, unitamente alla richiesta dell'Ing. nelle sue osservazioni alla , Pt_4 Pt_5 che chiede alla CTU di quantificare i ripristini nell'appartamento dei OR , emerge che Pt_1 l'importo delle succitate opere ammonta ad € 8.381,96 oltre iva di legge. A questo va aggiunto l'onorario tecnico professionale in base al DM 2016 per la scia e la direzione lavori architettonica, il deposito sismico e la direzione lavori strutturale.
Totale € 3.289,68 oltre oneri ed accessori
€ 4.173,95 comprensivi di iva (22%) e cassa di previdenza (4%)”
Per un totale complessivo di euro 11.671,64.
Gli attori hanno altresì richiesto il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile sia in via diretta sia in via indiretta mediante locazione a terzi.
Occorre segnalare che, in merito all'inagibilità dell'immobile, la CTU - in replica alle osservazioni del CTP di parte attrice - ha specificato che “essa non può sussistere perché, diversamente, non avremmo potuto, noi stessi, entrare nell'appartamento e/o nel palazzo, tuttavia la sicurezza del solaio potrebbe essere stata compromessa pertanto l'intervento analizzato nei congressi peritali, a giudizio della CTU, deve essere eseguito nel più breve tempo possibile.” Né l'inagibilità risulta essere stata accertata dall'autorità competente, inoltre l'appartamento sottostante, risulta essere stato concesso in locazione e regolarmente utilizzato. Da tali circostanze è possibile evincere che l'immobile dei EL , in conseguenza del Pt_1 pregiudizio subito, pur non risultando inagibile, abbia comunque subito un significativo pregiudizio in ordine alla suscettibilità di godimento dai parte dei proprietari, in ragione della compromissione delle sue condizioni di sicurezza.
Pertanto, atteso che gli attori non hanno in alcuno modo dimostrato la destinazione a reddito del proprio appartamento, si ritiene che il danno da mancato godimento -diretto- dell'immobile debba essere liquidato in via equitativa, facendo riferimento al suo valore locativo di mercato, ossia in base al valore medio OMI (€/mq 6,50 al mese), alla stregua di quanto già individuato dal CTU nella fase di conciliazione. Si ritiene congruo far decorrere il periodo di mancato godimento del bene da quando si è verificato il secondo cedimento del solaio ( mese di febbraio 2019 ).
In conclusione, considerato che l'appartamento dei EL risulta avere una superficie pari a Pt_1
113 mq, il danno da mancato godimento dell'immobile può essere così calcolato:
6,50 x 113= 734, 50 Da tale importo si deve detrarre il 50% in considerazione della parziale diminuzione del godimento del bene, come specificato supra, per un totale di euro 367,25.
Riguardo alla determinazione del periodo complessivo in cui i EL hanno patito il mancato Pt_1 godimento dell'immobile, è necessario soffermare l'attenzione sul contegno assunto da questi ultimi nella fase di conciliazione, avvenuta nel corso del procedimento per AT.
Per una maggiore chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare il contenuto delle proposte di conciliazione, indicate nei verbali redatti dalla Consulente nella suddetta fase di conciliazione.
“I CCTTP, tutti, senza riconoscimento delle altrui ragioni e a mero titolo transattivo portano ai loro Procuratori ed alle loro Parti la proposta transattiva così formulata in questa riunione: Definizione bonaria della controversia quantificata in € 14.500,00 oltre iva per le opere edili di messa in sicurezza, €1.000,00 per ripristini dai signori , €7.000,00 oltre iva e cassa per le Pt_1 spese tecniche e 9.276€ di risarcimento per i , per un totale, comprensivo di IVA e Cassa di Pt_1 previdenza pari a:
€ 15.500 + iva (10%) = € 17.050
€ 7000 + iva (22%) + cassa (4%) = € 8.881,60
€ 9.276 Totale € 35.207,60
@ ing. per conto Ditta MA DI €14.928,02 (quattordicimilanovecentoventot to/02) CP_12
@ ing. per conto Ing. €12.797,96 Per_2 CP_3
( ) Email_1
@ geom. per conto Geom. €7.481,62 (settemilaquattrocentottantuno/6 2) CP_13 CP_2 Sarà ripartita con le stesse percentuali di cui sopra la spesa di sistemazione dell'inquilino del Sig.
. CP_1
- L'onorario del CTU sarà ripartito pro-quota E le
-Spese legali restano compensate tra le parti.
A fronte di questa ripartizione formulata dai CCTTP, l'ing. pone una riserva sulla percentuale Per_2 di responsabilità del suo assistito. La sottoscritta CTU prende atto che i CCTTP devono confrontarsi per un'ultima volta con i loro Procuratori prima di accettare/non accettare/modificare la presente proposta e rinvia alla riunione del 11 ottobre '21 ore 17.00 la risposta definitiva.
Esito della riunione dell'11 ottobre 2021: la riunione, come anticipato nel precedente verbale, è incentrata sull'aspetto economico della causa. Vengono stabiliti i totali di ogni parte e gli avvocati chiedono alla CTU qualche giorno per poter coinvolgere le rispettive assicurazioni professionali e capire se è possibile concludere la vertenza.
In data 13 ottobre '21 gli avvocati Neri, Bianchi e Burla aderiscono alla proposta conciliativa, fermo restando quanto richiesto da avv. Lipari per conto di , con le seguenti cifre: CP_1
@ : € 12.000,00 (dodicimila/00) Parte_6
@ Neri: € 12.797,96 (dodicimilasettecentonovantasette/96)
@ Burla: € 7.481,62 (settemilaquattrocentoottantuno/62) Per un totale di € 32.279,58 (trentaduemiladuecentosettantanove/58) a fronte dei € 35.207,60 (trentacinquemiladuecentosette/60) verbalizzati precedentemente. @ RI con mail di risposta del 14 ottobre, ritiene che questa differenza di € 2928,02 (duemilanovecentoventotto/02) non possa essere detratta in toto dal risarcimento chiesto dai . Pt_1
A questo punto la CTU propone che questi € 2900 (arrotondati) vengano ripartiti per quattro parti per un totale di ulteriori €725/cad. Quindi, i rinunciano a 725€ e @Bianchi,BU e RI si fanno carico, ognuno di 725€. Pt_1
@ Bianchi F: € 12.725,00 (dodicimilasettecentoventicinque/00)
@ Neri: € 13.522,96 (tredicimilacinquecentoventidue/96)
@ Burla: € 8.206,62 (ottomiladuecentosei/62) Nonostante quest'ultimo sforzo @RI non accetta la proposta e quindi, al solo scopo conciliativo e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, la CTU formula l'ultima proposta prima di dichiarare definitivamente fallito il tentativo di conciliazione:
@ Bianchi F: € 12.725,00 (dodicimilasettecentoventicinque/00)
@ Neri: € 13.899,47 (tredicimilaottocentonovantanove/47)
@ Burla: € 8.583,13 (ottomilacinquecentoottantatre/13) TOTALE € 35.207,60 (trentacinquemiladuecentosette/60) esatto importo di cui al precedente verbale e richiesto dai Ricorrenti.
Sarà ripartita con le stesse percentuali di cui sopra la spesa di sistemazione dell'inquilino del Sig.
alle condizioni espresse più volte dall'Avv.Lipari, quindi in alloggio di pari pregio e CP_1 nella stessa zona della città. Inoltre, i resistenti dovranno mettere in essere il cantiere nel più breve tempo possibile, quindi dovrà essere prioritario l'espletamento delle pratiche necessarie all'apertura del cantiere (SCIA e Deposito sismico ai sensi del cap. 8 NTC2018 – intervento locale per inforzo e messa in pristino del solaio) e, soprattutto, dovrà essere trovata sistemazione idonea per l'inquilino del Sig. CP_1 per la durata del cantiere (l'appartamento dei Valle dovrà essere restituito loro al massimo entro quattro mesi dalla fine dell'accertamento tecnico). Infine, in riferimento a quanto chiesto dagli avvocati, la CTU fa presente che presenterà il prospetto di liquidazione alla Dottoressa nella cifra di € 3.966,77 oltre oneri iva (22%) e Pt_7 cassa di previdenza (4%), per un totale lordo di € 5.033,04 come meglio esplicitato nella richiesta di liquidazione allegata al deposito e, comunque, la cifra finale sarà a discrezione del Giudice. In caso di non conciliazione, anche l'onorario della CTU potrà essere rivalutato.
- L'onorario del CTU sarà ripartito pro-quota E le
- Spese legali restano compensate tra le parti.
*) per mera dimenticanza della CTU, nell'ultimo verbale è stato inserito brevi manu la frase “ad integrazione dell'accettazione della proposta conciliativa si significa quanto segue: relativamente alla richiesta di in relazione alla supervisione di altri tecnici nella presente proposta si CP_1 aggiunge come evidenziato nei congressi peritali che l'ing. collauderà l'opera eseguita per Pt_4 la cifra di 1000,00 già ricompresi nell'importo dei 35.207,60€ e l'arch. Lipari esaminerà il progetto prima del deposito presso l'amministrazione provinciale della Spezia senza aggravio di spese”.
Alla data del 20 ottobre tutte le parti hanno aderito alla conciliazione così come indicato poche righe sopra, ad esclusione dei Ricorrenti che, come si evince dal verbale dell'11.10.2021 restituito dall'avv. RI, motivano il loro diniego in questi termini: “i signori non aderiscono alla Pt_1 proposta conciliativa da ultimo formulata in quanto dovendosi necessariamente definire anche l'eventuale questione relativa al risarcimento del danno subito, l'importo proposto non è ritenuto soddisfacente neppure in sede conciliativa”. La CTU, però, sottolinea che è stata trovata la soluzione conciliativa sulla base degli importi esatti di risarcimento che fin dal 16 luglio erano stati quelli richiesti (il 50% -ai fini transattivi- dell'importo richiesto di stimare alla CTU dai Ricorrenti).”
Alla luce delle trattative appena esposte, appare evidente che i EL , sebbene l'ultima Pt_1 proposta collimasse con le richieste risarcitorie dagli stessi formulate, abbiano manifestato il proprio rifiuto di aderire in maniera del tutto ingiustificata. Difatti, a fronte della dedotta indisponibilità degli attori a non voler rinunciare ad euro 2.928,00 dal totale complessivo del risarcimento del danno (cifra peraltro irrisoria, considerata l'ammontare complessivo della proposta, pari ad euro 32.279,58), tutte le parti si erano accordate per la ripartizione della suddetta cifra, senza richiedere alcun ulteriore sacrificio ai EL . Tuttavia questi ultimi, inspiegabilmente, Pt_1 hanno deciso di rifiutare la proposta avente ad oggetto un importo pari ad euro 35.207,60 -ossia l'importo inizialmente preteso dagli stessi- adducendo di voler definire la questione relativa al risarcimento. In merito a tale “questione”, si deve ribadire, come emerge dai verbali sopra riportati, che tutti gli aspetti relativi al risarcimento preteso dagli attori, soprattutto in ordine al mancato godimento del bene, erano già stati definiti ed accettati dalle controparti.
Peraltro, occorre segnalare che i parametri di calcolo individuati da questo giudicante in ordine alla quantificazione del danno da mancato godimento del bene sono i medesimi rispetto a quelli proposti in sede conciliativa ed accettati dagli attori.
A ciò si deve aggiungere che gli importi relativi ai lavori di riparazione e messa in ripristino (€ 14.500,00 oltre iva per le opere edili di messa in sicurezza, €1.000,00 per ripristini dai signori
, €7.000,00 oltre iva e cassa per le spese tecniche), offerti mediante la proposta conciliativa, Pt_1 risultavano ampiamente superiori rispetto a quanto definitivamente accertato e quantificato in tale sede per le medesime voci (€ 8.381,96 per costi di ripristino ed € 3.289,68 per oneri burocratici). Ne consegue che i EL , qualora avessero accettato la proposta, avrebbero conseguito un Pt_1 importo non solo pienamente satisfattivo delle proprie pretese risarcitorie originariamente formulate, ma addirittura superiore rispetto a quello individuato nel presente giudizio di merito.
Infine merita sottolineare che anche la successiva proposta di conciliazione, depositata in data 06.11.2023, nel presente procedimento dalla difesa di ed accettata da tutte le parti Controparte_3 in occasione dell'udienza del 07.11.2023, sebbene indicasse -anche in questo caso- degli importi superiori rispetto a quelli individuati da questo giudicante, non è stata accolta dai EL , in Pt_1 ragione -a loro dire- della mancata disponibilità delle parti ad iniziare i necessari lavori di ripristino. Riguardo a tale motivazione, si deve ritenere del tutto irragionevole pretendere dalle parti un intervento in corso di causa in assenza di un'avvenuta conciliazione, considerata l'indisponibilità - del tutto legittima - delle compagnie assicurative costituite ad erogare l'indennizzo ai propri assicurati in assenza dell'adesione unanime delle parti alla proposta medesima.
Tutto ciò premesso, alla luce del comportamento ingiustificatamente dilatorio assunto dagli attori sin dalla fase conciliativa, considerato che il presente contenzioso si è protratto -a causa di tale contegno- per quasi sei anni dall'instaurazione del procedimento per AT, si ritiene che il danno da mancato godimento dell'immobile debba essere calcolato per il periodo di tempo decorrente dal mese di febbraio 2019 sino al 20.10.2020, corrispondente alla data in cui i EL hanno Pt_1 ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa ( così per 19 mesi ).
Pertanto, considerato che l'importo mensile, come sopra calcolato, ammonta ad euro 367.25, il danno da mancato godimento risulta pari ad euro 6977,75. Non risulta accertato alcun ulteriore danno permanente risarcibile in favore degli attori, una volta eseguite le opere per il ripristino del solaio e dell'appartamento dei EL . Pt_1 Alla luce di quanto esposto, accertata la corresponsabilità della ditta MA DI,
[...] e in ordine ai danni patiti dai EL , gli stessi dovranno essere CP_2 Controparte_3 Pt_1 condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, delle somme necessarie alla realizzazione delle operazioni indicate dalla CTU, per un importo di euro 11,671.64 da suddividere ( quanto ai rapporti interni ) secondo le percentuali di responsabilità così come individuate ai punti che precedono. e dovranno inoltre essere CP_8 Controparte_2 Controparte_3 condannati in solido al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile degli attori, pari ad euro 6977,75.
sebbene riconosciuto come non responsabile per i danni cagionati agli attori, Controparte_1 dovrà consentire l'accesso al proprio immobile, onde effettuare i lavori di ripristino oggetto della pronuncia di condanna, che dovranno essere svolti all'interno del suo appartamento, così come indicati dalla CTU.
Sulla domanda riconvenzionale di Controparte_1
[...]
ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della ditta MA DI di
[...] AL MA, di di e a collocare in altro Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 alloggio, di pari pregio e in pari zona, l'inquilino presente nel proprio appartamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, oneri e accessori compresi. Tale domanda deve essere accolta, considerate le responsabilità accertate in ordine ai pregiudizi occorsi ai EL
, fatto salvo quanto rilevato nei confronti di nei cui confronti detta domanda Pt_1 Controparte_5 dovrà essere rigettata. Riguardo all'ulteriore richiesta, formulata dal Sig. , di CP_1 risarcimento degli eventuali danni che dovesse subire il proprio immobile durante i lavori di ripristino, la stessa non può trovare accoglimento, poiché fondata su un evento futuro e incerto. Sulla copertura assicurativa a favore di MA DI
In merito alla copertura assicurativa invocata dalla ditta MA DI, in forza della polizza n. 370365961 stipulata con si deve ritenere che la stessa non possa operare nel Controparte_10 caso di specie ai sensi dell'art. 1901 c.c., come dedotto dalla stessa compagnia assicurativa. Infatti occorre segnalare che, alla luce della documentazione depositata dalla convenuta, sebbene il contratto di assicurazione fosse stato stipulato in data 10.03.2017, il primo premio risulta pagato in data 07.04.2017. E' infatti necessario evidenziare che – come indicato ai punti che precedono – la rimozione dei cristi si è verificata nel mese di marzo 2017.
Pertanto, nel caso di specie, atteso che ai sensi dell'art. 1901 c.c. la copertura assicurativa -dal momento della stipulazione del contratto- resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il primo premio, la ditta MA DI, al momento della verificazione del rischio oggetto di assicurazione (costituito dal cedimento del solaio de quo,), non beneficiava di alcuna garanzia assicurativa, avendo pagato il relativo primo premio in data 07.04.2017. Ne consegue che la domanda di garanzia formulata dalla ditta MA DI nei confronti della terza chiamata , dovrà essere rigettata. Controparte_10
Sulla copertura assicurativa a favore di Controparte_2
La quale compagnia assicurativa chiamata in causa da in forza CP_6 Controparte_2 della polizza n.IFL0004942.021042, avente regime “claims made”, eccepisce il difetto di operatività della copertura assicurativa poiché l'assicurato, al momento del rinnovo della suddetta polizza in data 31.03.2017, avrebbe sottaciuto la problematica oggetto di giudizio segnalata dai EL al convenuto in data 10.03.2017. Pertanto, secondo la nel caso di Pt_1 CP_6 specie troverebbe applicazione l'art.4 delle condizione di polizza, il quale prevede l'esclusione della copertura assicurativa per qualsiasi richiesta risarcitoria “traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza delle presente polizza, un qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento.”
In merito a ciò, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio, occorre osservare che, in seguito alla segnalazione -priva di alcuna richiesta risarcitoria- inoltrata dai EL nel mese Pt_1 di marzo 2017, il Geom. si era attivato al fine di porre rimedio alla problematica Controparte_2 in essere, ritenendo -come delineato dalla difesa della stessa compagnia assicurativa- di essere esente da alcuna responsabilità in quanto direttore dei lavori per la parte architettonica. Difatti si deve precisare che il cedimento del solaio costituisce un evento infausto afferente alle lavorazioni
“strutturali”, la cui vigilanza e direzione, nel caso in esame, era stata affidata ad altro professionista,
inoltre, dopo aver avvisato il titolare della ditta MA DI Controparte_3 Controparte_2 in merito al suddetto cedimento, apprendeva da quest'ultimo dell'incauta rimozione dei puntelli -da parte del personale della predetta ditta- posti a sostegno del solaio e riteneva che l'intervento della Ditta esecutrice dei lavori avesse risolto la problematica in oggetto, ripresentatasi invece nel 2019.
Precisato il quadro delle circostanze sussistenti a seguito della segnalazione, si deve ritenere che assumendo ragionevolmente di non avere alcuna responsabilità in ordine Controparte_2 all'evento dannoso segnalato dagli attori -attesa la sua qualifica professionale in relazione alle lavorazioni oggetto di giudizio nonché la preponderante incidenza causale della condotta assunta dal personale della ditta MA DI e dell'avvenuta risoluzione del problema da parte di quest'ultima- non ha tenuto alcuna condotta reticente al momento del rinnovo del contratto di assicurazione (avvenuto in data 31.03.2017), censurabile ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di polizza come asserito dall' Peraltro, detto articolo, nel disporre “…un CP_6 qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento”, concede all'assicurato un ampio margine di discrezionalità nel verificare la sussistenza di un concreto rischio di richieste risarcitorie provenienti da terzi.
Il personale della ditta MA DI, dopo aver constato l'avvenuto cedimento del solaio, si era assunto l'impegno di porre rimedio a tale problematica. La suddetta ditta, invero, aveva eseguito alcuni interventi di riparazione, i quali, tuttavia, a distanza di due anni, si erano rivelati insufficienti. Appare dunque evidente che a fronte del ripresentarsi della medesima Controparte_2 problematica nell'anno 2019 -nonostante gli interventi di riparazione- abbia ritenuto opportuno informare della stessa la propria compagnia assicurativa, sussistendo un concreto rischio che i EL , preso atto di un nuovo cedimento del solaio e della conseguente inutilità dei lavori di Pt_1 riparazione, formulassero una richiesta di risarcimento danni anche nei suoi confronti (come poi è avvenuto). Egli, infatti, in occasione dei lavori di riparazione attuati dalla ditta MA edilizia nel 2017, aveva assunto, nei confronti dei EL , il ruolo di unico referente in ordine alla Pt_1 gestione della problematica de quo. Pertanto, anche in tale circostanza non può ravvisarsi alcuna condotta reticente assunta da nei confronti della compagnia assicurativa. Controparte_2
Per ultimo, la ritiene che, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni di polizza, le spese di CP_6 assistenza tecnica debbano rimanere a carico di dal momento che quest'ultimo si Controparte_2
è costituito in giudizio mediante un difensore non previamente designato dalla compagnia. In merito a ciò occorre segnalare che L'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata". Il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni dell'art 1917 terzo e quarto comma c.c. non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato". Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità ( si veda Cass. Sent. n. 21220/2022). Difatti la legge non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Oltre a ciò, si deve precisare che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c. e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.).
Fatta questa precisazione, appare evidente che l'eccezione sopra descritta sollevata dalla compagnia assicurativa non può trovare accoglimento, stante la nullità della clausola di cui all'art. 6 delle condizioni di polizza, invocata da quest'ultima.
Tutto ciò premesso, accertata l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, la dovrà tenere indenne per tutto quanto questi sarà CP_6 Controparte_2 tenuto a versare agli attori in virtù della pronuncia di condanna, tenuto conto delle condizioni di polizza e della franchigia prevista, nonché a rimborsare le spese legali sostenute dall'assicurato.
Sulla copertura assicurativa a favore di Controparte_5
A fronte della non contestata sussistenza ed operatività della polizza stipulata dal Geom. CP_5
nessuna domanda è stata accolta nei suoi confronti.
[...] Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa l'accertata responsabilità, per i danni patiti dall'immobile dei EL , in capo alla ditta MA DI di MA AL, del Geom. e Pt_1 Controparte_2 dell'Ing. gli stessi dovranno essere condannati in solido al pagamento dei costi Controparte_3 dei lavori dei lavori di riparazione indicati dalla CTU negli appartamenti di proprietà dei EL
e di , con spese a proprio carico pari a complessivi euro 11.671,64, Pt_1 Controparte_1 come quantificati dal consulente, nonché al risarcimento dei danni da mancato godimento del bene degli attori pari ad euro 6977,75. Il tutto da ripartirsi in via di regresso secondo le quote di responsabilità già individuate ai punti che precedono: per la ditta MA DI il 65%, per il 17% e per Controparte_2 Controparte_3 il 18%.
Sulla domanda riconvenzionale di . Controparte_1
Attesa la mancanza di responsabilità del convenuto, e CP_8 Controparte_2 CP_3 dovranno essere condannati in solido nei confronti di ed in via di
[...] Controparte_1 regresso tra loro, con le medesime percentuali di responsabilità sopra indicate, a sostenere i costi per collocare in altro alloggio, di pari pregio e in pari zona, l'inquilino presente nell'appartamento di , per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, oneri e Controparte_1 accessori compresi.
In ordine alle spese di lite:
Spese del procedimento per AT
Gli attori hanno correttamente radicato tale procedimento, che ha consentito l'accertamento dei danni e delle responsabilità ed il cui elaborato peritale è stato posto alla base della presente pronuncia. Le spese di tale procedimento dovranno pertanto essere poste solidalmente a carico di
[...]
del Geom. e dell'Ing. e saranno liquidate nei valori CP_4 Controparte_2 Controparte_3 medi. Con spese di CTU da porsi definitivamente a carico dei medesimi soggetti.
Spese del presente giudizio
Tra attori e convenuti
Come indicato ai punti che precedono, la CTU aveva formulato in fase di AT una proposta conciliativa che sarebbe stata satisfattiva delle richieste fino ad allora formulate dagli attuali attori, ivi ricorrenti e che era economicamente complessivamente superiore rispetto a quanto accertato nel presente giudizio, che è stato altresì caratterizzato da un sub-procedimento cautelare ex art. 700 cpc, successivamente oggetto di rinuncia da parte degli attori. La circostanza addotta dagli attori, in merito alla mancanza di fattiva volontà da parte dei convenuti, riconosciuti solidalmente responsabili per i danni occorsi, di dare corso alle opere necessarie indicate dal CTU e da effettuarsi nell'appartamento sottostante di proprietà del Sig. , CP_1 che avrebbe giustificato la loro mancata adesione alle diverse proposte conciliative pervenute, non coglie completamente nel segno, in quanto le parti ben avrebbero potuto/dovuto sottoscrivere l'accordo conciliativo fin dalla fase dell'AT, chiedendo che il Giudice di quel procedimento attribuisse a tale accordo l'efficacia di titolo esecutivo ex art. 696 bis co. 3 cpc, onde poter procedere senza indugio con l'esecuzione forzata in caso di mancata ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti ( tra cui quello di eseguire i lavori ). Si deve tuttavia osservare che, a fronte delle reiterate richieste da parte degli attori e rivolte alle controparti interessate, di procedere con l'avvio degli interventi previsti dalla CTU e da eseguirsi nell'appartamento del convenuto , nessuna attività è stata compiuta in tal Controparte_1 senso. Di tali circostanze si deve quindi tenere conto al fine della regolazione delle spese del presente giudizio, che – per tale motivo - dovranno essere interamente compensate tra gli attori e i convenuti, ad eccezione delle spese del sub-procedimento cautelare che devono essere poste a carico degli attori che lo hanno introdotto, senza poi coltivarlo, nei confronti delle parti dagli stessi convenute. Dette spese saranno liquidate nei valori minimi ( con esclusione della fase decisionale ), stante la ridotta complessità delle questioni trattate e la rinuncia al medesimo da parte degli attori.
