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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2149/2023 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Braiani del C.F._1
Foro di Gela, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Ministro p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Marco P.IVA_1
Anello e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 58186 del 11.09.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2023 docente assunto a tempo Parte_1 indeterminato dal (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo ) in atto in servizio presso il “G. Verga” di Gela (CL) e al momento CP_2 dell'instaurazione del presente giudizio presso l' di TO (RG), Controparte_3 esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nell'ambito territoriale di Milano e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n.
1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D. L.vo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi condannare il al CP_1 pagamento, in proprio, favore “di una somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico, come meglio precisato per i seguenti anni scolastici: - dal 16.09.2019 al 31.08.2020 (€ 500), - dal 13.09.2018 al 31.08.2019 (€ 500); - dal 27.09.2017 al 30.06.2018 (€ 500); - dal 02.11.2016 al 30.06.2017 (€ 500), per un totale di € 2.000,00 della c.d. carta docente, o quella maggiore o minore somma che il Giudice ritenga congrua, oltre agli interessi legali ,maturati e maturandi, dalla data del mancato riconoscimento fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Costituitosi in lite, il ha preliminarmente eccepito l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale, il ricorso essendo stato notificato il 06.09.2023, quando il ricorrente prestava già servizio in provincia di Caltanissetta;
ha, inoltre, invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, la censurata diversità di disciplina dettata in parte qua per i docenti di ruolo e per i cc.dd. docenti precari trovando legittima giustificazione nell'esclusiva imposizione ai primi - che, con certezza, svolgono la loro professione di anno in anno, senza soluzione di continuità - della formazione
“obbligatoria, permanente e strutturale” di cui all'art.1, comma 124, ultimo periodo, L. n. 107/2015.
Ultimatane la trattazione meramente documentale, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
, il ricorrente avendo documentato, mercé la produzione del proprio stato CP_1 matricolare, il passaggio di ruolo presso l'I.C. G. Verga di Gela (CL) con decorrenza dall'01.09.2023, per modo che al deposito del ricorso lo stesso risultava ancora in servizio a tempo indeterminato presso l'I.C. “E. Fermi” di TO (RG) (v. all. note del 28.10.2024).
Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Premesso in fatto che il ricorrente ha documentato di avere ricevuto, per gli AA.SS.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. l'assegnazione di incarichi annuali di docenza fino al 30 giugno (nell'A.S. 2016/2017 dal 02.11.2016 al 30.06.2017; nell'A.S.
2017/2018 dal 27.09.2017 al 30.06.2018; nell'A.S. 2018/2019 dal 6.10.2018 al
31.08.2019 e nell'A.S. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020), rientrando perciò nel novero dei docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999 - per i quali “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” - e di essere interno al sistema delle docenze scolastiche quale docente assunto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2020, va osservato che la questione di diritto per cui è causa è stata recentemente affrontata e risolta dalla Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con l'affermazione, sulla scorta delle articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei seguenti principi di diritto:
«
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». (cfr. CASS. n. 29961/2023).
Ciò detto, poiché a norma dell'art. 74, commi primo e secondo, D. L.vo n. 297/1994
“nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto” e “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e il ricorrente - a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche quale docente assunto a tempo indeterminato
- ha provato di avere svolto, negli AA.SS. per cui è causa, incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve oggi senz'altro dichiararsene il diritto, per tali anni, al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica mercé l'attribuzione alla CP_2 ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti, attesi la peculiarità, la novità e la complessità della questione e l'intervento chiarificatore della S.C. in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2149/2023
R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione, per ciascuno dei Parte_1 quattro anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00;
condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 2.000,00 sulla carta elettronica da assegnare al ricorrente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
compensa le spese di lite tra parti.
Così deciso in Ragusa il 31.12.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2149/2023 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Braiani del C.F._1
Foro di Gela, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Ministro p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Marco P.IVA_1
Anello e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 58186 del 11.09.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2023 docente assunto a tempo Parte_1 indeterminato dal (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo ) in atto in servizio presso il “G. Verga” di Gela (CL) e al momento CP_2 dell'instaurazione del presente giudizio presso l' di TO (RG), Controparte_3 esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nell'ambito territoriale di Milano e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n.
1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D. L.vo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi condannare il al CP_1 pagamento, in proprio, favore “di una somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico, come meglio precisato per i seguenti anni scolastici: - dal 16.09.2019 al 31.08.2020 (€ 500), - dal 13.09.2018 al 31.08.2019 (€ 500); - dal 27.09.2017 al 30.06.2018 (€ 500); - dal 02.11.2016 al 30.06.2017 (€ 500), per un totale di € 2.000,00 della c.d. carta docente, o quella maggiore o minore somma che il Giudice ritenga congrua, oltre agli interessi legali ,maturati e maturandi, dalla data del mancato riconoscimento fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Costituitosi in lite, il ha preliminarmente eccepito l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale, il ricorso essendo stato notificato il 06.09.2023, quando il ricorrente prestava già servizio in provincia di Caltanissetta;
ha, inoltre, invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, la censurata diversità di disciplina dettata in parte qua per i docenti di ruolo e per i cc.dd. docenti precari trovando legittima giustificazione nell'esclusiva imposizione ai primi - che, con certezza, svolgono la loro professione di anno in anno, senza soluzione di continuità - della formazione
“obbligatoria, permanente e strutturale” di cui all'art.1, comma 124, ultimo periodo, L. n. 107/2015.
Ultimatane la trattazione meramente documentale, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
, il ricorrente avendo documentato, mercé la produzione del proprio stato CP_1 matricolare, il passaggio di ruolo presso l'I.C. G. Verga di Gela (CL) con decorrenza dall'01.09.2023, per modo che al deposito del ricorso lo stesso risultava ancora in servizio a tempo indeterminato presso l'I.C. “E. Fermi” di TO (RG) (v. all. note del 28.10.2024).
Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Premesso in fatto che il ricorrente ha documentato di avere ricevuto, per gli AA.SS.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. l'assegnazione di incarichi annuali di docenza fino al 30 giugno (nell'A.S. 2016/2017 dal 02.11.2016 al 30.06.2017; nell'A.S.
2017/2018 dal 27.09.2017 al 30.06.2018; nell'A.S. 2018/2019 dal 6.10.2018 al
31.08.2019 e nell'A.S. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020), rientrando perciò nel novero dei docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999 - per i quali “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” - e di essere interno al sistema delle docenze scolastiche quale docente assunto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2020, va osservato che la questione di diritto per cui è causa è stata recentemente affrontata e risolta dalla Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con l'affermazione, sulla scorta delle articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei seguenti principi di diritto:
«
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». (cfr. CASS. n. 29961/2023).
Ciò detto, poiché a norma dell'art. 74, commi primo e secondo, D. L.vo n. 297/1994
“nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto” e “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e il ricorrente - a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche quale docente assunto a tempo indeterminato
- ha provato di avere svolto, negli AA.SS. per cui è causa, incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve oggi senz'altro dichiararsene il diritto, per tali anni, al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica mercé l'attribuzione alla CP_2 ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti, attesi la peculiarità, la novità e la complessità della questione e l'intervento chiarificatore della S.C. in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2149/2023
R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione, per ciascuno dei Parte_1 quattro anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00;
condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 2.000,00 sulla carta elettronica da assegnare al ricorrente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
compensa le spese di lite tra parti.
Così deciso in Ragusa il 31.12.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella