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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 1751/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 maggio 2025 alle ore 12.19 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente nessuno per parte opposta l'avv. Di Franco, il quale fa presente che nelle more è stata escusso il Fondo di Garanzia e che dunque il credito residuo è inferiore a quello portato nel decreto ingiuntivo, come indicato nelle note scritte depositate il 6 maggio 2025. Chiede dunque la revoca del decreto ingiuntivo con condanna degli opponenti in solido fra loro a pagare il minor importo indicate in dette note, oltre alle spese di lite.
Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1751/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. Parte_5 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE ATTORI OPPONENTI
contro
C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI FRANCO FRANCESCO CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Parte convenuta ha concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, chiedeva CP_1 l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di nonché dei fideiussori Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_5 [...]
, allegando di essere creditrice della somma Parte_4 complessiva di euro 120.574,55 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 46792 del 20.4.2021 nonché per il mancato rientro del mutuo chirografario n. 004/814023 stipulato in data 29.10.2020. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 20 febbraio 2024, emetteva decreto ingiuntivo n. 390/2024, che veniva tempestivamente opposto.
pagina 2 di 10 A sostegno della propria opposizione, gli odierni attori allegavano:
- l'indeterminatezza del credito individuato nel decreto ingiuntivo opposto in relazione al saldo del conto corrente n. 46792, non essendo specificati la tipologia e la misura degli interessi dovuti;
- la nullità totale o parziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo chirografario 004/814023 per violazione degli artt. 821, comma 3, 1346, 1418, e 1283 c.c., non essendo stata specificata l'incidenza della modalità di capitalizzazione degli interessi sul TAEG indicato nelle condizioni generali di contratto;
- la nullità della fideiussione prestate dai sig.ri per violazione della normativa antitrust. Pt_2 Gli opponenti, dunque, concludevano: «In via preliminare: negare l'eventuale provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., ove richiesta, al decreto ingiuntivo opposto. In via principale di merito: in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa sia nei confronti di che Parte_1 dei garanti. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e/o produrre, nei termini di legge. Con vittoria di spese.» 2. Si costituiva la convenuta opposta, allegando:
- di aver provato l'esistenza nonché l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, non essendo stati contestati i documenti prodotti;
- l'infondatezza delle contestazioni in ordine alla nullità totale o parziale del mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, alla luce dell'orientamento prevalente in giurisprudenza;
- la genericità delle contestazioni circa il piano di ammortamento alla francese adottato nel contratto di mutuo;
- l'eventuale nullità solo parziale della fideiussione, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza. La convenuta, dunque, concludeva: «In via preliminare: per le ragioni indicate nella parte narrativa del presente atto, si insiste per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: per le ragioni indicate nella parte espositiva del presente atto, si chiede che venga rigettata l'opposizione presentata dalla società
pagina 3 di 10 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e dai garanti fideiussori
e Parte_2 Parte_3 Parte_5
in quanto infonda in fatto ed in Parte_4 diritto, nonché tutte le eccezioni e domande formulate in atto avversario e, per l'effetto, che venga confermato il decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal Tribunale di Padova 19.02.2024, opposto, con condanna degli opponenti, in solido tra loro al pagamento della somma ivi ingiunta o alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi dal dovuto e fino al saldo, come riconosciuti in decreto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa e del procedimento monitorio». 3. Con ordinanza del 25 ottobre 2024, il Giudice dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo ad un contratto di conto corrente - stipulato tra e in data 20 Parte_1 Parte_6 aprile 2021 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) – e ad un contratto di mutuo chirografario - stipulato tra e in data 29 Parte_1 Parte_6 ottobre 2020 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). Le obbligazioni assunte da Parte_1 risultano garantite da , e Pt_2 Pt_3 Pt_5 con fideiussione omnibus (fino alla Parte_4 concorrenza di euro 160.000,00) rilasciata in data 20 dicembre 2013 a favore di CC IO di SA (cfr. doc. 7 fasc. monitorio), nonché da una fideiussione specifica per il mutuo chirografario (fino alla concorrenza di euro 260.000,00) rilasciata dai medesimi soggetti in data 29 ottobre 2020 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio). La convenuta opposta già in sede monitoria ha prodotto gli estratti conto dell'intero rapporto di conto corrente n. 46792 del 20.4.2021 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), dai quali risulta la chiusura a sofferenza del rapporto in data 28 dicembre 2023 con saldo passivo di euro 35.607,94, poi ridotto a euro 14.877,65 in ragione della escussione da parte della pagina 4 di 10 banca di un pegno posto a garanzia del rimborso del predetto saldo (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). La banca ha inoltre prodotto il contratto di mutuo chirografario n. 004/814023 stipulato in data 29.10.2020 e il piano di ammortamento (cfr. docc. 4 e
5 fasc. monitorio), mentre l'erogazione dell'importo mutuato non è in contestazione fra le parti. L'esistenza del credito ingiunto nonché il suo concreto ammontare risultano dunque provati sulla base della documentazione in atti.