Tra titolare dell'impresa individuale MA DI di MA AL e CP_4 [...]
. CP_7
dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi nei valori CP_4 medi, nei confronti di , secondo criterio di soccombenza, stante l'accertamento Controparte_7 dell'inoperatività della polizza.
Tra , e la Controparte_1 Controparte_5 Controparte_14
[...]
dovrà essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprensiva della
[...] fase cautelare, a favore di in quanto da lui chiamato in causa, a fronte del rigetto Controparte_5 delle domande nei suoi confronti. Le spese relative alla compagnia assicurativa di quest'ultimo, la attesa l'operatività della copertura in forza della polizza n. 390147967, devono essere CP_7 interamente compensate tra l'assicurato e la predetta Compagnia. CP_5
Tra e i convenuti in ordine alla domanda riconvenzionale Controparte_1
In ordine alle spese relative alla domanda riconvenzionale formulata da , esse Controparte_1 seguono la soccombenza nei confronti di Geom. e Ing. e CP_4 CP_2 CP_3 verranno liquidate in dispositivo secondo i valori medi.
Attesa l'operatività della polizza, deve essere condannata a mantenere indenne il CP_6 proprio assicurato Geom. da quanto il medesimo dovrà corrispondere in virtù Controparte_2 della presente pronuncia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara che l'evento dannoso dedotto da e relativo Pt_1 Parte_2 all'appartamento di loro proprietà situato in La Spezia, alla Via Gianturco 23, si è verificato a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di nel corso Controparte_1 dell'anno 2017, con responsabilità solidale – nei confronti degli attori - di CP_4 quale titolare dell'impresa individuale MASSA EDILIZIA di AL MA, del GEOM.
[...]
dell'ING. CP_2 Controparte_3
-accerta e dichiara che i lavori di ripristino e messa in sicurezza corrispondono a quelli indicati dalla CTU nel corso del procedimento per AT, per una spesa complessiva di euro 11.671,64;
-accerta e dichiara che il danno da mancato godimento dell'immobile patito da Parte_1 e in conseguenza dell'evento dannoso, risulta pari ad euro 6977,75;
[...] Parte_2 -accerta e stabilisce, in ordine a quanto accertato, le seguenti percentuali di responsabilità ai fini del regresso: quanto a , quale titolare della MA DI di AL MA CP_8 65%, del Geom. er il 17% e dell'Ing. er il 18%; Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto
-condanna , al pagamento CP_8 Parte_8 in favore di e della somma di € 11.671,64, oltre interessi Parte_1 Parte_2 e rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2019 al saldo effettivo;
- dichiara tenuto a consentire agli attori di eseguire gli interventi Controparte_1 indicati nella CTU espletata nel procedimento per AT, secondo le modalità i costi e i tempi stabiliti nella perizia;
-condanna altresì , e al CP_8 Controparte_2 Controparte_3 pagamento, a favore di e , di euro 6977,75, a titolo di Pt_1 Parte_2 risarcimento del danno da mancato godimento del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2019 al saldo effettivo;
-condanna , , e CP_8 Controparte_1 Controparte_3 in solido al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1 Pt_2 delle spese del procedimento per AT che liquida in complessivi 3376,00 per compenso
[...] professionale, 286,00 per spese, € 4916,54 per spese di CTU;
-condanna e al pagamento, a favore di , Pt_1 Parte_2 CP_8
e , delle spese Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 del procedimento cautelare in corso di causa che liquida in complessivi 1434,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese CP_8 Controparte_7 del presente giudizio che liquida in complessivi 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna l pagamento, a favore di delle spese Controparte_2 Controparte_5 del presente giudizio che liquida in complessivi 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e delle spese del procedimento cautelare in corso di causa che liquida in complessivi 1434,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna a consentire l'esecuzione delle opere indicate dalla Controparte_1 CTU nel proprio appartamento;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1 accerta e dichiara , tenuti in CP_8 Controparte_2 Controparte_3 solido, a sostenere i costi che saranno necessari per collocare in altro alloggio, di pari pregio e in pari zona, il conduttore del proprio appartamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, oneri e accessori compresi;
-accerta e stabilisce in via di regresso le percentuali di responsabilità tra i convenuti così come indicate ai punti che precedono;
-condanna , l pagamento in CP_8 Controparte_2 Controparte_3 solido, a favore di , delle spese relative alla domanda Controparte_1 riconvenzionale che liquida in complessivi 2552,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché delle spese legali relative al procedimento per AT pari ad € 3376,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-accerta e dichiara l'operatività della copertura assicurativa in favore di ai Controparte_2 sensi della polizza n.IFL0004942.021042 stipulata con;
CP_6 per l'effetto
-condanna a tenere indenne a tutte le somme che egli CP_6 Controparte_2 sarà tenuto a versare agli attori e, in via riconvenzionale, a , in virtù Controparte_1 della presente pronuncia di condanna, con applicazione della franchigia prevista, nonché al pagamento delle spese legali dallo stesso sostenute per la propria difesa, pari ad € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. La Spezia, 17/12/2025 Il Giudice Adriana Gherardi
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 380/2022 R.G.
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 cc e norma speciali ).
Promossa da:
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Emiliano RI
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Lipari
Contro
-convenuto- Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Burla
Contro
-convenuto- Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Neri
Contro
titolare dell'impresa individuale MA DI di OS MA - CP_4 convenuta-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bianchi
Contro
-terzo chiamato- Controparte_5
Rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Precetti
Contro
-terza chiamata- Controparte_6
Rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma Contro
-terza chiamata- Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Bianchi
E contro
-terza chiamata- Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Pozzolo
Conclusioni
Per gli attori:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere:
Accertare le cause che hanno prodotto i lamentati danni e la conseguente esistenza della situazione di pregiudizio in danno degli attori.
Dichiarare la sussistenza del rapporto causale tra i fatti denunciati e i danni lamentati.
Quantificare - ove occorra mediante C.T.U. che indichi, se del caso, anche percentualmente la specifica concorrenza di concause - l'entità dei danni conseguenti ai denunciati pregiudizi, ivi compreso l'eventuale danno permanente residuo all'esito della rimessione in pristino.
Dichiarare i convenuti, eventualmente in solido tra loro e con i terzi che costoro, per essere garantiti, potrebbero chiamare in causa, e che potrebbero, all'esito della istruttoria, essere ritenuti corresponsabili, responsabili dei danni sofferti dagli attori in conseguenza della attività riferita in narrativa e, per l'effetto, condannarli, anche in solido tra loro e con gli eventuali chiamati in causa in quanto ritenuti corresponsabili, all'eliminazione delle cause dei lamentati danni ed al restauro del bene immobile di proprietà degli attori, e pertanto al pagamento di tutte le spese per le opere che risultano essere necessarie per la messa in sicurezza ed il restauro del bene immobile e la sua riconduzione in pristino stato, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche in conseguenza del mancato godimento dell'immobile e dell'eventuale danno permanente residuo.
Condannare le parti convenute al pagamento di tutte le spese sostenute dagli attori nel procedimento per accertamento tecnico preventivo del quale si è chiesta e disposta rituale acquisizione agli atti di questa causa.
Condannare le parti convenute al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato, patrono degli attori, che si dichiara anticipatario”.
Per il convenuto : Controparte_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Geom. (C.F. Controparte_2
) residente in La Spezia, Scalinata Fondega 12, dell'Ing. C.F._1 Controparte_3 (C.F. con studio in La Spezia Via Fazio 50, di (C.F. C.F._2 CP_4
), quale rappresentante legale p.t. della MASSA EDILIZIA DI MASSA C.F._3 ROSALBA, residente in [...] e del Geom. (C.F. Controparte_5
), con studio in Sarzana (SP) Via Variante Cisa 59, in ordine ai fatti di cui al C.F._4 presente giudizio, condannarli al pagamento di tutti i danni subiti dagli attori, come da loro richiesti, che dovessero risultare loro dovuti all'esito dell'istruttoria, manlevando da qualsiasi tipo di responsabilità e pregiudizio il convenuto;
Controparte_1 condannare il Geom. l'Ing. il Geom. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8
, quale rappresentante legale p.t. di MA DI di MA AL a provvedere
[...] all'eliminazione della cause dei lamentati danni e al restauro dell'immobile degli attori e del convenuto , provvedendo a loro spese al pagamento di tutte le opere necessarie per la CP_1 messa in sicurezza degli immobili e per il loro ripristino, tenendo indenne da qualsiasi tipo di responsabilità e pregiudizio il convenuto;
Controparte_1
in via riconvenzionale, condannare il Geom. l'Ing. il Geom. Controparte_2 Controparte_3
, quale rappresentante legale p.t. di MA DI di MA Controparte_8
AL a provvedere a loro spese a collocare in altro alloggio, di pari pregio e in pari zona, l'inquilino del Sig. per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, CP_1 oneri e accessori compresi, come richiesto nella fase di AT, nonché al risarcimento di tutti i danni che a lui deriveranno in conseguenza della necessità di eseguire opere di ripristino al suo immobile e a quello degli attori, così come descritti nella CTU o come dovesse essere diversamente definito all'esito dell'istruttoria;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per la precedente fase per AT”.
Per la convenuta CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito RESPINGERE la domanda degli odierni attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e richiede
PRELIMINARMENTE di, fissata altra udienza di comparizione parti, essere AUTORIZZATI a chiamare in causa le in persona del legale rappresentante, con sede a Controparte_7 Mogliano Veneto (TV) Via Marochessa 14 cap. 31021 p.Iva affinchè, dichiarata P.IVA_1 l'operatività della copertura assicurativa, detta Compagnia, nella denegata ipotesi che emergesse una qualche responsabilità in capo alla MA DI, possa tenerla indenne, da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle. Per poi
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo nesso di causalità tra danni lamentati e opere eseguite dalla MA edilizia nell'appartamento del sig. e comunque, avendo MA edilizia operato sotto la CP_1 direzione lavori del Geom per la parte architettonica e Ing Cananzi per la parte CP_2 strutturale.
Con vittoria di spese legali sia del presente procedimento sia del procedimento di AT precedente”.
Per il convenuto Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito della Spezia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione
Nel merito - in via principale: rigettare la domanda attrice formulata nei confronti del Geom. perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con condanna al Controparte_2 pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
Nel merito - in via subordinata - , nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice nei confronti del Geom. dichiarare il terzo Società Controparte_2
, per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede Controparte_9 in Milano, tenuto a garantire e manlevare integralmente l'assicurato da Controparte_2 qualsivoglia condanna di pagamento delle somme che il Tribunale adito vorrà ritenere all'esito della istruttoria di causa, e, per l'effetto, condannare la terza chiamata , con sede in CP_6
Lussemburgo, per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano a rifondere le dette somme, con condanna al pagamento a favore del convenuto Controparte_2 anche delle spese di lite e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Per il convenuto EL GG:
“Chiede che il Tribunale Ill.mo voglia rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte eccepite e dedotte in premessa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per il terzo chiamato Controparte_5
“Nel merito e in via principale:
1)accertare e dichiarare l'inopponibilità e l'inutilizzabilità dell'AT a rubricato al n. di RG 347/2020 nei confronti del comparente per le ragioni indicate in narrativa e pertanto rigettare la domanda attorea con la quale si chiede l'acquisizione agli atti di causa di detto accertamento;
2) rigettare tutte le domande, anche cautelari, di parte attrice e del convenuto CP_1
in riferimento alle presunte responsabilità del Geom.
[...] Controparte_5
3) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande, anche cautelari, di parte attrice, e/o della domande riconvenzionali del convenuto escludere ogni Controparte_1 responsabilità del Geom. quale coordinatore della sicurezza, per le ragioni in Controparte_5 fatto ed in diritto indicate in premessa;
4) in ogni ipotesi mandare assolto il Geom. da ogni e qualunque pretesa attorea e Controparte_5 del convenuto , riconoscendone l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza CP_1 sia in fatto che in diritto
5) nel merito e in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande, anche cautelari, di parte attrice e/o in via riconvenzionale del convenuto
, anche nei confronti del comparente, limitare il risarcimento a quanto effettivamente CP_1 allegato e provato e dichiarare la compagnia assicurativa in persona Controparte_10 del legale rappresentante pt. tenuta a garantire e manlevare il Geom. da ogni e Controparte_5 qualsiasi conseguenza pregiudizievole condannando la predetta compagnia al pagamento di ogni somma denegatamente risultante dovuta a parte attrice e/o convenuta, Sig. Controparte_1 per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali in riferimento ai titoli tutti di cui alle richieste contenute in atto di citazione, con tutti i consequenziali provvedimenti: in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per la terza chiamata CP_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: rigettare qualsivoglia domanda svolta nei confronti dell'assicurato Geom. in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato nei suoi CP_6 confronti.
