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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 113/2025
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Il Consigliere designato ex art. 3 L. 89/2001 avv. Elisabetta Nardone, (Giudice
Ausiliario), ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n V.G. 113/2025 avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, ad istanza
[...]
[...]
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PAVANELLO LAURA Parte_1 P.IVA_1
CONTRO
(C.F. , nella persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale
è domiciliato in Perugia, Via degli Offici, n. 14
visto il ricorso depositato il 21/03/2025 e letti gli allegati;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art. 3 co.3 della Legge n.89/01; ritenuto che il ricorso è tempestivo;
rilevato che il giudizio in riferimento al quale viene chiesto l'indennizzo ex L. 89/2001 ha avuto ad oggetto un giudizio innanzi al Tribunale fallimentare di Perugia con il seguente svolgimento:
- con sentenza del 21.10.14, depositata in data 24.10.14, il Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della società Parte_2
, con sede in Perugia - Via Della Martinicca, 29 – C.F. e P. Iva:
[...] P.IVA_3
- nominando il Giudice Delegato nella persona della Dott.ssa ed il Persona_1
Curatore nella persona del Dott. Persona_2
- in data 27.05.15, inoltrava istanza di ammissione al passivo fallimentare Parte_1
e in data 01.07.15, la creditrice veniva ammessa al passivo per la somma di
€.11.995,27.=, in via chirografaria, e di €. 2.411,37.=, in via privilegiata, grado 7 (Cron.
n. 00114) - sulla base del progetto di ripartizione finale del 11.06.24, dichiarato esecutivo in data Parte 12.09.24, nessuna capienza, nemmeno parziale, vi è stata in favore della creditrice
[...]
CP_2
- con decreto del 14.11.24, depositato in pari data il G.D. disponeva la chiusura della procedura;
rilevato che la procedura ha avuto una durata, dal lontano 27.05.2015 (data di ammissione allo stato passivo) alla chiusura del 14 novembre 2024 di 9 anni, 6 mesi e
18 giorni;
rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis legge n. 89/2001 “(Diritto all'equa riparazione) ……. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni…”; ritenuto che, nel caso di specie, l'eccedenza imputabile alle disfunzioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria è pari a 3 anni 6 mesi e 18 giorni;
rilevato che ai fini della liquidazione dell'indennizzo le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano come anni interi (art.
2-bis, comma 1 legge n. 89/2001), cosicché
l'eccedenza da considerare equivale a 4 anni;
ritenuto sussistente un danno non patrimoniale collegato alla durata del giudizio e quindi al perdurare dell'incertezza sul suo esito in quanto : “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale (ancorché non automatica e necessaria) della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto” (v.
Cass. n. 1070/2014); tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2 bis della legge 89 del 2001 per cui l'indennizzo dev'essere liquidato non già con riguardo all'intera durata del processo, bensì soltanto con riferimento al tempo, commisurato ad anno, eccedente la durata ragionevole.
L'indennizzo, tenuto conto delle circostanze, in particolare, della natura del processo presupposto e della non particolare rilevanza degl'interessi in gioco, e applicati i parametri di liquidazione di cui all'art.
2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, modificato dalla legge n. 208/2015, può essere determinato in € 500,00 annui. Pertanto in via generale l'indennizzo spettante al ricorrente per il danno non patrimoniale subito è pari a
€ 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
rilevato che di conseguenza, al ricorrente deve essere liquidata la somma di € 2.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del e Controparte_1 sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (aggiornate al D.M. 37/2018) per le procedure d'ingiunzione, ridotti del 50%, in considerazione della particolare semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Visti l'art 3 della legge n. 89 del 2001
Accoglie il ricorso e per l'effetto ingiunge all'amministrazione, contro cui è proposta la domanda, di pagare al ricorrente la somma di € 2.000,00 per danno non patrimoniale oltre agli interessi dalla domanda al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Liquida complessivamente a favore del procuratore costituito antistatario € 151,48 per esborsi ed € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e CpA, , e ne ingiunge il pagamento, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, al Procuratore Generale presso la
Corte dei Conti ed al Ministro della Giustizia.
