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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2740/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2740/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Italica, 42 presso e nello studio degli Avv. Laila Tammaro e Avv. Luigina Valeri che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza CP_1 C.F._2
Duca d'Aosta n. 34, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Maria Colalongo, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 22.09.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
moglie separata affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile CP_1 contratto il 09.09.2018 nel Comune di Pescara, chiedendo che gli fosse confermata l'assegnazione della casa coniugale e che nessun assegno divorzile fosse posto a suo carico ed in favore della resistente.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.01.2025 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ma chiedendo che venisse disposto a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile in suo favore, la somma di € 500,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici Istat. Quanto all'assegnazione della casa coniugale la ricorrente ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità della domanda poiché la stessa è già di proprietà del resistente.
3. All'udienza del 12.03.2025, riscontrata l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo “status”.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale, definita con sentenza n. 1048/2024 del 16 settembre 2024.
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 12.03.2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
22 settembre 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 CP_1
Pescara il 09.09.2018, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n.
94, parte 1, anno 2018.
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 13 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2740/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Italica, 42 presso e nello studio degli Avv. Laila Tammaro e Avv. Luigina Valeri che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza CP_1 C.F._2
Duca d'Aosta n. 34, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Maria Colalongo, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 22.09.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
moglie separata affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile CP_1 contratto il 09.09.2018 nel Comune di Pescara, chiedendo che gli fosse confermata l'assegnazione della casa coniugale e che nessun assegno divorzile fosse posto a suo carico ed in favore della resistente.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.01.2025 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ma chiedendo che venisse disposto a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile in suo favore, la somma di € 500,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici Istat. Quanto all'assegnazione della casa coniugale la ricorrente ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità della domanda poiché la stessa è già di proprietà del resistente.
3. All'udienza del 12.03.2025, riscontrata l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo “status”.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale, definita con sentenza n. 1048/2024 del 16 settembre 2024.
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 12.03.2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
22 settembre 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 CP_1
Pescara il 09.09.2018, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n.
94, parte 1, anno 2018.
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 13 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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