In via subordinata: in via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom,
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal Controparte_2 medesimo con per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta CP_6 [...]
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato nei suoi confronti;
CP_6
in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal Geom. nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà Controparte_2 dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, detratta la franchigia applicabile e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato.
Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Per la terza chiamata (da : CP_8 Controparte_7
“Piaccia all'illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e /o reietta,
1) in ordine a rapporto assicurativo: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 cod. civ. del diritto alla garanzia e/o alla manleva assicurativa azionato da , nella sua qualità, nei confronti di CP_8
Controparte_7 in via di subordine, nel denegato e non creduto caso, respingere le domande proposte da CP_8
, nella sua qualità, contro in quanto del tutto infondate sia in
[...] Controparte_7 fatto che in diritto e/o non provate sia per non vigenza temporale della polizza ex adverso invocata sia per la sua inoperatività;
2) in ordine al rapporto di danno, respingere perché infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate le domande da chiunque proposte e/o proponende contro la convenuta , CP_8 nella sua qualità, e così respingere tutte le domande proposte e/o proponende contro
[...]
CP_7
3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Per la terza chiamata (da : Controparte_5 Controparte_7
“IN VIA PRINCIPALE E COMUNQUE
RIGETTARE E RESPINGERE ed IN OGNI CASO LIMITARE OGNI DOMANDA E RICHIESTA degli attori e del terzo chiamante perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque e non provata in confronto al e per la conseguenza anche la domanda di garanzia svolta dallo CP_5 stesso nei confronti di;
Controparte_7
IN SUBORDINE
Nel denegato caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo al CP_5 provata l'esistenza di danni risarcibili, ed il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal ed i lamentati danni RICONDURRE a giusta misura l'indennizzo richiesto nei limiti del CP_5 giusto e provato tenuto altresì conto delle concorrenti responsabilità nella causazione dell'evento.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità professionale in capo al
provata l'esistenza di danni risarcibili, ACCERTATA in forza delle previsioni contrattuali CP_5 di polizza, l'operatività della stessa, nonché fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini di polizza RICONDURRE alle condizioni di polizza l'eventuale responsabilità in regime di manleva della Compagnia quivi costituita con l'applicazione condizioni tutte di polizza, nonché del massimali e scoperti tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre a seguito dell'esame delle difese svolte dalle controparti chiedendo fin d'ora la concessione dei termini tutti ex art. 183 VI comma c.p.c.
Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno notificato atto di citazione nei confronti della ditta edile MA DI di AL MA, di - quale committente - nonché del geometra e Controparte_1 Controparte_2 dell'ingegnere chiedendo la rimessione in pristino, nonché il risarcimento dei Controparte_3 danni patiti dal proprio immobile, in conseguenza di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia espletati all'interno dell'appartamento sottostante, di proprietà del predetto , Controparte_1 che avevano determinato un cedimento strutturale dell'immobile di proprietà di e di Parte_1
, con conseguenti pregiudizi all'interno dello stesso. Parte_2
In particolare, gli attori hanno dedotto e documentato quanto segue:
-E e (di seguito EL ) sono comproprietari pro indiviso di un Pt_1 Parte_2 Pt_1 appartamento situato al piano secondo del condominio di Via Gianturco n. 23 in La Spezia;
-nell'anno 2017 venivano eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione edilizia nell'appartamento sottostante a quello degli attori, di proprietà di , ad opera dalla ditta MA Controparte_1 DI di AL MA, sotto la Direzione dei Lavori del geometra per la Controparte_2 parte architettonica e dell'ingegnere per la parte strutturale;
Controparte_3
-nel corso delle suddette lavorazioni si verificava un cedimento strutturale del solaio posto tra l'appartamento di e quello dei EL , con conseguenti pregiudizi Controparte_1 Pt_1 all'interno di quest'ultimo, costituiti da lesioni alle pareti che separano la cucina e il soggiorno, la cucina e il corridoio;
-a seguito di tempestiva segnalazione da parte degli attori della descritta problematica, con contestuale richiesta di rimessione in pristino, i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori eseguivano, nel corso del 2017, alcuni interventi volti a eliminare i pregiudizi lamentati;
-gli attori, a seguito del verificarsi di un ulteriore abbassamento della pavimentazione del proprio appartamento, dovuto alla mancata rimozione delle cause che avevano determinato il cedimento del solaio e delle conseguenti lesioni alle pareti, con missiva del 12.02.2019, intimavano al Geom. e al committente delle opere Sig. , un urgente intervento di Controparte_2 Controparte_1 messa in sicurezza, mediante adeguato rinforzo della struttura, nonché la rimessione in pristino stato dell'immobile danneggiato (doc.1);
-visto il permanere dei pregiudizi occorsi all'immobile dei EL , gli stessi incaricavano un Pt_1 tecnico di fiducia (ingegnere) di redigere una relazione tecnica al fine di descrivere lo stato dei luoghi e di stabilire se il quadro deformativo e fessurativo presente sul pavimento e sulle pareti dell'unità immobiliare degli attori presentasse profili di pericolosità statica;
-la successiva perizia, datata 13.01.2020, attestava che il distacco del pavimento e del solaio della cucina e del soggiorno, in corrispondenza della parete che separa i due locali, aveva assunto carattere permanente, determinando una situazione critica in quanto incidente sulla struttura orizzontale del solaio posizionata tra i due appartamenti del fabbricato. Il Tecnico di parte rilevava altresì che le cause dei danni lamentati dagli attori fossero riconducibili ai lavori riguardanti l'appartamento sottostante di , eseguiti in violazione delle regole dell'arte. Controparte_1 Infine, veniva acclarato “un pericolo potenziale di crollo parziale o rovina del solaio de quo, con possibile pregiudizio dell' incolumità delle persone e dei danni alle cose”( doc. 2 );
-a seguito dell'espletamento della perizia di parte in esame e della richiesta, da parte degli attori, di messa in sicurezza e di rimessione in pristino del proprio immobile, nonché di risarcimento dei danni, i EL tentavano di giungere ad un accordo con , Pt_1 Controparte_1 [...]
e la ditta MA DI. Tale tentativo, tuttavia, sebbene le parti - CP_2 Controparte_3 nella fase delle trattative- avessero individuato l'intervento adeguato per la messa in sicurezza del solaio ed il ripristino dell'appartamento dell'attore, si rivelava vano, a causa del mancato raggiungimento di un accordo sulla ripartizione delle relative spese;
-i EL , dunque, non potendo mettere in sicurezza il proprio immobile autonomamente, Pt_1 atteso che il necessario intervento doveva svolgersi nell'appartamento di proprietà di CP_1
, erano privati della possibilità di fruire dello stesso, sia direttamente che indirettamente.
[...] Tale pregiudizio era quantificato dagli attori in euro 700,00 mensili, alla luce degli indici OMI;
-peraltro, secondo i EL , gli eventuali interventi di messa in sicurezza non avrebbero Pt_1 ripristinato le originarie condizioni del proprio appartamento, stante l' abbassamento permanente della pavimentazione del medesimo;
-gli attori, pertanto, nel mese di febbraio 2020, mediante deposito di ricorso, incardinavano un procedimento ex artt 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1 e la ditta MA DI, chiedendo di accertare le cause dei lamentati danni, Controparte_3 nonché di individuare gli interventi necessari per la loro eliminazione, con indicazione dei relativi costi e tempi (doc.3);
-veniva quindi disposta CTU edilizia i cui quesiti prevedevano la: “descrizione dell'immobile di parte ricorrente con riferimento specifico alla problematica del cedimento del solaio di calpestio del suo immobile;
individuazione della causa di detto cedimento verificando se essa sia in tutto o in parte ascrivibile ai lavori edili realizzati al piano inferiore;
in caso di concorso di più cause indichi in percentuale quanto sia causalmente riferibile a detti lavori;
in caso di individuazione di causa o concausa nella lavorazione di cui al piano inferiore, accerti il CTU le opere necessarie al ripristino ed i relativi costi;
dica altresì, se possibile, in quale misura l'evento dannoso denunciato sia ascrivibile ai singoli resistenti”;
-in detto procedimento si costituivano , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 la ditta MA edilizia e le rispettive compagnie assicurative;
-dopo un prolungato tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, il CTU nominato depositava perizia tecnica (doc. 4), nella quale acclarava il nesso causale tra i lavori eseguiti presso l'immobile di e i danni lamentati dagli attori, indicando le percentuali di responsabilità Controparte_1 imputabili alla ditta MA DI, a e a nonché al Controparte_2 Controparte_3 coordinatore della sicurezza, geometra benché non fosse stato citato in giudizio Controparte_5 dai EL . Il Consulente, inoltre, deduceva che, sebbene dovesse escludersi l'inagibilità Pt_1 dell'immobile, l'intervento individuato nei congressi peritali dovesse essere eseguito “nel più breve tempo possibile”, viste le precarie condizioni di sicurezza dell'appartamento;
-i EL , visto l'esito della perizia, convenivano nel presente giudizio ordinario Pt_1 [...]
, quale titolare della ditta CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_8 MA DI, chiedendo, previa acquisizione delle risultanze della CTU espletata nel procedimento ex artt 696 e 696 bis c.p.c., la loro condanna in solido all'eliminazione delle cause dei lamentati danni ed al restauro del bene immobile, nonché al risarcimento di tutti i danni occorsi allo stesso anche in conseguenza del suo mancato godimento;
-si costituiva in giudizio deducendo, riguardo ai lavori eseguiti nel proprio Controparte_1 appartamento dalla ditta MA DI, di aver conferito l'incarico esclusivamente al Geom.
[...] nel mese di novembre 2016, il quale, nel mese di febbraio 2019 e per la prima volta, CP_2 avrebbe informato il committente di aver curato solamente la parte architettonica dell'opera, nominando - all'insaputa di quest'ultimo - altro professionista per l'esecuzione degli aspetti strutturali, nella persona dell' Ing. nonché - per il coordinamento della sicurezza - Controparte_3 l' Ing. Il convenuto, inoltre, evidenziava di essere a sua volta “parte lesa” nella Controparte_5 vicenda oggetto di giudizio, avendo subito danni al proprio appartamento derivanti dalla scorretta esecuzione dei lavori, così come accertato dal CTU nel procedimento per AT. Egli precisava altresì di aver concesso in locazione l'immobile, pertanto sarebbe stato costretto a rinunciare agli introiti derivanti dai canoni di locazione, per tutto il tempo occorrente all'espletamento dei necessari lavori di ripristino. , quindi, chiamava in causa Controparte_1 Controparte_2 CP_8 e chiedendo di essere manlevato dagli stessi in ordine a qualsiasi Controparte_3 Controparte_5 tipo di responsabilità o pregiudizio. Il convenuto chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la condanna di tutti i chiamati sopracitati a provvedere alla collocazione in altro alloggio di pari pregio e in pari zona, dell'inquilino presente nel proprio appartamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla necessità di eseguire opere di ripristino nel proprio immobile e in quello degli attori;
-si costituiva il Geom. eccependo la propria mancanza di responsabilità in ordine Controparte_2 ai fatti di causa, dal momento che egli si era occupato esclusivamente della parte architettonica dell'opera commissionata. Secondo il professionista, avrebbe specificamente Controparte_1 conferito l'incarico anche all'Ing. per la parte strutturale ( come rilevabile dalla Controparte_3 documentazione sottoscritta e depositata presso i competenti uffici comunali ). Inoltre,
[...] evidenziava che la causa dell'evento dannoso oggetto di giudizio dovesse imputarsi alla CP_2 condotta assunta dal personale della ditta MA DI, il quale avrebbe rimosso i puntelli dal solaio senza la preventiva autorizzazione della Direzione lavori e del Coordinatore della Sicurezza. Il convenuto, infine, chiedeva il rigetto della domanda attorea e chiamava in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato da quest'ultima per qualsiasi CP_6 somma che fosse stato tenuto a versare a seguito di un'eventuale pronuncia di condanna;
-si costituiva a sua volta in giudizio l'Ing. evidenziando, riguardo all'evento Controparte_3 dannoso oggetto di giudizio ed agli altri effetti pregiudizievoli riconducibili al mancato godimento dell'immobile, di non avere mai ricevuto alcuna contestazione da parte degli attori fino all'instaurazione - da parte di questi ultimi - del procedimento per AT. Egli, quindi, non avendo partecipato alle trattative e agli interventi di ripristino compiuti nel corso dell'anno 2017, non poteva ritenersi in alcun modo responsabile per i danni lamentati dagli attori. Il convenuto, inoltre, segnalava che tutte le parti costituitesi nel procedimento per AT (compreso lui stesso) avevano aderito alla proposta di conciliazione formulata dal CTU ad eccezione degli attori, sebbene l'importo indicato nella suddetta proposta, a titolo di risarcimento del danno coincidesse con quello originariamente richiesto dagli stessi EL . L'Ing. concludeva quindi chiedendo il Pt_1 CP_3 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
-si costituiva quale titolare della ditta “MA DI” deducendo che, sino CP_8 all'instaurazione del procedimento per AT da parte degli attori, nessuna contestazione era stata mossa nei suoi confronti da parte dei EL;
pertanto, essendo trascorsi più di tre anni Pt_1 dall'esecuzione dei lavori commissionati alla ditta MA DI (sino all'espletamento della CTU), non poteva ritenersi provato il nesso causale tra le opere compiute da quest'ultima e l'evento dannoso dedotto dagli attori. La convenuta contestava altresì le percentuali di responsabilità attribuite dalla CTU ai soggetti coinvolti nei fatti di causa, non avendo il tecnico correttamente considerato i ruoli assunti nel caso di specie, da ciascuna figura professionale. CP_8 quindi, chiedeva il rigetto della domanda formulata dagli attori e, contestualmente, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata da Controparte_7 quest'ultima per qualsiasi somma che avesse dovuto corrispondere in caso di pronuncia di condanna;
-in corso di causa, mediante deposito di ricorso avvenuto in data 07.09.2020, gli attori instauravano un procedimento ex artt. 700 e 669 quater c.p.c., chiedendo “di ordinare ai convenuti e ai chiamati in causa nel procedimento R.G. 380/2022 di procedere immediatamente all'esecuzione a loro cura e spese dell'intervento di messa in sicurezza e in pristino stato indicato nella relazione peritale finale redatta dall'Ing. consulente d'Ufficio nel procedimento r.g. n.347/2020 e nel Persona_1 computo metrico ivi allegato, ordinando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure atte a ripristinare e conservare la salubrità e sicurezza dell'alloggio di proprietà di e Parte_1
, autorizzando la ricorrente, in caso di inadempimento, a procedere all'esecuzione di Parte_2 tali misure a propria cura ed a spese dei resistenti”;
-in merito alla domanda formulata dagli attori ex art. 700 e 669 quater c.p.c., tutte le parti convenute nel procedimento cautelare in corso di causa, a sostegno delle proprie ragioni, eccepivano il difetto del requisito del periculum in mora, dal momento che la CTU aveva accertato il carattere -ormai- permanente dei cedimenti oggetto di giudizio - essendo trascorsi diversi anni dal verificarsi dell'evento dannoso - nonché l'insussistenza della condizione di inagibilità dell'immobile originariamente dedotta dagli attori.