Perugia, 26 marzo 2025
Il Consigliere designato
avv.. Elisabetta Nardone
(Giudice ausiliario)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Il Consigliere designato ex art. 3 L. 89/2001 avv. Elisabetta Nardone, (Giudice
Ausiliario), ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n V.G. 113/2025 avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, ad istanza
[...]
[...]
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PAVANELLO LAURA Parte_1 P.IVA_1
CONTRO
(C.F. , nella persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale
è domiciliato in Perugia, Via degli Offici, n. 14
visto il ricorso depositato il 21/03/2025 e letti gli allegati;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art. 3 co.3 della Legge n.89/01; ritenuto che il ricorso è tempestivo;
rilevato che il giudizio in riferimento al quale viene chiesto l'indennizzo ex L. 89/2001 ha avuto ad oggetto un giudizio innanzi al Tribunale fallimentare di Perugia con il seguente svolgimento:
- con sentenza del 21.10.14, depositata in data 24.10.14, il Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della società Parte_2
, con sede in Perugia - Via Della Martinicca, 29 – C.F. e P. Iva:
[...] P.IVA_3
- nominando il Giudice Delegato nella persona della Dott.ssa ed il Persona_1
Curatore nella persona del Dott. Persona_2
- in data 27.05.15, inoltrava istanza di ammissione al passivo fallimentare Parte_1
e in data 01.07.15, la creditrice veniva ammessa al passivo per la somma di
€.11.995,27.=, in via chirografaria, e di €. 2.411,37.=, in via privilegiata, grado 7 (Cron.
n. 00114) - sulla base del progetto di ripartizione finale del 11.06.24, dichiarato esecutivo in data Parte 12.09.24, nessuna capienza, nemmeno parziale, vi è stata in favore della creditrice
[...]
CP_2
- con decreto del 14.11.24, depositato in pari data il G.D. disponeva la chiusura della procedura;
rilevato che la procedura ha avuto una durata, dal lontano 27.05.2015 (data di ammissione allo stato passivo) alla chiusura del 14 novembre 2024 di 9 anni, 6 mesi e
18 giorni;
rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis legge n. 89/2001 “(Diritto all'equa riparazione) ……. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni…”; ritenuto che, nel caso di specie, l'eccedenza imputabile alle disfunzioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria è pari a 3 anni 6 mesi e 18 giorni;
rilevato che ai fini della liquidazione dell'indennizzo le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano come anni interi (art.
2-bis, comma 1 legge n. 89/2001), cosicché
l'eccedenza da considerare equivale a 4 anni;
ritenuto sussistente un danno non patrimoniale collegato alla durata del giudizio e quindi al perdurare dell'incertezza sul suo esito in quanto : “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale (ancorché non automatica e necessaria) della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto” (v.
Cass. n. 1070/2014); tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2 bis della legge 89 del 2001 per cui l'indennizzo dev'essere liquidato non già con riguardo all'intera durata del processo, bensì soltanto con riferimento al tempo, commisurato ad anno, eccedente la durata ragionevole.
L'indennizzo, tenuto conto delle circostanze, in particolare, della natura del processo presupposto e della non particolare rilevanza degl'interessi in gioco, e applicati i parametri di liquidazione di cui all'art.
2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, modificato dalla legge n. 208/2015, può essere determinato in € 500,00 annui. Pertanto in via generale l'indennizzo spettante al ricorrente per il danno non patrimoniale subito è pari a
€ 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
rilevato che di conseguenza, al ricorrente deve essere liquidata la somma di € 2.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del e Controparte_1 sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (aggiornate al D.M. 37/2018) per le procedure d'ingiunzione, ridotti del 50%, in considerazione della particolare semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Visti l'art 3 della legge n. 89 del 2001
Accoglie il ricorso e per l'effetto ingiunge all'amministrazione, contro cui è proposta la domanda, di pagare al ricorrente la somma di € 2.000,00 per danno non patrimoniale oltre agli interessi dalla domanda al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Liquida complessivamente a favore del procuratore costituito antistatario € 151,48 per esborsi ed € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e CpA, , e ne ingiunge il pagamento, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, al Procuratore Generale presso la
Corte dei Conti ed al Ministro della Giustizia.
Perugia, 26 marzo 2025
Il Consigliere designato
avv.. Elisabetta Nardone
(Giudice ausiliario)