6. Le contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine alla nullità totale o parziale del mutuo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. risultano infondate. Va infatti osservato che l'art. 3 del contratto di mutuo allegato dalla convenuta opposta contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento – vale a dire, la somma mutuata, la durata dell'ammortamento, il numero delle rate, l'importo e la periodicità delle stesse - (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). In ogni caso, la convenuta ha anche provveduto ad allegare il piano di ammortamento (“alla francese”), che, ai sensi del predetto art. 3, «forma parte integrante e sostanziale» del contratto di mutuo (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). Nel caso di specie, dunque, gli elementi indicati nel contratto e nel piano di ammortamento – in particolare, il numero delle rate periodiche e l'importo di ciascuna rata, comprensiva di capitale e interessi – rendono agevolmente conoscibile l'esatto ammontare dell'importo oggetto di restituzione, sicché non può ravvisarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto sotto il profilo dell'obbligazione assunta dal mutuatario. Né gli opponenti hanno provato che la banca abbia occultamente applicato un regime di capitalizzazione composto e che tale regime sia più oneroso per il mutuatario, essendosi limitati a generiche affermazioni di principio, senza allegare una perizia di parte relativa al mutuo oggetto di causa. L'eccezione di nullità ex art. 1346 c.c. sollevata dagli opponenti va quindi respinta.
7. Conseguentemente, la c.t.u. chiesta dagli opponenti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. si ritiene inammissibile, avendo natura meramente esplorativa. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, «la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti
pagina 5 di 10 o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti» (Cass. 19631/2020; Cass. 31886/2019). 8. Gli opponenti hanno inoltre invocato la nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 20 Cont dicembre 2013 alla di IO di SA perché contraria alla normativa antitrust. L'eccezione degli opponenti involge la nota questione della sorte del contratto di fideiussione omnibus che recepisce gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI, ritenuto lesivo della normativa antitrust (art. 2, l. 287/1990) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Secondo tale ultimo provvedimento, in particolare, le predette clausole sarebbero state applicate nei contratti di garanzia bancaria in maniera uniforme, non offrendo ai consumatori-clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. Segnatamente il modello predisposto dall'ABI introduce all'art. 2 la clausola di “reviviscenza” della fideiussione, mantenendo in vita la garanzia anche qualora la banca dovesse restituire al debitore principale le somme percette in ragione dell'annullamento, della inefficacia o della revoca dei pagamenti;
all'art. 8 la clausola di
“sopravvivenza”, che estende la garanzia anche ai casi di invalidità del rapporto principale;
all'art. 6 la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che disciplina l'onere del creditore di proporre e coltivare le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, pena la decadenza dalla facoltà di agire nei confronti del fideiussore. L'applicazione uniforme di tali previsioni contrattuali, come già osservato, è stata ritenuta dalla Banca d'Italia frutto di un'intesa anticoncorrenziale e dunque nulla ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990. Tanto chiarito, va osservato che il fideiussore che invochi tale nullità è soggetto a rigorosi oneri di allegazione e prova, non potendo limitarsi ad un semplice raffronto tra contratto di fideiussione pagina 6 di 10 stipulato con la banca e modello ABI. In particolare, ove la fideiussione sia stata stipulata dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), grava integralmente sul fideiussore - quantomeno - l'onere di allegare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari (cfr. provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ove si precisa al punto 78 che «ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante» e si conclude che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90»). Tale orientamento appare peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, secondo la quale «il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es., Cass. 11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza
pagina 7 di 10 dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici» (cfr. Cass. civ. n. 30818/2018). Né può ritenersi che con la sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano inteso sollevare il fideiussore da ogni onere probatorio in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, stabilendo un automatico parallelismo tra riproduzione delle tre clausole nel contratto di fideiussione e prova dell'intesa. Da un lato, infatti, il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava due fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia
o comunque in stretta prossimità allo stesso (2004 e 2006), circostanza che consentiva di presumere iuris tantum l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
dall'altro, le Sezioni Unite non risultano essersi soffermate specificamente sul tema dell'onere probatorio che grava sul fideiussore che invoca la nullità, specie nel caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata molti anni prima o molti anni dopo l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia. Ciò premesso in via generale, va osservato che nel caso di specie la fideiussione omnibus stipulata dagli opponenti porta una data di molto successiva (2013) al periodo oggetto di scrutinio da parte della Banca d'Italia. Gli opponenti, tuttavia, si sono limitati a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, delle tre clausole oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della stessa, senza null'altro aggiungere o produrre. Non può dunque ritenersi raggiunta la prova della persistenza di una intesa anticoncorrenziale fra i maggiori istituti di credito italiani anche nell'anno 2013 e, per tale motivo, la fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti deve ritenersi valida ed efficace.