Si costituivano, sia nel giudizio di merito che in fase cautelare, i terzi chiamati, deducendo quanto segue:
-l'Ing. eccepiva l'inutilizzabilità e l'inopponibilità nei suoi confronti della CTU, Controparte_5 non avendo partecipato, in quanto non citato da alcuna delle parti, nel procedimento per AT incardinato dagli attori. Egli, inoltre, contestava l'attribuzione di responsabilità nei suoi confronti in sede di CTU, dal momento che il suo ruolo era limitato al controllo dei cd rischi interferenziali ed alla verifica delle condizioni di sicurezza qualora il personale di diverse ditte fosse stato chiamato ad operare contemporaneamente nello stesso cantiere. L'Ing. quindi, chiedeva il rigetto CP_5 delle domande attoree e, contestualmente, chiamava in causa in manleva, la propria compagnia assicurativa Controparte_7
-l' si costituiva associandosi alle difese del proprio assicurato. La Compagnia inoltre CP_6 eccepiva il difetto di copertura assicurativa, chiedendo quindi il rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da oltre al rigetto delle domande formulate nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo;
-si costituiva altresì la compagnia , con differenti procuratori, associandosi alle Controparte_7 difese di e Oltre a ciò, la compagnia eccepiva, con separate difese Controparte_5 CP_8 relative alle singole domande di manleva, il difetto di operatività della copertura assicurativa nei confronti dei propri assicurati;
pertanto chiedeva il rigetto delle domande di manleva formulate nei sui confronti, oltre al rigetto delle domande attoree rivolte nei confronti di e Controparte_5
CP_8
-all'udienza del 24.11.2022 gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda cautelare ritenendo il relativo procedimento antieconomico;
-nel corso del giudizio erano formulate dalle parti diverse proposte conciliative che tuttavia non erano accettate da tutti i soggetti coinvolti nel giudizio;
-la fase istruttoria si esplicava con l'assunzione dei testi e Testimone_1 Tes_2
Testimone_3
Nel merito
Prima di entrare nel merito della presente vertenza si deve precisare che le risultanze della CTU espletata nel procedimento per AT rg 347/2020 -allegata dagli attori (doc. 4)- possono essere legittimamente acquisite ed utilizzate nel presente giudizio, sebbene non sia stato Controparte_5 chiamato a partecipare al suddetto procedimento di istruzione preventiva. Occorre infatti evidenziare che, nel corso della presente causa, l'Ing. ha formulato contestazioni ed CP_5 osservazioni in merito al contenuto della relazione peritale redatta dal CTU, nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8496/2023, ha statuito che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva ed è pertanto liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
Fatta questa precisazione si deve segnalare che la CTU sopracitata, il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e deve qui intendersi richiamata e trascritta, ha specificato, alla luce della documentazione in atti e dei rilevamenti svolti, che “la causa del cedimento del solaio -da cui sono promanati i danni l li attori- “sia ascrivibile ai lavori realizzati nell'appartamento sottostante di proprietà . Più precisamente si ritiene che CP_1 durante le fasi di puntellamento, la Ditta abbia esage e in forza il solaio e l'improvvisa e repentina eliminazione degli stessi, unitamente alla mancanza del sostegno della tramezza sottostante, abbiano causato il cedimento de quo. (“sostegno” inteso come elemento di appoggio delle travi che avrebbero potuto trovare nonostante non fossero completamente aderenti alle travi stesse.” Ed ancora: la sottoscritta CTU non ravvisa, anche alla luce delle osservazioni proposte dai CCTT di parte, che possano esserci ulteriori concause non accogliendo le osservazioni relative all'appesantimento del solaio (di oltre quarant'anni fa) né quelle relative allo spostamento dei mobili.”
Accertato il collegamento causale tra le lavorazioni compiute nell'anno 2017 all'interno dell'appartamento di e i pregiudizi subiti dall'immobile di proprietà dei Controparte_1 EL , occorre individuare, in virtù del quadro probatorio emerso nel presente giudizio, le Pt_1 responsabilità delle figure professionali coinvolte nei suddetti lavori.
Sulla responsabilità della ditta MA DI di MA AL
Per valutare la responsabilità della ditta MA DI, pacificamente incaricata dal committente di eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia nel proprio appartamento, in Controparte_1 relazione ai danni dedotti dagli attori, è necessario richiamare le risultanze della CTU espletata nel procedimento per AT.
Ebbene il Consulente, dopo aver osservato che la ditta appaltatrice aveva “esagerato a mettere in forza il solaio”, senza peraltro prevedere un adeguato sostegno alla tramezza sottostante, ha specificato che “…la Ditta MA edilizia, a giudizio della scrivente, resta la maggior responsabile dell'accaduto. Tutte le ditte quando accettano di eseguire dei lavori dichiarano di essere in grado di effettuarli e, di fatto, sono responsabili del lavoro svolto. In questo caso la Ditta non avrebbe dovuto togliere i puntelli di sua sponte, avrebbe dovuto chiedere al direttore dei lavori. Non solo. L'appaltatore stesso avrebbe dovuto porre l'attenzione sulla particolarità della lavorazione coinvolgendo il Geometra e l'Ingegnere e, vedendo che si trattava di un solaio in legno a cui veniva tolto un probabile sostegno, insinuare un dubbio sulla bontà della lavorazione stessa ed essere molto più cauto durante il disarmo, eseguendolo poco alla volta e in un arco temporale adatto. “
Appare dunque evidente che la condotta assunta dal personale della ditta MA DI, consistente nella rimozione dei cristi posti sostegno del solaio, abbia contribuito causalmente al cedimento dello stesso ed alla produzione dei danni lamentati dagli attori.
Tale circostanza risulta confermata dalla deposizione testimoniale di Testimone_1 collaboratrice professionale del Geom. la quale deve ritenersi attendibile, atteso Controparte_2 che le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti e con le altre testimonianze assunte nel corso del giudizio. La teste, all'udienza del 10.04.2024, dopo aver dichiarato di essersi recata presso l'appartamento del Sig.
a seguito della segnalazione di un forte “scossone” effettuata dai EL nel mese CP_1 Pt_1 di marzo del 2017, ha confermato di aver constatato in loco l'avvenuta rimozione dei cristi posti a sostegno del solaio. Oltre a ciò, ha precisato che sul posto si era recato anche Testimone_1
coniuge della titolare della ditta MA DI e all'epoca dei fatti responsabile della Tes_2 sicurezza per la medesima Ditta, il quale - in tale circostanza - confermava l'avvenuta rimozione dei puntelli, poichè necessari a fronteggiare una situazione di urgenza verificatasi in un altro cantiere.
Peraltro, il teste sentito nel corso nella medesima udienza ha dichiarato: “ricordo che Tes_2 i cristi sono stati rimossi probabilmente a fine marzo…ricordo e confermo la circostanza di essermi recato sul cantiere chiamato dal ma in quell'occasione i cristi non erano stati tutti CP_2 rimossi forse qualcuno nella parte destra dell'immobile”.
Non risulta invece confermata la mancata rimozione di alcuno dei puntelli fino al successivo mese di aprile 2017, come affermato dal teste che ha dichiarato di avere svolto alcuni lavori Tes_3 all'interno del cantiere per conto della MA DI e che i cristi erano eliminati man mano che erano eseguite le lavorazioni. Detto testimone - come dallo stesso indicato - non era dipendente della Ditta MA DI e ben poteva non essere al corrente di quali e quanti cristi fossero stati rimossi nel mese di marzo 2017, ciò anche in considerazione di quanto dichiarato dal Sig. Tes_2 sulla conferma dell'avvenuta rimozione – quanto meno - di alcuni di tali puntelli, quale
[...] soggetto sicuramente più informato della situazione del cantiere per il ruolo professionale rivestito per conto della MA DI, nonchè in quanto coniuge della Sig.ra CP_8
Si deve pertanto ritenere accertata l'avvenuta rimozione ( almeno ) di una parte dei cristi ad opera del personale della Ditta MA DI e senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori architettonico e/o strutturale.
Alla luce di quanto esposto, atteso il collegamento causale tra la condotta imprudente assunta dal personale della ditta MA DI e l'evento dannoso, costituito dal cedimento del solaio posto tra l'appartamento di e quello dei EL , la ditta MA DI deve Controparte_1 Pt_1 ritenersi responsabile -ai sensi dell'art. 2043 c.c.- per i danni subiti dall'appartamento degli attori.
Sulla responsabilità del Geom. Controparte_2
Si deve segnalare che la CTU ha individuato, in ordine ai pregiudizi dedotti dagli attori, una quota di responsabilità in capo al Geom. quale direttore dei lavori oggetto di causa - Controparte_2 per la parte architettonica - incaricato dal committente . Nello specifico, il Controparte_1 Consulente ha evidenziato che il Geometra non si era in alcun modo premurato (insieme all'ingegnere di predisporre un adeguato sostegno al solaio in legno che, in Controparte_3 quanto vetusto, poteva essere soggetto a cedimenti.
Oltre a ciò, il Geom. alla luce delle risultanze indicate nella perizia, in occasione del CP_2 primo intervento di ripristino avvenuto nel 2017, a seguito della tempestiva segnalazione effettuata dai EL , non aveva provveduto ad informare l'Ing. della problematica in corso, Pt_1 CP_3 quest'ultimo infatti, rivestendo il ruolo di direttore dei lavori per la parte strutturale, avrebbe potuto rimediare alla situazione di criticità verificatasi. Risulta invece incontestato che il citato intervento di ripristino, eseguito dalla ditta MA DI, sia avvenuto sotto la direzione esclusiva di in tale occasione unico referente per i Controparte_2 EL , che non ha in alcun modo ovviato alla problematica relativa al cedimento del solaio, Pt_1 avente natura prettamente strutturale. Essa, invero, è emersa nuovamente nell'anno 2019, allorquando gli attori constatavano un ulteriore abbassamento della pavimentazione del proprio appartamento. Peraltro, solamente in tale frangente il Geom. a fronte della Controparte_2 richiesta di intervento per la rimessione in pristino formulata dai EL , ha eccepito il proprio Pt_1 difetto di responsabilità, essendo affidata all'Ing. l'esecuzione degli aspetti Controparte_3 strutturali dell'opera commissionata.
Tanto premesso, in virtù del quadro probatorio emerso nel presente giudizio e delle risultanze della CTU, il direttore dei lavori Geom. avendo tenuto una condotta imprudente e Controparte_2 negligente in relazione alle circostanze esistenti durante l'esecuzione dei lavori presso l'immobile del Sig. , deve ritenersi a sua volta responsabile, ex art. 2043 c.c., per i danni occorsi CP_1 all'appartamento dei EL . Pt_1
Sulla responsabilità dell'Ing. Controparte_3
La CTU ha dedotto altresì una corresponsabilità, unitamente alla ditta MA DI e al Geom.
in capo all'Ing. quale direttori dei lavori oggetto di giudizio Controparte_2 Controparte_3 per la parte strutturale, in ordine ai pregiudizi lamentati dagli attori. In particolare, il Consulente, riguardo alla condotta negligente e imprudente ascrivibile al convenuto, ha rilevato che - come già esposto trattando della responsabilità di - “l'ingegnere (così come il geometra) Controparte_2 non si è preoccupato minimamente di inserire un'opera di sostegno del solaio in legno. Queste opere, in solai in legno vetusti, devono essere sempre messe in pristino preventivamente per evitare che possano accadere cedimenti.” Egli avrebbe inoltre dovuto assumere maggior accortezza nella vigilanza durante l'esecuzione delle operazioni di puntellamento eseguite dalla ditta MA DI, la quale, secondo le risultanze della perizia, “ha esagerato a mettere in forza il solaio”. Difatti - sempre secondo il Consulente- tale circostanza, unitamente alla mancanza di un adeguato sostegno alle tramezze sottostanti, ha incrementato le probabilità che la condotta di repentina rimozione dei cristi potesse determinare il cedimento del solaio, come poi accaduto.
Appare dunque evidente che anche l'Ing. quale direttore dei lavori per la parte Controparte_3 strutturale, debba rispondere dei danni lamentati dai , che ha contribuito a cagionare. Pt_3 Pt_1
Sul difetto di responsabilità di Controparte_1
[...]
, quale proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione de quo
[...] nonché committente degli stessi, non può ritenersi in alcun modo responsabile ex art. 2051 c.c. ( e/o 2043 cc ) in ordine ai pregiudizi occorsi all'appartamento degli attori.
Si deve infatti ritenere che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze probatorie, il convenuto avesse trasferito il totale potere di fatto sull'immobile alla ditta MA DI, la quale aveva agito in piena autonomia nell'utilizzo dello stesso e nell'esecuzione dell'opera, senza ricevere alcuna direttiva da parte del committente. Quanto appena dedotto trova conferma nella circostanza - pacifica- rappresentata dalla condotta di rimozione dei puntelli di sostegno del solaio, assunta dal personale della ditta in totale autonomia e all'insaputa non solo del direttore dei lavori (
[...]
, ma anche dello stesso committente. CP_2
Oltre a ciò, è necessario segnalare che la condotta appena descritta, oltre ad aver assunto un ruolo preponderante nella causazione dei danni occorsi all'immobile dei EL , presenta connotati Pt_1 di imprevedibilità ed inevitabilità, tali da escludere la responsabilità di ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie, invero, il committente non poteva ragionevolmente attendersi che la ditta MA DI, quale impresa operante nel settore delle lavorazioni edilizie, tenesse una condotta avente un così elevato grado di imprudenza e negligenza -come acclarato dalla CTU- consistente nella rimozione dei puntelli posti a sostegno del solaio.
Appare dunque evidente che nessuna responsabilità, in ordine ai danni patiti dall'appartamento degli attori, possa ascriversi a . Controparte_1
Sul difetto di responsabilità di Controparte_5
Sebbene il metodo e le conclusioni a cui è giunta la CTU siano condivisi e fatti propri da questo giudicante, si ritiene, in via d'eccezione, non meritevole di adesione l'attribuzione di responsabilità effettuata dal Consulente nei confronti di quale “coordinatore per la sicurezza” Controparte_5 nominato ai sensi dell'art. 145 del Dlgs. 81/01 così come modificato Dlgs 106/09. Nello specifico la CTU dichiara che nel caso di specie, “avrebbe dovuto impartire alla ditta il Controparte_5 divieto di rimuovere le armature provvisorie senza che il direttore dei lavori ne avesse data espressa autorizzazione”.
In merito a ciò è bene segnalare che il coordinatore per la sicurezza svolge principalmente un'attività di alta vigilanza, finalizzata a prevenire interferenze lavorative potenzialmente pericolose, che possono verificarsi qualora più imprese operano contemporaneamente nello stesso cantiere. Tale figura professionale, difatti, è chiamata a verificare l'adeguata organizzazione del cantiere e la corretta predisposizione dei dispositivi di sicurezza all'interno dello stesso (recinzioni, parapetti, ponteggi, ecc.). Ne consegue che, tra le mansioni richieste al coordinatore per la sicurezza, non può annoverarsi il controllo dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, attività che compete esclusivamente al direttore dei lavori.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sent. n. 45862/2017, ha statuito che il coordinatore per l'esecuzione (ossia il coordinatore per la sicurezza) riveste il ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandate alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.
Fatta questa precisazione, si deve evidenziare che, nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato in conseguenza di condotte negligenti ed imprudenti assunte durante l'esecuzione dell'opera oggetto del contratto d'appalto. Appare quindi evidente che debbano ritenersi del tutto estranee, sotto il profilo del contributo causale, eventuali condotte ascrivibili a Controparte_5 concernenti l'adozione di adeguate misure di sicurezza all'interno del cantiere.
Pertanto, diversamente da quanto acclarato dal Consulente, si deve escludere la sussistenza di alcuna responsabilità in capo a per i pregiudizi occorsi all'immobile dei EL Controparte_5
. Pt_1 Alla luce di quanto esposto si deve conclusivamente ritenere accertata la responsabilità solidale ex art. 2055 cc, dei convenuti quale titolare della Ditta MA DI, del Geom. CP_8 e dell'Ing. per i danni verificatisi nell'appartamento degli Controparte_2 Controparte_3 attori.
Sulla ripartizione interna delle responsabilità
La CTU ha identificato le ripartizioni di responsabilità, in termini percentuali, tra i convenuti, attribuendo alla ditta MA DI il 60%, a il 17%, a il 18% Controparte_2 Controparte_3 e, infine, a il 5%. Questo giudicante, avendo escluso la sussistenza di Controparte_5 responsabilità a carico di ritiene invece corretta, in relazione all'accertato Controparte_5 contributo causale ed al fine del regresso, la ripartizione delle responsabilità come segue: MA DI 65%, 17%, 18 %. Controparte_2 Controparte_3
Sul quantum
La CTU, in ordine ai lavori necessari al fine della messa in sicurezza del solaio e della rimessione in pristino dell'immobile degli attori ha indicato le seguenti opere:
“…sostituzione dei profilati di tipo HEA e HEB con profilati tipo UPN e l'ancoraggio alle murature portanti con piastre inghisate sulle quali saranno saldati i profili metallici utilizzati. La Contr posizione dell' sarà esattamente all'intradosso della trave di legno esistente e, prima del suo fissaggio, sarà messa in forza pian piano fino a fare in modo che il solaio acquisti nuovamente la sua complanarità. Le lavorazioni accessorie all'intervento principale ma sempre necessarie sono:
-installazione di cantiere
-smontaggio e rimontaggio mobilio
-protezione pavimentazione e serramenti
-demolizione e ricostruzione controsoffitto in cartongesso
-pitturazione di tutta la stanza
-oneri sicurezza. Inoltre vengono valutate le opere di ripristino dell'appartamento dei OR così: Pt_1
-smontaggio e rimontaggio zoccolino
-stuccatura microlesioni pareti
-pitturazione delle stanze interessate (cucina, sala e corridoio).”
Riguardo, invece, alla quantificazione dei costi necessari per le suddette opere il Consulente ha calcolato quanto segue:
“…dalla stima effettuata da Prezziario Opere Edili Regione Liguria 2021 che si allega in calce alla presente relazione, unitamente alla richiesta dell'Ing. nelle sue osservazioni alla , Pt_4 Pt_5 che chiede alla CTU di quantificare i ripristini nell'appartamento dei OR , emerge che Pt_1 l'importo delle succitate opere ammonta ad € 8.381,96 oltre iva di legge. A questo va aggiunto l'onorario tecnico professionale in base al DM 2016 per la scia e la direzione lavori architettonica, il deposito sismico e la direzione lavori strutturale.
Totale € 3.289,68 oltre oneri ed accessori
€ 4.173,95 comprensivi di iva (22%) e cassa di previdenza (4%)”
Per un totale complessivo di euro 11.671,64.
Gli attori hanno altresì richiesto il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile sia in via diretta sia in via indiretta mediante locazione a terzi.
Occorre segnalare che, in merito all'inagibilità dell'immobile, la CTU - in replica alle osservazioni del CTP di parte attrice - ha specificato che “essa non può sussistere perché, diversamente, non avremmo potuto, noi stessi, entrare nell'appartamento e/o nel palazzo, tuttavia la sicurezza del solaio potrebbe essere stata compromessa pertanto l'intervento analizzato nei congressi peritali, a giudizio della CTU, deve essere eseguito nel più breve tempo possibile.” Né l'inagibilità risulta essere stata accertata dall'autorità competente, inoltre l'appartamento sottostante, risulta essere stato concesso in locazione e regolarmente utilizzato. Da tali circostanze è possibile evincere che l'immobile dei EL , in conseguenza del Pt_1 pregiudizio subito, pur non risultando inagibile, abbia comunque subito un significativo pregiudizio in ordine alla suscettibilità di godimento dai parte dei proprietari, in ragione della compromissione delle sue condizioni di sicurezza.
Pertanto, atteso che gli attori non hanno in alcuno modo dimostrato la destinazione a reddito del proprio appartamento, si ritiene che il danno da mancato godimento -diretto- dell'immobile debba essere liquidato in via equitativa, facendo riferimento al suo valore locativo di mercato, ossia in base al valore medio OMI (€/mq 6,50 al mese), alla stregua di quanto già individuato dal CTU nella fase di conciliazione. Si ritiene congruo far decorrere il periodo di mancato godimento del bene da quando si è verificato il secondo cedimento del solaio ( mese di febbraio 2019 ).
In conclusione, considerato che l'appartamento dei EL risulta avere una superficie pari a Pt_1
113 mq, il danno da mancato godimento dell'immobile può essere così calcolato:
6,50 x 113= 734, 50 Da tale importo si deve detrarre il 50% in considerazione della parziale diminuzione del godimento del bene, come specificato supra, per un totale di euro 367,25.
Riguardo alla determinazione del periodo complessivo in cui i EL hanno patito il mancato Pt_1 godimento dell'immobile, è necessario soffermare l'attenzione sul contegno assunto da questi ultimi nella fase di conciliazione, avvenuta nel corso del procedimento per AT.
Per una maggiore chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare il contenuto delle proposte di conciliazione, indicate nei verbali redatti dalla Consulente nella suddetta fase di conciliazione.
“I CCTTP, tutti, senza riconoscimento delle altrui ragioni e a mero titolo transattivo portano ai loro Procuratori ed alle loro Parti la proposta transattiva così formulata in questa riunione: Definizione bonaria della controversia quantificata in € 14.500,00 oltre iva per le opere edili di messa in sicurezza, €1.000,00 per ripristini dai signori , €7.000,00 oltre iva e cassa per le Pt_1 spese tecniche e 9.276€ di risarcimento per i , per un totale, comprensivo di IVA e Cassa di Pt_1 previdenza pari a:
€ 15.500 + iva (10%) = € 17.050
€ 7000 + iva (22%) + cassa (4%) = € 8.881,60
€ 9.276 Totale € 35.207,60
@ ing. per conto Ditta MA DI €14.928,02 (quattordicimilanovecentoventot to/02) CP_12
@ ing. per conto Ing. €12.797,96 Per_2 CP_3
( ) Email_1
@ geom. per conto Geom. €7.481,62 (settemilaquattrocentottantuno/6 2) CP_13 CP_2 Sarà ripartita con le stesse percentuali di cui sopra la spesa di sistemazione dell'inquilino del Sig.
. CP_1
- L'onorario del CTU sarà ripartito pro-quota E le
-Spese legali restano compensate tra le parti.
A fronte di questa ripartizione formulata dai CCTTP, l'ing. pone una riserva sulla percentuale Per_2 di responsabilità del suo assistito. La sottoscritta CTU prende atto che i CCTTP devono confrontarsi per un'ultima volta con i loro Procuratori prima di accettare/non accettare/modificare la presente proposta e rinvia alla riunione del 11 ottobre '21 ore 17.00 la risposta definitiva.
Esito della riunione dell'11 ottobre 2021: la riunione, come anticipato nel precedente verbale, è incentrata sull'aspetto economico della causa. Vengono stabiliti i totali di ogni parte e gli avvocati chiedono alla CTU qualche giorno per poter coinvolgere le rispettive assicurazioni professionali e capire se è possibile concludere la vertenza.