8.1. Peraltro, anche a voler ritenere invalida la fideiussione rilasciata, tale statuizione non potrebbe comunque avere effetti vantaggiosi per gli opponenti, non essendo stata eccepita la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
9. In definitiva, l'opposizione va respinta. Il decreto ingiuntivo, tuttavia, va comunque revocato atteso che con note scritte del 6 maggio 2025 la banca ha dato atto che «in data 18.10.2024 il fondo di Garanzia MCC ha versato la somma di euro
pagina 8 di 10 95.096,07= (imputata al mutuo 004/814023, ma che a tutt'oggi non è ancora pervenuta comunicazione di surroga) e che, pertanto, l'attuale credito vantato è pari ad euro 25.478,48=, oltre interessi come contrattualmente previsti dal 29.12.2023 al saldo effettivo». Gli opponenti vanno quindi condannati in solido fra loro al pagamento in favore della convenuta del minor importo (rispetto a quello portato nel decreto ingiuntivo) di euro 25.478,48, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 29.12.2023 al saldo effettivo. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_5 [...]
, in solido tra loro. Tali spese si Parte_4 liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, secondo i parametri minimi per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 390/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 20 febbraio 2024 in favore di
[...] per Controparte_2 intervenuto pagamento in corso di causa di parte del credito portato nel provvedimento monitorio.
3. CONDANNA Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_5 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in Parte_4 favore della convenuta di euro 25.478,48, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 29.12.2023 al saldo effettivo.
4. CONDANNA Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_5 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in Parte_4 favore di Controparte_2 delle spese di lite, che si
[...] liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi;
infine, IVA, CPA e Cassa forense come per legge.
pagina 9 di 10 Padova, 8 maggio 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 10 di 10
Oggi 8 maggio 2025 alle ore 12.19 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente nessuno per parte opposta l'avv. Di Franco, il quale fa presente che nelle more è stata escusso il Fondo di Garanzia e che dunque il credito residuo è inferiore a quello portato nel decreto ingiuntivo, come indicato nelle note scritte depositate il 6 maggio 2025. Chiede dunque la revoca del decreto ingiuntivo con condanna degli opponenti in solido fra loro a pagare il minor importo indicate in dette note, oltre alle spese di lite.
Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1751/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. Parte_5 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE ATTORI OPPONENTI
contro
C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI FRANCO FRANCESCO CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Parte convenuta ha concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, chiedeva CP_1 l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di nonché dei fideiussori Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_5 [...]
, allegando di essere creditrice della somma Parte_4 complessiva di euro 120.574,55 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 46792 del 20.4.2021 nonché per il mancato rientro del mutuo chirografario n. 004/814023 stipulato in data 29.10.2020. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 20 febbraio 2024, emetteva decreto ingiuntivo n. 390/2024, che veniva tempestivamente opposto.