In data 13 ottobre '21 gli avvocati Neri, Bianchi e Burla aderiscono alla proposta conciliativa, fermo restando quanto richiesto da avv. Lipari per conto di , con le seguenti cifre: CP_1
@ : € 12.000,00 (dodicimila/00) Parte_6
@ Neri: € 12.797,96 (dodicimilasettecentonovantasette/96)
@ Burla: € 7.481,62 (settemilaquattrocentoottantuno/62) Per un totale di € 32.279,58 (trentaduemiladuecentosettantanove/58) a fronte dei € 35.207,60 (trentacinquemiladuecentosette/60) verbalizzati precedentemente. @ RI con mail di risposta del 14 ottobre, ritiene che questa differenza di € 2928,02 (duemilanovecentoventotto/02) non possa essere detratta in toto dal risarcimento chiesto dai . Pt_1
A questo punto la CTU propone che questi € 2900 (arrotondati) vengano ripartiti per quattro parti per un totale di ulteriori €725/cad. Quindi, i rinunciano a 725€ e @Bianchi,BU e RI si fanno carico, ognuno di 725€. Pt_1
@ Bianchi F: € 12.725,00 (dodicimilasettecentoventicinque/00)
@ Neri: € 13.522,96 (tredicimilacinquecentoventidue/96)
@ Burla: € 8.206,62 (ottomiladuecentosei/62) Nonostante quest'ultimo sforzo @RI non accetta la proposta e quindi, al solo scopo conciliativo e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, la CTU formula l'ultima proposta prima di dichiarare definitivamente fallito il tentativo di conciliazione:
@ Bianchi F: € 12.725,00 (dodicimilasettecentoventicinque/00)
@ Neri: € 13.899,47 (tredicimilaottocentonovantanove/47)
@ Burla: € 8.583,13 (ottomilacinquecentoottantatre/13) TOTALE € 35.207,60 (trentacinquemiladuecentosette/60) esatto importo di cui al precedente verbale e richiesto dai Ricorrenti.
Sarà ripartita con le stesse percentuali di cui sopra la spesa di sistemazione dell'inquilino del Sig.
alle condizioni espresse più volte dall'Avv.Lipari, quindi in alloggio di pari pregio e CP_1 nella stessa zona della città. Inoltre, i resistenti dovranno mettere in essere il cantiere nel più breve tempo possibile, quindi dovrà essere prioritario l'espletamento delle pratiche necessarie all'apertura del cantiere (SCIA e Deposito sismico ai sensi del cap. 8 NTC2018 – intervento locale per inforzo e messa in pristino del solaio) e, soprattutto, dovrà essere trovata sistemazione idonea per l'inquilino del Sig. CP_1 per la durata del cantiere (l'appartamento dei Valle dovrà essere restituito loro al massimo entro quattro mesi dalla fine dell'accertamento tecnico). Infine, in riferimento a quanto chiesto dagli avvocati, la CTU fa presente che presenterà il prospetto di liquidazione alla Dottoressa nella cifra di € 3.966,77 oltre oneri iva (22%) e Pt_7 cassa di previdenza (4%), per un totale lordo di € 5.033,04 come meglio esplicitato nella richiesta di liquidazione allegata al deposito e, comunque, la cifra finale sarà a discrezione del Giudice. In caso di non conciliazione, anche l'onorario della CTU potrà essere rivalutato.
- L'onorario del CTU sarà ripartito pro-quota E le
- Spese legali restano compensate tra le parti.
*) per mera dimenticanza della CTU, nell'ultimo verbale è stato inserito brevi manu la frase “ad integrazione dell'accettazione della proposta conciliativa si significa quanto segue: relativamente alla richiesta di in relazione alla supervisione di altri tecnici nella presente proposta si CP_1 aggiunge come evidenziato nei congressi peritali che l'ing. collauderà l'opera eseguita per Pt_4 la cifra di 1000,00 già ricompresi nell'importo dei 35.207,60€ e l'arch. Lipari esaminerà il progetto prima del deposito presso l'amministrazione provinciale della Spezia senza aggravio di spese”.
Alla data del 20 ottobre tutte le parti hanno aderito alla conciliazione così come indicato poche righe sopra, ad esclusione dei Ricorrenti che, come si evince dal verbale dell'11.10.2021 restituito dall'avv. RI, motivano il loro diniego in questi termini: “i signori non aderiscono alla Pt_1 proposta conciliativa da ultimo formulata in quanto dovendosi necessariamente definire anche l'eventuale questione relativa al risarcimento del danno subito, l'importo proposto non è ritenuto soddisfacente neppure in sede conciliativa”. La CTU, però, sottolinea che è stata trovata la soluzione conciliativa sulla base degli importi esatti di risarcimento che fin dal 16 luglio erano stati quelli richiesti (il 50% -ai fini transattivi- dell'importo richiesto di stimare alla CTU dai Ricorrenti).”
Alla luce delle trattative appena esposte, appare evidente che i EL , sebbene l'ultima Pt_1 proposta collimasse con le richieste risarcitorie dagli stessi formulate, abbiano manifestato il proprio rifiuto di aderire in maniera del tutto ingiustificata. Difatti, a fronte della dedotta indisponibilità degli attori a non voler rinunciare ad euro 2.928,00 dal totale complessivo del risarcimento del danno (cifra peraltro irrisoria, considerata l'ammontare complessivo della proposta, pari ad euro 32.279,58), tutte le parti si erano accordate per la ripartizione della suddetta cifra, senza richiedere alcun ulteriore sacrificio ai EL . Tuttavia questi ultimi, inspiegabilmente, Pt_1 hanno deciso di rifiutare la proposta avente ad oggetto un importo pari ad euro 35.207,60 -ossia l'importo inizialmente preteso dagli stessi- adducendo di voler definire la questione relativa al risarcimento. In merito a tale “questione”, si deve ribadire, come emerge dai verbali sopra riportati, che tutti gli aspetti relativi al risarcimento preteso dagli attori, soprattutto in ordine al mancato godimento del bene, erano già stati definiti ed accettati dalle controparti.
Peraltro, occorre segnalare che i parametri di calcolo individuati da questo giudicante in ordine alla quantificazione del danno da mancato godimento del bene sono i medesimi rispetto a quelli proposti in sede conciliativa ed accettati dagli attori.
A ciò si deve aggiungere che gli importi relativi ai lavori di riparazione e messa in ripristino (€ 14.500,00 oltre iva per le opere edili di messa in sicurezza, €1.000,00 per ripristini dai signori
, €7.000,00 oltre iva e cassa per le spese tecniche), offerti mediante la proposta conciliativa, Pt_1 risultavano ampiamente superiori rispetto a quanto definitivamente accertato e quantificato in tale sede per le medesime voci (€ 8.381,96 per costi di ripristino ed € 3.289,68 per oneri burocratici). Ne consegue che i EL , qualora avessero accettato la proposta, avrebbero conseguito un Pt_1 importo non solo pienamente satisfattivo delle proprie pretese risarcitorie originariamente formulate, ma addirittura superiore rispetto a quello individuato nel presente giudizio di merito.
Infine merita sottolineare che anche la successiva proposta di conciliazione, depositata in data 06.11.2023, nel presente procedimento dalla difesa di ed accettata da tutte le parti Controparte_3 in occasione dell'udienza del 07.11.2023, sebbene indicasse -anche in questo caso- degli importi superiori rispetto a quelli individuati da questo giudicante, non è stata accolta dai EL , in Pt_1 ragione -a loro dire- della mancata disponibilità delle parti ad iniziare i necessari lavori di ripristino. Riguardo a tale motivazione, si deve ritenere del tutto irragionevole pretendere dalle parti un intervento in corso di causa in assenza di un'avvenuta conciliazione, considerata l'indisponibilità - del tutto legittima - delle compagnie assicurative costituite ad erogare l'indennizzo ai propri assicurati in assenza dell'adesione unanime delle parti alla proposta medesima.
Tutto ciò premesso, alla luce del comportamento ingiustificatamente dilatorio assunto dagli attori sin dalla fase conciliativa, considerato che il presente contenzioso si è protratto -a causa di tale contegno- per quasi sei anni dall'instaurazione del procedimento per AT, si ritiene che il danno da mancato godimento dell'immobile debba essere calcolato per il periodo di tempo decorrente dal mese di febbraio 2019 sino al 20.10.2020, corrispondente alla data in cui i EL hanno Pt_1 ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa ( così per 19 mesi ).
Pertanto, considerato che l'importo mensile, come sopra calcolato, ammonta ad euro 367.25, il danno da mancato godimento risulta pari ad euro 6977,75. Non risulta accertato alcun ulteriore danno permanente risarcibile in favore degli attori, una volta eseguite le opere per il ripristino del solaio e dell'appartamento dei EL . Pt_1 Alla luce di quanto esposto, accertata la corresponsabilità della ditta MA DI,
[...] e in ordine ai danni patiti dai EL , gli stessi dovranno essere CP_2 Controparte_3 Pt_1 condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, delle somme necessarie alla realizzazione delle operazioni indicate dalla CTU, per un importo di euro 11,671.64 da suddividere ( quanto ai rapporti interni ) secondo le percentuali di responsabilità così come individuate ai punti che precedono. e dovranno inoltre essere CP_8 Controparte_2 Controparte_3 condannati in solido al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile degli attori, pari ad euro 6977,75.
sebbene riconosciuto come non responsabile per i danni cagionati agli attori, Controparte_1 dovrà consentire l'accesso al proprio immobile, onde effettuare i lavori di ripristino oggetto della pronuncia di condanna, che dovranno essere svolti all'interno del suo appartamento, così come indicati dalla CTU.
Sulla domanda riconvenzionale di Controparte_1
[...]
ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della ditta MA DI di
[...] AL MA, di di e a collocare in altro Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 alloggio, di pari pregio e in pari zona, l'inquilino presente nel proprio appartamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, oneri e accessori compresi. Tale domanda deve essere accolta, considerate le responsabilità accertate in ordine ai pregiudizi occorsi ai EL
, fatto salvo quanto rilevato nei confronti di nei cui confronti detta domanda Pt_1 Controparte_5 dovrà essere rigettata. Riguardo all'ulteriore richiesta, formulata dal Sig. , di CP_1 risarcimento degli eventuali danni che dovesse subire il proprio immobile durante i lavori di ripristino, la stessa non può trovare accoglimento, poiché fondata su un evento futuro e incerto. Sulla copertura assicurativa a favore di MA DI
In merito alla copertura assicurativa invocata dalla ditta MA DI, in forza della polizza n. 370365961 stipulata con si deve ritenere che la stessa non possa operare nel Controparte_10 caso di specie ai sensi dell'art. 1901 c.c., come dedotto dalla stessa compagnia assicurativa. Infatti occorre segnalare che, alla luce della documentazione depositata dalla convenuta, sebbene il contratto di assicurazione fosse stato stipulato in data 10.03.2017, il primo premio risulta pagato in data 07.04.2017. E' infatti necessario evidenziare che – come indicato ai punti che precedono – la rimozione dei cristi si è verificata nel mese di marzo 2017.
Pertanto, nel caso di specie, atteso che ai sensi dell'art. 1901 c.c. la copertura assicurativa -dal momento della stipulazione del contratto- resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il primo premio, la ditta MA DI, al momento della verificazione del rischio oggetto di assicurazione (costituito dal cedimento del solaio de quo,), non beneficiava di alcuna garanzia assicurativa, avendo pagato il relativo primo premio in data 07.04.2017. Ne consegue che la domanda di garanzia formulata dalla ditta MA DI nei confronti della terza chiamata , dovrà essere rigettata. Controparte_10
Sulla copertura assicurativa a favore di Controparte_2
La quale compagnia assicurativa chiamata in causa da in forza CP_6 Controparte_2 della polizza n.IFL0004942.021042, avente regime “claims made”, eccepisce il difetto di operatività della copertura assicurativa poiché l'assicurato, al momento del rinnovo della suddetta polizza in data 31.03.2017, avrebbe sottaciuto la problematica oggetto di giudizio segnalata dai EL al convenuto in data 10.03.2017. Pertanto, secondo la nel caso di Pt_1 CP_6 specie troverebbe applicazione l'art.4 delle condizione di polizza, il quale prevede l'esclusione della copertura assicurativa per qualsiasi richiesta risarcitoria “traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza delle presente polizza, un qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento.”