pagina 2 di 10 A sostegno della propria opposizione, gli odierni attori allegavano:
- l'indeterminatezza del credito individuato nel decreto ingiuntivo opposto in relazione al saldo del conto corrente n. 46792, non essendo specificati la tipologia e la misura degli interessi dovuti;
- la nullità totale o parziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo chirografario 004/814023 per violazione degli artt. 821, comma 3, 1346, 1418, e 1283 c.c., non essendo stata specificata l'incidenza della modalità di capitalizzazione degli interessi sul TAEG indicato nelle condizioni generali di contratto;
- la nullità della fideiussione prestate dai sig.ri per violazione della normativa antitrust. Pt_2 Gli opponenti, dunque, concludevano: «In via preliminare: negare l'eventuale provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., ove richiesta, al decreto ingiuntivo opposto. In via principale di merito: in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa sia nei confronti di che Parte_1 dei garanti. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e/o produrre, nei termini di legge. Con vittoria di spese.» 2. Si costituiva la convenuta opposta, allegando:
- di aver provato l'esistenza nonché l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, non essendo stati contestati i documenti prodotti;
- l'infondatezza delle contestazioni in ordine alla nullità totale o parziale del mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, alla luce dell'orientamento prevalente in giurisprudenza;
- la genericità delle contestazioni circa il piano di ammortamento alla francese adottato nel contratto di mutuo;
- l'eventuale nullità solo parziale della fideiussione, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza. La convenuta, dunque, concludeva: «In via preliminare: per le ragioni indicate nella parte narrativa del presente atto, si insiste per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: per le ragioni indicate nella parte espositiva del presente atto, si chiede che venga rigettata l'opposizione presentata dalla società
pagina 3 di 10 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e dai garanti fideiussori
e Parte_2 Parte_3 Parte_5
in quanto infonda in fatto ed in Parte_4 diritto, nonché tutte le eccezioni e domande formulate in atto avversario e, per l'effetto, che venga confermato il decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal Tribunale di Padova 19.02.2024, opposto, con condanna degli opponenti, in solido tra loro al pagamento della somma ivi ingiunta o alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi dal dovuto e fino al saldo, come riconosciuti in decreto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa e del procedimento monitorio». 3. Con ordinanza del 25 ottobre 2024, il Giudice dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
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4. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo ad un contratto di conto corrente - stipulato tra e in data 20 Parte_1 Parte_6 aprile 2021 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) – e ad un contratto di mutuo chirografario - stipulato tra e in data 29 Parte_1 Parte_6 ottobre 2020 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). Le obbligazioni assunte da Parte_1 risultano garantite da , e Pt_2 Pt_3 Pt_5 con fideiussione omnibus (fino alla Parte_4 concorrenza di euro 160.000,00) rilasciata in data 20 dicembre 2013 a favore di CC IO di SA (cfr. doc. 7 fasc. monitorio), nonché da una fideiussione specifica per il mutuo chirografario (fino alla concorrenza di euro 260.000,00) rilasciata dai medesimi soggetti in data 29 ottobre 2020 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio). La convenuta opposta già in sede monitoria ha prodotto gli estratti conto dell'intero rapporto di conto corrente n. 46792 del 20.4.2021 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), dai quali risulta la chiusura a sofferenza del rapporto in data 28 dicembre 2023 con saldo passivo di euro 35.607,94, poi ridotto a euro 14.877,65 in ragione della escussione da parte della pagina 4 di 10 banca di un pegno posto a garanzia del rimborso del predetto saldo (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). La banca ha inoltre prodotto il contratto di mutuo chirografario n. 004/814023 stipulato in data 29.10.2020 e il piano di ammortamento (cfr. docc. 4 e
5 fasc. monitorio), mentre l'erogazione dell'importo mutuato non è in contestazione fra le parti. L'esistenza del credito ingiunto nonché il suo concreto ammontare risultano dunque provati sulla base della documentazione in atti.
6. Le contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine alla nullità totale o parziale del mutuo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. risultano infondate. Va infatti osservato che l'art. 3 del contratto di mutuo allegato dalla convenuta opposta contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento – vale a dire, la somma mutuata, la durata dell'ammortamento, il numero delle rate, l'importo e la periodicità delle stesse - (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). In ogni caso, la convenuta ha anche provveduto ad allegare il piano di ammortamento (“alla francese”), che, ai sensi del predetto art. 3, «forma parte integrante e sostanziale» del contratto di mutuo (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). Nel caso di specie, dunque, gli elementi indicati nel contratto e nel piano di ammortamento – in particolare, il numero delle rate periodiche e l'importo di ciascuna rata, comprensiva di capitale e interessi – rendono agevolmente conoscibile l'esatto ammontare dell'importo oggetto di restituzione, sicché non può ravvisarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto sotto il profilo dell'obbligazione assunta dal mutuatario. Né gli opponenti hanno provato che la banca abbia occultamente applicato un regime di capitalizzazione composto e che tale regime sia più oneroso per il mutuatario, essendosi limitati a generiche affermazioni di principio, senza allegare una perizia di parte relativa al mutuo oggetto di causa. L'eccezione di nullità ex art. 1346 c.c. sollevata dagli opponenti va quindi respinta.