In merito a ciò, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio, occorre osservare che, in seguito alla segnalazione -priva di alcuna richiesta risarcitoria- inoltrata dai EL nel mese Pt_1 di marzo 2017, il Geom. si era attivato al fine di porre rimedio alla problematica Controparte_2 in essere, ritenendo -come delineato dalla difesa della stessa compagnia assicurativa- di essere esente da alcuna responsabilità in quanto direttore dei lavori per la parte architettonica. Difatti si deve precisare che il cedimento del solaio costituisce un evento infausto afferente alle lavorazioni
“strutturali”, la cui vigilanza e direzione, nel caso in esame, era stata affidata ad altro professionista,
inoltre, dopo aver avvisato il titolare della ditta MA DI Controparte_3 Controparte_2 in merito al suddetto cedimento, apprendeva da quest'ultimo dell'incauta rimozione dei puntelli -da parte del personale della predetta ditta- posti a sostegno del solaio e riteneva che l'intervento della Ditta esecutrice dei lavori avesse risolto la problematica in oggetto, ripresentatasi invece nel 2019.
Precisato il quadro delle circostanze sussistenti a seguito della segnalazione, si deve ritenere che assumendo ragionevolmente di non avere alcuna responsabilità in ordine Controparte_2 all'evento dannoso segnalato dagli attori -attesa la sua qualifica professionale in relazione alle lavorazioni oggetto di giudizio nonché la preponderante incidenza causale della condotta assunta dal personale della ditta MA DI e dell'avvenuta risoluzione del problema da parte di quest'ultima- non ha tenuto alcuna condotta reticente al momento del rinnovo del contratto di assicurazione (avvenuto in data 31.03.2017), censurabile ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di polizza come asserito dall' Peraltro, detto articolo, nel disporre “…un CP_6 qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento”, concede all'assicurato un ampio margine di discrezionalità nel verificare la sussistenza di un concreto rischio di richieste risarcitorie provenienti da terzi.
Il personale della ditta MA DI, dopo aver constato l'avvenuto cedimento del solaio, si era assunto l'impegno di porre rimedio a tale problematica. La suddetta ditta, invero, aveva eseguito alcuni interventi di riparazione, i quali, tuttavia, a distanza di due anni, si erano rivelati insufficienti. Appare dunque evidente che a fronte del ripresentarsi della medesima Controparte_2 problematica nell'anno 2019 -nonostante gli interventi di riparazione- abbia ritenuto opportuno informare della stessa la propria compagnia assicurativa, sussistendo un concreto rischio che i EL , preso atto di un nuovo cedimento del solaio e della conseguente inutilità dei lavori di Pt_1 riparazione, formulassero una richiesta di risarcimento danni anche nei suoi confronti (come poi è avvenuto). Egli, infatti, in occasione dei lavori di riparazione attuati dalla ditta MA edilizia nel 2017, aveva assunto, nei confronti dei EL , il ruolo di unico referente in ordine alla Pt_1 gestione della problematica de quo. Pertanto, anche in tale circostanza non può ravvisarsi alcuna condotta reticente assunta da nei confronti della compagnia assicurativa. Controparte_2
Per ultimo, la ritiene che, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni di polizza, le spese di CP_6 assistenza tecnica debbano rimanere a carico di dal momento che quest'ultimo si Controparte_2
è costituito in giudizio mediante un difensore non previamente designato dalla compagnia. In merito a ciò occorre segnalare che L'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata". Il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni dell'art 1917 terzo e quarto comma c.c. non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato". Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità ( si veda Cass. Sent. n. 21220/2022). Difatti la legge non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Oltre a ciò, si deve precisare che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c. e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.).
Fatta questa precisazione, appare evidente che l'eccezione sopra descritta sollevata dalla compagnia assicurativa non può trovare accoglimento, stante la nullità della clausola di cui all'art. 6 delle condizioni di polizza, invocata da quest'ultima.
Tutto ciò premesso, accertata l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, la dovrà tenere indenne per tutto quanto questi sarà CP_6 Controparte_2 tenuto a versare agli attori in virtù della pronuncia di condanna, tenuto conto delle condizioni di polizza e della franchigia prevista, nonché a rimborsare le spese legali sostenute dall'assicurato.
Sulla copertura assicurativa a favore di Controparte_5
A fronte della non contestata sussistenza ed operatività della polizza stipulata dal Geom. CP_5
nessuna domanda è stata accolta nei suoi confronti.
[...] Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa l'accertata responsabilità, per i danni patiti dall'immobile dei EL , in capo alla ditta MA DI di MA AL, del Geom. e Pt_1 Controparte_2 dell'Ing. gli stessi dovranno essere condannati in solido al pagamento dei costi Controparte_3 dei lavori dei lavori di riparazione indicati dalla CTU negli appartamenti di proprietà dei EL
e di , con spese a proprio carico pari a complessivi euro 11.671,64, Pt_1 Controparte_1 come quantificati dal consulente, nonché al risarcimento dei danni da mancato godimento del bene degli attori pari ad euro 6977,75. Il tutto da ripartirsi in via di regresso secondo le quote di responsabilità già individuate ai punti che precedono: per la ditta MA DI il 65%, per il 17% e per Controparte_2 Controparte_3 il 18%.
Sulla domanda riconvenzionale di . Controparte_1
Attesa la mancanza di responsabilità del convenuto, e CP_8 Controparte_2 CP_3 dovranno essere condannati in solido nei confronti di ed in via di
[...] Controparte_1 regresso tra loro, con le medesime percentuali di responsabilità sopra indicate, a sostenere i costi per collocare in altro alloggio, di pari pregio e in pari zona, l'inquilino presente nell'appartamento di , per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, oneri e Controparte_1 accessori compresi.
In ordine alle spese di lite:
Spese del procedimento per AT
Gli attori hanno correttamente radicato tale procedimento, che ha consentito l'accertamento dei danni e delle responsabilità ed il cui elaborato peritale è stato posto alla base della presente pronuncia. Le spese di tale procedimento dovranno pertanto essere poste solidalmente a carico di
[...]
del Geom. e dell'Ing. e saranno liquidate nei valori CP_4 Controparte_2 Controparte_3 medi. Con spese di CTU da porsi definitivamente a carico dei medesimi soggetti.
Spese del presente giudizio
Tra attori e convenuti
Come indicato ai punti che precedono, la CTU aveva formulato in fase di AT una proposta conciliativa che sarebbe stata satisfattiva delle richieste fino ad allora formulate dagli attuali attori, ivi ricorrenti e che era economicamente complessivamente superiore rispetto a quanto accertato nel presente giudizio, che è stato altresì caratterizzato da un sub-procedimento cautelare ex art. 700 cpc, successivamente oggetto di rinuncia da parte degli attori. La circostanza addotta dagli attori, in merito alla mancanza di fattiva volontà da parte dei convenuti, riconosciuti solidalmente responsabili per i danni occorsi, di dare corso alle opere necessarie indicate dal CTU e da effettuarsi nell'appartamento sottostante di proprietà del Sig. , CP_1 che avrebbe giustificato la loro mancata adesione alle diverse proposte conciliative pervenute, non coglie completamente nel segno, in quanto le parti ben avrebbero potuto/dovuto sottoscrivere l'accordo conciliativo fin dalla fase dell'AT, chiedendo che il Giudice di quel procedimento attribuisse a tale accordo l'efficacia di titolo esecutivo ex art. 696 bis co. 3 cpc, onde poter procedere senza indugio con l'esecuzione forzata in caso di mancata ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti ( tra cui quello di eseguire i lavori ). Si deve tuttavia osservare che, a fronte delle reiterate richieste da parte degli attori e rivolte alle controparti interessate, di procedere con l'avvio degli interventi previsti dalla CTU e da eseguirsi nell'appartamento del convenuto , nessuna attività è stata compiuta in tal Controparte_1 senso. Di tali circostanze si deve quindi tenere conto al fine della regolazione delle spese del presente giudizio, che – per tale motivo - dovranno essere interamente compensate tra gli attori e i convenuti, ad eccezione delle spese del sub-procedimento cautelare che devono essere poste a carico degli attori che lo hanno introdotto, senza poi coltivarlo, nei confronti delle parti dagli stessi convenute. Dette spese saranno liquidate nei valori minimi ( con esclusione della fase decisionale ), stante la ridotta complessità delle questioni trattate e la rinuncia al medesimo da parte degli attori.
Tra titolare dell'impresa individuale MA DI di MA AL e CP_4 [...]
. CP_7
dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi nei valori CP_4 medi, nei confronti di , secondo criterio di soccombenza, stante l'accertamento Controparte_7 dell'inoperatività della polizza.
Tra , e la Controparte_1 Controparte_5 Controparte_14
[...]
dovrà essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprensiva della
[...] fase cautelare, a favore di in quanto da lui chiamato in causa, a fronte del rigetto Controparte_5 delle domande nei suoi confronti. Le spese relative alla compagnia assicurativa di quest'ultimo, la attesa l'operatività della copertura in forza della polizza n. 390147967, devono essere CP_7 interamente compensate tra l'assicurato e la predetta Compagnia. CP_5
Tra e i convenuti in ordine alla domanda riconvenzionale Controparte_1
In ordine alle spese relative alla domanda riconvenzionale formulata da , esse Controparte_1 seguono la soccombenza nei confronti di Geom. e Ing. e CP_4 CP_2 CP_3 verranno liquidate in dispositivo secondo i valori medi.
Attesa l'operatività della polizza, deve essere condannata a mantenere indenne il CP_6 proprio assicurato Geom. da quanto il medesimo dovrà corrispondere in virtù Controparte_2 della presente pronuncia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara che l'evento dannoso dedotto da e relativo Pt_1 Parte_2 all'appartamento di loro proprietà situato in La Spezia, alla Via Gianturco 23, si è verificato a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di nel corso Controparte_1 dell'anno 2017, con responsabilità solidale – nei confronti degli attori - di CP_4 quale titolare dell'impresa individuale MASSA EDILIZIA di AL MA, del GEOM.
[...]
dell'ING. CP_2 Controparte_3
-accerta e dichiara che i lavori di ripristino e messa in sicurezza corrispondono a quelli indicati dalla CTU nel corso del procedimento per AT, per una spesa complessiva di euro 11.671,64;
-accerta e dichiara che il danno da mancato godimento dell'immobile patito da Parte_1 e in conseguenza dell'evento dannoso, risulta pari ad euro 6977,75;
[...] Parte_2 -accerta e stabilisce, in ordine a quanto accertato, le seguenti percentuali di responsabilità ai fini del regresso: quanto a , quale titolare della MA DI di AL MA CP_8 65%, del Geom. er il 17% e dell'Ing. er il 18%; Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto
-condanna , al pagamento CP_8 Parte_8 in favore di e della somma di € 11.671,64, oltre interessi Parte_1 Parte_2 e rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2019 al saldo effettivo;
- dichiara tenuto a consentire agli attori di eseguire gli interventi Controparte_1 indicati nella CTU espletata nel procedimento per AT, secondo le modalità i costi e i tempi stabiliti nella perizia;
-condanna altresì , e al CP_8 Controparte_2 Controparte_3 pagamento, a favore di e , di euro 6977,75, a titolo di Pt_1 Parte_2 risarcimento del danno da mancato godimento del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2019 al saldo effettivo;
-condanna , , e CP_8 Controparte_1 Controparte_3 in solido al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1 Pt_2 delle spese del procedimento per AT che liquida in complessivi 3376,00 per compenso
[...] professionale, 286,00 per spese, € 4916,54 per spese di CTU;
-condanna e al pagamento, a favore di , Pt_1 Parte_2 CP_8
e , delle spese Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 del procedimento cautelare in corso di causa che liquida in complessivi 1434,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese CP_8 Controparte_7 del presente giudizio che liquida in complessivi 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna l pagamento, a favore di delle spese Controparte_2 Controparte_5 del presente giudizio che liquida in complessivi 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e delle spese del procedimento cautelare in corso di causa che liquida in complessivi 1434,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna a consentire l'esecuzione delle opere indicate dalla Controparte_1 CTU nel proprio appartamento;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1 accerta e dichiara , tenuti in CP_8 Controparte_2 Controparte_3 solido, a sostenere i costi che saranno necessari per collocare in altro alloggio, di pari pregio e in pari zona, il conduttore del proprio appartamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, oneri e accessori compresi;
-accerta e stabilisce in via di regresso le percentuali di responsabilità tra i convenuti così come indicate ai punti che precedono;
-condanna , l pagamento in CP_8 Controparte_2 Controparte_3 solido, a favore di , delle spese relative alla domanda Controparte_1 riconvenzionale che liquida in complessivi 2552,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché delle spese legali relative al procedimento per AT pari ad € 3376,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-accerta e dichiara l'operatività della copertura assicurativa in favore di ai Controparte_2 sensi della polizza n.IFL0004942.021042 stipulata con;
CP_6 per l'effetto
-condanna a tenere indenne a tutte le somme che egli CP_6 Controparte_2 sarà tenuto a versare agli attori e, in via riconvenzionale, a , in virtù Controparte_1 della presente pronuncia di condanna, con applicazione della franchigia prevista, nonché al pagamento delle spese legali dallo stesso sostenute per la propria difesa, pari ad € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. La Spezia, 17/12/2025 Il Giudice Adriana Gherardi