7. Conseguentemente, la c.t.u. chiesta dagli opponenti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. si ritiene inammissibile, avendo natura meramente esplorativa. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, «la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti
pagina 5 di 10 o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti» (Cass. 19631/2020; Cass. 31886/2019). 8. Gli opponenti hanno inoltre invocato la nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 20 Cont dicembre 2013 alla di IO di SA perché contraria alla normativa antitrust. L'eccezione degli opponenti involge la nota questione della sorte del contratto di fideiussione omnibus che recepisce gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI, ritenuto lesivo della normativa antitrust (art. 2, l. 287/1990) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Secondo tale ultimo provvedimento, in particolare, le predette clausole sarebbero state applicate nei contratti di garanzia bancaria in maniera uniforme, non offrendo ai consumatori-clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. Segnatamente il modello predisposto dall'ABI introduce all'art. 2 la clausola di “reviviscenza” della fideiussione, mantenendo in vita la garanzia anche qualora la banca dovesse restituire al debitore principale le somme percette in ragione dell'annullamento, della inefficacia o della revoca dei pagamenti;
all'art. 8 la clausola di
“sopravvivenza”, che estende la garanzia anche ai casi di invalidità del rapporto principale;
all'art. 6 la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che disciplina l'onere del creditore di proporre e coltivare le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, pena la decadenza dalla facoltà di agire nei confronti del fideiussore. L'applicazione uniforme di tali previsioni contrattuali, come già osservato, è stata ritenuta dalla Banca d'Italia frutto di un'intesa anticoncorrenziale e dunque nulla ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990. Tanto chiarito, va osservato che il fideiussore che invochi tale nullità è soggetto a rigorosi oneri di allegazione e prova, non potendo limitarsi ad un semplice raffronto tra contratto di fideiussione pagina 6 di 10 stipulato con la banca e modello ABI. In particolare, ove la fideiussione sia stata stipulata dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), grava integralmente sul fideiussore - quantomeno - l'onere di allegare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari (cfr. provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ove si precisa al punto 78 che «ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante» e si conclude che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90»). Tale orientamento appare peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, secondo la quale «il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es., Cass. 11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza
pagina 7 di 10 dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici» (cfr. Cass. civ. n. 30818/2018). Né può ritenersi che con la sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano inteso sollevare il fideiussore da ogni onere probatorio in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, stabilendo un automatico parallelismo tra riproduzione delle tre clausole nel contratto di fideiussione e prova dell'intesa. Da un lato, infatti, il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava due fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia
o comunque in stretta prossimità allo stesso (2004 e 2006), circostanza che consentiva di presumere iuris tantum l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
dall'altro, le Sezioni Unite non risultano essersi soffermate specificamente sul tema dell'onere probatorio che grava sul fideiussore che invoca la nullità, specie nel caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata molti anni prima o molti anni dopo l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia. Ciò premesso in via generale, va osservato che nel caso di specie la fideiussione omnibus stipulata dagli opponenti porta una data di molto successiva (2013) al periodo oggetto di scrutinio da parte della Banca d'Italia. Gli opponenti, tuttavia, si sono limitati a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, delle tre clausole oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della stessa, senza null'altro aggiungere o produrre. Non può dunque ritenersi raggiunta la prova della persistenza di una intesa anticoncorrenziale fra i maggiori istituti di credito italiani anche nell'anno 2013 e, per tale motivo, la fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti deve ritenersi valida ed efficace.
8.1. Peraltro, anche a voler ritenere invalida la fideiussione rilasciata, tale statuizione non potrebbe comunque avere effetti vantaggiosi per gli opponenti, non essendo stata eccepita la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
9. In definitiva, l'opposizione va respinta. Il decreto ingiuntivo, tuttavia, va comunque revocato atteso che con note scritte del 6 maggio 2025 la banca ha dato atto che «in data 18.10.2024 il fondo di Garanzia MCC ha versato la somma di euro
pagina 8 di 10 95.096,07= (imputata al mutuo 004/814023, ma che a tutt'oggi non è ancora pervenuta comunicazione di surroga) e che, pertanto, l'attuale credito vantato è pari ad euro 25.478,48=, oltre interessi come contrattualmente previsti dal 29.12.2023 al saldo effettivo». Gli opponenti vanno quindi condannati in solido fra loro al pagamento in favore della convenuta del minor importo (rispetto a quello portato nel decreto ingiuntivo) di euro 25.478,48, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 29.12.2023 al saldo effettivo. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_5 [...]
, in solido tra loro. Tali spese si Parte_4 liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, secondo i parametri minimi per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 390/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 20 febbraio 2024 in favore di
[...] per Controparte_2 intervenuto pagamento in corso di causa di parte del credito portato nel provvedimento monitorio.
3. CONDANNA Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_5 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in Parte_4 favore della convenuta di euro 25.478,48, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 29.12.2023 al saldo effettivo.
4. CONDANNA Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_5 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in Parte_4 favore di Controparte_2 delle spese di lite, che si
[...] liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi;
infine, IVA, CPA e Cassa forense come per legge.
pagina 9 di 10 Padova, 8 maggio 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
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